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FINANZA PUBBLICA: Misure urgenti

Pubblico
Giovedì, 1 Ottobre, 2015 - 02:00

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2015, n. 153 

Misure urgenti per la finanza pubblica. (15G00172) 

(GU n.227 del 30-9-2015)

 Vigente al: 30-9-2015  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Rilevata  la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare   misure   che
assicurino la compensazione degli effetti  finanziari  connessi  alla
disposizione prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera a),  numero
3), capoverso d-quinquies, della legge 29 dicembre 2014, n.190; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di consentire  un  termine  piu'
lungo per la presentazione della richiesta di accesso alla  procedura
di collaborazione volontaria di  cui  agli  articoli  da  5-quater  a
5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e  di  contenere  i
correlati  termini  di  decadenza  per  l'accertamento  e  l'atto  di
contestazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Copertura  effetti  finanziari  negativi  mediante   utilizzo   delle
  maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014 
 
  1. All'articolo  1,  comma  632,  terzo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "misure di deroga," e'  inserito  il  seguente
periodo: "alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi  si
provvede,  per  l'anno  2015,  con  le  maggiori   entrate   di   cui
all'articolo 1 della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186,  attestate
dall'Agenzia  delle  entrate  nel  medesimo  anno  sulla  base  delle
richieste di accesso alla procedura di collaborazione  volontaria  di
cui alla medesima legge 15 dicembre 2014,  n.  186,  acquisite  dalla
medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;"; 
    b) conseguentemente,  dopo  le  parole:  "con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" sono soppresse le
parole: ", da adottare entro il 30 settembre 2015,"; 
    c) conseguentemente  nell'ultimo  periodo,  penultima  parte,  la
data: "2015" e' sostituita dalla data: "2016" e la cifra: "1.716"  e'
sostituita dalla cifra: "728". 
                               Art. 2 
 
        Disposizioni in materia di collaborazione volontaria 
 
  1. Al  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5-quater: 
      1) il terzo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "La
richiesta  di   accesso   alla   collaborazione   volontaria   rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di  una  volta,  anche
indirettamente o per interposta persona."; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La  procedura  di
collaborazione volontaria puo' essere attivata fino  al  30  novembre
2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le  informazioni  di
cui al comma 1, lettera a), possono essere  presentati  entro  il  30
dicembre 2015. Al fine di assicurare la  trattazione  unitaria  delle
istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i
termini di decadenza per l'accertamento di cui  all'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
all'articolo 57  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la  notifica
dell'atto di contestazione ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal  31
dicembre 2015, limitatamente  agli  imponibili,  alle  imposte,  alle
ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le
violazioni oggetto della procedura stessa,  sono  fissati,  anche  in
deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016."; 
    b) all'articolo 5-quinquies: 
      1) nel comma 1, dopo la lettera b), e'  inserita  la  seguente:
"b-bis) si applicano le disposizioni in materia  di  prevenzione  del
riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo  di  cui  al  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto
dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;"; 
      2) al comma 3 le parole: "30 settembre  2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2015" e dopo le parole: "entro la  quale
puo' essere attivata la procedura di collaborazione volontaria"  sono
aggiunte le seguenti: ",o sino alla data  del  30  dicembre  2015  in
presenza  di  integrazione  dell'istanza  o  di   presentazione   dei
documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1,
lettera a)". 
  2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui  alla  legge
15 dicembre 2014, n. 186: 
    a) le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  commi  da  1-bis  a
1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo
vigente alla data  del  30  dicembre  2014,  n.  190,  continuano  ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2016; 
    b)  l'ammontare  di  tutte  le  prestazioni   corrisposte   dalla
previdenza  professionale  per   la   vecchiaia,   i   superstiti   e
l'invalidita'  Svizzera  (LPP),  in  qualunque  forma  erogate,  sono
assoggettate,  ai  fini  delle  imposte  dirette,  su   istanza   del
contribuente, all'aliquota del 5 per cento. 
                               Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                       Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri   
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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