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In GU del 18 aprile 2019 il decreto Sblocca Cantieri

Pubblico
Venerdì, 19 Aprile, 2019 - 16:45

DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
(19G00040)

(GU n.92 del 18-4-2019)

 

Vigente al: 19-4-2019
 

 

Capo I
Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare impulso
al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte
alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso
ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina
dei contratti pubblici;
Considerata l'urgente necessita' di operare in termini di maggiore
semplificazione ed accelerazione per l'affidamento dei contratti
pubblici, garantendo, al contempo, i necessari parametri di
imparzialita' e trasparenza nello svolgimento delle relative
procedure;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
semplificare le procedure di approvazione dei progetti al fine di
pervenire al celere utilizzo delle risorse finanziarie destinate
all'esecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di far fronte ai
problemi di coordinamento tra la disciplina del Codice dei contratti
pubblici e le disposizioni normative in tema di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione
coatta amministrativa delle imprese, nell'ottica di fornire adeguata
tutela alle attivita' imprenditoriali in momentanea sofferenza,
garantendo, al contempo, la salvaguardia degli interessi erariali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione per la
realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche, nell'ottica
dello snellimento dei relativi iter tecnico-amministrativo,
assicurando, comunque, i necessari presidi di pubblica incolumita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni volte a stabilire percorsi di accelerazione e di
semplificazione procedurale per la realizzazione o il completamento
di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, prevedendo la
nomina di Commissari straordinari cui conferire strumenti idonei per
l'efficace ed efficiente esecuzione dei lavori;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per la riqualificazione, il miglioramento e la messa in
sicurezza della rete viaria siciliana, prevedendo la nomina di
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione e all'affidamento dei relativi
interventi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali di
immediata cantierabilita' da praticarsi presso i comuni con
popolazione fino a 3.500 abitanti;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per il completamento del collegamento viario a
scorrimento veloce, conosciuto come Strada Statale
«Lioni-Grottaminarda»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di semplificare e
velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli
interventi edilizi di rigenerazione del tessuto edificatorio nelle
aree urbane per consentire l'urgente ripresa dell'attivita' del
settore, nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese;
Considerata la necessita' e l'urgenza di disporre interventi per la
riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni della
provincia di Catania e nei territori dei comuni della provincia di
Campobasso, colpiti dagli eventi sismici;
Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per garantire
l'accelerazione del processo di ricostruzione nelle regioni
dell'Italia centrale, gravemente colpite dagli eventi sismici
verificatisi negli anni 2016 e 2017;
Ritenuto necessario mantenere il presidio militare a tutela della
zona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;
Ritenuto necessario costituire uno specifico sistema di allarme
pubblico nazionale, volto alla tutela della vita umana, tramite
servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da
gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 20 marzo 2019 e del 18 aprile 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'interno, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, per i beni e le attivita' culturali,
per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le
autonomie;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al codice dei contratti pubblici

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo, le parole "Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo" sono sostituite
dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies,";
2) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. I
contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle
opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal presente codice,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti
lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo.";
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica individua, tra piu' soluzioni,
quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la
collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della
programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonche' per
l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui
all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui
all'articolo 152, il progetto di fattibilita' e' preceduto dal
documento di fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei
contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta
ferma la facolta' della stazione appaltante di richiedere la
redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita' tecnico ed economica,
il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte
le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di
cui al comma 1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative
stime economiche, secondo le modalita' previste nel decreto di cui al
comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione
in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.";
4) al comma 6, le parole "di studi preliminari sull'impatto
ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilita'
ambientale e paesaggistica" e le parole "le esigenze di compensazioni
e di mitigazione dell'impatto ambientale" sono sostituite dalle
seguenti "la descrizione delle misure di compensazioni e di
mitigazione dell'impatto ambientale";
5) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere
strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in
relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del
Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle
manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
trasferite all'Agenzia del demanio.";
b) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole "Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,"
sono sostituite dalle seguenti "Con il regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies," e il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.";
2) al comma 7, primo periodo, le parole "o delle concessioni di
lavori pubblici" sono soppresse, al secondo periodo, le parole ",
concessioni di lavori pubblici" sono soppresse ed, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi di
progettazione per progetti posti a base di gara possono essere
affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il
concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza
non sia falsata dalla loro partecipazione.";
c) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto
periodo sono soppressi;
d) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole "L'ANAC con
proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente codice definisce", sono sostituite dalle seguenti
"Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e'
definita" , al secondo periodo, le parole "Con le medesime linee
guida" sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo regolamento di
cui all'articolo 216, comma 27-octies," e il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.";
e) all'articolo 35:
1) al comma 9, lettera a), la parola "contemporaneamente" e'
soppressa;
2) al comma 10, lettera a), la parola "contemporaneamente" e'
soppressa;
3) al comma 18, le parole "dei lavori", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "della prestazione";
f) all'articolo 36:
1) al comma 2, lettera b), le parole "e inferiore a 150.000
euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per
i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e
i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori";
2) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d)
per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui
all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma
8.";
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le stazioni
appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima
della verifica della documentazione relativa al possesso dei
requisiti di carattere generale e di quelli di idoneita' e di
capacita' degli offerenti. Tale facolta' puo' essere esercitata se
specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si
indice la procedura. Se si avvalgono di tale facolta', le stazioni
appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei
confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e
che sussistano i requisiti e le capacita' di cui all'articolo 83
stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo e' esteso, a
campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalita'
indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta
verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di
anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione,
la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della
stipula del contratto.";
5) il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:
"6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli
operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il
soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi
di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di
operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sara' effettuata
attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui
all'articolo 81, anche mediante interoperabilita' fra sistemi. I
soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai
propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei
dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati
di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di
ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito
dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei
requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono
mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema
dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono
predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e
verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni
eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o
all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la
stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali
informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle
gia' acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";
6) al comma 7, primo periodo, le parole "L'ANAC con proprie
linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio
per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita' delle
procedure di cui al presente articolo, delle" sono sostituite dalle
seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle procedure di cui
al presente articolo, alle", al secondo periodo, le parole "Nelle
predette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "Nel predetto
regolamento", le parole "nonche' di effettuazione degli inviti quando
la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione
delle offerte anomale" sono soppresse, e il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.";
7) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: "9-bis. Fatto
salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni
appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al
presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero,
previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.";
g) all'articolo 37, comma 4, la parola "procede" e' sostituita
dalle seguenti: "puo' procedere direttamente e autonomamente oppure";
h) all'articolo 47:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I consorzi
stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1,
lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o
tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio'
costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale degli
stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini
della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di
cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per
l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli
consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle
prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2,
lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. La
sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel
bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti
requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del
consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono
attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati
in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono
proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati
nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.";
i) all'articolo 59:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,
il seguente: "I requisiti minimi per lo svolgimento della
progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di
gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti
dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta,
in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo
46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e
costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della
progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano
dimostrati dal proprio staff di progettazione.";
2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: "1-quater. Nei
casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o piu'
soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione
appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista indicato o raggruppato.";
l) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato avviso ai candidati
e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati
membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonche' la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o
il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono
disponibili i relativi atti.";
m) all'articolo 77, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. In caso di indisponibilita' o di disponibilita' insufficiente
di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della
compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione e'
nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto
da affidare e delle connesse competenze.";
n) all'articolo 80:
1) al comma 1, le parole "anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono
soppresse;
2) al comma 2, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine,
il seguente: "Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo
34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.";
3) al comma 3, primo periodo, le parole "in caso di societa'
con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di
societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro" e, al
secondo periodo, dopo le parole "quando e' intervenuta la
riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale";
4) al comma 4, il quinto periodo, e' sostituito dai seguenti:
"Un operatore economico puo' essere escluso dalla partecipazione a
una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e
puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o
l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.";
5) al comma 5, alinea, le parole "anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono
soppresse e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)
l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in
stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110
e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;";
6) il comma 10 e' sostituito dai seguenti: "10. Se la sentenza
penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena
accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto
o concessione e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di
diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis,
primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis,
primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se
la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette
e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari alla
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata
della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in
caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del
giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto
per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.";
o) all'articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole "con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente codice, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,", e, al terzo
periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle
seguenti: "di detto regolamento";
p) all'articolo 84:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
"L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio
di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque
interesse commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di
diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici,
svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.";
2) al comma 2, primo periodo, le parole "L'ANAC, con il decreto
di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresi'," sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies, sono, altresi', individuati";
3) al comma 4, lettera b), le parole "al decennio antecedente"
sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti";
4) al comma 6, quarto periodo, le parole "nelle linee guida"
sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies,";
5) al comma 8, primo periodo, le parole "Le linee guida di cui
al presente articolo disciplinano", sono sostituite dalle seguenti:
"Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina"
e al secondo periodo, le parole "Le linee guida disciplinano" sono
sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";
6) al comma 10, primo periodo, le parole "delle linee guida"
sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies,";
7) al comma 11, le parole "nelle linee guida" sono sostituite
dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies,";
q) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole "dall'ANAC con le
linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono sostituite dalle
seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies.";
r) all'articolo 89, comma 11, terzo periodo, le parole "Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici," sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
"Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione
transitoria ivi prevista.";
s) all'articolo 95:
1) al comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo.";
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
3) al comma 10-bis, il secondo periodo e' soppresso;
4) il comma 15 e' sostituito dal seguente: "15. Ogni variazione
che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione
della soglia di anomalia delle offerte.".
t) all'articolo 97:
1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo
piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari o superiore a
15, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti
i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte
aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il
calcolo del dieci per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte
sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera
a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e
dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un
valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la
virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
15, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata; ai fini della determinazione della congruita' delle
offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il
RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un
uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente
nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del
dieci per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore
rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da
accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera
a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui
alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o inferiore
a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media
aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della
medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a 0,15
la soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica
di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla
lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita' di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i
seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo e' effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica
l'ultimo periodo del comma 6.";
3) al comma 3-bis, le parole "Il calcolo di cui al comma 2 e'
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai
commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato";
4) al comma 8, primo periodo, le parole "alle soglie di cui
all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere", sono
sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che
non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante
prevede", dopo le parole "individuata ai sensi del comma 2", sono
inserite le seguenti: "e commi 2-bis e 2-ter.", e il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione automatica non opera
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.";
u) all'articolo 102, comma 8, primo periodo, le parole "Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies,";
v) all'articolo 105:
1) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto e' indicato
dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la
quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto
di lavori, servizi o forniture.";
2) al comma 4, la lettera a) e' abrogata;
3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";
4) al comma 4, la lettera d) e' abrogata;
5) il comma 6 e' abrogato;
6) al comma 13, la lettera a), e' abrogata e alla lettera c) le
parole "e se la natura del contratto lo consente" sono soppresse;
z) all'articolo 111:
1) al comma 1, primo periodo, le parole "Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su
proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano"
sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate";
2) al comma 2, secondo periodo, le parole "Con il medesimo
decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee guida che
individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuati" e il terzo
periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole "per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti
pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le attivita' di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della
progettazione,";
bb) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", indicando nei documenti di gara le modalita'
della verifica, anche a campione, della documentazione relativa
dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di
selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede
eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo
97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei
requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.";
cc) all'articolo 146, comma 4, primo periodo, le parole "Con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice," sono sostituite dalle seguenti: "Con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies," e il terzo
periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
dd) all'articolo 174:
1) al comma 2, il terzo periodo e' soppresso;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'affidatario
provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80.";
ee) all'articolo 177, comma 2, primo periodo, le parole
"ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019";
ff) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il seguente:
"17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato
all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo,
associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con
soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.";
gg) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
hh) all'articolo 197:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La
qualificazione del contraente generale e' disciplinata con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";
2) il comma 3 e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei
contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194,
oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e'
istituito il sistema di qualificazione del contraente generale,
disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata
capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita' tecnica e
organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e
dirigenziale.";
ii) all'articolo 199:
1) al comma 2, primo periodo, le parole "alla SOA" sono
sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";
2) al comma 4, primo periodo, le parole "del decreto di cui
all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e il secondo
periodo e' soppresso;
ll) all'articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole "novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";
mm) all'articolo 216:
1) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: "1-ter. Per
gli interventi di cui al comma 1-bis, le varianti da apportare al
progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del
progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono
approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non
superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in
caso contrario sono approvate dal CIPE.";
2) al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono
soppressi;
3) al comma 4-bis, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in
fine, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto
periodo, non si applica altresi' per le opere i cui progetti
definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31
dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici
mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato
della predisposizione del progetto esecutivo non puo' assumere le
funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.";
4) al comma 14, primo periodo, le parole "delle linee guida
indicate all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
5) al comma 27-bis, primo periodo, le parole "delle linee guida
di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies".
6) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente: "27-sexies.
Per le concessioni autostradali gia' scadute o in scadenza entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019,
il concedente puo' avviare le procedure di gara per l'affidamento
della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto
dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in
sicurezza dell'infrastruttura esistente.";
7) dopo il comma 27-septies, e' aggiunto il seguente:
"27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante
disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente
codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle
previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma
5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147,
commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma.".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
912 e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
4. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole "Salvo quanto previsto al
comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per
l'impugnazione";
c) al comma 7, primo periodo, le parole "Ad eccezione dei casi
previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I
nuovi";
d) al comma 9, le parole "Nei casi previsti al comma 6-bis, il
tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette
giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono
soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole "Le disposizioni dei
commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8,
8-bis, 8-ter, 9 e 10".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Disposizioni sulle procedure di affidamento
in caso di crisi di impresa

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:
"Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie
di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti,
le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori,
servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato
all'esercizio provvisorio dell'impresa, puo' eseguire i contratti
gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice
delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo
161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica
l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione
alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento
del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del
deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento dei requisiti
di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di
avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC puo' subordinare la partecipazione, l'affidamento di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita'
che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in
possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita'
finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti
per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti
dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione
del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa
non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con
apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione
della corruzione.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonche', per i
contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati
inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.14, si applicano le disposizioni
dell'articolo 372 del predetto decreto.
4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 104, settimo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
b) all'articolo 186-bis:
1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi
in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la
continuita' aziendale se il predetto professionista attesta che la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda
in esercizio.";
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Successivamente
al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione
a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere
autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal
giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove
gia' nominato.".

Art. 3

Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli
interventi strutturali in zone sismiche.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 65:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le opere
realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle
norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere
denunciate dal costruttore allo sportello unico.";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Alla denuncia
devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite,
l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro
occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le
qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione.";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Lo sportello
unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione,
l'attestazione dell'avvenuto deposito.";
4) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente: "6.
Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilita'
della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei
lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";
5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. All'atto della
presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico
rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto
deposito su una copia della relazione e provvede altresi' a
trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";
6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis.
Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b),
n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 6, 7 e 8.";
b) all'articolo 67, il comma 8-bis, e' sostituito dal seguente:
"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1,
lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo e'
sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal
direttore dei lavori.";
c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai
seguenti:
"3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni,
relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme
tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo
sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri
il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra
il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello
architettonico, nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il
contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al
comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di
cui all'articolo 65.";
d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente:
"Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone
sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a
capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica
incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita'
(Zona 1 e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali
tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale
richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico
e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione
civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
loro eventuale collasso;
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica
incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita'
(Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2);
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica
incolumita':
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e
per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica
incolumita'.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista
strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche'
delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre
il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle
linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche
elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito
dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche
elencazioni di adeguamento delle stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi
"rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione,
in conformita' all'articolo 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi
ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al
comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione
preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con
modalita' a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma
1, del presente testo unico.".

Art. 4

Commissari straordinari, interventi sostitutivi
e responsabilita' erariali

1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, dispone la nomina di uno o piu' Commissari
straordinari.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei
lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito
delle societa' a prevalente capitale pubblico, cui spetta
l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio
ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono
all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi
per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei
progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i
Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente
competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni
autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o
la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla
tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
conclusione del procedimento e' fissato in misura comunque non
superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorita'
competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere
favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonche'
per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi
procedimenti sono dimezzati.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari
possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di
stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento.
4. I Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura
di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle
infrastrutture idriche, e trasmettono al Comitato interministeriale
per la programmazione economica i progetti approvati, il
cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento,
segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi
scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di
definanziamento degli interventi.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri
sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da
realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di
strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata
nonche' di societa' controllate dallo Stato o dalle Regioni.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui
versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in
conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato
vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione
della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di
sicurezza stradale e adeguata mobilita', con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale
Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalita',
le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui
oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o completare. Il compenso del Commissario e' stabilito in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario puo' avvalersi di
strutture dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi
infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento",
di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27
dicembre 2013 e al decreto-legge 12 settembre 2014 n.133 convertito
con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si
provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello
Stato, anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai predetti
programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a
seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del
bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui
passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi
infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il
decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalita' e
i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi
infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori
di immediata cantierabilita' per la manutenzione di strade,
illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle
opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della
ricognizione delle pendenze di cui all'articolo 49, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti
attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto
all'avvio ovvero al completamento degli interventi di cui
all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa
indicazione delle modalita' e delle tempistiche occorrenti per
l'avvio o il completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi
completati da parte della gestione commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui
trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale n. 3250,
intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilita'
speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione
Campania provvede al completamento delle attivita' relative al
"Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) -
A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce
Lioni-Grottaminarda" subentrando nei rapporti attivi e passivi in
essere. La Regione Campania e' autorizzata alla liquidazione delle
somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse
finanziarie nella propria disponibilita', comunque destinate al
completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento.
La Regione Campania puo' affidare eventuali contenziosi
all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione,
ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di
apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione dei lotti
funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il
funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di
qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque
denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai
commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita' speciale 3250,
intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilita'
speciale n.1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni
titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, del testo
unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 5

Norme in materia
di rigenerazione urbana

1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del
consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio
edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto
patrimonio edilizio, nonche' a promuovere e agevolare la
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonche' di
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento
sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di
demolizione e ricostruzione:
a) all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole "possono prevedere" sono
sostituite dalla seguente: "introducono"; e le parole "e possono
dettare" sono sostituite dalla seguente: "nonche'";
b) all'articolo 2-bis dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita' edilizia,
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e
ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle
distanze legittimamente preesistenti purche' sia effettuata
assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume
dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti
dell'altezza massima di quest'ultimo.».

Capo II
Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea

Art. 6

Ambito di applicazione
e Commissari straordinari

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli
interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori
dei comuni di cui all'allegato 1 interessati dagli eventi sismici di
cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e
del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2019, di seguito denominati "eventi".
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti
delle Giunte regionali competenti per territorio, con proprio
decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario
straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della
provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal
16 agosto 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei comuni della Citta' metropolitana di Catania
colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 i cui compensi sono
determinati con lo stesso decreto, analogamente a quanto disposto per
il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in misura non superiore ai
limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con oneri a carico delle risorse
disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. La
gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure
oggetto del presente Capo, cessa il 31 dicembre 2021.
3. I Commissari straordinari, di seguito denominati "Commissari",
assicurano una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori
colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di trasformazione e,
eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione
delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
paesaggistica e, a tal fine, programmano l'uso delle risorse
finanziarie e adottano le direttive necessarie per la progettazione
ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei
contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.
4. Gli interventi e i piani discendenti dall'applicazione del
presente Capo sono attuati nel rispetto degli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357,
nonche' degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree
protette nazionali e regionali, individuate ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394.

Art. 7

Funzioni dei Commissari straordinari

1. I Commissari esercitano le seguenti funzioni:
a) operano in raccordo con il Dipartimento della protezione
civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con i Commissari
delegati nominati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
547 del 21 settembre 2018 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018,
al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con
gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di
emergenza;
b) vigilano sugli interventi di riparazione e ricostruzione degli
immobili privati di cui all'articolo 9, nonche' coordinano la
concessione ed erogazione dei relativi contributi;
c) effettuano la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni
e determinano, di concerto con le regioni rispettivamente competenti,
secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e
stimano il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo
altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle
assegnate;
d) coordinano gli interventi di riparazione e ricostruzione delle
opere pubbliche di cui all'articolo 13;
e) detengono e gestiscono le contabilita' speciali a loro
appositamente intestate;
f) coordinano e realizzano gli interventi di demolizione delle
costruzioni interessate da interventi edilizi;
g) coordinano e realizzano la mappatura della situazione edilizia
e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico,
sismico e idrogeologico;
h) espletano ogni altra attivita' prevista dal presente Capo nei
territori colpiti;
i) provvedono, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, a dotare i comuni di cui all'allegato 2 di un piano di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre
2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,
disciplinando con propri atti la concessione di contributi ai comuni
di cui all'allegato 2, con oneri a carico delle risorse disponibili
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8, entro il limite
complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per
la Regione Siciliana ed euro 81.000 per la Regione Molise, definendo
le relative modalita' e procedure di attuazione;
l) provvedono alle attivita' relative all'assistenza alla
popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza,
anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nelle
contabilita' speciali, intestate ai Commissari delegati di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 e
all'articolo 15 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, che
vengono all'uopo trasferite sulle rispettive contabilita' speciali di
cui all'articolo 8.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Commissari
provvedono con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 8

Contabilita' speciali

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 6.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e' assegnata una
dotazione iniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il
quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15
milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro
79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli
anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione nei territori dei
Comuni della Citta' metropolitana di Catania; euro 10 milioni per
l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10 milioni per
l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni
della provincia di Campobasso.
3. A ciascun Commissario e' intestata una apposita contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale
confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di cui al
presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
ricostruzione nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, alle
spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla
popolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni
di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80
milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli
anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.

Art. 9

Ricostruzione privata

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei
territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a
individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino
del patrimonio danneggiato stabilendo le priorita' sulla base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla
base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100
per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo
12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e
trasformazione nelle aree considerate ad alto rischio sismico e
idrogeologico, degli immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo e commerciale, per servizi pubblici e privati, in
relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita'
produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative
agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle
organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine
solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali e
socio-sanitari;
c) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati
dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per
traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, su
richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalita'
diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra il danno,
anche in relazione alla sua entita', e gli eventi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare,
dall'articolo 50.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita'
speciali di cui all'articolo 8.

Art. 10

Criteri e modalita' generali per la concessione
dei contributi per la ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati situati nei territori dei comuni di cui all'allegato 1,
distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei
limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita' stabiliti con
atti adottati dal Commissario ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi per le
seguenti tipologie di immobili:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per
cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici
esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e
delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da
realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle
vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel
limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico
ed antincendio, nonche' l'eliminazione delle barriere
architettoniche, e del ripristino degli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti
comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente stabilita, un
contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con
rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle
strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le
rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero
edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a
domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data
degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo
13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai
proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal
sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da
quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma
e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali,
alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato
1 era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive o commerciali ovvero di
chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico
valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la
riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti
e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che
alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di
cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attivita'
produttiva o ad essa strumentali.
3. Nessun contributo puo' essere concesso per gli immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito
dal giudice penale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non
previa revoca dello stesso da parte del giudice competente
dell'esecuzione penale.
4. Il contributo concesso e' al netto di altri contributi pubblici
percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di
quanto determinato all'articolo 17, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo,
dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli
interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico
relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi contengono la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari
per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale
spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. La concessione del contributo e' annotata nei registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'.
9. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un
unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere
disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti
almeno la meta' del valore dell'edificio e gli interventi ivi
previsti devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
10. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo,
l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse
pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e
servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono
ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario
dei contributi e' compiuta tra le imprese che risultano iscritte
nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.

Art. 11

Interventi di riparazione e ricostruzione
degli immobili danneggiati o distrutti

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base
dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione
sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione
del beneficio, sono finalizzati a:
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare
e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia
privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e
commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati,
compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli
eventi. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino,
per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento
sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile
in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile,
asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni
concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2016, n.
477;
b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili
"di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad uso
scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per tali immobili,
l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi
conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le
concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita'
culturale del bene stesso.

Art. 12

Procedura per la concessione
e l'erogazione dei contributi

1. L'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai
soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2, ai comuni di
cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo
necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.
Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla
documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista
abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17,
attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti
agli eventi sismici, a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se
disponibile o l'ordinanza di sgombero;
b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle
attivita' di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie
nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti
all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico
estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto;
c) l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con
allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di
cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in materia
di antimafia.
2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a
norma della vigente legislazione, il comune rilascia il
corrispondente titolo edilizio.
3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato
la documentazione di cui al comma 1, trasmettono la stessa al
Commissario competente.
4. Il Commissario competente o un suo delegato concede il
contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I
contributi sono erogati, a valere sulle risorse delle contabilita'
speciali di cui all'articolo 8, sulla base di stati di avanzamento
lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di
servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo.
5. Ciascun Commissario procede con cadenza mensile, avvalendosi
della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli
uffici regionali territorialmente competenti, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a
verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato
il decreto di concessione dei contributi a norma del presente
articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno
il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora
dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi
in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi
eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il
contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche
parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a
richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente
percepite.
6. Con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono
definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di
concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative
pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di
piattaforme informatiche.
7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo,
sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la
concessione dei contributi e' sospeso nelle more dell'esame delle
istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi e' subordinata
all'accoglimento di detta istanza.

Art. 13

Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione
e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici
pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad
assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, e delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere
di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di
cui all'allegato 1, attraverso la concessione di contributi per la
realizzazione degli interventi individuati a seguito della
ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma
2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui
al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e
ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse disponibili in
contabilita' speciale di cui all'articolo 8;
b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati ad
assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle contabilita'
speciali di cui all'articolo 8;
c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che
quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei limiti delle
risorse disponibili in contabilita' speciale di cui all'articolo 8. I
piani sono predisposti sentito il Ministero per i beni e le attivita'
culturali ovvero il competente Assessorato della Regione Siciliana;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi sulle aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita' per
dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico
e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con
apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i
Commissari individuano, con specifica motivazione, gli interventi,
inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai
fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi. La
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo costituisce
presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo
63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti
pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da
parte del Commissario si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione
dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad
almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui
all'articolo 16. In mancanza di un numero sufficiente di operatori
economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere
rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe
antimafia di cui al citato articolo 16. I lavori vengono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli enti locali
delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa
specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di gara
relativamente agli immobili di loro proprieta', nei limiti delle
risorse disponibili e previa approvazione da parte dei Commissari
straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle
risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a carico delle
risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8 e nei
limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli
interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico.
6. Sulla base delle priorita' stabilite dai Commissari e in
coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di
cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati provvedono
a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.
7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione
urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario,
i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere
all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori economici
indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in
possesso della necessaria professionalita'.
8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati
dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita' economica
degli stessi, approvano definitivamente i progetti esecutivi e
adottano il decreto di concessione del contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le spese per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo
avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.

Art. 14

Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali

1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui
all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori:
a) la Regione Molise;
b) la Regione Siciliana;
c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) l'Agenzia del demanio;
f) i comuni di cui all'allegato 1;
g) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture;
i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente
agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di
rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l) le Province o Citta' metropolitane.

Art. 15

Contributi ai privati per i beni
mobili danneggiati

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili
presenti nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate a causa
degli eventi sismici e di beni mobili registrati, puo' essere
assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da definire con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo del contributo
per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo
stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso, per i beni
mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo
forfettario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo
50.

Art. 16

Legalita' e trasparenza

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e
nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che
fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione
nei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari si avvalgono della
Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal
medesimo articolo.
2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della
Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli eventi di cui al
presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita' di
cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si provvede per euro 500
mila annui con le risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e
per euro 500 mila annui con le risorse della contabilita' speciale
intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei
comuni della Citta' metropolitana di Catania di cui all'articolo 8
del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del
2016.

Art. 17

Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e di ingegneria

1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati
dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti
di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di
adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e non abbiano
commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative
al rilascio del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve ricoprire ne'
aver ricoperto negli ultimi tre anni le funzioni, di legale
rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle
imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei
lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere
in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio, di
parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016,
n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle
stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita
autocertificazione al committente trasmettendone altresi' copia al
Commissario. I Commissari possono effettuare controlli, anche a
campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato.
3. Il contributo massimo, a carico dei Commissari, che vi
provvedono nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste
in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del
10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di
importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei versamenti
previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro,
il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono individuati i
criteri e le modalita' di erogazione del contributo previsto dal
primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del
contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica
richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori; con i
medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella
misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per
l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei
versamenti previdenziali.
4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza
delle diocesi e del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono
fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che
ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 puo' assumere
contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai
medesimi.
5. L'affidamento degli incarichi di progettazione dei servizi di
architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per
l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi definita dal Commissario
straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante
procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno
dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali di cui
all'articolo 8 del presente decreto.

Art. 18

Struttura dei Commissari straordinari

1. I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni,
operano con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
in relazione alle risorse assegnate e disciplinano l'articolazione
interna delle strutture di cui al comma 2, con propri atti in
relazione alle specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali
di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura
posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale scelto tra
il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico
ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5
unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di 10 unita'
per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, di cui due
unita' dirigenziali di livello non generale. Al personale della
struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio
corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti complessivamente
inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita'
di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di
cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per
l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche
tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di
comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non
e' superiore ad euro 48.000 annui.
3. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del
personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni di
provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al
pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche'
dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di
amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a
carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente
locale.
4. Con uno o piu' provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili puo'
essere riconosciuta:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, in servizio presso le strutture di cui al presente articolo,
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario
nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre
a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) al personale dirigenziale della struttura direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 6, un incremento del 20
per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma
3, commisurato ai giorni di effettivo impiego.
5. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite
massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per l'anno 2019, euro
700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021, suddivisi
come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione
della provincia di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro
466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di
Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno
2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.

Art. 19

Interventi volti alla ripresa economica

1. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei
pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese
che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20
febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate
da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui
all'allegato 1 ricadenti nella citta' metropolitana di Catania, sono
concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a
condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi
agli eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura non
inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del
medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato
puo' essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai
sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle
pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1
tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del
Commissario straordinario competente, da adottare nel rispetto del
limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilita'
speciali di cui all'articolo 8.

Art. 20

Sospensione dei termini

1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui all'allegato
1, purche' relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno
2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa degli
eventi di cui al presente Capo, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile ne' ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' ne'
del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei
fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I fabbricati
di cui al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata in scadenza
successivamente al 31 dicembre 2018 fino alla definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre
l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o
l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato al comune, che nei
successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le
modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito
connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro
1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno 2020 ed
euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo
29.
3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a
mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle assicurazioni
e della telefonia, le competenti autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, possono
prevedere, per i comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal
pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e
telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli
eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di
inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle
medesime, individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo
ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
4. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la
continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari
sono autorizzati a concedere, con propri provvedimenti, a valere
sulle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8, un
contributo per ciascuna contabilita' fino ad un massimo
complessivamente di 500.000 euro con riferimento all'anno 2019, da
erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di
euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o
alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di
TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

Capo III
Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

Art. 21

Contributo straordinario per il Comune de L'Aquila e ulteriori
provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:
"Per l'anno 2019 e' assegnato un contributo straordinario
dell'importo di 10 milioni di euro.";
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "2 milioni di
euro", sono aggiunte le seguenti: "e di 500 mila euro, trasferiti
all'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter,
comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per
le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo
2-bis, comma 32 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e
per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni
di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

Art. 22

Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti
locali e gli uffici speciali per la ricostruzione

1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole "nella misura massima di
cento unita'" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole "e' corrisposto con
oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ", il quale provvede direttamente
ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche
di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente
locale";
c) al comma 7, lettera c), dopo le parole "Commissario
Straordinario" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica
semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati
dallo stesso e dai vice commissari".
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "per le esigenze di
cui al comma 1" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche
stipulando contratti a tempo parziale";
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "anche in deroga al
limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una
sola volta e" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto
dei limiti temporali previsti dalla normativa europea";
c) il comma 3-quinquies e' abrogato.
3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole "dalla legge 7 agosto 2012, n.
134," sono inserite le seguenti: "e' assegnato temporaneamente
all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e".
4. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
al primo periodo, la parola "cessazione" e' sostituita dalla seguente
"riduzione".

Art. 23

Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per
l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario
straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante
procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34
del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli
oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e
di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.".
b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unita' strutturali
danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con
scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C", i
comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono
altresi' curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di
contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.";
c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13
e' sostituito dal seguente: "13. La selezione dell'impresa esecutrice
da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente
tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui
all'articolo 30.";
d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi
previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del
contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario
territorialmente competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.";
e) all'articolo 34, comma 5, terzo periodo, le parole "2 per
cento" sono sostituite dalle seguenti "2,5 per cento, di cui lo 0,5
per cento per l'analisi di risposta sismica locale," e il comma 6 e'
sostituito dal seguente: "6. Per le opere pubbliche, compresi i beni
culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo
complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui
al comma 1 puo' assumere contemporaneamente, tenendo conto
dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.".

Art. 24

Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo

All'articolo 28, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole "presenza di
amianto" sono inserite le seguenti: "oltre i limiti contenuti al
punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152,";
b) al comma 13-ter, le parole "per un periodo non superiore a
trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2019".

Art. 25

Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione
di imposte comunali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 997, le parole da "L'imposta" fino a "dovuta" sono
sostituite dalle seguenti: "L'imposta comunale sulla pubblicita' e il
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari,
riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di
produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino
al 31 dicembre 2020,";
b) al comma 998, le parole "regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali"
e le parole "definite le modalita' di attuazione del comma 997" sono
sostituite dalle parole "stabiliti i criteri e definite le modalita'
per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante
dall'applicazione del comma 997".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 29.

Art. 26

Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro
dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive e dai
privati a seguito di eventi calamitosi

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente:
"f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze
urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di
delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localita'
del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie
individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la
regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera
di cui all'articolo 28.";
b) all'articolo 28, comma 1, alla lettera c), le parole
"delocalizzazione temporanea in altra localita' del territorio
nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "delocalizzazione, ove
possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale".
2. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 139 individua con
propria ordinanza i criteri e le modalita' per la concessione di
forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone
interessate dalle attivita' di cantiere, nei limiti delle risorse
disponibili sulla propria contabilita' speciale non destinate a
diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di
euro.

Art. 27

Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno

1. Dopo l'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis (Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno). - 1. Al fine di rafforzare il dispositivo di
vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola
Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto
2017, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1,
comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di
15 unita' dalla data di entrata in vigore del presente articolo e
fino al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
125.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro
418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie
di cui all'articolo 19.".

Art. 28

Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»

1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante Codice
delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite le
seguenti: "ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione
di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze
e catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare servizi mobili
di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di
diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio
di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi
tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve
essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere
gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente
nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da
ricevere per gli utenti finali;
ee-ter) servizio di Cell Broadcast Service: Servizio che
consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti
all'interno di una determinata area geografica individuata dalla
copertura radiomobile di una o piu' celle;
ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un
Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio
nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso degli
eventi previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico
che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area
geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio,
l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio
territorio e le misure di autoprotezione;
ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili
a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1;";
b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h), e' aggiunta la
seguente: "h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei
cittadini;";
c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), e' aggiunta la
seguente: "g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come
definito ai sensi dell'articolo.";
d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), e' inserita la
seguente: "a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei
cittadini;";
e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) e' abrogata;
f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, e' aggiunto il
seguente: "12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come
definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»;
g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, e' inserito
il seguente: "4-bis. Per il perseguimento di finalita' istituzionali
di interesse pubblico e per il coordinamento delle attivita' legate
alla prevenzione delle calamita' naturali ed alla salvaguardia della
vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonche' per le finalita' di
ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del
Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria rete
di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo
del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all'Ente titolare
dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo
della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che sono
applicabili ai servizi svolti.".
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate:
a) le modalita' e i criteri di attivazione del servizio IT-alert
come definito all'articolo 1 comma 1, lettera ee-quinquies), del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali
applicabili e per l'erogazione di eventuali contributi per gli
investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei
gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
b) le modalita' e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert
come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-quater),
del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1
del presente articolo;
c) le modalita' di definizione dei contenuti dei messaggi
IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, e dell'opportunita' di attivare misure di autoprotezione dei
cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies), del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1 del
presente articolo;
d) le modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei
messaggi IT-alert di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
ee-quinquies), del decreto legislativo n. 259 del 2003, come
modificato dal comma 1 del presente articolo;
e) le modalita' di autorizzazione della richiesta di attivazione
di cui alla lettera d);
f) le modalita' di invio dei messaggi IT-alert;
g) i criteri e le modalita' al fine di garantire che l'utilizzo e
il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del
funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia
escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da quelle
di cui al presente articolo.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98 del
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ai fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per "apparecchi atti alla ricezione della
radiodiffusione sonora" si intendono i ricevitori autoradio venduti
singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M
nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande
destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale
di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad
esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, dei
dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il
ricevitore radio e' puramente accessorio.

Art. 29

Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 20 e 25
pari complessivamente a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928
milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno
2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si
provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei
residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, rifinanziata dalla legge 23
dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo
netto da finanziare, delle somme iscritte nella Missione "Politiche
economiche-finanziare e di bilancio e di tutela della finanza
pubblica", Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi
di imposte" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, nei medesimi anni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 18 aprile 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico

Salvini, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bonisoli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Stefani, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

Allegato I

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del
Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.

Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Campomarino;
3. Castelbottaccio;
4. Castelmauro;
5. Guardiafilera;
6. Guglionesi;
7. Larino;
8. Lupara;
9. Montecilfone;
10. Montefalcone del Sannio;
11. Montemitro;
12. Montorio nei Frentani;
13. Morrone del Sannio;
14. Palata;
15. Portocannone;
16. Rotello;
17. San Felice del Molise;
18. San Giacomo degli Schiavoni;
19. San Martino in Pensilis;
20. Santa Croce di Magliano;
21. Tavenna.
Provincia di Catania:
1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci Sant'Antonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.

Allegato II

Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del
Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018
per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i) del presente
decreto.

Provincia di Campobasso:
1. Acquaviva Collecroce;
2. Castelmauro;
3. Guardiafilera;
4. Montecilfone.
Provincia di Catania:
1. Aci Bonaccorsi;
2. Aci Catena;
3. Aci Sant'Antonio;
4. Acireale;
5. Milo;
6. Santa Venerina;
7. Trecastagni;
8. Viagrande;
9. Zafferana Etnea.

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