La riforma delle banche di credito cooperativo
Pubblico
Martedì, 16 Febbraio, 2016 - 01:00
DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18
Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito
cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il
regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione
collettiva del risparmio. (16G00025)
(GU n.37 del 15-2-2016)
Vigente al: 16-2-2016
Capo I
RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di avviare il
processo di riforma del settore bancario cooperativo, al fine di
rafforzare la stabilita' del sistema nel suo complesso e consentire
il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo;
Ritenuta l'urgenza di concedere, a titolo oneroso, una garanzia
dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di definire il regime fiscale
della cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente
sottoposto a risoluzione a un ente ponte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e'
condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione
nell'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512,
secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione
prevista dal comma 1-bis.";
b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e
controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le
previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.".
2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "duecento" e' sostituita dalla
seguente: "cinquecento";
b) al comma 4, la parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla
seguente: "centomila";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Lo statuto puo' prevedere, tra i requisiti per
l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero
minimo di azioni.".
3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo le parole: "competenza territoriale,", sono
introdotte le seguenti: "nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo
ai sensi dell'articolo 37-bis,".
4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fusioni e
trasformazioni";
b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "banche popolari
o";
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. In caso di esclusione da un gruppo bancario
cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine
stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, previa
autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla
sana e prudente gestione della banca, puo' deliberare la propria
trasformazione in societa' per azioni. In mancanza, la societa'
delibera la propria liquidazione.";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e
4.".
5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono introdotti i seguenti:
"Art. 37-bis
Gruppo Bancario Cooperativo
1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da:
a) una societa' capogruppo costituita in forma di societa' per
azioni e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria il cui
capitale e' detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito
cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attivita' di
direzione e coordinamento sulle societa' del gruppo sulla base di un
contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una
situazione di controllo come definito dai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di
patrimonio netto della societa' capogruppo e' di un miliardo di euro;
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto
e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
c) le societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate
dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.
2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle
azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun
socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22,
comma 1.
3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il
coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:
a) la banca capogruppo, cui e' attribuita la direzione e il
coordinamento del gruppo;
b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalita'
mutualistiche, includono:
1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici
ed obiettivi operativi del gruppo nonche' gli altri poteri necessari
per l'attivita' di direzione e coordinamento, proporzionati alla
rischiosita' delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i
poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il
rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in
materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi
componenti;
2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la
capogruppo puo', rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o
revocare uno o piu' componenti, fino a concorrenza della maggioranza,
degli organi di amministrazione e controllo delle societa' aderenti
al gruppo e le modalita' di esercizio di tali poteri;
3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi
violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure
sanzionatorie graduate in relazione alla gravita' della violazione;
c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune;
d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego
all'adesione nonche' di esclusione dal gruppo, secondo criteri non
discriminatori in linea con il principio di solidarieta' tra le
banche cooperative a mutualita' prevalente. Non e' in ogni caso
ammesso il recesso.
4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido
delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche
aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi
bancari e delle singole banche aderenti.
5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e
l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati
dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione
del gruppo e della singola banca.
6. Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo non si
applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e
2359-quinquies del codice civile.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, con proprio decreto stabilisce:
a) le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il
procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;
b) i requisiti minimi organizzativi e operativi della
capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la
competitivita' e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto delle
finalita' mutualistiche;
c) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un
gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei
requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento dei
rischi.
8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.
Art. 37-ter
Costituzione del gruppo bancario cooperativo
1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi
dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca
d'Italia:
a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi
dell'articolo 37-bis;
b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre
societa' che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.
2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni
previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di
adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneita' del
contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.
3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di
credito stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo
37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono
approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.
4. Il contratto e' trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede
all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si
da' corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.".
6. All'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le
seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513,
2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo,
terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e
quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538,
secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo
comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo
36, nonche' di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione
da cui risulti una banca costituita in forma di societa' per azioni,
restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti
dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti
non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le
operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto
superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono
affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al
venti per cento della loro consistenza.".
7. All'articolo 150-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1, e' inserito il seguente:
"01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni
previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi
previsti dal presente articolo.";
b) al comma 1 le parole: ", ai sensi dell'articolo 70, comma 1,
lettera b)," e le parole: "ed in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 150-bis, comma 1," sono soppresse;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere
autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal
comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di
garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di
cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui
all'articolo 34, commi 2 e 4.";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34,
comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad
essi spetta comunque il diritto di designare uno o piu' componenti
dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la
funzione di controllo.";
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono
chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato,
del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che
svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso
avendo riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e
patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito
cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.";
f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte
altresi' dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui
appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita anche
fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e
l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha
riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale
attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo
emittente e del gruppo nel suo complesso.
4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere
cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e'
autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542,
secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma,
2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice
civile.".
Art. 2
Disposizioni attuative
1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dalla
presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1,
e' inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore
delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il contratto e'
concluso entro 90 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo
37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie
all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle
societa' contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a) e g),
ne' l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice
civile.
2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di
cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo puo'
chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo
37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari.
L'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di
controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro
30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di
mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha per accolta.
In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, lettera
d), poste a base della delibera, sono comunicate dalla capogruppo
alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai fini
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-bis, comma 5, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nei casi di cui al
presente comma, la richiesta di adesione a un gruppo bancario
cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo
abbia in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilita'
contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare,
garantisca la loro liquidita' e solvibilita'.
3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di
entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo
37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le
deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del
presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine
indicato ai commi 1 e 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto.
4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca
d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria.
5. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto
dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Capo II
GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato
a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1
della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte
di banche aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi
i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come
sofferenze, nel rispetto dei criteri e condizioni indicati nel
presente Capo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma 1, fino a un massimo di
ulteriori diciotto mesi, previa approvazione da parte della
Commissione europea.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di
concessione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, nomina,
previa approvazione di quest'ultima, un soggetto qualificato
indipendente per il monitoraggio della conformita' del rilascio della
garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della
Commissione europea di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvede,
nel limite massimo di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2016
al 2019, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 12.
Art. 4
Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30
aprile 1999, n. 130, le operazioni di cartolarizzazioni di cui al
presente Capo presentano le seguenti caratteristiche:
a) i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla societa'
cessionaria per un importo non superiore al loro valore netto di
bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche);
b) l'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di
titoli (i "Titoli") di almeno due classi diverse, in ragione del
grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite;
c) la classe di Titoli maggiormente subordinata, denominata
"junior", non ha diritto a ricevere il rimborso del capitale, il
pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al
completo rimborso del capitale dei Titoli delle altre classi;
d) possono essere emesse una o piu' classi di Titoli, denominate
"mezzanine", che, con riguardo alla corresponsione degli interessi,
sono postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla
classe di Titoli denominata "senior" e antergate al rimborso del
capitale dei Titoli senior;
e) puo' essere prevista la stipula di contratti di copertura
finanziaria con controparti di mercato al fine di ridurre il rischio
derivante da asimmetrie fra i tassi d'interesse applicati su
attivita' e passivita';
f) puo' essere prevista, al fine di gestire il rischio di
eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai
recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e
i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli, l'attivazione
di una linea di credito per un ammontare sufficiente a mantenere il
livello minimo di flessibilita' finanziaria coerente con il merito di
credito dei Titoli senior.
Art. 5
Rating
1. Ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, i Titoli senior
devono avere previamente ottenuto un livello di rating, assegnato da
una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI)
accettata dalla Banca Centrale Europea al 1° gennaio 2016, non
inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di
credito investment grade. Qualora ai sensi della normativa
applicabile sia richiesto il rilascio di due valutazioni del merito
di credito, la seconda valutazione sul medesimo Titolo senior puo'
essere rilasciata da una ECAI registrata ai sensi del Regolamento
(UE) 1060/2009 e anch'essa non puo' essere inferiore all'ultimo
gradino della scala di valutazione del merito di credito investment
grade.
2. La valutazione del merito di credito, comunque non inferiore
all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito
investment grade, puo', in alternativa, essere privata e destinata
esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da
intendersi come committente ed unico destinatario ai fini
dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1060/2009. In questo caso,
l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale
Europea al 1° gennaio 2016, e proposta dalla banca cedente, e'
approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il
corrispettivo dovuto all'agenzia di rating e' a carico della banca
cedente o della societa' cessionaria.
3. La societa' cessionaria si impegna a non richiedere la revoca
del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso
del capitale dei Titoli senior.
4. Il gestore dei crediti in sofferenza (NPLs Servicer) e' diverso
dalla banca cedente e non appartiene al suo stesso gruppo bancario.
L'eventuale decisione dei detentori dei Titoli di cambiare il NPLs
Servicer non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo
senior da parte dell'ECAI.
Art. 6
Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine
1. I Titoli senior e, ove emessi, i Titoli mezzanine presentano le
seguenti caratteristiche:
a) la remunerazione e' a tasso variabile;
b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza e'
parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi
realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto
di tutti i costi relativi all'attivita' di recupero e incasso dei
crediti ceduti;
c) il pagamento degli interessi e' effettuato in via posticipata
a scadenza trimestrale, semestrale o annuale e in funzione del valore
nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di
riferimento.
2. Puo' essere previsto che la remunerazione dei Titoli mezzanine
possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni ovvero
sia condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o
recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.
Art. 7
Ordine di priorita' dei pagamenti
1. Le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in
relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di
copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di
credito, al netto delle somme trattenute dal NPLs Servicer per la
propria attivita' di gestione secondo i termini convenuti con la
societa' cessionaria, sono impiegati, nel pagamento delle seguenti
voci, secondo il seguente ordine di priorita':
1) eventuali oneri fiscali;
2) somme dovute ai prestatori di servizi;
3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e
commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di
cui all'articolo 4, lettera f);
4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della
garanzia dello Stato sui Titoli senior;
5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di
copertura finanziaria;
6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli
senior;
7) ripristino della disponibilita' della linea di credito,
qualora utilizzata;
8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli
mezzanine (se emessi);
9) rimborso del capitale dei Titoli senior fino al completo
rimborso degli stessi;
10) rimborso del capitale dei Titoli mezzanine fino al completo
rimborso degli stessi;
11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra
forma di remunerazione sui Titoli junior.
Art. 8
Garanzia dello Stato
1. La garanzia dello Stato e' onerosa, puo' essere concessa solo
sui Titoli senior e essa diviene efficace solo quando la banca
cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% piu' 1 dei
Titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei Titoli junior e, ove
emessi, dei Titoli mezzanine, che consenta l'eliminazione contabile
dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla
contabilita' della banca e, a livello consolidato, del gruppo
bancario cedente, in base ai principi contabili di riferimento in
vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.
2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del Titolo
senior. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per
interessi e capitale, a favore dei detentori dei Titoli senior per la
loro intera durata.
3. Lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le societa'
direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni
pubbliche non possono acquistare Titoli junior o mezzanine.
Art. 9
Corrispettivo della garanzia dello Stato
1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia
dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il
paniere di contratti swap sul default di singole societa' (credit
default swap - CDS ) riferiti a singoli emittenti italiani la cui
valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o
Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
pari a:
i) BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 per il primo Paniere, utilizzato
se il rating dei Titoli senior e' BBB-/Baa3/BBB-/BBB L;
ii) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il secondo Paniere,
utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB;
iii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il terzo Paniere, utilizzato
se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H.
2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati piu'
rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating piu'
basso. La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al
presente decreto. Qualora la valutazione del merito di credito di uno
degli emittenti ivi considerato sia modificata in modo tale da non
ricadere piu' nei rating sopra indicati, l'emittente sara' escluso
dal Paniere CDS.
3. La garanzia e' concessa a fronte di un corrispettivo annuo
determinato a condizioni di mercato sulla base della seguente
metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 al
presente decreto:
a) si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel
Paniere CDS di riferimento, definito come la media dei prezzi
giornalieri a meta' mercato (c.d. mid price), o, in assenza, alla
media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi
precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia,
calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg,
utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra);
b) si determina la media semplice dei prezzi dei singoli CDS
inclusi nel Paniere CDS di riferimento, calcolati come specificato
nella precedente lettera a);
c) il corrispettivo annuo della garanzia e' calcolato sul valore
residuo dei Titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli
interessi ed, e' pagato con la stessa modalita' degli interessi dei
Titoli senior, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ed e'
pari:
i) per i primi tre anni, alla media semplice dei prezzi dei
singoli CDS a tre anni calcolati come specificato nelle precedenti
lettere a) e b);
ii) per i successivi due anni, alla media semplice dei prezzi
dei singoli CDS a cinque anni calcolati come specificato nelle
precedenti lettere a) e b);
iii) per gli anni successivi, alla media semplice dei prezzi
dei singoli CDS a sette anni calcolati come specificato nelle
precedenti lettere a) e b);
d) il corrispettivo annuo della garanzia deve essere maggiorato
di una componente aggiuntiva pari a:
i) 2,70 volte la differenza tra la media di cui alla lettera
c), punto ii) e quella di cui alla lettera c, punto i), per il quarto
e quinto anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano stati
completamente rimborsati entro la fine del terzo anno;
ii) 8,98 volte la differenza tra la media di cui alla lettera
c), punto iii) e quella di cui alla lettera c, punto ii), per il
sesto e settimo anno, nell'ipotesi in cui i Titoli senior non siano
stati completamente rimborsati entro la fine del quinto anno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, puo'
variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del
presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a),
in conformita' delle decisioni della Commissione europea. Le
variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
Art. 10
Ammissione alla garanzia
1. La garanzia e' concessa con decreto del Ministro dell'economia e
finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 11
Escussione della garanzia
1. La garanzia dello Stato puo' essere escussa dal detentore entro
i nove mesi successivi alla scadenza del Titolo senior, nel caso di
mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o
interessi nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente
articolo. Nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta
giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento i detentori dei
Titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli
obbligazionisti (RON), inviano alla societa' cessionaria la richiesta
per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato;
decorsi trenta giorni ed entro sei mesi dalla data di ricevimento
della lettera di richiesta alla societa' cessionaria senza che questa
abbia provveduto al pagamento, i detentori dei Titoli senior, in
concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON),
possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata
richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione
dell'importo spettante ai detentori del Titolo senior alle scadenze e
per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione
dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o
spese.
3. Con il pagamento, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
surrogato nei diritti dei detentori dei Titoli senior e provvede,
ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per
l'esercizio di tali diritti, al recupero della somma pagata, degli
interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del
pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il
recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a
ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 10.
Art. 12
Risorse finanziarie
1. Per le finalita' di cui al presente Capo e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno
2016. Tale fondo e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi
annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo.
Dette somme sono versate su apposita contabilita' speciale vincolata
al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie,
nonche' agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del presente
Capo, derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma
1.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 13
Norme di attuazione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, ai
sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, di una societa' a capitale interamente pubblico per la gestione
dell'intervento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di conversione del presente decreto, possono essere dettate le
disposizioni di attuazione del presente Capo.
Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI
Art. 14
Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti
sottoposti a procedure di crisi
1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Non
costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi
percepiti a titolo di liberalita' dai soggetti sottoposti alle
procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
nonche' alla procedura di amministrazione straordinaria di cui
all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate
dall'impresa o controllate dalla stessa societa' che controlla
l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche
ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla
chiusura delle predette procedure.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi
percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai
contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al comma
3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dal comma 1, e' riconosciuta mediante una
deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da
effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi
d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano
integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati.
3. La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta
per i quali e' operata la deduzione di cui al comma 2 e' effettuata
considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente
articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 18,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2
milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 15
Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e passivita' di
un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte
1. La cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente
sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui all'articolo 43,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. I beni ricevuti dall'ente ponte sono
valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti
in capo all'ente cedente.
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra
nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai
diritti, attivita' o passivita' oggetto di cessione, incluse la
deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente
sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora
dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle
deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di
altre attivita' immateriali esercitate dall'ente sottoposto a
risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente
sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito
dell'ente ponte.
Art. 16
Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari
nell'ambito di vendite giudiziarie
1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della
proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di
una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al
libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero
di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a
condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro
due anni.
2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il
biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del
30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il
recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti
emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
fino al 31 dicembre 2016.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220
milioni di euro per l'anno 2016.
5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come modificata dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,
le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«2.320 milioni di euro».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
Art. 17
Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per
favorire il credito alle imprese
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo le parole: «inclusi
quelli erogati» sono inserite le seguenti: «, a favore di soggetti
diversi da consumatori,»;
b) Nella Parte II, Titolo III, dopo il Capo II-quater e' inserito
il seguente:
«Capo II-quinquies
Oicr di credito
Art. 46-bis
Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani
1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul
proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel
rispetto delle norme del presente decreto e delle relative
disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e
39.
Art. 46-ter
Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia
1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio
patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il FIA UE e' autorizzato dall'autorita' competente dello
stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati
a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello
stesso, in particolare per quanto riguarda le modalita' di
partecipazione, e' analogo a quello dei FIA italiani che investono in
crediti;
c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di
contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva
finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani
che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane
puo' essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni
statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorita'
competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.
2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in
crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale
intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non puo' iniziare ad
operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla
comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia puo' vietare
l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.
3. Ai gestori si applica l'articolo 8, comma 1. La Banca d'Italia
puo' prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla
centrale dei rischi e puo' prevedere altresi' che la partecipazione
avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.
4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE
sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia
non espressamente regolata dal presente articolo.
5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 46-quater
Altre disposizioni applicabili
1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA
UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni
sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i
clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione
dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni
amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.
2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni
indicate al comma 1 e' tenuto il gestore del FIA. ».
2. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prima delle parole: «La
ritenuta di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «Ferme
restando le disposizioni in tema di riserva di attivita' per
l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato 1
PANIERI CDS
1) Primo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB-/Baa3/BBB-/BBB L)
UBI BANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO
ENEL SPA
ACEA SPA
TELECOM ITALIA SPA
FINMECCANICA SPA
MEDIOBANCA SPA
2) Secondo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB)
UBI BANCA SPA
MEDIOBANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA
ATLANTIA SPA
3) Terzo Paniere
(utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)
UBI BANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA
ENI SPA
ATLANTIA SPA
Allegato 2
Formula di prezzo
(1) Negli anni 1, 2 e 3 viene pagato il CDS di riferimento a 3 anni.
Negli anni 4 e 5 viene pagato il CDS di riferimento a 5 anni piu' un
premio P3-5y . Negli anni 6 e 7 viene pagato il CDS di riferimento a
7 anni piu' un premio P5-7y . Negli anni successivi viene pagato il
CDS di riferimento a 7 anni.
(2) I premi P3-5y e P5-7y vengono calcolati in base alle due seguenti
ipotesi:
a. L'ammontare residuo della tranche senior garantita diminuisce
linearmente fino a 0 su un periodo di 7 anni.
b. Il tasso di sconto applicabile e' 2%.
(3) In base a queste ipotesi, il premio P3-5y e' calcolato in modo
tale che il valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno
5 in base allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui
fosse stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 5
anni per tutti gli anni dall'1 al 5.
Allo stesso modo, il premio P5-7y e' calcolato in modo tale che il
valore scontato dei flussi di cassa pagati fino all'anno 7 in base
allo schema corrisponda al valore ipotetico nel caso in cui fosse
stato pagato il valore corrispondente al CDS di riferimento a 7 anni
per tutti gli anni dall'1 al 7.
(4) Dunque, i premi applicabili sono calcolati
a. Per gli anni 4 e 5:
P3-5y = 2.70 volte (Spread CDS 5 anni - Spread CDS 3 anni)
b. Per gli anni 6 e 7:
P5-7y = 8.98 volte (Spread CDS 7 anni - Spread CDS 5 anni)
(5) I fattori 2.70 e 8.98 nelle due formule di cui sopra sono
costanti e fissi per l'intera durata dello schema, ma dipendono dalle
ipotesi (a) e (b) fonnulate nel punto (2). Ne e' mostrata la
derivazione matematica di seguito.
(6) I flussi di cassa da pagare alla fine di ogni periodo di
pagamento degli interessi sono calcolati in base al tasso applicabile
ciascun anno secondo quanto definito nel punto (1), applicato
all'ammontare della tranche senior effettivamente in essere
all'inizio di ogni periodo di pagamento degli interessi.
Derivazione
(7) Secondo quanto al punto (3) di cui sopra, si puo' delineare la
seguente equazione:
5
∑ CDS5y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )
i=5
3
= ∑ CDS3y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) +
i=1
5
∑ (CDS5y + P3-5y ) ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )
i=4
Dove CDS3y e CDS5y corrispondono agli spread CDS di riferimento a 3 e
5 anni, F(ti ) corrisponde alla funzione dei recuperi cumulati,
espressa in base all'ammontare in essere della tranche senior al
tempo ti , DF(ti ) consiste nel fattore di sconto applicabile al
tempo ti , e P3-5y corrisponde al premio applicabile negli anni 4 e
5.
(8) Questa equazione puo' essere risolta facilmente per il valore del
premio P3-5y :
3
P3-5y = (CDS5y - CDS3y ) ∗ ∑ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) /
i=1
5
∑ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )
i=4
(9) Lo stesso tipo di calcolo puo' essere fatto per i premi
applicabili negli anni 6 e 7:
7
∑ CDS7y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )
i=1
5
= ∑ CDS5y ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) +
i=1
7
∑ (CDS7y + P5-7y ) ∗ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )
i=6
5
P5-7y = (CDS7y - CDS5y ) ∗ ∑ F(ti-1 ) ∗ DF(ti ) /
i=1
7
∑ F(ti-1 ) ∗ DF(ti )
i=6
(10) Secondo le ipotesi del punto (2), le espressioni delle funzioni
F(ti ) e DF(ti ) sono date da:
F(ti ) = 7 - ti / 7 (decremento lineare su 7 anni)
DF(ti ) = 1 / (1 + r)ti (fattore di sconto al tasso r)
(11) Sostituendo queste espressioni delle funzioni nelle equazioni
del punto (8) e (9), e, secondo le ipotesi del punto (2), utilizzando
un tasso di sconto al 2%, e' possibile calcolare i valori di P3-5y e
P5-7y :
P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2 ) /
(7 + 4r) ∗ (CDS5y - CDS3y ) = 2.70 ∗ (CDS5y - CDS3y )
P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 ) /
(3+2r) ∗ (CDS7y - CDS5y ) = 8.98 ∗ (CDS7y - CDS5y )
Parte di provvedimento in formato grafico