Il testo del c.d. Job Act
Pubblico
Martedì, 16 Dicembre, 2014 - 01:00
LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche'
in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro. (14G00196)
(GU n.290 del 15-12-2014)
Vigente al: 16-12-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano
espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e' delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si
attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di
rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali in
caso di cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di
essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso
l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando
anche la possibilita' di introdurre meccanismi standardizzati a
livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti
certi ed esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa integrazione
guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilita'
contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente
destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione
a favore dei contratti di solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero
massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della
cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione
guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di
incentivazione della rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle
imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione
degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di
solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche
attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di
concessione, e previsione della possibilita' di destinare gli
eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di
funzionamento dei contratti di solidarieta', con particolare
riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nonche' alla messa a regime dei contratti di solidarieta' di cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di
disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego
(ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti
ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei
trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con
carriere contributive piu' rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con
estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli
amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali
strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle
modalita' di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo
almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione
figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una
prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai
lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori
ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con
previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di
attivazione proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito
per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori
sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che
incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto
dal comma 4, lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa
consistere anche nello svolgimento di attivita' a beneficio delle
comunita' locali, con modalita' che non determinino aspettative di
accesso agevolato alla pubblica amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalita' di
applicazione, in funzione della migliore effettivita', secondo
criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore
beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad
una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in
materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa
nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con
deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi
emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province
autonome di Trento e di Bolzano in conformita' a quanto previsto
dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative
norme di attuazione nonche' dal decreto legislativo 21 settembre
1995, n. 430.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da
collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi
statistica evidenzi una minore probabilita' di trovare occupazione, e
a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e
l'autoimprenditorialita', anche nella forma dell'acquisizione delle
imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una
cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di
riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e
province autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per
l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato,
regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle
linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia
di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di
aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa,
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' disponibili a legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli
adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con
disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri
soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di
favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel
mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle
persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli
delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale
proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati
in attuazione della lettera f) nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del personale
dell'Agenzia con modalita' tali da garantire l'invarianza di oneri
per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia
attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella
pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del
personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione
delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati
nonche' operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria,
professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di
informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o
disoccupati, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione
dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che
operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il riordino
della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta', flessibilita' e prossimita' anche al fine di definire
un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di
welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che
prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al
reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo
inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione
di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per
il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in
carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di collocamento, a
fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a
carico di fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo
di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di
lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a
livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle
funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al
fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e
delle politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti
che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in
materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su
tutto il territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome
delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai
occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di
una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione,
formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di
strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione
statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del
mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche
attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente
le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai
periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto
previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z)
con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento
mirato nonche' di dati relativi alle buone pratiche di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed adattamenti
utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e
politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche,
secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio
dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici
nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con
i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a
favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle
informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonche' in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu' decreti
legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di
ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo
rapporto, di carattere amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti
contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse
amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni
competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di
richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni
in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire
l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita,
nonche' valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
g) previsione di modalita' semplificate per garantire data certa
nonche' l'autenticita' della manifestazione di volonta' della
lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto
della necessita' di assicurare la certezza della cessazione del
rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della
lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalita' organizzative e gestionali che
consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli
adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione,
la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo
del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale
informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno
2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del
lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;
l) promozione del principio di legalita' e priorita' delle
politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte
le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9
ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso
(2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro
efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in
Europa (2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo
del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita'
ispettiva, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con
la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il
tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e
internazionale, in funzione di interventi di semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il
contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di
lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto agli altri tipi di
contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianita' di
servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilita'
della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo
un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianita' di
servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento
disciplinare ingiustificato, nonche' prevedendo termini certi per
l'impugnazione del licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra
scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi
di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale
individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando
l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con
l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della
professionalita' e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo
limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello,
stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livello
interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi
rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli
impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione
tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative
dell'impresa con la tutela della dignita' e della riservatezza del
lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del
compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento,
ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, previa
consultazione delle parti sociali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita'
di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla
lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro
accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali nei
diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le
singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del
testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni
normative e difficolta' interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi
ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di
coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali
e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali,
attraverso misure volte a tutelare la maternita' delle lavoratrici e
favorire le opportunita' di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro per la generalita' dei lavoratori, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione e
l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternita' e le
forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie
dell'indennita' di maternita', nella prospettiva di estendere,
eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le
categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del
diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato
versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro
femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori
o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una
determinata soglia di reddito individuale complessivo, e
armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la
flessibilita' dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di
produttivita', al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio
delle responsabilita' genitoriali e dell'assistenza alle persone non
autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso il ricorso
al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai
riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della
possibilita' di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso
datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi
spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali
forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema
pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli
enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la
promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei
lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono
attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', ai fini di poterne
valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilita' dei
relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunita'
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto
della funzionalita' organizzativa all'interno delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza;
i) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto
compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilita'
di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure
organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle
competenze e dei fondi operanti in materia di parita' e pari
opportunita' nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla
promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parita' e pari
opportunita'.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del
presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui
all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione
tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o
seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8
ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi
della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane,
finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime
amministrazioni. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o
maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con
la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni
integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle
evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente
degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge,
con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato
del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini e sulle modalita' di
entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei
decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal sistema permanente
di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le
competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque
riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano
in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando