In GU del 5 dicembre 2014 Decreto del Min, Infr. Tras. su Procedure e schemi-tipo per redazione e pubblicazione programma triennale, aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale lavori pubblici servizi e forniture
Pubblico
Sabato, 6 Dicembre, 2014 - 01:00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 ottobre 2014
Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi. (14A09295)
(GU n.283 del 5-12-2014)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Seconda della
Costituzione;
Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
che, al comma 11, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il compito di definire, con proprio decreto, gli "schemi -
tipo" sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano
il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali
dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e, per estremi, sul sito
informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
Visto l'art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
che al comma 3 stabilisce che il programma triennale deve prevedere
un ordine di priorita' e che nell'ambito di tale ordine e' annoverato
anche il completamento dei lavori gia' iniziati;
Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione dei
lavori;
Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative allo studio di
fattibilita';
Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione per l'acquisizione
di beni e servizi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.;
Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 2924 del 30 maggio 2011
con il quale e' stato costituito un gruppo di lavoro tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome
allargato alla partecipazione di ALACI, UPI e UNCEM;
Vista la nota della Conferenza delle Regioni e Province Autonome
23/DES-4LP del 16 maggio 2014;
Visto l'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di
istituzione dell'Elenco - anagrafe nazionale delle opere pubbliche
incompiute;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42 recante
"Regolamento recante le modalita' di redazione dell'elenco - anagrafe
delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
Decreta:
Art. 1
Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari
delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo
svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori pubblici,
adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. I limiti di cui all'art. 128, commi 1 e 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono riferiti all'importo
complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione
risultanti dal quadro economico di cui all'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le
amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo
del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da
realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Gli altri
soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte
integrante ai sensi dell'art. 128, comma 9 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e dell'art. 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla
programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le
amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli
appositi siti internet di cui al successivo art. 5, comma 3,
competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte
delle Regioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva
competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 e'
disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede
tipo allegate al presente decreto.
Art. 2
Attivita' preliminari alla redazione
del programma triennale dei lavori
1. In relazione alle disponibilita' finanziarie previste nei
documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai
sensi dell'art. 128, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonche' tramite beni immobili che possono essere oggetto di
diretta alienazione ai sensi dell'art. 53, comma 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quadro delle disponibilita'
finanziarie e' riportato secondo lo schema della scheda 1, nella
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme
complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda
2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione
dell'art. 128, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n.
163.
2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo
pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'art. 1,
comma 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art. 11,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 nei quali sono riportate le prime indicazioni con riferimento
a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo decreto. Gli
studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla
effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di curo i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1 provvedono alla redazione di
studi di fattibilita', secondo quanto previsto dall'art. 4 della
legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in conformita' alle disposizioni di
cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.
4. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; per i lavori
di cui all'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e'
sufficiente lo studio di fattibilita'.
Art. 3
Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori
1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti sono
riportati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati
la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e
la categoria recate nelle tabelle 1 e 2 allegate, gli apporti di
capitale privato indicati nella tabella 3 allegata.
2. Nella scheda 3 e' contenuta la distinta dei lavori da
realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce, il responsabile del
procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4
allegata, le finalita' secondo la tabella 5 allegata, la conformita'
urbanistica che deve essere perfezionata entro la data di
approvazione del programma triennale e relativo elenco annuale, la
verifica dei vincoli ambientali e l'ordine di priorita' in
conformita' all'art. 128, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, secondo una scala di priorita' espressa in tre livelli.
Art. 4
Programmazione dei lavori e opere incompiute
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che abbiano
individuato le opere incompiute di rispettiva competenza, inserite
nell'elenco di cui all'art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 nei termini e con le modalita' ivi previsti, tengono conto
delle stesse ai fini della redazione del programma triennale, ovvero
dei suoi aggiornamenti annuali, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari.
Art. 5
Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e
adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa
1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata
alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' o della
progettazione almeno preliminare secondo quanto disposto dall'art.
128, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi
dell'art. 128 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
per i lavori di cui all'art. 153 del medesimo decreto e' sufficiente
lo studio di fattibilita'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 128 comma 1 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni, relative ai
lavori in economia, di cui all'art. 125, comma 7, ultimo periodo del
medesimo decreto sono attuate attraverso la predisposizione di un
apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale.
4. Ove necessario, l'elenco annuale e' adeguato in fasi intermedie.
attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per
garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza
agli effettivi flussi di spesa.
5. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le
amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i
diversi interventi e in caso di impossibilita' sopravvenuta a
realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono
all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del
programma triennale.
6. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate
nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie
Amministrazioni.
Art. 6
Pubblicita' e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'anno stesso.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente agli schemi dei
programmi triennali e dei relativi elenchi annuali, oltre a quanto
previsto dall'art. 128, comma 2, ultimo periodo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prima dell'approvazione degli
stessi, possono adottare ulteriori forme di pubblicita', purche'
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi
di cui all'art. 1 comma 3.
2. Quando il programma dell'amministrazione e' redatto sulla base
di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la
pubblicita' e' effettuata anche presso le sedi dei predetti uffici.
3. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti sono pubblicati entro 30 giorni dalla loro
approvazione sui siti informatici predisposti rispettivamente dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e
Province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n.
20, e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
4. La pubblicita' degli adeguamenti dei programmi triennali,
dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo
anno di validita' degli stessi e' assolta attraverso la pubblicazione
dell'atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15
giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle
schede gia' pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente
comma 3.
Art. 7
Programmazione annuale dell'attivita' contrattuale
per l'acquisizione di beni e servizi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari
delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per
l'acquisizione di beni e servizi, possono adottare il programma
annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al
presente decreto.
2. L'inclusione nell'elenco annuale e' subordinata alla previa
approvazione della progettazione secondo quanto disposto dall'art.
279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
3. In relazione alle disponibilita' finanziarie previste nei
documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere
soddisfatti tramite l'impiego di capitale privato ai sensi dell'art.
278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, il quadro delle disponibilita' finanziarie e' riportato secondo
lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le
diverse provenienze, le somme complessivamente destinate
all'attuazione del programma annuale.
4. Nella scheda 4 e' contenuta la distinta dei beni e servizi da
realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei costi, la tipologia
del bene o servizio, nonche' l'indicazione del responsabile del
procedimento.
5. Si applicano in quanto compatibili l'art. 1, commi 3, 4 e 5,
l'art. 5, commi 4, 5 e 6 e l'art. 6.
Art. 8
Applicazione e aggiornamento
1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di
cui all'art. 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun anno,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la regolazione e i contratti pubblici, eventuali
proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza,
provvede ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla
integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente decreto con le relative schede e tabelle allegate
sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2014
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 4043
Allegato