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IVA DAGLI ENTI PUBBLICI - SCISSIONE PAGAMENTI - IN G.U. 151/2017

Pubblico
Giovedì, 6 Luglio, 2017 - 09:09

 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2017 
Modalita' di  attuazione  dei  commi  1  e  2  dell'articolo  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  in  materia  di  scissione  dei
pagamenti ai fini dell'IVA. (17A04598) 
(GU n.151 del 30-6-2017)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante  istituzione  e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del   titolo   II,   disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 6 della  legge  29  dicembre  1990,  n.  405,  che  ha
istituito  l'obbligo  di  effettuazione  di  un  apposito  versamento
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le  operazioni   effettuate
nell'ultimo periodo di liquidazione dell'anno; 
  Visto l'art. 1, comma 629, lettera  b),  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-ter del decreto n. 633  del
1972, prevedendo che, per le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di
servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni,
per le quali dette amministrazioni non siano  debitori  d'imposta  ai
sensi delle disposizioni in materia di imposta sul  valore  aggiunto,
l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita'  e
termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 27 del 3 febbraio 2015,  che  ha  stabilito  modalita'  e
termini per il  versamento  dell'imposta  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20
febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 48 del 27 febbraio 2015,  che  ha  modificato  il  citato
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  23  gennaio
2015  semplificando  i  requisiti  necessari  per   avvalersi   della
procedura di rimborso prioritario dell'imposta; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio,  del
14 luglio 2015, che  ha  autorizzato  l'Italia  a  prevedere  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2015  fino  al  31  dicembre  2017,  per  le
forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle  pubbliche
amministrazioni  queste  ultime  siano  responsabili  del   pagamento
dell'imposta; 
  Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite  nel  conto
economico consolidato, individuate ai sensi  dell'art.  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni
(Legge di contabilita'  e  di  finanza  pubblica),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  ed,  in
particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter  del  decreto
n. 633 del 1972 allargando l'ambito di  applicazione  del  meccanismo
della scissione dei pagamenti a tutte le  pubbliche  amministrazioni,
alle  societa'  controllate  dallo  Stato   e   dagli   enti   locali
territoriali e a quelle controllate da queste  ultime,  nonche'  alle
societa' incluse nell'indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che,
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  siano
stabilite le relative modalita' di attuazione; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del  Consiglio,  del
25 aprile  2017,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
Europea L118 del  6  maggio  2017,  che  ha  autorizzato  l'Italia  a
prevedere che, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020,
il meccanismo della  scissione  dei  pagamenti  sia  applicato  dalle
pubbliche amministrazioni, dalle societa'  da  queste  controllate  e
dalle societa' quotate incluse nell'indice FTSE MIB; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Attuazione dell'art. 1 
               del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  20  febbraio   2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  48
del 27 febbraio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'art. 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  1.  (Principi
generali). - 1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di  servizi
di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del  1972,  effettuate  nei
confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle  societa'  ivi
contemplate, di seguito «pubbliche amministrazioni e societa'», e per
le quali tali soggetti non sono debitori  d'imposta  ai  sensi  della
normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano  le
disposizioni del presente decreto. 
  2. Per le operazioni  di  cui  al  comma  1  l'imposta  sul  valore
aggiunto e' versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle  societa'
cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto  dalla  data
in cui l'imposta diviene esigibile». 
  b) All'art. 3, il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le
pubbliche amministrazioni e  societa'  possono  comunque  optare  per
l'esigibilita' dell'imposta anticipata  al  momento  della  ricezione
della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.»; 
  c) all'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) nella rubrica, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono
inserite le parole «e le societa'»; 
    2) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01.  Le  pubbliche
amministrazioni e le societa'  che  effettuano  acquisti  di  beni  e
servizi nell'esercizio di attivita' commerciali,  in  relazione  alle
quali  sono  identificate  agli  effetti  dell'imposta   sul   valore
aggiunto, effettuano  il  versamento  dell'imposta  dovuta  ai  sensi
dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 con modello F24 entro il
giorno 16 del mese successivo  a  quello  in  cui  l'imposta  diviene
esigibile, senza  possibilita'  di  compensazione  e  utilizzando  un
apposito codice tributo.»; 
    3) al  comma  1  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni  che
effettuano acquisti di beni e  servizi  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali, in relazione alle quali sono identificate  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto,  annotano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal comma 01, i  soggetti
ivi contemplati possono annotare»; 
    4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis.  I  soggetti
di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all'art. 6,  comma
2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,  secondo  le  modalita'  ivi
previste tenendo conto anche dell'imposta divenuta esigibile ai sensi
del presente decreto. 
  2-ter. Resta fermo quanto previsto per le banche dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio
2004, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del  24  marzo
2004, nonche', per le societa' assicurative, dal decreto del Ministro
delle finanze del 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 5 giugno 1989.»; 
  d) dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 5-bis (Individuazione delle pubbliche  amministrazioni).  -
1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le  quali  e'
emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017,
le disposizioni dell'art. 17-ter del  decreto  n.  633  del  1972  si
applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art.  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,
come da elenco pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del  30
settembre 2016. 
  2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno  2018
e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto
n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni  inserite
nel conto economico  consolidato,  individuate  dall'ISTAT  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, come da elenco  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, ai  sensi  della  stessa  norma,  entro  il  30  settembre
dell'anno precedente. 
 Art. 5-ter (Individuazione delle societa'). - 1. In  sede  di  prima
applicazione, per le operazioni per le  quali  e'  emessa  fattura  a
partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le  disposizioni
dell'art. 17-ter del decreto  n.  633  del  1972  si  applicano  alle
societa' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al  comma
1-bis dello stesso art. 17 ter,  che  risultano  tali  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  come
individuate  nell'elenco  pubblicato  sul  sito   istituzionale   del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno  2018
e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto
n. 633 del 1972 si applicano  alle  societa'  controllate  o  incluse
nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter,
che risultano tali  alla  data  del  30  settembre  precedente.  Tali
societa' sono individuate a seguito della pubblicazione entro  il  20
ottobre di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  del  relativo  elenco.  Le
societa'   interessate   possono,   entro   quindici   giorni   dalla
pubblicazione dell'elenco, segnalare eventuali incongruenze o  errori
al  suddetto  Dipartimento.  L'elenco  definitivo  e'  approvato  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro
il 15 novembre di ciascun  anno  con  effetti  a  valere  per  l'anno
successivo. 
  3. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB
si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove societa'
controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art.
17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per  le  quali  e'
emessa fattura a partire dal 1°  gennaio  dell'anno  successivo.  Nel
caso in cui il controllo  o  l'inclusione  nell'indice  FTSE  MIB  si
verifichi in corso d'anno dopo il 30  settembre,  le  nuove  societa'
controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art.
17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per  le  quali  e'
emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo. 
  4. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB
venga a mancare in corso d'anno entro il 30  settembre,  le  societa'
non piu' controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le
disposizioni dell'art. 17-ter  del  decreto  n.  633  del  1972  alle
operazioni per le  quali  e'  emessa  fattura  fino  al  31  dicembre
dell'anno. Nel caso in cui il controllo  o  l'inclusione  nell'indice
FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo  il  30  settembre,  le
societa' non piu' controllate o  incluse  nell'indice  continuano  ad
applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del  decreto  n.  633  del
1972 alle operazioni per le  quali  e'  emessa  fattura  fino  al  31
dicembre dell'anno successivo. 
  5. Nell'ambito delle societa' controllate di cui  al  comma  1-bis,
lettere a), b) e c), dell'art. 17-ter del decreto  n.  633  del  1972
sono  incluse  le   societa'   il   cui   controllo   e'   esercitato
congiuntamente da pubbliche  amministrazioni  centrali  di  cui  alla
lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da  societa'  controllate  da
queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni  locali  di  cui  alla
lettera b) dello stesso comma 1-bis e/o da  societa'  controllate  da
queste ultime.»; 
  e) all'art. 7, comma 1, dopo le parole «pubbliche  amministrazioni»
sono inserite le parole «e delle societa'»; 
  f) all'art. 8, dopo  le  parole  «pubbliche  amministrazioni»  sono
inserite le parole «e delle societa'». 
                               Art. 2 
 
 
                              Efficacia 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a  partire  dal  1°  luglio
2017. 
  2. Fino all'adeguamento dei  processi  e  dei  sistemi  informativi
relativi alla  gestione  amministrativo-contabile  e,  comunque,  non
oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che  applicano
le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n.  633  del  1972,  per
effetto delle modifiche apportate dall'art. 1  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, accantonano le somme occorrenti per il successivo
versamento dell'imposta, da effettuarsi in  ogni  caso  entro  il  16
novembre 2017. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione,   al   fine   di   agevolare
l'adeguamento  dei  sistemi  contabili  alle  disposizioni  dell'art.
17-ter del decreto n. 633 del 1972, le societa' ivi  contemplate,  in
deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2,  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio  2015,  possono
annotare le fatture, per le quali l'esigibilita' si verifica  dal  1°
luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento
dell'imposta, entro il 18 dicembre 2017. 
  4. Per l'anno  2017  i  soggetti  di  cui  all'art.  5,  comma  01,
effettuano il versamento di cui all'art. 6, comma 2, della  legge  29
dicembre 1990, n. 405, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato
sulla  base   del   versamento   effettuato   nell'anno   precedente,
dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile, ai sensi del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio  2015,  nel
mese  di  novembre  2017,  ovvero,   nell'ipotesi   di   liquidazione
trimestrale, nel terzo trimestre del 2017. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 giugno 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

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