IVA DAGLI ENTI PUBBLICI - SCISSIONE PAGAMENTI - IN G.U. 151/2017
Pubblico
Giovedì, 6 Luglio, 2017 - 09:09
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2017
Modalita' di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei
pagamenti ai fini dell'IVA. (17A04598)
(GU n.151 del 30-6-2017)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo
II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, che ha
istituito l'obbligo di effettuazione di un apposito versamento
dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate
nell'ultimo periodo di liquidazione dell'anno;
Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-ter del decreto n. 633 del
1972, prevedendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni,
per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai
sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto,
l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita' e
termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, che ha stabilito modalita' e
termini per il versamento dell'imposta da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20
febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, che ha modificato il citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio
2015 semplificando i requisiti necessari per avvalersi della
procedura di rimborso prioritario dell'imposta;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del
14 luglio 2015, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a
decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, per le
forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche
amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento
dell'imposta;
Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
(Legge di contabilita' e di finanza pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ed, in
particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter del decreto
n. 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo
della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni,
alle societa' controllate dallo Stato e dagli enti locali
territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonche' alle
societa' incluse nell'indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano
stabilite le relative modalita' di attuazione;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del
25 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea L118 del 6 maggio 2017, che ha autorizzato l'Italia a
prevedere che, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020,
il meccanismo della scissione dei pagamenti sia applicato dalle
pubbliche amministrazioni, dalle societa' da queste controllate e
dalle societa' quotate incluse nell'indice FTSE MIB;
Decreta:
Art. 1
Attuazione dell'art. 1
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48
del 27 febbraio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Principi
generali). - 1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei
confronti delle pubbliche amministrazioni e delle societa' ivi
contemplate, di seguito «pubbliche amministrazioni e societa'», e per
le quali tali soggetti non sono debitori d'imposta ai sensi della
normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le
disposizioni del presente decreto.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore
aggiunto e' versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle societa'
cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data
in cui l'imposta diviene esigibile».
b) All'art. 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le
pubbliche amministrazioni e societa' possono comunque optare per
l'esigibilita' dell'imposta anticipata al momento della ricezione
della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.»;
c) all'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono
inserite le parole «e le societa'»;
2) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Le pubbliche
amministrazioni e le societa' che effettuano acquisti di beni e
servizi nell'esercizio di attivita' commerciali, in relazione alle
quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, effettuano il versamento dell'imposta dovuta ai sensi
dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 con modello F24 entro il
giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene
esigibile, senza possibilita' di compensazione e utilizzando un
apposito codice tributo.»;
3) al comma 1 le parole «Le pubbliche amministrazioni che
effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivita'
commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, annotano» sono sostituite dalle
seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal comma 01, i soggetti
ivi contemplati possono annotare»;
4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I soggetti
di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all'art. 6, comma
2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, secondo le modalita' ivi
previste tenendo conto anche dell'imposta divenuta esigibile ai sensi
del presente decreto.
2-ter. Resta fermo quanto previsto per le banche dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio
2004, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo
2004, nonche', per le societa' assicurative, dal decreto del Ministro
delle finanze del 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 5 giugno 1989.»;
d) dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Individuazione delle pubbliche amministrazioni). -
1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali e'
emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017,
le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si
applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30
settembre 2016.
2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno 2018
e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto
n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi della stessa norma, entro il 30 settembre
dell'anno precedente.
Art. 5-ter (Individuazione delle societa'). - 1. In sede di prima
applicazione, per le operazioni per le quali e' emessa fattura a
partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni
dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle
societa' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma
1-bis dello stesso art. 17 ter, che risultano tali alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come
individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno 2018
e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto
n. 633 del 1972 si applicano alle societa' controllate o incluse
nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter,
che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali
societa' sono individuate a seguito della pubblicazione entro il 20
ottobre di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo elenco. Le
societa' interessate possono, entro quindici giorni dalla
pubblicazione dell'elenco, segnalare eventuali incongruenze o errori
al suddetto Dipartimento. L'elenco definitivo e' approvato con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro
il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno
successivo.
3. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB
si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove societa'
controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art.
17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e'
emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel
caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si
verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove societa'
controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art.
17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e'
emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
4. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB
venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le societa'
non piu' controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le
disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle
operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31 dicembre
dell'anno. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice
FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le
societa' non piu' controllate o incluse nell'indice continuano ad
applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del
1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31
dicembre dell'anno successivo.
5. Nell'ambito delle societa' controllate di cui al comma 1-bis,
lettere a), b) e c), dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972
sono incluse le societa' il cui controllo e' esercitato
congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla
lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da societa' controllate da
queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni locali di cui alla
lettera b) dello stesso comma 1-bis e/o da societa' controllate da
queste ultime.»;
e) all'art. 7, comma 1, dopo le parole «pubbliche amministrazioni»
sono inserite le parole «e delle societa'»;
f) all'art. 8, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono
inserite le parole «e delle societa'».
Art. 2
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio
2017.
2. Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi
relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non
oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che applicano
le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, per
effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, accantonano le somme occorrenti per il successivo
versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16
novembre 2017.
3. In sede di prima applicazione, al fine di agevolare
l'adeguamento dei sistemi contabili alle disposizioni dell'art.
17-ter del decreto n. 633 del 1972, le societa' ivi contemplate, in
deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, possono
annotare le fatture, per le quali l'esigibilita' si verifica dal 1°
luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento
dell'imposta, entro il 18 dicembre 2017.
4. Per l'anno 2017 i soggetti di cui all'art. 5, comma 01,
effettuano il versamento di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29
dicembre 1990, n. 405, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato
sulla base del versamento effettuato nell'anno precedente,
dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, nel
mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione
trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2017
Il Ministro: Padoan