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Disciplina organica contratti di lavoro

Pubblico
Giovedì, 25 Giugno, 2015 - 02:00

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 
Disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) 
(GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)
  Vigente al: 25-6-2015   
Capo I 
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
che, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso  nel  mondo
del lavoro da parte di coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva,  delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi,  di  cui  uno  recante  un  testo   semplificato   delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a),  recante  il  criterio  di
delega volto a individuare e analizzare tutte le  forme  contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva  coerenza  con  il
tessuto occupazionale  e  con  il  contesto  produttivo  nazionale  e
internazionale,  in  funzione  di  interventi   di   semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera b),  recante  il  criterio  di
delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il
contratto a tempo indeterminato come forma  comune  di  contratto  di
lavoro, rendendolo piu' conveniente,  rispetto  agli  altri  tipi  di
contratto, in termini di oneri diretti e indiretti; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera d),  recante  il  criterio  di
delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l'alternanza tra
scuola e lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera e),  recante  il  criterio  di
delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in  caso  di
processi  di   riorganizzazione,   ristrutturazione   o   conversione
aziendale   individuati   sulla   base   di   parametri    oggettivi,
contemperando  l'interesse   dell'impresa   all'utile   impiego   del
personale con l'interesse del lavoratore alla  tutela  del  posto  di
lavoro,  della  professionalita'  e  delle  condizioni  di  vita   ed
economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento,  e  a
prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo  livello,  stipulata  con  le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale
a  livello  interconfederale  o  di  categoria,   possa   individuare
ulteriori ipotesi; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h),  recante  il  criterio  di
delega  volto  a  prevedere,  tenuto   conto   di   quanto   disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
la possibilita' di  estendere,  secondo  linee  coerenti  con  quanto
disposto  dalla  lettera  a)  del  predetto  comma,  il   ricorso   a
prestazioni  di  lavoro  accessorio  per  le   attivita'   lavorative
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva
la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati, con  contestuale
rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera i),  recante  il  criterio  di
delega  relativo  all'abrogazione  di  tutte  le   disposizioni   che
disciplinano le singole  forme  contrattuali,  incompatibili  con  le
disposizioni del testo organico semplificato, al  fine  di  eliminare
duplicazioni normative e difficolta' interpretative e applicative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  riunione
del 7 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                      Forma contrattuale comune 
 
  1.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. 
                               Art. 2 
 
             Collaborazioni organizzate dal committente 
 
  1. A far data dal 1° gennaio 2016, si  applica  la  disciplina  del
rapporto di lavoro subordinato anche ai  rapporti  di  collaborazione
che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione  sono  organizzate  dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 
  2. La disposizione di cui al comma 1  non  trova  applicazione  con
riferimento: 
    a) alle  collaborazioni  per  le  quali  gli  accordi  collettivi
nazionali stipulati da associazioni sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale prevedono  discipline  specifiche
riguardanti il trattamento economico e normativo,  in  ragione  delle
particolari  esigenze  produttive  ed  organizzative   del   relativo
settore; 
    b) alle collaborazioni  prestate  nell'esercizio  di  professioni
intellettuali per le quali e'  necessaria  l'iscrizione  in  appositi
albi professionali; 
    c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa'
e dai partecipanti a collegi e commissioni; 
    d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore  delle
associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche  affiliate  alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate  e
agli enti di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  C.O.N.I.,  come
individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge  27  dicembre
2002, n. 289. 
  3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo
76  del  decreto  legislativo  10  settembre   2003,   n.   276,   la
certificazione dell'assenza dei requisiti  di  cui  al  comma  1.  Il
lavoratore   puo'    farsi    assistere    da    un    rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
avvocato o da un consulente del lavoro. 
  4. Fino al completo riordino  della  disciplina  dell'utilizzo  dei
contratti   di   lavoro   flessibile   da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni,  la  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  trova
applicazione nei confronti delle medesime. Dal  1°  gennaio  2017  e'
comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare  i
contratti di collaborazione di cui al comma 1. 
                               Art. 3 
 
                      Disciplina delle mansioni 
 
  1. L'articolo 2103 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
    «2103. Prestazione  del  lavoro.  -  Il  lavoratore  deve  essere
adibito alle mansioni per le  quali  e'  stato  assunto  o  a  quelle
corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia  successivamente
acquisito ovvero a  mansioni  riconducibili  allo  stesso  livello  e
categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. 
  In caso di  modifica  degli  assetti  organizzativi  aziendali  che
incide  sulla  posizione  del  lavoratore,  lo  stesso  puo'   essere
assegnato  a  mansioni  appartenenti  al  livello  di   inquadramento
inferiore purche' rientranti nella medesima categoria legale. 
  Il  mutamento  di  mansioni  e'   accompagnato,   ove   necessario,
dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato  adempimento
non determina comunque la nullita' dell'atto  di  assegnazione  delle
nuove mansioni. 
  Ulteriori ipotesi  di  assegnazione  di  mansioni  appartenenti  al
livello di inquadramento inferiore, purche' rientranti nella medesima
categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. 
  Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento  di
mansioni e' comunicato  per  iscritto,  a  pena  di  nullita',  e  il
lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento
e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione  per  gli
elementi retributivi collegati a particolari modalita' di svolgimento
della precedente prestazione lavorativa. 
  Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma,  o  avanti  alle
commissioni  di  certificazione,  possono  essere  stipulati  accordi
individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e  del
livello   di   inquadramento   e   della    relativa    retribuzione,
nell'interesse del lavoratore  alla  conservazione  dell'occupazione,
all'acquisizione di una diversa professionalita' o  al  miglioramento
delle condizioni di vita. Il lavoratore puo' farsi  assistere  da  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce
mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 
  Nel caso di assegnazione a  mansioni  superiori  il  lavoratore  ha
diritto  al  trattamento  corrispondente   all'attivita'   svolta   e
l'assegnazione  diviene  definitiva,  salvo  diversa   volonta'   del
lavoratore, ove  la  medesima  non  abbia  avuto  luogo  per  ragioni
sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo  fissato
dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. 
  Il lavoratore non puo' essere trasferito da un'unita' produttiva ad
un'altra se non per  comprovate  ragioni  tecniche,  organizzative  e
produttive. 
  Salvo che ricorrano le condizioni di cui al  secondo  e  al  quarto
comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e'
nullo.». 
  2. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e' abrogato. 
Capo II 
Lavoro a orario ridotto e flessibile 
 
Sezione I 
Lavoro a tempo parziale 
                               Art. 4 
 
                             Definizione 
 
  1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a  tempo  determinato,
l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale. 
                               Art. 5 
 
                   Forma e contenuti del contratto 
                     di lavoro a tempo parziale 
 
  1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e'  stipulato  in  forma
scritta ai fini della prova. 
  2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e'  contenuta  puntuale
indicazione  della  durata  della  prestazione  lavorativa  e   della
collocazione temporale dell'orario con riferimento  al  giorno,  alla
settimana, al mese e all'anno. 
  3. Quando l'organizzazione  del  lavoro  e'  articolata  in  turni,
l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a
turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 
                               Art. 6 
 
             Lavoro supplementare, lavoro straordinario, 
                         clausole elastiche 
 
  1. Nel rispetto di quanto previsto  dai  contratti  collettivi,  il
datore di lavoro  ha  la  facolta'  di  richiedere,  entro  i  limiti
dell'orario normale di lavoro  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  n.  66  del  2003,   lo   svolgimento   di   prestazioni
supplementari, intendendosi per tali  quelle  svolte  oltre  l'orario
concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  anche  in
relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. 
  2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di
lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il  datore  di  lavoro
puo' richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro
supplementare in misura non superiore al 25 per cento  delle  ore  di
lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi,  il  lavoratore  puo'
rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di  formazione
professionale.  Il  lavoro  supplementare  e'  retribuito   con   una
maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria  globale  di
fatto,  comprensiva  dell'incidenza  della  retribuzione  delle   ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 
  3. Nel rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  e'  consentito  lo
svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro  straordinario,  cosi'  come
definito  dall'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
legislativo n. 66 del 2003. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto  dai  contratti  collettivi,  le
parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire,  per
iscritto,  clausole  elastiche   relative   alla   variazione   della
collocazione temporale della prestazione lavorativa  ovvero  relative
alla variazione in aumento della sua durata. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a
un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse  intese
tra le parti, nonche' a specifiche compensazioni, nella misura ovvero
nelle forme determinate dai contratti collettivi. 
  6. Nel caso in cui il contratto collettivo  applicato  al  rapporto
non disciplini le clausole elastiche queste possono  essere  pattuite
per iscritto dalle parti avanti alle commissioni  di  certificazione,
con facolta' del lavoratore di farsi assistere da  un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un
avvocato o  da  un  consulente  del  lavoro.  Le  clausole  elastiche
prevedono, a pena di nullita', le condizioni e le  modalita'  con  le
quali il datore di lavoro, con preavviso di  due  giorni  lavorativi,
puo'  modificare  la  collocazione  temporale  della  prestazione   e
variarne  in  aumento  la   durata,   nonche'   la   misura   massima
dell'aumento, che non puo' eccedere il limite del 25 per cento  della
normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche  dell'orario
di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una
maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria  globale  di
fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione  sugli  istituti
retributivi indiretti e differiti. 
  7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui  all'articolo
8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di  cui  all'articolo  10,  primo
comma, della legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e'  riconosciuta  la
facolta' di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. 
  8. Il rifiuto del lavoratore di concordare  variazioni  dell'orario
di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. 
                               Art. 7 
 
             Trattamento del lavoratore a tempo parziale 
 
  1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un  trattamento
meno  favorevole  rispetto  al  lavoratore  a  tempo  pieno  di  pari
inquadramento. 
  2. Il lavoratore a tempo parziale  ha  i  medesimi  diritti  di  un
lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento  economico
e normativo e' riproporzionato in ragione della ridotta entita' della
prestazione lavorativa. I contratti collettivi  possono  modulare  la
durata del periodo di prova, del periodo  di  preavviso  in  caso  di
licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione  del
posto di lavoro in  caso  di  malattia  ed  infortunio  in  relazione
all'articolazione dell'orario di lavoro. 
                               Art. 8 
 
                     Trasformazione del rapporto 
 
  1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto  di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o  viceversa,  non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. 
  2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto e' ammessa  la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  a
tempo parziale. 
  3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato  affetti
da    patologie    oncologiche    nonche'    da    gravi    patologie
cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui  una  ridotta
capacita' lavorativa,  eventualmente  anche  a  causa  degli  effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica
istituita presso l'azienda unita' sanitaria  locale  territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di  lavoro
a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del  lavoratore
il rapporto di lavoro a tempo parziale e' trasformato  nuovamente  in
rapporto di lavoro a tempo pieno. 
  4.  In  caso   di   patologie   oncologiche   o   gravi   patologie
cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli  o
i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche'  nel  caso  in
cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con
totale  e  permanente  inabilita'  lavorativa  con  connotazione   di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, che abbia necessita' di assistenza continua  in  quanto
non  in  grado  di  compiere  gli  atti  quotidiani  della  vita,  e'
riconosciuta la  priorita'  nella  trasformazione  del  contratto  di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
  5. In caso di richiesta del lavoratore  o  della  lavoratrice,  con
figlio convivente di eta' non superiore a tredici anni o  con  figlio
convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge
n. 104 del 1992, e' riconosciuta la  priorita'  nella  trasformazione
del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
  6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno  in
tempo  parziale  ha  diritto  di  precedenza  nelle  assunzioni   con
contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di
mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto
del rapporto di lavoro a tempo parziale. 
  7. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta,  in  luogo  del
congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora  spettante  ai
sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  a
tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non  superiore  al
50 per cento. Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  dar  corso  alla
trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 
  8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione  al  personale  gia'
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in  unita'  produttive
site nello  stesso  ambito  comunale,  anche  mediante  comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali  dell'impresa,  ed  a
prendere in considerazione  le  domande  di  trasformazione  a  tempo
parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. 
                               Art. 9 
 
                  Criteri di computo dei lavoratori 
                          a tempo parziale 
 
  1. Ai fini della applicazione  di  qualsiasi  disciplina  di  fonte
legale o contrattuale per la  quale  sia  rilevante  il  computo  dei
dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo  parziale  sono
computati in  proporzione  all'orario  svolto,  rapportato  al  tempo
pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni  di  orario
che eccedono la somma degli orari a tempo parziale  corrispondente  a
unita' intere di orario a tempo pieno. 
                               Art. 10 
 
                              Sanzioni 
 
  1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale
del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e'  dichiarata  la
sussistenza fra le parti di un rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno,
fermo restando, per il periodo antecedente alla data della  pronuncia
giudiziale,  il  diritto  alla  retribuzione  ed  al  versamento  dei
contributi previdenziali dovuti  per  le  prestazioni  effettivamente
rese. 
  2. Qualora nel contratto scritto  non  sia  determinata  la  durata
della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore e' dichiarata
la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
pronuncia.  Qualora  l'omissione  riguardi   la   sola   collocazione
temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa a  tempo  parziale,  tenendo
conto delle responsabilita' familiari del  lavoratore  interessato  e
della  sua  necessita'  di  integrazione  del  reddito  mediante   lo
svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del
datore di lavoro. Per  il  periodo  antecedente  alla  pronuncia,  il
lavoratore  ha  in  entrambi  i  casi  diritto,  in   aggiunta   alla
retribuzione  dovuta  per  le  prestazioni  effettivamente  rese,   a
un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. 
  3.  Lo  svolgimento  di  prestazioni  in  esecuzione  di   clausole
elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalita'  e  dei
limiti previsti dalla legge o dai contratti  collettivi  comporta  il
diritto del lavoratore,  in  aggiunta  alla  retribuzione  dovuta,  a
un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. 
                               Art. 11 
 
                      Disciplina previdenziale 
 
  1. La retribuzione minima oraria, da assumere  quale  base  per  il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a  tempo
parziale,  si  determina  rapportando   alle   giornate   di   lavoro
settimanale  ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di   cui
all'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre  1983,   n.   463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,
e dividendo l'importo cosi' ottenuto  per  il  numero  delle  ore  di
orario  normale  settimanale  previsto   dal   contratto   collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 
  2. Gli assegni per il nucleo familiare  spettano  ai  lavoratori  a
tempo parziale per l'intera misura settimanale  in  presenza  di  una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al  minimo
di ventiquattro ore. A tal fine sono  cumulate  le  ore  prestate  in
diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti  assegni
giornalieri  quante  sono  le  giornate  di   lavoro   effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella  giornata.
Qualora non si  possa  individuare  l'attivita'  principale  per  gli
effetti dell'articolo 20 del decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli  assegni  per
il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. 
  3. La retribuzione dei lavoratori a tempo  parziale,  a  valere  ai
fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e' uguale alla retribuzione  tabellare  prevista  dalla
contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro  a
tempo pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base  oraria
in relazione alla durata normale annua della  prestazione  di  lavoro
espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma  e'
stabilita con le modalita' di cui al comma 1. 
  4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale e  viceversa,  ai  fini  della
determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si  computa
per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a  tempo  pieno
e, in  proporzione  all'orario  effettivamente  svolto,  l'anzianita'
inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. 
                               Art. 12 
 
                       Lavoro a tempo parziale 
                   nelle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  le  disposizioni  della  presente  sezione  si
applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,  con  esclusione  di
quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e  10,  e,  comunque,
fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia. 
Sezione II 
Lavoro intermittente 
                               Art. 13 
 
        Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente 
 
  1. Il contratto di lavoro intermittente e' il  contratto,  anche  a
tempo  determinato,  mediante  il  quale  un  lavoratore  si  pone  a
disposizione di un  datore  di  lavoro  che  ne  puo'  utilizzare  la
prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le
esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con  riferimento
alla   possibilita'   di   svolgere   le   prestazioni   in   periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese  o  dell'anno.  In
mancanza di contratto collettivo,  i  casi  di  utilizzo  del  lavoro
intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali. 
  2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in  ogni  caso  essere
concluso con soggetti con  meno  di  24  anni  di  eta',  purche'  le
prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno,  e
con piu' di 55 anni. 
  3. In ogni caso, con  l'eccezione  dei  settori  del  turismo,  dei
pubblici  esercizi  e  dello  spettacolo,  il  contratto  di   lavoro
intermittente e' ammesso, per  ciascun  lavoratore  con  il  medesimo
datore di lavoro, per un periodo  complessivamente  non  superiore  a
quattrocento giornate di  effettivo  lavoro  nell'arco  di  tre  anni
solari. In caso di  superamento  del  predetto  periodo  il  relativo
rapporto si trasforma in un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
indeterminato. 
  4. Nei periodi in cui non ne viene  utilizzata  la  prestazione  il
lavoratore intermittente non matura  alcun  trattamento  economico  e
normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro  la  propria
disponibilita' a rispondere alle chiamate, nel qual caso  gli  spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16. 
  5. Le disposizioni della presente sezione non trovano  applicazione
ai   rapporti   di   lavoro   alle   dipendenze    delle    pubbliche
amministrazioni. 
                               Art. 14 
 
                               Divieti 
 
  1. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: 
    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; 
    b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro  i
sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti  collettivi  a  norma  degli
articoli 4 e 24 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  che  hanno
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui  si  riferisce
il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una  riduzione
dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano
lavoratori adibiti alle mansioni cui si  riferisce  il  contratto  di
lavoro intermittente; 
    c) ai datori di lavoro che non hanno  effettuato  la  valutazione
dei rischi in applicazione della normativa di tutela della  salute  e
della sicurezza dei lavoratori. 
                               Art. 15 
 
                        Forma e comunicazioni 
 
  1. Il contratto di  lavoro  intermittente  e'  stipulato  in  forma
scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: 
    a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive,  che  consentono  la
stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13; 
    b)  luogo  e  modalita'   della   disponibilita',   eventualmente
garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso  di  chiamata  del
lavoratore, che non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo; 
    c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore  per
la prestazione eseguita e relativa indennita' di disponibilita',  ove
prevista; 
    d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro e'  legittimato
a  richiedere  l'esecuzione  della  prestazione  di  lavoro,  nonche'
modalita' di rilevazione della prestazione; 
    e) tempi e modalita' di  pagamento  della  retribuzione  e  della
indennita' di disponibilita'; 
    f) misure  di  sicurezza  necessarie  in  relazione  al  tipo  di
attivita' dedotta in contratto. 
  2.  Fatte  salve  le  previsioni  piu'  favorevoli  dei   contratti
collettivi, il datore di lavoro e' tenuto  a  informare  con  cadenza
annuale le rappresentanze sindacali  aziendali  o  la  rappresentanza
sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di  lavoro
intermittente. 
  3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa  o  di  un  ciclo
integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni,  il
datore di lavoro e' tenuto a comunicarne  la  durata  alla  direzione
territoriale del lavoro competente per  territorio,  mediante  sms  o
posta elettronica. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, possono essere  individuate  modalita'
applicative della disposizione  di  cui  al  primo  periodo,  nonche'
ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui  al  presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400
in relazione  a  ciascun  lavoratore  per  cui  e'  stata  omessa  la
comunicazione.  Non  si  applica  la  procedura  di  diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
                               Art. 16 
 
                    Indennita' di disponibilita' 
 
  1. La misura dell'indennita' mensile di disponibilita',  divisibile
in quote orarie, e' determinata dai contratti  collettivi  e  non  e'
comunque inferiore all'importo fissato con decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le  associazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 
  2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal  computo  di  ogni
istituto di legge o di contratto collettivo. 
  3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata  a  contribuzione
previdenziale  per  il  suo  effettivo  ammontare,  in  deroga   alla
normativa in materia di minimale contributivo. 
  4.  In  caso  di  malattia  o  di  altro  evento  che   gli   renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,  il  lavoratore
e'  tenuto  a  informarne  tempestivamente  il  datore   di   lavoro,
specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non  matura
il  diritto  all'indennita'  di  disponibilita'.  Ove  non   provveda
all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde  il
diritto all'indennita' per  un  periodo  di  quindici  giorni,  salvo
diversa previsione del contratto individuale. 
  5. Il rifiuto  ingiustificato  di  rispondere  alla  chiamata  puo'
costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della
quota di indennita' di disponibilita' riferita al periodo  successivo
al rifiuto. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
stabilita la misura della retribuzione convenzionale  in  riferimento
alla quale il lavoratore intermittente  puo'  versare  la  differenza
contributiva per i periodi  in  cui  ha  percepito  una  retribuzione
inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito  dell'indennita'
di disponibilita' fino a concorrenza del medesimo importo. 
                               Art. 17 
 
                  Principio di non discriminazione 
 
  1. Il lavoratore intermittente non deve  ricevere,  per  i  periodi
lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento  economico  e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore  di
pari livello. 
  2.  Il  trattamento  economico,  normativo  e   previdenziale   del
lavoratore  intermittente,  e'  riproporzionato  in   ragione   della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita,  in  particolare  per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle  singole
componenti di  essa,  nonche'  delle  ferie  e  dei  trattamenti  per
malattia e infortunio, congedo di maternita' e parentale. 
                               Art. 18 
 
                Computo del lavoratore intermittente 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  di  qualsiasi  disciplina  di  fonte
legale o contrattuale per la  quale  sia  rilevante  il  computo  dei
dipendenti del datore  di  lavoro,  il  lavoratore  intermittente  e'
computato nell'organico dell'impresa  in  proporzione  all'orario  di
lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. 
Capo III 
Lavoro a tempo determinato 
                               Art. 19 
 
              Apposizione del termine e durata massima 
 
  1. Al contratto  di  lavoro  subordinato  puo'  essere  apposto  un
termine di durata non superiore a trentasei mesi. 
  2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi,  e
con l'eccezione delle attivita' stagionali di  cui  all'articolo  21,
comma 2, la  durata  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per
effetto di una successione di contratti, conclusi per lo  svolgimento
di mansioni di pari livello e categoria  legale  e  indipendentemente
dai periodi di interruzione tra un  contratto  e  l'altro,  non  puo'
superare i trentasei mesi. Ai fini del computo  di  tale  periodo  si
tiene altresi' conto  dei  periodi  di  missione  aventi  ad  oggetto
mansioni di pari livello e categoria legale, svolti  tra  i  medesimi
soggetti,  nell'ambito  di  somministrazioni  di   lavoro   a   tempo
determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia  superato,  per
effetto di un unico contratto o di una successione di  contratti,  il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla  data
di tale superamento. 
  3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo
determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima  di  dodici
mesi, puo' essere stipulato  presso  la  direzione  territoriale  del
lavoro competente per territorio. In caso di mancato  rispetto  della
descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso  si  trasforma  in  contratto  a  tempo
indeterminato dalla data della stipulazione. 
  4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a
dodici giorni, l'apposizione del termine al  contratto  e'  priva  di
effetto se  non  risulta,  direttamente  o  indirettamente,  da  atto
scritto, una copia del quale deve essere  consegnata  dal  datore  di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della
prestazione. 
  5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tempo  determinato,
nonche'   le   rappresentanze   sindacali   aziendali    ovvero    la
rappresentanza sindacale unitaria,  circa  i  posti  vacanti  che  si
rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita'  definite  dai
contratti collettivi. 
                               Art. 20 
 
                               Divieti 
 
  1. L'apposizione di un termine  alla  durata  di  un  contratto  di
lavoro subordinato non e' ammessa: 
    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; 
    b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro  i
sei  mesi  precedenti,  a  licenziamenti  collettivi  a  norma  degli
articoli 4 e 24 della legge n. 223 del  1991,  che  hanno  riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro a tempo determinato, salvo che il  contratto  sia  concluso
per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per  assumere
lavoratori iscritti nelle liste di  mobilita',  o  abbia  una  durata
iniziale non superiore a tre mesi; 
    c)  presso  unita'  produttive  nelle  quali  sono  operanti  una
sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa
integrazione  guadagni,  che  interessano  lavoratori  adibiti   alle
mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; 
    d) da parte di datori di  lavoro  che  non  hanno  effettuato  la
valutazione dei rischi in  applicazione  della  normativa  di  tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
  2. In caso di  violazione  dei  divieti  di  cui  al  comma  1,  il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. 
                               Art. 21 
 
                         Proroghe e rinnovi 
 
  1. Il  termine  del  contratto  a  tempo  determinato  puo'  essere
prorogato, con il consenso del  lavoratore,  solo  quando  la  durata
iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi,  e,  comunque,
per un  massimo  di  cinque  volte  nell'arco  di  trentasei  mesi  a
prescindere  dal  numero  dei  contratti.  Qualora  il  numero  delle
proroghe sia superiore, il contratto  si  trasforma  in  contratto  a
tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. 
  2. Qualora il lavoratore sia riassunto a  tempo  determinato  entro
dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino  a
sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un  contratto
di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma  in
contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali nonche'  nelle  ipotesi  individuate
dai contratti collettivi. Fino all'adozione del  decreto  di  cui  al
secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 
  3. I limiti previsti dal presente articolo non  si  applicano  alle
imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2  e
3, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per  il  periodo
di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu'
limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le
societa' gia' costituite. 
                               Art. 22 
 
      Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine 
 
  1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19,  se  il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto  a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione  per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per  cento  fino
al decimo giorno successivo e al 40  per  cento  per  ciascun  giorno
ulteriore. 
  2. Qualora il rapporto  di  lavoro  continui  oltre  il  trentesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a  sei  mesi,  ovvero
oltre il cinquantesimo giorno  negli  altri  casi,  il  contratto  si
trasforma in contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  scadenza  dei
predetti termini. 
                               Art. 23 
 
         Numero complessivo di contratti a tempo determinato 
 
  1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non  possono
essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore  al
20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
al 1° gennaio dell'anno di  assunzione,  con  un  arrotondamento  del
decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o  superiore  a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale  si  computa  sul   numero   dei   lavoratori   a   tempo
indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per  i  datori  di
lavoro che occupano fino a  cinque  dipendenti  e'  sempre  possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 
  2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche'  da  eventuali
limitazioni  quantitative  previste  da   contratti   collettivi,   i
contratti a tempo determinato conclusi: 
    a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti
dai  contratti  collettivi,  anche  in  misura   non   uniforme   con
riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; 
    b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2
e  3,  del  decreto-legge  n.   179   del   2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro
anni dalla costituzione della societa' ovvero per  il  piu'  limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa'
gia' costituite; 
    c)  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  stagionali   di   cui
all'articolo 21, comma 2; 
    d)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici   programmi
radiofonici o televisivi; 
    e) per sostituzione di lavoratori assenti; 
    f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni. 
  3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre,
ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra  universita'
private, incluse le filiazioni  di  universita'  straniere,  istituti
pubblici di ricerca ovvero  enti  privati  di  ricerca  e  lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica
o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della  cultura  di  appartenenza
statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti  da  trasformazione
di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni  di
produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate
alla realizzazione di mostre, eventi e  manifestazioni  di  interesse
culturale. I contratti di lavoro a tempo  determinato  che  hanno  ad
oggetto in via esclusiva  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca
scientifica possono avere  durata  pari  a  quella  del  progetto  di
ricerca al quale si riferiscono. 
  4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma  1,
restando esclusa  la  trasformazione  dei  contratti  interessati  in
contratti a tempo indeterminato, per ciascun  lavoratore  si  applica
una sanzione amministrativa di importo pari: 
    a) al 20  per  cento  della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale non e' superiore a uno; 
    b) al 50  per  cento  della  retribuzione,  per  ciascun  mese  o
frazione di mese superiore a quindici giorni di durata  del  rapporto
di lavoro, se il numero dei  lavoratori  assunti  in  violazione  del
limite percentuale e' superiore a uno. 
  5. I contratti collettivi definiscono modalita' e  contenuti  delle
informazioni da rendere alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  o
alla rappresentanza  sindacale  unitaria  dei  lavoratori  in  merito
all'utilizzo del lavoro a tempo determinato. 
                               Art. 24 
 
                        Diritti di precedenza 
 
  1.  Salvo  diversa  disposizione  dei  contratti   collettivi,   il
lavoratore che, nell'esecuzione di  uno  o  piu'  contratti  a  tempo
determinato  presso  la  stessa  azienda,   ha   prestato   attivita'
lavorativa per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi  ha  diritto  di
precedenza nelle assunzioni  a  tempo  indeterminato  effettuate  dal
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento  alle
mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 
  2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita' di cui al Capo  III
del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive  modificazioni,
usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato  presso
lo stesso datore di lavoro, concorre  a  determinare  il  periodo  di
attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di  precedenza  di
cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e'  altresi'  riconosciuto,
alle stesse condizioni di cui al comma 1, il  diritto  di  precedenza
nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di  lavoro
entro i successivi dodici mesi, con riferimento  alle  mansioni  gia'
espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. 
  3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento  di
attivita' stagionali  ha  diritto  di  precedenza  rispetto  a  nuove
assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attivita' stagionali. 
  4. Il diritto di precedenza deve  essere  espressamente  richiamato
nell'atto scritto di cui all'articolo 19,  comma  4,  e  puo'  essere
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per  iscritto  la
propria volonta' in tal senso al datore  di  lavoro  entro  sei  mesi
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi  di  cui  ai
commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto
di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla  data  di
cessazione del rapporto. 
                               Art. 25 
 
                  Principio di non discriminazione 
 
  1.  Al  lavoratore  a  tempo  determinato  spetta  il   trattamento
economico e normativo in  atto  nell'impresa  per  i  lavoratori  con
contratto a tempo indeterminato comparabili,  intendendosi  per  tali
quelli inquadrati nello  stesso  livello  in  forza  dei  criteri  di
classificazione stabiliti  dalla  contrattazione  collettiva,  ed  in
proporzione al  periodo  lavorativo  prestato,  sempre  che  non  sia
obiettivamente incompatibile con la  natura  del  contratto  a  tempo
determinato. 
  2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al  comma  1,  il
datore di lavoro e' punito con la sanzione  amministrativa  da  25,82
euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a piu'  di  cinque
lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da  154,94  euro  a
1.032,91 euro. 
                               Art. 26 
 
                             Formazione 
 
  1. I contratti collettivi possono prevedere modalita'  e  strumenti
diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo  determinato  a
opportunita'   di   formazione   adeguata,    per    aumentarne    la
qualificazione, promuoverne la carriera e  migliorarne  la  mobilita'
occupazionale. 
                               Art. 27 
 
                         Criteri di computo 
 
  1. Salvo che sia diversamente disposto, ai  fini  dell'applicazione
di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per  la  quale
sia rilevante il computo dei dipendenti  del  datore  di  lavoro,  si
tiene  conto  del  numero  medio  mensile  di  lavoratori   a   tempo
determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi  due  anni,
sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. 
                               Art. 28 
 
                         Decadenza e tutele 
 
  1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve  avvenire,
con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione  del
singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo  comma  del
suddetto articolo 6. 
  2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato  in
contratto a tempo indeterminato, il giudice  condanna  il  datore  di
lavoro al risarcimento del danno a favore del  lavoratore  stabilendo
un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo  di
2,5 e  un  massimo  di  12  mensilita'  dell'ultima  retribuzione  di
riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto,  avuto
riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n.  604  del
1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito
dal lavoratore, comprese le conseguenze  retributive  e  contributive
relative al periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  e  la
pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la  ricostituzione  del
rapporto di lavoro. 
  3. In presenza di contratti collettivi che prevedano  l'assunzione,
anche  a  tempo  indeterminato,  di  lavoratori  gia'  occupati   con
contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il  limite
massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'. 
                               Art. 29 
 
                 Esclusioni e discipline specifiche 
 
  1. Sono esclusi dal campo di applicazione  del  presente  capo,  in
quanto gia' disciplinati da specifiche normative: 
    a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i
rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n.
223 del 1991; 
    b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e
gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; 
    c) i richiami in servizio  del  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione  del  presente
capo: 
    a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che
non possono avere una  durata  superiore  a  cinque  anni,  salvo  il
diritto del dirigente di recedere  a  norma  dell'articolo  2118  del
codice civile una volta trascorso un triennio; 
    b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata  non
superiore a tre giorni,  nel  settore  del  turismo  e  dei  pubblici
esercizi,  nei  casi  individuati  dai  contratti  collettivi,  fermo
l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro  entro
il giorno antecedente; 
    c) i contratti a tempo determinato  stipulati  con  il  personale
docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale
sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; 
    d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240. 
  3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di  produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a  3,  e
21. 
  4.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  36  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
Capo IV 
Somministrazione di lavoro 
                               Art. 30 
 
                             Definizione 
 
  1. Il contratto di somministrazione di lavoro e'  il  contratto,  a
tempo  indeterminato  o  determinato,  con  il  quale  un'agenzia  di
somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276
del 2003,  mette  a  disposizione  di  un  utilizzatore  uno  o  piu'
lavoratori suoi dipendenti,  i  quali,  per  tutta  la  durata  della
missione, svolgono la propria attivita'  nell'interesse  e  sotto  la
direzione e il controllo dell'utilizzatore. 
                               Art. 31 
 
   Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
 
  1. Salvo diversa  previsione  dei  contratti  collettivi  applicati
dall'utilizzatore,  il  numero  dei  lavoratori   somministrati   con
contratto di somministrazione di lavoro  a  tempo  indeterminato  non
puo' eccedere il 20 per cento  del  numero  dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio  dell'anno
di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a  0,5.  Nel
caso  di  inizio  dell'attivita'  nel  corso  dell'anno,  il   limite
percentuale  si  computa  sul   numero   dei   lavoratori   a   tempo
indeterminato in forza al momento  della  stipula  del  contratto  di
somministrazione di lavoro  a  tempo  indeterminato.  Possono  essere
somministrati  a  tempo  indeterminato  esclusivamente  i  lavoratori
assunti dal somministratore a tempo indeterminato. 
  2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'  utilizzata
nei  limiti  quantitativi  individuati   dai   contratti   collettivi
applicati  dall'utilizzatore. E'  in  ogni  caso  esente  da   limiti
quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di
cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti
disoccupati che  godono,  da  almeno  sei  mesi,  di  trattamenti  di
disoccupazione  non  agricola  o  di  ammortizzatori  sociali,  e  di
lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei  numeri
4) e 99) dell'articolo 2  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, come  individuati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore  dei
posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso  generale
affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore. 
  4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del  decreto  legislativo
n. 165  del  2001,  la  disciplina  della  somministrazione  a  tempo
indeterminato non trova applicazione nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni. 
                               Art. 32 
 
                               Divieti 
 
  1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato: 
    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; 
    b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro  i
sei mesi  precedenti,  a  licenziamenti  collettivi  ai  sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge n. 223 del  1991,  che  hanno  riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di somministrazione di lavoro, salvo che il  contratto  sia  concluso
per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti  o  abbia  una
durata iniziale non superiore a tre mesi; 
    c)  presso  unita'  produttive  nelle  quali  sono  operanti  una
sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa
integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; 
    d) da parte di datori di lavoro che  non  abbiano  effettuato  la
valutazione dei rischi in  applicazione  della  normativa  di  tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
                               Art. 33 
 
               Forma del contratto di somministrazione 
 
  1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi: 
    a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; 
    b) il numero dei lavoratori da somministrare; 
    c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza
del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; 
    d) la data di inizio e la durata prevista della  somministrazione
di lavoro; 
    e)  le  mansioni  alle  quali  saranno  adibiti  i  lavoratori  e
l'inquadramento dei medesimi; 
    f) il luogo, l'orario di lavoro  e  il  trattamento  economico  e
normativo dei lavoratori. 
  2. Con il contratto di somministrazione  di  lavoro  l'utilizzatore
assume l'obbligo di  comunicare  al  somministratore  il  trattamento
economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi  dipendenti  che
svolgono le medesime mansioni dei lavoratori  da  somministrare  e  a
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi  e  previdenziali
da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di  inizio  e
la durata prevedibile della missione, devono  essere  comunicate  per
iscritto al lavoratore da parte del  somministratore  all'atto  della
stipulazione del contratto di lavoro ovvero  all'atto  dell'invio  in
missione presso l'utilizzatore. 
                               Art. 34 
 
                  Disciplina dei rapporti di lavoro 
 
  1. In caso di assunzione  a  tempo  indeterminato  il  rapporto  di
lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto  alla  disciplina
prevista per  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato.  Nel
contratto  di  lavoro  e'   determinata   l'indennita'   mensile   di
disponibilita',  divisibile  in   quote   orarie,   corrisposta   dal
somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane  in
attesa di essere inviato  in  missione,  nella  misura  prevista  dal
contratto collettivo applicabile al somministratore  e  comunque  non
inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali. L'indennita' di  disponibilita'  e'  esclusa
dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 
  2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di  lavoro
tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina  di  cui
al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni
di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21,  23  e  24.  Il  termine
inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in  ogni  caso  essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e  per  atto  scritto,  nei
casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato  dal
somministratore. 
  3. Il  lavoratore  somministrato  non  e'  computato  nell'organico
dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di  legge  o
di contratto collettivo, fatta eccezione  per  quelle  relative  alla
tutela della  salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro.  In  caso  di
somministrazione di lavoratori disabili per missioni  di  durata  non
inferiore a dodici mesi, il  lavoratore  somministrato  e'  computato
nella quota di riserva di cui all'articolo 3  della  legge  12  marzo
1999, n. 68. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della  legge  n.  223
del 1991 non  trovano  applicazione  nel  caso  di  cessazione  della
somministrazione di lavoro a  tempo  indeterminato,  cui  si  applica
l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966. 
                               Art. 35 
 
             Tutela del lavoratore, esercizio del potere 
              disciplinare e regime della solidarieta' 
 
  1. Per tutta la durata  della  missione  presso  l'utilizzatore,  i
lavoratori del somministratore hanno diritto, a parita'  di  mansioni
svolte, a condizioni  economiche  e  normative  complessivamente  non
inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. 
  2. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il  somministratore  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a  versare  i
relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa  verso
il somministratore. 
  3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore  stabiliscono
modalita' e criteri per  la  determinazione  e  corresponsione  delle
erogazioni  economiche  correlate  ai  risultati   conseguiti   nella
realizzazione di  programmi  concordati  tra  le  parti  o  collegati
all'andamento  economico  dell'impresa.  I  lavoratori  somministrati
hanno altresi' diritto a fruire dei servizi sociali  e  assistenziali
di cui godono i  dipendenti  dell'utilizzatore  addetti  alla  stessa
unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento  sia  condizionato
alla  iscrizione  ad  associazioni  o  societa'  cooperative   o   al
conseguimento di una determinata anzianita' di servizio. 
  4. Il somministratore  informa  i  lavoratori  sui  rischi  per  la
sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive e li forma e
addestra  all'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  necessarie   allo
svolgimento dell'attivita'  lavorativa  per  la  quale  essi  vengono
assunti, in conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.
Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo  sia
adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei
lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui
e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. 
  5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore  a  mansioni  di  livello
superiore o inferiore a quelle dedotte in  contratto,  l'utilizzatore
deve  darne  immediata  comunicazione  scritta   al   somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non  abbia  adempiuto
all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva
per le differenze retributive spettanti  al  lavoratore  occupato  in
mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante
dall'assegnazione a mansioni inferiori. 
  6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato
al somministratore, l'utilizzatore comunica  al  somministratore  gli
elementi  che  formeranno  oggetto  della  contestazione   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970. 
  7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi
arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. 
  8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,
la facolta' dell'utilizzatore di assumere il  lavoratore  al  termine
della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui  al  lavoratore  sia
corrisposta una adeguata indennita',  secondo  quanto  stabilito  dal
contratto collettivo applicabile al somministratore. 
                               Art. 36 
 
               Diritti sindacali e garanzie collettive 
 
  1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si  applicano  i
diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e  successive
modificazioni. 
  2. Il lavoratore  somministrato  ha  diritto  a  esercitare  presso
l'utilizzatore, per tutta la durata  della  missione,  i  diritti  di
liberta'  e  di  attivita'  sindacale,  nonche'  a  partecipare  alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 
  3. Ogni dodici mesi l'utilizzatore,  anche  per  il  tramite  della
associazione dei datori di lavoro alla quale  aderisce  o  conferisce
mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla
rappresentanza sindacale unitaria  o,  in  mancanza,  agli  organismi
territoriali    di    categoria    delle    associazioni    sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, il  numero
dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. 
                               Art. 37 
 
                         Norme previdenziali 
 
  1.  Gli  oneri   contributivi,   previdenziali,   assicurativi   ed
assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative,  sono
a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti  di  cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e'  inquadrato  nel
settore terziario. L'indennita' di disponibilita' e'  assoggettata  a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga
alla normativa in materia di minimale contributivo. 
  2. Il somministratore non e' tenuto al  versamento  della  aliquota
contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845. 
  3. Gli  obblighi  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  e  le
malattie professionali previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,  sono
determinati in relazione al  tipo  e  al  rischio  delle  lavorazioni
svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso
medio  o  medio   ponderato,   stabilito   per   l'attivita'   svolta
dall'impresa  utilizzatrice,  nella  quale   sono   inquadrabili   le
lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero  in  base  al
tasso medio o medio ponderato della voce  di  tariffa  corrispondente
alla   lavorazione    effettivamente    prestata    dal    lavoratore
somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa  non  sia
gia' assicurata. 
  4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici trovano applicazione i criteri di erogazione  e  gli  oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori. 
                               Art. 38 
 
                     Somministrazione irregolare 
 
  1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di
lavoro e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti  gli  effetti
alle dipendenze dell'utilizzatore. 
  2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga  al  di  fuori  dei
limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32  e
33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il  lavoratore  puo'  chiedere,
anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un
rapporto di lavoro  alle  dipendenze  di  quest'ultimo,  con  effetto
dall'inizio della somministrazione. 
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore,   a   titolo   retributivo   o   di    contribuzione
previdenziale,  valgono  a   liberare   il   soggetto   che   ne   ha
effettivamente utilizzato la prestazione  dal  debito  corrispondente
fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli  atti
compiuti o ricevuti dal somministratore nella  costituzione  o  nella
gestione  del  rapporto,  per  il  periodo  durante   il   quale   la
somministrazione  ha  avuto  luogo,  si  intendono  come  compiuti  o
ricevuti  dal  soggetto   che   ha   effettivamente   utilizzato   la
prestazione. 
  4. La disposizione di cui al comma 2  non  trova  applicazione  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni. 
                               Art. 39 
 
                         Decadenza e tutele 
 
  1. Nel caso  in  cui  il  lavoratore  chieda  la  costituzione  del
rapporto di lavoro con l'utilizzatore,  ai  sensi  dell'articolo  38,
comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo  6  della
legge n. 604 del 1966, e  il  termine  di  cui  al  primo  comma  del
predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha  cessato
di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore. 
  2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1,
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore  del
lavoratore, stabilendo  un'indennita'  onnicomprensiva  nella  misura
compresa tra  un  minimo  di  2,5  e  un  massimo  di  12  mensilita'
dell'ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del
trattamento di fine rapporto,  avuto  riguardo  ai  criteri  indicati
nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La  predetta  indennita'
ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese  le
conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo  compreso
tra la data in cui il lavoratore ha cessato di  svolgere  la  propria
attivita' presso l'utilizzatore  e  la  pronuncia  con  la  quale  il
giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro. 
                               Art. 40 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli  articoli
33, comma 1, nonche', per il solo utilizzatore, di cui agli  articoli
31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma
3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  250
a euro 1.250. 
  2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo  35,  comma
1, e per il solo utilizzatore,  di  cui  all'articolo  35,  comma  3,
secondo  periodo,  e  36,  comma  3,  sono  punite  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1. 
Capo V 
Apprendistato 
                               Art. 41 
 
                             Definizione 
 
  1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo  indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 
  2.  Il  contratto  di  apprendistato  si  articola  nelle  seguenti
tipologie: 
    a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore; 
    b) apprendistato professionalizzante; 
    c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 
  3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore e  quello  di  alta  formazione  e
ricerca integrano organicamente, in un sistema  duale,  formazione  e
lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione  e  alle
qualificazioni professionali contenuti nel  Repertorio  nazionale  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.  13,
nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. 
                               Art. 42 
 
                         Disciplina generale 
 
  1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma  scritta  ai
fini della prova. Il contratto di apprendistato  contiene,  in  forma
sintetica, il piano formativo individuale definito anche  sulla  base
di moduli e formulari stabiliti  dalla  contrattazione  collettiva  o
dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo  n.  276  del  2003.  Nell'apprendistato  per  la
qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano
formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa  con
il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo  individuale,  per
la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
  2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore
a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e
44, comma 5. 
  3.  Durante  l'apprendistato  trovano  applicazione   le   sanzioni
previste dalla normativa vigente per  il  licenziamento  illegittimo.
Nel  contratto  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore  e  il
certificato  di  specializzazione  tecnica   superiore,   costituisce
giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento  degli
obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa. 
  4. Al  termine  del  periodo  di  apprendistato  le  parti  possono
recedere dal  contratto,  ai  sensi  dell'articolo  2118  del  codice
civile, con preavviso decorrente dal  medesimo  termine.  Durante  il
periodo di preavviso continua a trovare  applicazione  la  disciplina
del contratto di apprendistato. Se  nessuna  delle  parti  recede  il
rapporto prosegue come ordinario rapporto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato. 
  5. Salvo quanto disposto dai commi da 1  a  4,  la  disciplina  del
contratto di apprendistato e'  rimessa  ad  accordi  interconfederali
ovvero ai contratti collettivi nazionali di  lavoro  stipulati  dalle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) divieto di retribuzione a cottimo; 
    b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino  a  due  livelli
inferiori rispetto a quello spettante in applicazione  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a  mansioni  che
richiedono   qualificazioni   corrispondenti   a   quelle   al    cui
conseguimento e' finalizzato il  contratto,  o,  in  alternativa,  di
stabilire la retribuzione dell'apprendista in  misura  percentuale  e
proporzionata all'anzianita' di servizio; 
    c) presenza di un tutore o referente aziendale; 
    d) possibilita' di  finanziare  i  percorsi  formativi  aziendali
degli   apprendisti   per   il   tramite   dei    fondi    paritetici
interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo  n.  276  del
2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province  autonome
di Trento e Bolzano; 
    e) possibilita' del  riconoscimento,  sulla  base  dei  risultati
conseguiti  nel  percorso  di  formazione,  esterna  e  interna  alla
impresa, della qualificazione professionale ai  fini  contrattuali  e
delle competenze acquisite ai  fini  del  proseguimento  degli  studi
nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; 
    f)   registrazione   della   formazione   effettuata   e    della
qualificazione  professionale  ai  fini  contrattuali   eventualmente
acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
    g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
lavoro, di durata superiore a trenta giorni; 
    h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma  in
servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al
termine del percorso formativo, al fine di  ulteriori  assunzioni  in
apprendistato. 
  6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla  previdenza
e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: 
    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
professionali; 
    b) assicurazione contro le malattie; 
    c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; 
    d) maternita'; 
    e) assegno familiare; 
    f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla  quale,
in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per
le assicurazioni di cui  alle  precedenti  lettere,  ai  sensi  della
disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27  dicembre
2006, n.  296,  con  effetto  sui  periodi  contributivi  maturati  a
decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per  gli
apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31
per cento della retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,  con
riferimento  alla  quale  non  operano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  7. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente  per  il  tramite  delle
agenzie  di  somministrazione  autorizzate,  non  puo'  superare   il
rapporto  di  3  a  2  rispetto  alle  maestranze   specializzate   e
qualificate in servizio presso il medesimo  datore  di  lavoro.  Tale
rapporto non puo' superare il 100 per cento per i  datori  di  lavoro
che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E'  in
ogni caso esclusa  la  possibilita'  di  utilizzare  apprendisti  con
contratto di somministrazione  a  tempo  determinato.  Il  datore  di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in  numero  inferiore  a  tre,
puo'  assumere  apprendisti  in  numero  non  superiore  a  tre.   Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano  alle  imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
  8. Ferma  restando  la  possibilita'  per  i  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro,   stipulati   dalle   associazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale,   di
individuare limiti diversi da quelli  previsti  dal  presente  comma,
esclusivamente per i datori di lavoro che occupano  almeno  cinquanta
dipendenti,  l'assunzione  di  nuovi  apprendisti  con  contratto  di
apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a
tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione,  di
almeno il 20 per cento  degli  apprendisti  dipendenti  dallo  stesso
datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per
recesso durante il periodo di prova, dimissioni o  licenziamento  per
giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale,  e'
in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con  contratto
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
di  cui  al  presente  comma  sono  considerati  ordinari  lavoratori
subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione  del
rapporto. 
                               Art. 43 
 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
  di  istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato   di
  specializzazione tecnica superiore. 
 
  1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e'  strutturato  in
modo  da  coniugare  la  formazione   effettuata   in   azienda   con
l'istruzione e la formazione professionale svolta  dalle  istituzioni
formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
e formazione sulla base dei livelli essenziali delle  prestazioni  di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  di  quelli  di
cui all'articolo 46. 
  2. Possono essere assunti con il contratto di cui al  comma  1,  in
tutti i settori di attivita', i giovani che hanno compiuto i 15  anni
di eta' e fino al compimento dei  25.  La  durata  del  contratto  e'
determinata in  considerazione  della  qualifica  o  del  diploma  da
conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore a tre  anni  o  a
quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  46,  comma  1,  la
regolamentazione dell'apprendistato per la  qualifica  e  il  diploma
professionale e il certificato di specializzazione tecnica  superiore
e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
In    assenza    di    regolamentazione    regionale    l'attivazione
dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale  e  il
certificato di  specializzazione  tecnica  superiore  e'  rimessa  al
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  che  ne  disciplina
l'esercizio con propri decreti. 
  4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui
all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro  hanno  la  facolta'  di
prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato  dei  giovani
qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i  percorsi
di cui  al  comma  1,  per  il  consolidamento  e  l'acquisizione  di
ulteriori competenze tecnico-professionali  e  specialistiche,  utili
anche ai fini dell'acquisizione del certificato  di  specializzazione
tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale  all'esito
del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il  contratto  di  apprendistato
puo' essere prorogato fino ad un anno  anche  nel  caso  in  cui,  al
termine dei percorsi di cui  al  comma  1,  l'apprendista  non  abbia
conseguito   la   qualifica,   il   diploma,   il   certificato    di
specializzazione  tecnica  superiore  o  il  diploma   di   maturita'
professionale all'esito del corso annuale integrativo. 
  5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di  apprendistato,
di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a
partire dal  secondo  anno  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria
superiore, per l'acquisizione, oltre che del  diploma  di  istruzione
secondaria superiore, di ulteriori  competenze  tecnico-professionali
rispetto a quelle gia' previste dai vigenti  regolamenti  scolastici,
utili  anche  ai  fini   del   conseguimento   del   certificato   di
specializzazione tecnica superiore. A tal fine, e' abrogato il  comma
2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128.
Sono  fatti  salvi,  fino  alla   loro   conclusione,   i   programmi
sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione  in  azienda
gia'  attivati.  Possono  essere,  inoltre,  stipulati  contratti  di
apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani  che
frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con  l'esame
di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
  6. Il datore di  lavoro  che  intende  stipulare  il  contratto  di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di   istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato    di
specializzazione tecnica  superiore  sottoscrive  un  protocollo  con
l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce
il contenuto e la durata  degli  obblighi  formativi  del  datore  di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo
46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali
per  la  realizzazione  dei  percorsi   di   apprendistato,   e,   in
particolare, i requisiti delle imprese nelle quali  si  svolge  e  il
monte orario massimo del percorso scolastico che puo'  essere  svolto
in apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in  azienda,
nel rispetto dell'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  delle
competenze   delle    regioni    e    delle    provincie    autonome.
Nell'apprendistato  che  si  svolge  nell'ambito   del   sistema   di
istruzione  e  formazione  professionale  regionale,  la   formazione
esterna all'azienda e' impartita nell'istituzione formativa a cui  lo
studente e' iscritto e non puo' essere  superiore  al  60  per  cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per  cento  per
il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno successivo finalizzato  al
conseguimento del certificato di specializzazione  tecnica,  in  ogni
caso nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dalla  legislazione
vigente. 
  7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione  formativa  il
datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico  del  datore  di  lavoro  e'  riconosciuta  al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di  quella  che  gli
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei  contratti
collettivi. 
  8. Per le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  che
abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i  contratti
collettivi stipulati dalle  associazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche  a  tempo
determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali. 
  9. Successivamente al conseguimento della qualifica o  del  diploma
professionale ai sensi del  decreto  legislativo  n.  226  del  2005,
nonche' del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di
conseguire la qualificazione professionale ai fini  contrattuali,  e'
possibile  la   trasformazione   del   contratto   in   apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima  complessiva  dei
due periodi di apprendistato non  puo'  eccedere  quella  individuata
dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5. 
                               Art. 44 
 
                  Apprendistato professionalizzante 
 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per  il
conseguimento   di   una   qualificazione   professionale   ai   fini
contrattuali, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica  professionale,  conseguita  ai
sensi del decreto legislativo  n.  226  del  2005,  il  contratto  di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'. La qualificazione professionale al  cui
conseguimento e' finalizzato il contratto e' determinata dalle  parti
del contratto sulla base dei profili o  qualificazioni  professionali
previsti per il settore di riferimento dai sistemi  di  inquadramento
del  personale  di  cui  ai  contratti  collettivi  stipulati   dalle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale. 
  2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi  nazionali
di lavoro stipulati  dalle  associazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del
tipo  di  qualificazione  professionale  ai  fini   contrattuali   da
conseguire, la durata e le modalita' di erogazione  della  formazione
per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali  e
specialistiche,  nonche'  la  durata  anche  minima  del  periodo  di
apprendistato, che non puo' essere superiore a tre anni ovvero cinque
per i profili professionali caratterizzanti la figura  dell'artigiano
individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. 
  3. La formazione  di  tipo  professionalizzante,  svolta  sotto  la
responsabilita' del datore di lavoro, e' integrata, nei limiti  delle
risorse annualmente disponibili, dalla  offerta  formativa  pubblica,
interna o esterna alla  azienda,  finalizzata  alla  acquisizione  di
competenze di  base  e  trasversali  per  un  monte  complessivo  non
superiore a centoventi ore per la durata del triennio e  disciplinata
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,  sentite
le parti sociali  e  tenuto  conto  del  titolo  di  studio  e  delle
competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro,
entro quarantacinque giorni  dalla  comunicazione  dell'instaurazione
del  rapporto,  effettuata   ai   sensi   dell'articolo   9-bis   del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  le  modalita'  di  svolgimento
dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al
calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori  di
lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili,
ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano in data 20 febbraio 2014. 
  4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
associazioni di categoria dei  datori  di  lavoro  possono  definire,
anche  nell'ambito  della  bilateralita',   le   modalita'   per   il
riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 
  5. Per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria  attivita'  in
cicli  stagionali,  i  contratti  collettivi  nazionali   di   lavoro
stipulati  dalle   associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  possono  prevedere  specifiche
modalita' di svolgimento del  contratto  di  apprendistato,  anche  a
tempo determinato. 
                               Art. 45 
 
            Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
 
  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici
o privati, con contratto di apprendistato  per  il  conseguimento  di
titoli di studio universitari e della  alta  formazione,  compresi  i
dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi  degli  istituti
tecnici superiori di cui all'articolo 7 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca,
nonche'  per  il  praticantato   per   l'accesso   alle   professioni
ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e  i  29  anni  in
possesso di diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  o  di  un
diploma  professionale  conseguito  nei  percorsi  di  istruzione   e
formazione   professionale   integrato   da   un    certificato    di
specializzazione  tecnica  superiore  o  del  diploma  di   maturita'
professionale all'esito del corso annuale integrativo. 
  2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al
comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa  a  cui
lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca,  che  stabilisce  la
durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del
datore di lavoro, secondo lo schema definito con il  decreto  di  cui
all'articolo  46,  comma  1.  Il  suddetto   protocollo   stabilisce,
altresi', il numero dei crediti formativi  riconoscibili  a  ciascuno
studente per la formazione a carico del datore di lavoro  in  ragione
del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al
limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione  dei  crediti
formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46,  comma
1. La  formazione  esterna  all'azienda  e'  svolta  nell'istituzione
formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di  istruzione
tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore  al  60  per
cento dell'orario ordinamentale. 
  3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione  formativa  il
datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico  del  datore  di  lavoro  e'  riconosciuta  al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di  quella  che  gli
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei  contratti
collettivi. 
  4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per
attivita' di ricerca o per percorsi di  alta  formazione  e'  rimessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli
profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,  le  universita',   gli
istituti tecnici superiori e le  altre  istituzioni  formative  o  di
ricerca comprese quelle in possesso di  riconoscimento  istituzionale
di  rilevanza  nazionale  o  regionale  e  aventi  come  oggetto   la
promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  del   lavoro,   della
formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 
  5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al  comma  4,
l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di  ricerca  e'
rimessa ad apposite  convenzioni  stipulate  dai  singoli  datori  di
lavoro o dalle loro associazioni con  le  universita',  gli  istituti
tecnici superiori e le altre istituzioni formative o  di  ricerca  di
cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 46 
 
                 Standard professionali e formativi 
                  e certificazione delle competenze 
 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi  dell'articolo  16  del
decreto legislativo n. 226 del 2005. 
  2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai  sensi
del decreto legislativo n. 13 del 2013,  e'  di  competenza:  a)  del
datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante,
per quanto riguarda la formazione  effettuata  per  il  conseguimento
della  qualificazione  professionale   ai   fini   contrattuali;   b)
dell'istituzione formativa o ente di ricerca  di  appartenenza  dello
studente, nel contratto  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria  superiore
e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  e   nel
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. 
  3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni
professionali   acquisite   in   apprendistato   e   consentire   una
correlazione tra  standard  formativi  e  standard  professionali  e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  il
repertorio delle professioni predisposto sulla base  dei  sistemi  di
classificazione del personale previsti nei  contratti  collettivi  di
lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla  intesa
tra Governo, regioni,  province  autonome  e  parti  sociali  del  17
febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il
Ministero dell'istruzione, della  universita'  e  della  ricerca,  le
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale  e  i  rappresentanti  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano. 
  4.  Le  competenze  acquisite  dall'apprendista  sono   certificate
dall'istituzione formativa di provenienza dello studente  secondo  le
disposizioni di cui al decreto legislativo n.  13  del  2013,  e,  in
particolare, nel rispetto dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
ivi disciplinati. 
                               Art. 47 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. In caso di inadempimento nella  erogazione  della  formazione  a
carico  del  datore  di  lavoro,  di  cui  egli  sia   esclusivamente
responsabile e che  sia  tale  da  impedire  la  realizzazione  delle
finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore  di  lavoro  e'
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e  quella
dovuta con  riferimento  al  livello  di  inquadramento  contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al  termine  del
periodo  di  apprendistato,  maggiorata  del  100  per   cento,   con
esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.  Nel  caso
in cui rilevi un  inadempimento  nella  erogazione  della  formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo  del
Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   adotta   un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del  decreto
legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al  datore
di lavoro per adempiere. 
  2. Per la violazione della disposizione  di  cui  all'articolo  42,
comma 1, nonche' per  la  violazione  delle  previsioni  contrattuali
collettive attuative dei principi di cui all'articolo  42,  comma  5,
lettere a), b) e c), il datore di lavoro e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di  recidiva  la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata da 300 a  1500  euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui  al  presente
comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano  accertamenti
in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di
cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  n.  124  del  2004.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi  dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la direzione territoriale
del lavoro. 
  3. Fatte salve le  diverse  previsioni  di  legge  o  di  contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato  sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 
  4.  Ai  fini   della   loro   qualificazione   o   riqualificazione
professionale    e'    possibile    assumere     in     apprendistato
professionalizzante, senza limiti di eta', i  lavoratori  beneficiari
di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione. Per
essi  trovano  applicazione,  in  deroga  alle  previsioni   di   cui
all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti
individuali, nonche', per i lavoratori beneficiari di  indennita'  di
mobilita', il regime contributivo agevolato di cui  all'articolo  25,
comma  9,  della  legge  n.  223  del  1991,  e  l'incentivo  di  cui
all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 
  5. Per le regioni e  le  province  autonome  e  i  settori  ove  la
disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente  operativa,
trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta
formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata
applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 
  6.  La  disciplina  del  reclutamento   e   dell'accesso,   nonche'
l'applicazione del  contratto  di  apprendistato  per  i  settori  di
attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono  definite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997. 
  7. I benefici contributivi in materia di  previdenza  e  assistenza
sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato,  con  esclusione  dei
lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. 
  8. I datori di lavoro che hanno sedi in  piu'  regioni  o  province
autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione
dove e' ubicata la sede  legale  e  possono  altresi'  accentrare  le
comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510  del
1996 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale. 
  9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 
  10. Con successivo decreto, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,
lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono  definiti  gli
incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca. 
Capo VI 
Lavoro accessorio 
                               Art. 48 
 
                 Definizione e campo di applicazione 
 
  1. Per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono  attivita'
lavorative che non danno luogo, con riferimento  alla  totalita'  dei
committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di  un  anno
civile,  annualmente   rivalutati   sulla   base   della   variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai
e degli impiegati. Fermo restando  il  limite  complessivo  di  7.000
euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le
attivita' lavorative  possono  essere  svolte  a  favore  di  ciascun
singolo  committente  per  compensi  non  superiori  a  2.000   euro,
rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. 
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere  altresi'  rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,  nel  limite
complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati  ai
sensi del comma 1,  da  percettori  di  prestazioni  integrative  del
salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a  sottrarre  dalla
contribuzione figurativa relativa alle  prestazioni  integrative  del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: 
  a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito
delle  attivita'  agricole  di  carattere  stagionale  effettuate  da
pensionati e da giovani con meno  di  venticinque  anni  di  eta'  se
regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto
scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli
impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
  b) alle attivita' agricole svolte  a  favore  di  soggetti  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte  da
soggetti iscritti l'anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei
lavoratori agricoli. 
  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio  da  parte  di  un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli  previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese  di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno. 
  5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di  cui
all'articolo 49 sono  computati  ai  fini  della  determinazione  del
reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno. 
  6. E'  vietato  il  ricorso  a  prestazioni  di  lavoro  accessorio
nell'ambito dell'esecuzione di appalti  di  opere  o  servizi,  fatte
salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  le  parti  sociali,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  7.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  36  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
                               Art. 49 
 
                  Disciplina del lavoro accessorio 
 
  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i  committenti
imprenditori o professionisti  acquistano  esclusivamente  attraverso
modalita' telematiche uno o piu'  carnet  di  buoni  orari,  numerati
progressivamente e datati, per prestazioni di  lavoro  accessorio  il
cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni
rilevate per le  diverse  attivita'  lavorative  e  delle  risultanze
istruttorie del confronto con le parti  sociali.  I  committenti  non
imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso
le rivendite autorizzate. 
  2. In attesa della emanazione del decreto di  cui  al  comma  1,  e
fatte salve le prestazioni  rese  nel  settore  agricolo,  il  valore
nominale del buono orario  e'  fissato  in  10  euro  e  nel  settore
agricolo  e'  pari  all'importo  della  retribuzione   oraria   delle
prestazioni  di  natura   subordinata   individuata   dal   contratto
collettivo stipulato dalle  associazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. 
  3. I committenti imprenditori  o  professionisti  che  ricorrono  a
prestazioni  occasionali  di  tipo  accessorio  sono  tenuti,   prima
dell'inizio  della   prestazione,   a   comunicare   alla   direzione
territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche,
ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e  il  codice
fiscale  del  lavoratore,  indicando,  altresi',   il   luogo   della
prestazione con riferimento ad un arco  temporale  non  superiore  ai
trenta giorni successivi. 
  4.  Il  prestatore  di  lavoro  accessorio  percepisce  il  proprio
compenso dal  concessionario  di  cui  al  comma  7,  successivamente
all'accreditamento  dei  buoni  da  parte  del   beneficiario   della
prestazione di lavoro accessorio. Il compenso e' esente da  qualsiasi
imposizione fiscale  e  non  incide  sullo  stato  di  disoccupato  o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma  6,  il  concessionario
provvede al pagamento delle spettanze alla  persona  che  presenta  i
buoni,  effettuando  altresi'  il  versamento  per  suo   conto   dei
contributi previdenziali all'INPS,  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  in
misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7  per
cento  del  valore  nominale  del  buono,   e   trattiene   l'importo
autorizzato dal decreto di cui al  comma  1,  a  titolo  di  rimborso
spese.  La  percentuale  relativa  al   versamento   dei   contributi
previdenziali puo' essere rideterminata con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, in  funzione  degli  incrementi  delle
aliquote  contributive  per  gli  iscritti  alla  gestione   separata
dell'INPS. 
  6. In  considerazione  delle  particolari  e  oggettive  condizioni
sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo  stato  di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o  di  fruizione  di
ammortizzatori sociali per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione
figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da  pubbliche
amministrazioni, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
con  decreto,  puo'  stabilire  specifiche  condizioni,  modalita'  e
importi dei buoni orari. 
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  individua  con
decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri  e  le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e  delle
relative  coperture  assicurative  e  previdenziali.  In  attesa  del
decreto ministeriale i concessionari del  servizio  sono  individuati
nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma
1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del  decreto  legislativo  n.
276 del 2003. 
  8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma  la  previgente  disciplina
per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di  lavoro  accessorio  gia'
richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 50 
 
           Coordinamento informativo a fini previdenziali 
 
  1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni  di  carattere  previdenziale  e  delle
relative  entrate  contributive,  conseguenti  allo  sviluppo   delle
attivita' di lavoro accessorio  disciplinate  dal  presente  decreto,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti  normativi  delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS  e
l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali. 
Capo VII 
Disposizioni finali 
                               Art. 51 
 
               Norme di rinvio ai contratti collettivi 
 
  1. Salvo diversa previsione, ai  fini  del  presente  decreto,  per
contratti collettivi si intendono i contratti  collettivi  nazionali,
territoriali  o  aziendali  stipulati   da   associazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  e   i
contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. 
                               Art. 52 
 
                Superamento del contratto a progetto 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del  decreto
legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad  applicarsi
esclusivamente per la regolazione dei contratti  gia'  in  atto  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Resta salvo quanto disposto  dall'articolo  409  del  codice  di
procedura civile. 
                               Art. 53 
 
                    Superamento dell'associazione 
               in partecipazione con apporto di lavoro 
 
  1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in  cui
l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui  al  primo  comma
non  puo'  consistere,  nemmeno  in  parte,  in  una  prestazione  di
lavoro.»; 
    b) il comma terzo e' abrogato. 
  2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  nei  quali  l'apporto
dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte,  in  una
prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. 
                               Art. 54 
 
Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi  anche  a
            progetto e di persone titolari di partita IVA 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  la  stabilizzazione  dell'occupazione
mediante il  ricorso  a  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei contratti
di lavoro autonomo, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  i  datori  di
lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato di soggetti gia' parti di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa anche  a  progetto  e  di
soggetti  titolari  di  partita  IVA  con  cui  abbiano  intrattenuto
rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a
condizione che: 
    a) i lavoratori interessati alle  assunzioni  sottoscrivano,  con
riferimento   a   tutte   le   possibili   pretese   riguardanti   la
qualificazione  del   pregresso   rapporto   di   lavoro,   atti   di
conciliazione in una delle sedi  di  cui  all'articolo  2113,  quarto
comma,  del   codice   civile,   o   avanti   alle   commissioni   di
certificazione; 
    b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma  2,
i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per
giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 
  2. L'assunzione a tempo indeterminato alle  condizioni  di  cui  al
comma 1, lettere  a)  e  b),  comporta  l'estinzione  degli  illeciti
amministrativi,   contributivi   e   fiscali   connessi   all'erronea
qualificazione del rapporto  di  lavoro,  fatti  salvi  gli  illeciti
accertati  a  seguito  di  accessi  ispettivi  effettuati   in   data
antecedente alla assunzione. 
                               Art. 55 
 
                   Abrogazioni e norme transitorie 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: 
    a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61; 
    b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo  quanto
previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    c) l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno  2002,  n.  108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172; 
    d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a  28,  da  33  a  45,
nonche' da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
    e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81; 
    f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero  alla
nullita' del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole
«e' fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge  4  novembre  2010,  n.
183; 
    g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo quanto
disposto dall'articolo 47, comma 5; 
    h) l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28  giugno  2012,  n.
92; 
    i) l'articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge  n.  179  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012; 
    l) l'articolo 8-bis, comma  2,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro
conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento  di  periodi
di formazione in azienda gia' attivati; 
    m) le disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   non   espressamente   richiamate,   che   siano
incompatibili con la disciplina da esso introdotta. 
  2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 e' abrogato
dal 1° gennaio 2017. 
  3. Sino all'emanazione dei decreti  richiamati  dalle  disposizioni
del   presente   decreto   legislativo,   trovano   applicazione   le
regolamentazioni vigenti. 
                               Art. 56 
 
          Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia 
 
  1. Alle minori entrate contributive derivanti dall'attuazione degli
articoli 2 e da 52 a 54 del presente decreto, connesse ad un  maggior
accesso ai benefici contributivi di cui all'articolo  1,  comma  118,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, valutate in 16 milioni di  euro
per l'anno 2015, 58 milioni di euro per l'anno 2016,  67  milioni  di
euro per l'anno 2017, 53 milioni di euro  per  l'anno  2018  e  in  8
milioni di euro per l'anno 2019 si provvede: 
    a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno  2015,  52  milioni  di
euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017, 28  milioni
di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione  del  fondo
di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190; 
    b) quanto a 6 milioni per l'anno  2016,  20  milioni  per  l'anno
2017, 16 milioni di euro per l'anno 2018 e a 8 milioni  di  euro  per
l'anno 2019 mediante le maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione
delle medesime disposizioni; 
    c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2017 e a  9  milioni  di
euro per  l'anno  2018,  mediante  utilizzo  del  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in misura  pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e  a  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 al fine di  garantire  la  necessaria  compensazione  sui
saldi di finanza pubblica. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti
dalle  disposizioni  del  presente  decreto.  Nel  caso  in  cui   si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi,  effetti  finanziari
negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle
minori entrate di cui al comma 1, agli eventuali  maggiori  oneri  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190. E'
conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo  Fondo
nonche',  ai  fini  degli  effetti  in  termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto, sul fondo di cui all' articolo 6, comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo  pari  al
50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea, fino  all'esito
dei monitoraggi annuali  previsti  nel  primo  periodo  del  presente
comma.  Le  somme  accantonate  e  non   utilizzate   all'esito   del
monitoraggio  sono  conservate  nel  conto  dei  residui  per  essere
destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
riferisce alle Camere con apposita relazione ai  sensi  dell'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 57 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 giugno 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                                 Renzi, Presidente del Consiglio dei  
                                        ministri                      
 
                                 Poletti, Ministro del lavoro e delle 
                                       politiche sociali              
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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