IN EVIDENZA: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
Pubblico
Sabato, 20 Giugno, 2015 - 02:00
DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78
Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00093)
(GU n.140 del 19-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 32)
Vigente al: 20-6-2015
Capo I
Enti locali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di definire gli obiettivi del
patto di stabilita' interno degli enti locali per l'anno 2015, come
approvati con l'intesa sancita nella Conferenza Stato - Citta' ed
autonomie locali del 19 febbraio 2015, in modo da consentire agli
stessi di programmare la propria attivita' finanziaria e predisporre
in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015;
Ritenuta la necessita' e urgenza di attribuire spazi finanziari,
anticipazioni di cassa e minori vincoli ai comuni anche al fine di
consentire spese per specifiche finalita', in particolare per
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del
territorio, compresi quelli derivanti da eventi calamitosi;
Ritenuta la necessita' e urgenza di implementare le disposizioni
finalizzate al collocamento dei dipendenti delle province, non
essenziali all'espletamento delle funzioni ad esse residuate;
Ritenuta la necessita' e urgenza di consentire a citta'
metropolitane, province e comuni la rinegoziazione dei mutui, la
rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio;
Ritenuta la necessita' e urgenza di dettare disposizioni volte a
incrementare ulteriormente la liquidita' per il pagamento dei debiti
certi, liquidi ed esigibili;
Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di specificare ed
assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti
territoriali, come sancito nell'Intesa raggiunta in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26
febbraio 2015;
Ritenuta la necessita' e urgenza di dettare disposizioni
finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e
di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il sisma del 6
aprile 2009; di prevedere l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU)
nell'ambito dei territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014 in favore delle
microimprese; di dettare disposizioni finalizzate ad accelerare la
ripresa sociale e imprenditoriale nell'ambito dei territori lombardi
colpiti dall'alluvione del 20 e 29 maggio 2012; di prorogare il
termine fissato dall'articolo 1, comma, 632 della legge n. 190 del
2014;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di implementare l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente, includendovi i dati relativi
allo stato civile e alle liste di leva, e di assicurare ai comuni la
disponibilita' di un sistema di controllo, gestione ed interscambio
dei dati e servizi per lo svolgimento delle loro funzioni
istituzionali, nonche' di adottare misure per rafforzare i servizi
per l'impiego ai fini dell'erogazione di politiche attive del lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di
Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli anni 2015-2018 e
ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno
1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di
stabilita' interno dei comuni sono quelli approvati con intesa
sancita nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 19
febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella
tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti
obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato
nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo
crediti di dubbia esigibilita'.
2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese
relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i
seguenti spazi finanziari:
a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e
risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio
diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10
milioni di euro;
b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica dei siti
contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;
c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi
finanziari per 30 milioni di euro;
d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di
contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di
procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.
3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine
perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il
termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016,
2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il
sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle
fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai
commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi
finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi
transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle
bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un importo
pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera
b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le
spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono
prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui
alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo
precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare
complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le
fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte
in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri
interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari
a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti
superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle
fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura
proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta
complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in
ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni con
le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle
spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici,
di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli
interventi di edilizia scolastica, secondo modalita' individuate e
pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a
ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono
assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere
e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi
di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30
giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in
misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta
complessiva risulti superiore alla disponibilita' di detti spazi
finanziari.
5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari
di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli
effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti
capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione
degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno, puo'
essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente
dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo
in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183.
6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il
comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. Per l'anno 2015 la
comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui
al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle
istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo
giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole
rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o
trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal
comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita
ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria
di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota
metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015,
resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani.".
7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i
vincoli del patto di stabilita' interno, la sanzione prevista
dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,
n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e
alle citta' metropolitane la predetta sanzione si applica in misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in
misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate
nell'ultimo consuntivo disponibile.
8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n.190, e' sostituito dai seguenti: "Per l'anno 2015,
per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione
del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario
gli importi relativi:
a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese
relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali
dell'Unione europea sostenute dalle regioni;
b) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni
sede delle citta' metropolitane, delle spese per opere prioritarie
del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e
finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a
carico dei predetti enti locali;
c) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni
sede delle citta' metropolitane, delle spese per le opere e gli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi
nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020",
a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti
locali.
Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il
termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalita' definite
dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui
necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.".
9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del
patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o negli esercizi
precedenti non trovano applicazione, e qualora gia' applicate ne
vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali
la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta
nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di
stabilita' interno sia stata accertata successivamente alla data del
31 dicembre 2013".
10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa
corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo
gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
Art. 2
Disposizioni finalizzate alla sostenibilita' dell'avvio
a regime dell'armonizzazione contabile
1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono
effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale
data, le quote libere e destinate del risultato di
amministrazionerisultanti dal rendiconto 2014 nonpossono essere
applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e
successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo
periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, eventualmente gia' avviata, cessa di avere efficacia nei
confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: "escluse quelle che
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014," sono soppresse;
b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:
"17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno
la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al
1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla
cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad
obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui
all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di
amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16
e' disciplinata la modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore
disavanzo in non piu' di 30 esercizi in quote costanti, compreso
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'.".
3. Nell'esercizio 2015, glienti che hanno partecipato alla
sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle
alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia
esigibilita' di parte corrente, per un importo non superiore alla
differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e
quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla
sperimentazione.
4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi
contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni."
5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014
hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la
quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei
residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo
articolo 243-bis, secondo le modalita' previste dall'articolo 3,
comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine,
hanno facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000 eventualmente gia' presentato e
ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei conti.
6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidita' a valere
sul fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel
risultato di amministrazione.
Art. 3
Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti
il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015
1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il
31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia
e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle
risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del
bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a
titolo di riscossione di imposta municipale propria.
2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno
il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate
l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura
pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a
trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta
municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento
unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per
il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.
3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole "delle capacita' fiscali nonche'
dei" sono sostituite dalle seguenti "della differenza tra le
capacita' fiscali e i"
b) in fine e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2015,
l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle
regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari
all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti
comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i
servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo
di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari al 45,8
per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale."
4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto il seguente periodo:
"La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e'
determinata in misura proporzionale alle risorse complessive,
individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria
di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione
del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014;
b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi
indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia
e delle finanze;
c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto
della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base
all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.".
Art. 4
Disposizioni in materia di personale
1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei
tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilita' interno e dei
termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di
consentire la ricollocazione del personale delle province, in
attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462,
lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
2. Il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014
si trova in posizione di comando o distacco presso altra pubblica
amministrazione, e' trasferito, previo consenso dell'interessato,
presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci
sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti
garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa
spesa.
3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno
e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "; e'
altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio
precedente".
4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i
pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di
liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma
2, nonche' dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64."
Art. 5
Misure in materia di polizia provinciale
1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1,
comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto
previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino
delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria
competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di
polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986,
n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle
funzioni di polizia municipale, secondo le modalita' e procedure
definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti
locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle
assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di
stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilita'
di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.
3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente
articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle
relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia
tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia
locale.
Art. 6
Misure per emergenza liquidita' di enti locali
impegnati in ripristino legalita'
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli
enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima
data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu' di
un anno, e' attribuita un'anticipazione di liquidita' fino
all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa, previa apposita
istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le
istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le
anticipazioni di liquidita' saranno concesse in misura proporzionale
alle predette istanze.
3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un
periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con
versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale
e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla
quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette
anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con
comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare
sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In
caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le
somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo
dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per
la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.
4. Ai fini di cui al comma 1, e' autorizzato l' utilizzo delle
somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro
per l'anno 2015, della "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"
del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1.
5. La restituzione delle anticipazioni di liquidita', maggiorate
degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle
specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge,
e' effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di
ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della
stessa.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per
l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale,
necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e
di recupero della legalita', gli enti locali che versino nella
condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai
limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre
unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90,
comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di
scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni
immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai
relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilita' di
bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di
altre spese correnti.
Art. 7
Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali
1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di
rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare
le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali
senza vincoli di destinazione.
3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di
risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16,
commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata
mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di
100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le
province, in proporzione alle riduzioni gia' effettuate per l'anno
2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo
restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del
citato articolo 16. La maggiore riduzione non puo', in ogni caso,
assumere un valore negativo.
4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES".
5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per i
comuni la predetta quota del 10% e' destinata prioritariamente
all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo
quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.".
6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole: "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
ai sensi del comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine del 31 dicembre 2014" .
7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole:
"allo scioglimento della societa'" e' inserita la seguente: ",
consorzio".
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il
comma 654 e' aggiunto il seguente:
"654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonche' al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES)."
Art. 8
Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli
enti territoriali
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le
risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000
milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle
regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data
del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche
se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette
finalita' sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle
rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni
di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e per 1.892
milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del
Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di 2.000 milioni
di euro e' ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali
risorse disponibili ed inutilizzate della "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale".
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e
provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a
firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero
dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno
2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a
valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015.
Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto diverse dal criterio proporzionale
di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo
assegna anche eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di
liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non
hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui
all' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
nonche' le eventuali somme conseguenti a verifiche negative
effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui
all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo
periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di
cui al terzo periodo del comma 1.
3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna
regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente
Tavolo di cui al comma 2.
4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di cui ai
precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro e' subordinata, oltre che alla verifica
positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli
adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto
pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione
delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con
riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente.
5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la
spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte
corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno,
effettuati a valere delle anticipazioni di liquidita' erogate in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano
ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una
quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo
di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e
non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro,
per la concessione di anticipazioni di liquidita' al fine di far
fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi,
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero
dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti
in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente sono
utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un
importo complessivo pari a 200 milioni di euro.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il
30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i
tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme
di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che
non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di
liquidita'.
8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale
certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento
di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle
relative registrazioni contabili da parte degli enti locali
interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con
propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del
Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64.
10. Per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un contributo di
complessivi 530 milioni di euro. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, e' stabilita, secondo
una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun
comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi
dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014,
derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono
considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno.
11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, e' autorizzato
l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di
530 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"
del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9.
12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per
l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a
decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle parole:
"30 giugno 2015".
Art. 9
Disposizioni concernenti le regioni
e in tema di sanita' ed universita'
1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
la parola: "2.005" e' sostituita dalla seguente: "1.720".
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il
comma 488 e' aggiunto il seguente:
"488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le
risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota
attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle
riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente
articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente
spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno ai
comuni, alle citta' metropolitane e alle province ricadenti nel
proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano
alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme
spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio
statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie
regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti
di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza
pubblica.".
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 484 le parole: "previste dal comma 481" sono
sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 481 e 482", le parole:
"esclusivamente per pagare i" sono sostituite dalle seguenti: "per
sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli
relativi ai", le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014" e le parole: "per il 75 per cento ai
comuni." sono sostituite dalle seguenti: "per il 75 per cento ai
comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non
assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli
altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.".
b) al comma 485 dopo le parole: "30 aprile 2015" sono inserite le
seguenti: "e del 30 settembre 2015".
4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il
comma 478 e' aggiunto il seguente: "478-bis. Le disposizioni recate
dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano
anche alla Regione Sardegna.".
5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31
dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non
contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014,
puo' essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti,
contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad
oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del
collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti
necessari a ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo
formatosi nel 2014 e' interamente applicata all'esercizio 2015. La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed e'
allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone
parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale il Presidente
della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.
6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, dopo le parole: "Per le finalita' del
presente comma" sono inserite le seguenti: ", ivi compreso il
contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a
valere sulle relative disponibilita', fino a un importo massimo
complessivo di 543.170.000 di euro,".
7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 30 novembre 2015";
b) dopo le parole: "e con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo," sono inserite le seguenti: "previa intesa
in sede di Conferenza unificata,".
8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, secondo periodo, la parola: "sentite" e' sostituita dalle
seguenti: "d'intesa con".
9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: "2013", ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: "2017" e le parole: "da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro sessanta
giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2";
b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "Per gli anni 2011 e
2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2016"
e le parole: "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma 3, le parole: "A
decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A
decorrere dall'anno 2017";
c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno
2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2017";
al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2016";
d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: "2013" e'
sostituita dalla seguente: "2017".
10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
universita' non statali che gestiscono policlinici universitari
attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di diritto
privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa
universita' attraverso la nomina della maggioranza dei componenti
dell'organo amministrativo".
11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La presente
disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate
al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini
previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517
del 1999".
Art. 10
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente e di carta d'identita' elettronica
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. L'ANPR
contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di
stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta
delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo
le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro
il 31 dicembre 2018.";
b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:
"L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita' dei dati, degli
atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di
competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54,
comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette
a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni
necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo
fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune puo'
utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente,
costantemente allineati con l'ANPR.".
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in
attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attivita' di
implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono
curate dal Ministero dell' interno d'intesa con l'Agenzia per
l'Italia digitale.
3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. L'emissione della
carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno
che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di
carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli
standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di
produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita'
elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato."
4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i
commi 2 e 3 sono abrogati.
5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio
della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per
l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di
euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le
attivita' di gestione, di 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a
62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto
residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
Art. 11
Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal
sisma del 6 aprile 2009
1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei
lavori relativi agli interventi di ricostruzione nei territori
abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere
stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere
contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b),
c), d), e) ed f), la cui mancanza determina la nullita' del contratto
stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della
certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la
regolarita' del contratto stipulato tra le parti. Si applica
l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in
corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura
professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati,
con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione,
anche in subappalto.
3. I contratti gia' stipulati purche' non in corso di esecuzione,
sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, alla previsione del comma 1. In caso di mancata
conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del
direttore dei lavori, il committente effettuera' una nuova procedura
di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione
precedentemente assunta e' risolta automaticamente senza produrre
alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le
obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate
anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal
presente decreto.
4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei
consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo
7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini
dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale.
5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna
dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla
chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di
condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei
consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per
il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice
civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le
lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte
del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che
dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori
subappalti. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare al
committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente,
l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto
per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non
puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla
cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'.
7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonche' nei
casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di
riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei
controlli antimafia e' prevista la tracciabilita' dei flussi
finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati
per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La
Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la
Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile dei
pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ad
essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici
speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la
Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarita'
riscontrate.
9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli
immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse
artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di
intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi
nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario
delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i
piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei
comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di
culto. Il programma e' reso operativo attraverso piani annuali
predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei
criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera
del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi
motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il
programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti
all'uso scolastico danneggiati dal sisma puo' prevedere, con le
risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di
nuovi edifici.
10. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli
edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha
interessato la regione Abruzzo, e' istituita la Stazione Unica
Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal
sisma del 6 aprile 2009, in conformita' al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica
Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto
2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2011, n. 200, con il compito di
assicurare:
a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' nell'espletamento
delle procedure di evidenza pubblica;
b) l'imparzialita', la trasparenza e la regolarita' della
gestione dei contratti pubblici;
c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;
d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul
lavoro.
11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale
o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono
essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel
caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del
decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere
iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui
all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.
12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, una quota fissa,
fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali
di bilancio, e' destinata, per gli importi cosi' determinati in
ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad
assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di
valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali
endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di
incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei
cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attivita' e programmi di promozione dei servizi turistici e
culturali; c) attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta
formazione; d) azioni di sostegno alle attivita' imprenditoriali; e)
azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese
le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita',
anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali
interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo
predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di
sviluppo e' sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione
delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento,
amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della
valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale
revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione
delle medesime.
13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui
restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77."
14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: "titolari" sono
aggiunte le seguenti: "nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri".
15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a
seguito del sisma del 6 aprile 2009, e' assegnato al comune de
L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per
l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma
1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo e'
destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a
oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila;
b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse
stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 448, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di 0,5 milione di
euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai
comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto
sisma.
16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al
presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12
Zone Franche urbane - Emilia
1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio
2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona
franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La
perimetrazione della zona franca e' la seguente: comuni di Bastiglia,
Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro,
Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la
Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni
con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di
Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate
all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le
seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto
stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n.
2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
b) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza
di cui al successivo comma 9, purche' la data di costituzione
dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
c) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca,
ai sensi di quanto previsto dal comma 3;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali.
3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle
agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei
limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n.
1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre
2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis"/ nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i
soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede
principale o l'unita' locale all'interno della zona franca e
rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti
comunitari di cui al comma precedente.
5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel
rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonche' nel
rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7,
delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di
100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive
del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro
300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita'
economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente articolo e per quello successivo.
7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi dell'articolo
22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e' destinata
all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di
cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo,
si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 13
Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
1. Il Presidente della regione Lombardia puo' destinare, nella
forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro,
per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed
f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140
milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a
valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilita'
speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.
3. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e
delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20
e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure
previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto
dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti
locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui
propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di
ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti nei
piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.
4. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2015" sono
sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016".
5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo le parole: " la continuita' produttiva," sono inserite le
seguenti: " e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari,".
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di
euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Art. 14
Clausola di salvaguardia
1. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole "30 giugno 2015" sono sostituite
dalle parole "30 settembre 2015".
Art. 15
Servizi per l'impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in
materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome,
definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di
rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle
politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei
regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso
meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le
province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a
regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione
dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel
territorio della regione o provincia autonoma.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le
regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la
possibilita' di partecipazione del Ministero agli oneri di
funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei
limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al
numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente
impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma
2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad
utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a
carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno
2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su
richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera
anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula
della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna
regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione
di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria
dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione
entro il 30 settembre 2015, e' operata una riduzione di importo
corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti
statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa.
Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al
primo periodo del presente comma.
6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole da "Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento
dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate.
Art. 16
Misure urgenti per il gli istituti e luoghi
della cultura di appartenenza pubblica
1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure
di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura
di appartenenza pubblica, nonche' allo scopo di razionalizzare la
spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per
lo svolgimento delle relative procedure.
Art. 17
Disposizioni finali
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione
di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'
effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata
l'anticipazione.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando