Disciplina organica contratti di lavoro
Pubblico
Giovedì, 25 Giugno, 2015 - 02:00
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)
(GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)
Vigente al: 25-6-2015
Capo I
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
che, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo
del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita'
ispettiva, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti
legislativi, di cui uno recante un testo semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a), recante il criterio di
delega volto a individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il
tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e
internazionale, in funzione di interventi di semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera b), recante il criterio di
delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il
contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di
lavoro, rendendolo piu' conveniente, rispetto agli altri tipi di
contratto, in termini di oneri diretti e indiretti;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera d), recante il criterio di
delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l'alternanza tra
scuola e lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera e), recante il criterio di
delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in caso di
processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione
aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi,
contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del
personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di
lavoro, della professionalita' e delle condizioni di vita ed
economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento, e a
prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
a livello interconfederale o di categoria, possa individuare
ulteriori ipotesi;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), recante il criterio di
delega volto a prevedere, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
la possibilita' di estendere, secondo linee coerenti con quanto
disposto dalla lettera a) del predetto comma, il ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio per le attivita' lavorative
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva
la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati, con contestuale
rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera i), recante il criterio di
delega relativo all'abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le
disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare
duplicazioni normative e difficolta' interpretative e applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione
del 7 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 giugno 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Forma contrattuale comune
1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
Art. 2
Collaborazioni organizzate dal committente
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione
che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con
riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi
nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche
riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle
particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo
settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni
intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi
albi professionali;
c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa'
e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come
individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo
76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la
certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il
lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
avvocato o da un consulente del lavoro.
4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei
contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche
amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 e'
comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i
contratti di collaborazione di cui al comma 1.
Art. 3
Disciplina delle mansioni
1. L'articolo 2103 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere
adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle
corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e
categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che
incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo' essere
assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore purche' rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni e' accompagnato, ove necessario,
dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento
non determina comunque la nullita' dell'atto di assegnazione delle
nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al
livello di inquadramento inferiore, purche' rientranti nella medesima
categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di
mansioni e' comunicato per iscritto, a pena di nullita', e il
lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento
e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli
elementi retributivi collegati a particolari modalita' di svolgimento
della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle
commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi
individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del
livello di inquadramento e della relativa retribuzione,
nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione,
all'acquisizione di una diversa professionalita' o al miglioramento
delle condizioni di vita. Il lavoratore puo' farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volonta' del
lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni
sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato
dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non puo' essere trasferito da un'unita' produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto
comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e'
nullo.».
2. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e' abrogato.
Capo II
Lavoro a orario ridotto e flessibile
Sezione I
Lavoro a tempo parziale
Art. 4
Definizione
1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato,
l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale.
Art. 5
Forma e contenuti del contratto
di lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma
scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale
indicazione della durata della prestazione lavorativa e della
collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni,
l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a
turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Art. 6
Lavoro supplementare, lavoro straordinario,
clausole elastiche
1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il
datore di lavoro ha la facolta' di richiedere, entro i limiti
dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni
supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario
concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in
relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di
lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro
puo' richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro
supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di
lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore puo'
rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione
professionale. Il lavoro supplementare e' retribuito con una
maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di
fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale e' consentito lo
svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, cosi' come
definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 66 del 2003.
4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le
parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per
iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della
collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative
alla variazione in aumento della sua durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a
un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese
tra le parti, nonche' a specifiche compensazioni, nella misura ovvero
nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto
non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite
per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione,
con facolta' del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche
prevedono, a pena di nullita', le condizioni e le modalita' con le
quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi,
puo' modificare la collocazione temporale della prestazione e
variarne in aumento la durata, nonche' la misura massima
dell'aumento, che non puo' eccedere il limite del 25 per cento della
normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario
di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una
maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di
fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti
retributivi indiretti e differiti.
7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo
8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' riconosciuta la
facolta' di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario
di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Art. 7
Trattamento del lavoratore a tempo parziale
1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento
meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari
inquadramento.
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un
lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico
e normativo e' riproporzionato in ragione della ridotta entita' della
prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la
durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di
licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del
posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione
all'articolazione dell'orario di lavoro.
Art. 8
Trasformazione del rapporto
1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto e' ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale.
3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti
da patologie oncologiche nonche' da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta
capacita' lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica
istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore
il rapporto di lavoro a tempo parziale e' trasformato nuovamente in
rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o
i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel caso in
cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con
totale e permanente inabilita' lavorativa con connotazione di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, che abbia necessita' di assistenza continua in quanto
non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e'
riconosciuta la priorita' nella trasformazione del contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con
figlio convivente di eta' non superiore a tredici anni o con figlio
convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge
n. 104 del 1992, e' riconosciuta la priorita' nella trasformazione
del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in
tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di
mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto
del rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del
congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai
sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al
50 per cento. Il datore di lavoro e' tenuto a dar corso alla
trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia'
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive
site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a
prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo
parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Art. 9
Criteri di computo dei lavoratori
a tempo parziale
1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei
dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono
computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo
pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario
che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a
unita' intere di orario a tempo pieno.
Art. 10
Sanzioni
1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale
del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e' dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno,
fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia
giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei
contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente
rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata
della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore e' dichiarata
la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione
temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo
conto delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato e
della sua necessita' di integrazione del reddito mediante lo
svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del
datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il
lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla
retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a
un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole
elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalita' e dei
limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il
diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a
un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Art. 11
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di
orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a
tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo
di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in
diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni
giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli
effetti dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per
il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.
3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai
fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a
tempo pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria
in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro
espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma e'
stabilita con le modalita' di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della
determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa
per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno
e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianita'
inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 12
Lavoro a tempo parziale
nelle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si
applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque,
fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.
Sezione II
Lavoro intermittente
Art. 13
Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto, anche a
tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la
prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le
esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In
mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro
intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
concluso con soggetti con meno di 24 anni di eta', purche' le
prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e
con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei
pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro
intermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo
datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a
quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni
solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo
rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il
lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e
normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria
disponibilita' a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 14
Divieti
1. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i
sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione
dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori.
Art. 15
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma
scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la
stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
b) luogo e modalita' della disponibilita', eventualmente
garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del
lavoratore, che non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per
la prestazione eseguita e relativa indennita' di disponibilita', ove
prevista;
d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro e' legittimato
a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche'
modalita' di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalita' di pagamento della retribuzione e della
indennita' di disponibilita';
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di
attivita' dedotta in contratto.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei contratti
collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a informare con cadenza
annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza
sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il
datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata alla direzione
territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o
posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalita'
applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonche'
ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400
in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la
comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 16
Indennita' di disponibilita'
1. La misura dell'indennita' mensile di disponibilita', divisibile
in quote orarie, e' determinata dai contratti collettivi e non e'
comunque inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a contribuzione
previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla
normativa in materia di minimale contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore
e' tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro,
specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura
il diritto all'indennita' di disponibilita'. Ove non provveda
all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il
diritto all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo'
costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della
quota di indennita' di disponibilita' riferita al periodo successivo
al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento
alla quale il lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione
inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell'indennita'
di disponibilita' fino a concorrenza del medesimo importo.
Art. 17
Principio di non discriminazione
1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi
lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di
pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del
lavoratore intermittente, e' riproporzionato in ragione della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per
malattia e infortunio, congedo di maternita' e parentale.
Art. 18
Computo del lavoratore intermittente
1. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei
dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente e'
computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di
lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Capo III
Lavoro a tempo determinato
Art. 19
Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un
termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e
con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21,
comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per
effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento
di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente
dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo'
superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si
tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi
soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per
effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data
di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo
determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici
mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del
lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della
descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a
dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di
effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della
prestazione.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato,
nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la
rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si
rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai
contratti collettivi.
Art. 20
Divieti
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di
lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i
sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli
articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso
per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', o abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una
sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa
integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Art. 21
Proroghe e rinnovi
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere
prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata
iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque,
per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a
prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle
proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro
dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a
sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto
di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nonche' nelle ipotesi individuate
dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al
secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle
imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e
3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo
di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu'
limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le
societa' gia' costituite.
Art. 22
Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine
1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino
al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno
ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero
oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei
predetti termini.
Art. 23
Numero complessivo di contratti a tempo determinato
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono
essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al
20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del
decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da eventuali
limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i
contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti
dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con
riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2
e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro
anni dalla costituzione della societa' ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa'
gia' costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui
all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre,
ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra universita'
private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti
pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica
o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza
statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione
di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di
produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate
alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse
culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad
oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di
ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1,
restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in
contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica
una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto
di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del
limite percentuale non e' superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto
di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del
limite percentuale e' superiore a uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e contenuti delle
informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o
alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito
all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.
Art. 24
Diritti di precedenza
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il
lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a tempo
determinato presso la stessa azienda, ha prestato attivita'
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle
mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita' di cui al Capo III
del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni,
usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso
lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di
attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di
cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto,
alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro
entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia'
espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di
attivita' stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove
assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attivita' stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato
nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e puo' essere
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la
propria volonta' in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai
commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto
di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di
cessazione del rapporto.
Art. 25
Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento
economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con
contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali
quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di
classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in
proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo
determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il
datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da 25,82
euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque
lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a
1.032,91 euro.
Art. 26
Formazione
1. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e strumenti
diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a
opportunita' di formazione adeguata, per aumentarne la
qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita'
occupazionale.
Art. 27
Criteri di computo
1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione
di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale
sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si
tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo
determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni,
sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Art. 28
Decadenza e tutele
1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire,
con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del
singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo comma del
suddetto articolo 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in
contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di
lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo
un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto
riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del
1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito
dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive
relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la
pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del
rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione,
anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con
contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite
massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'.
Art. 29
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in
quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i
rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n.
223 del 1991;
b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e
gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione del presente
capo:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che
non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il
diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del
codice civile una volta trascorso un triennio;
b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non
superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici
esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo
l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro
il giorno antecedente;
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale
docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale
sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e
21.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Capo IV
Somministrazione di lavoro
Art. 30
Definizione
1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a
tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di
somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276
del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu'
lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della
missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la
direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Art. 31
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non
puo' eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno
di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel
caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere
somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori
assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' utilizzata
nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore. E' in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di
cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti
disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di
lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri
4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei
posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale
affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo
indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 32
Divieti
1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i
sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso
per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una
durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una
sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa
integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 33
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza
del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione
di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e
l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e
normativo dei lavoratori.
2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore
assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento
economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che
svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali
da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e
la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per
iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della
stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in
missione presso l'utilizzatore.
Art. 34
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di
lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina
prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel
contratto di lavoro e' determinata l'indennita' mensile di
disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal
somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in
attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal
contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non
inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa
dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro
tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui
al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni
di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine
inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei
casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal
somministratore.
3. Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico
dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o
di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di
somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non
inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato e' computato
nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223
del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica
l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.
Art. 35
Tutela del lavoratore, esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarieta'
1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i
lavoratori del somministratore hanno diritto, a parita' di mansioni
svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non
inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
2. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i
relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso
il somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono
modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati
hanno altresi' diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali
di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa
unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato
alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive e li forma e
addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa per la quale essi vengono
assunti, in conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei
lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui
e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti.
5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello
superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore
deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto
all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva
per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in
mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante
dall'assegnazione a mansioni inferiori.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato
al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi
arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,
la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine
della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia
corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto stabilito dal
contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art. 36
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i
diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive
modificazioni.
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di
liberta' e di attivita' sindacale, nonche' a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della
associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce
mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla
rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi
territoriali di categoria delle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, il numero
dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 37
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed
assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono
a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel
settore terziario. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga
alla normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota
contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
3. Gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni
svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso
medio o medio ponderato, stabilito per l'attivita' svolta
dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al
tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente
alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore
somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia
gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
Art. 38
Somministrazione irregolare
1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di
lavoro e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti
alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei
limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e
33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore puo' chiedere,
anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto
dall'inizio della somministrazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente
fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti
compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella
gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o
ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la
prestazione.
4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei
confronti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 39
Decadenza e tutele
1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del
rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38,
comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della
legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del
predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato
di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore.
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1,
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del
lavoratore, stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura
compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita'
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati
nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita'
ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le
conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso
tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria
attivita' presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il
giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 40
Sanzioni
1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli
33, comma 1, nonche', per il solo utilizzatore, di cui agli articoli
31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma
3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250
a euro 1.250.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma
1, e per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 35, comma 3,
secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
Capo V
Apprendistato
Art. 41
Definizione
1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti
tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e
ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e
lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Art. 42
Disciplina generale
1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma scritta ai
fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma
sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base
di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o
dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano
formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con
il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per
la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore
a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e
44, comma 5.
3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni
previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce
giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli
obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono
recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice
civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il
periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina
del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del
contratto di apprendistato e' rimessa ad accordi interconfederali
ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli
inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui
conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di
stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e
proporzionata all'anzianita' di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali
degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici
interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del
2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano;
e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati
conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla
impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e
delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi
nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della
qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente
acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma in
servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al
termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in
apprendistato.
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza
e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale,
in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per
le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della
disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31
per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con
riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle
agenzie di somministrazione autorizzate, non puo' superare il
rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale
rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro
che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in
ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare apprendisti con
contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre,
puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
8. Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi
nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, di
individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma,
esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta
dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di
apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a
tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso
datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per
recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per
giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e'
in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori
subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto.
Art. 43
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore.
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e' strutturato in
modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con
l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni
formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di
cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in
tutti i settori di attivita', i giovani che hanno compiuto i 15 anni
di eta' e fino al compimento dei 25. La durata del contratto e'
determinata in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a
quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la
regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore
e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione
dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e' rimessa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina
l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui
all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facolta' di
prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani
qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi
di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili
anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione
tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito
del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato
puo' essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al
termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia
conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturita'
professionale all'esito del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di apprendistato,
di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a
partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria
superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali
rispetto a quelle gia' previste dai vigenti regolamenti scolastici,
utili anche ai fini del conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore. A tal fine, e' abrogato il comma
2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi
sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda
gia' attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di
apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che
frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame
di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con
l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce
il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo
46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali
per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in
particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il
monte orario massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto
in apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in azienda,
nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle
competenze delle regioni e delle provincie autonome.
Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di
istruzione e formazione professionale regionale, la formazione
esterna all'azienda e' impartita nell'istituzione formativa a cui lo
studente e' iscritto e non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per
il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno successivo finalizzato al
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni
caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione
vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il
datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti
collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che
abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo
determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005,
nonche' del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di
conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, e'
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei
due periodi di apprendistato non puo' eccedere quella individuata
dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.
Art. 44
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione professionale ai fini
contrattuali, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'. La qualificazione professionale al cui
conseguimento e' finalizzato il contratto e' determinata dalle parti
del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali
previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento
del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del
tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da
conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della formazione
per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e
specialistiche, nonche' la durata anche minima del periodo di
apprendistato, che non puo' essere superiore a tre anni ovvero cinque
per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la
responsabilita' del datore di lavoro, e' integrata, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica,
interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo non
superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite
le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle
competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro,
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione
del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalita' di svolgimento
dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al
calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di
lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili,
ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le
associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire,
anche nell'ambito della bilateralita', le modalita' per il
riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in
cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a
tempo determinato.
Art. 45
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di
titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i
dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca,
nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un
diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita'
professionale all'esito del corso annuale integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al
comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui
lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la
durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del
datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce,
altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno
studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione
del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al
limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti
formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma
1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione
tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per
cento dell'orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il
datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti
collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli
profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli
istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di
ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale
di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la
promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4,
l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e'
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di
lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti
tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di
cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 46
Standard professionali e formativi
e certificazione delle competenze
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo n. 226 del 2005.
2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013, e' di competenza: a) del
datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante,
per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento
della qualificazione professionale ai fini contrattuali; b)
dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello
studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore
e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni
professionali acquisite in apprendistato e consentire una
correlazione tra standard formativi e standard professionali e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il
repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di
classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di
lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa
tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17
febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il
Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
4. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate
dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, e, in
particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
ivi disciplinati.
Art. 47
Disposizioni finali
1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a
carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente
responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro e'
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del
periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con
esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso
in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore
di lavoro per adempiere.
2. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42,
comma 1, nonche' per la violazione delle previsioni contrattuali
collettive attuative dei principi di cui all'articolo 42, comma 5,
lettere a), b) e c), il datore di lavoro e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata da 300 a 1500 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente
comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti
in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la direzione territoriale
del lavoro.
3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale e' possibile assumere in apprendistato
professionalizzante, senza limiti di eta', i lavoratori beneficiari
di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione. Per
essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti
individuali, nonche', per i lavoratori beneficiari di indennita' di
mobilita', il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25,
comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la
disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa,
trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta
formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata
applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonche'
l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di
attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997.
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza
sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei
lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.
8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' regioni o province
autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione
dove e' ubicata la sede legale e possono altresi' accentrare le
comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del
1996 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale.
9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli
incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.
Capo VI
Lavoro accessorio
Art. 48
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei
committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno
civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000
euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le
attivita' lavorative possono essere svolte a favore di ciascun
singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro,
rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite
complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai
sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito
delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui
all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno.
6. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio
nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte
salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 49
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti
imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso
modalita' telematiche uno o piu' carnet di buoni orari, numerati
progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il
cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni
rilevate per le diverse attivita' lavorative e delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non
imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso
le rivendite autorizzate.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e
fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore
nominale del buono orario e' fissato in 10 euro e nel settore
agricolo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto
collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a
prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima
dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione
territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche,
ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice
fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo della
prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai
trenta giorni successivi.
4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente
all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della
prestazione di lavoro accessorio. Il compenso e' esente da qualsiasi
imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario
provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i
buoni, effettuando altresi' il versamento per suo conto dei
contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per
cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso
spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi
previdenziali puo' essere rideterminata con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle
aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS.
6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni
sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di
ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione
figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche
amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto, puo' stabilire specifiche condizioni, modalita' e
importi dei buoni orari.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con
decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle
relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del
decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati
nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma
1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n.
276 del 2003.
8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina
per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio gia'
richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 50
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle
relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle
attivita' di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e
l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 51
Norme di rinvio ai contratti collettivi
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per
contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali,
territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Art. 52
Superamento del contratto a progetto
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto
legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi
esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di
procedura civile.
Art. 53
Superamento dell'associazione
in partecipazione con apporto di lavoro
1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui
l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma
non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di
lavoro.»;
b) il comma terzo e' abrogato.
2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto
dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una
prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Art. 54
Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a
progetto e di persone titolari di partita IVA
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei contratti
di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di
lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato di soggetti gia' parti di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di
soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto
rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a
condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con
riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la
qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di
conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto
comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di
certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2,
i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per
giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti
amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea
qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti
accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data
antecedente alla assunzione.
Art. 55
Abrogazioni e norme transitorie
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo quanto
previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;
d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da 33 a 45,
nonche' da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla
nullita' del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole
«e' fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n.
183;
g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo quanto
disposto dall'articolo 47, comma 5;
h) l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno 2012, n.
92;
i) l'articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 179 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
l) l'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro
conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi
di formazione in azienda gia' attivati;
m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non espressamente richiamate, che siano
incompatibili con la disciplina da esso introdotta.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 e' abrogato
dal 1° gennaio 2017.
3. Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni
del presente decreto legislativo, trovano applicazione le
regolamentazioni vigenti.
Art. 56
Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia
1. Alle minori entrate contributive derivanti dall'attuazione degli
articoli 2 e da 52 a 54 del presente decreto, connesse ad un maggior
accesso ai benefici contributivi di cui all'articolo 1, comma 118,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, valutate in 16 milioni di euro
per l'anno 2015, 58 milioni di euro per l'anno 2016, 67 milioni di
euro per l'anno 2017, 53 milioni di euro per l'anno 2018 e in 8
milioni di euro per l'anno 2019 si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015, 52 milioni di
euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017, 28 milioni
di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
b) quanto a 6 milioni per l'anno 2016, 20 milioni per l'anno
2017, 16 milioni di euro per l'anno 2018 e a 8 milioni di euro per
l'anno 2019 mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
delle medesime disposizioni;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9 milioni di
euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in misura pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per
l'anno 2018 al fine di garantire la necessaria compensazione sui
saldi di finanza pubblica.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dalle disposizioni del presente decreto. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari
negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle
minori entrate di cui al comma 1, agli eventuali maggiori oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E'
conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo
nonche', ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, sul fondo di cui all' articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al
50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea, fino all'esito
dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo del presente
comma. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del
monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere
destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 57
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 giugno 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando