Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità - d.lgs. n.28 del 16.03.2015
Pubblico
Giovedì, 19 Marzo, 2015 - 01:00
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28
Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita'
del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge
28 aprile 2014, n. 67. (15G00044)
(GU n.64 del 18-3-2015)
Vigente al: 2-4-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio nonche' disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili,
in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m);
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2015;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 131 del codice penale, le denominazioni del
Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti:
«Titolo V
Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della
modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
Capo I
Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della
modificazione e applicazione della pena».
2. Prima dell'articolo 132 e' inserito il seguente:
«Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilita' per particolare
tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e'
esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del
danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo
comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta
non abituale.
L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi
del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o
futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa
della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero
quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali
conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una
persona.
Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero
abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte
plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel
primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di
quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In
quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si
tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui
all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge
prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come
circostanza attenuante.».
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilita'»
sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini
non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per
particolare tenuita' del fatto»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Se
l'archiviazione e' richiesta per particolare tenuita' del fatto, il
pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle
indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci
giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione
in cui indicare, a pena di inammissibilita', le ragioni del dissenso
rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non e'
inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo
avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con
ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa e'
inammissibile, il giudice procede senza formalita' e, se accoglie la
richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in
cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al
pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo
409, commi 4 e 5.».
Art. 3
Disposizioni di coordinamento processuale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 469 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche
quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del
codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della
persona offesa, se compare.»;
b) dopo l'articolo 651 e' aggiunto il seguente: «651-bis.
Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuita'
del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. - 1. La
sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per
particolare tenuita' del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia
di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e
il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel
processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di
proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto a
norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che
non abbia accettato il rito abbreviato.».
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: «misura
di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quelli che hanno
dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del
codice penale.»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente:
«d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale,
trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»;
c) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la
seguente:
«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando
la relativa iscrizione non e' stata eliminata;»;
d) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la
seguente:
«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando
la relativa iscrizione non e' stata eliminata;».
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui
all'articolo 1, valutate in 474.400 euro a decorrere dall'anno 2015,
si provvede con quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo
articolo 1, pari a 513.342 euro a decorrere dall'anno 2015.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando