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Legge sostegno Piccoli Comuni

Pubblico
Domenica, 5 Novembre, 2017 - 16:57

LEGGE 6 ottobre 2017, n. 158 

Misure per il  sostegno  e  la  valorizzazione  dei  piccoli  comuni,
nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri
storici dei medesimi comuni. (17G00171) 

(GU n.256 del 2-11-2017)

 Vigente al: 17-11-2017  
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma,
117 e 119, quinto comma, della Costituzione e  in  coerenza  con  gli
obiettivi di  coesione  economica,  sociale  e  territoriale  di  cui
all'articolo  3  del  Trattato  sull'Unione   europea   e   di   pari
opportunita' per le zone con svantaggi strutturali  e  permanenti  di
cui all'articolo  174  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, promuove e  favorisce  il  sostenibile  sviluppo  economico,
sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti  ai
sensi del comma 2, alinea,  primo  periodo,  del  presente  articolo,
promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo  la  residenza
in tali comuni, e tutela e valorizza  il  loro  patrimonio  naturale,
rurale,  storico-culturale  e  architettonico.  La   presente   legge
favorisce l'adozione di misure in favore dei  residenti  nei  piccoli
comuni e delle attivita' produttive ivi  insediate,  con  particolare
riferimento  al  sistema  dei  servizi   essenziali,   al   fine   di
contrastarne lo spopolamento e di incentivare  l'afflusso  turistico.
L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a  presidio
del  territorio,  soprattutto  per  le  attivita'  di  contrasto  del
dissesto idrogeologico e  per  le  attivita'  di  piccola  e  diffusa
manutenzione e tutela dei beni comuni. 
  2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono  i
comuni con popolazione residente fino  a  5.000  abitanti  nonche'  i
comuni istituiti a seguito di  fusione  tra  comuni  aventi  ciascuno
popolazione  fino  a  5.000  abitanti.  I  piccoli   comuni   possono
beneficiare dei  finanziamenti  concessi  ai  sensi  dell'articolo  3
qualora rientrino in una delle seguenti tipologie: 
    a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni  di  dissesto
idrogeologico; 
    b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; 
    c) comuni nei quali si e' verificato un significativo  decremento
della popolazione residente rispetto  al  censimento  generale  della
popolazione effettuato nel 1981; 
    d) comuni caratterizzati da condizioni  di  disagio  insediativo,
sulla base di specifici parametri  definiti  in  base  all'indice  di
vecchiaia, alla percentuale di  occupati  rispetto  alla  popolazione
residente e all'indice di ruralita'; 
    e) comuni caratterizzati da  inadeguatezza  dei  servizi  sociali
essenziali; 
    f) comuni  ubicati  in  aree  contrassegnate  da  difficolta'  di
comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; 
    g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita'  non
superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; 
    h) comuni comprendenti frazioni con  le  caratteristiche  di  cui
alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal  caso,  i  finanziamenti
disposti ai sensi dell'articolo 3 sono  destinati  ad  interventi  da
realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; 
    i) comuni appartenenti alle  unioni  di  comuni  montani  di  cui
all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  o
comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma  associata,
ai  sensi  del  predetto  comma  28,  le  funzioni  fondamentali  ivi
richiamate; 
    l) comuni con territorio compreso totalmente o  parzialmente  nel
perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o  di  un'area
protetta; 
    m) comuni istituiti a seguito di fusione; 
    n) comuni rientranti nelle aree periferiche  e  ultraperiferiche,
come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei
comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle
rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di
prima  applicazione,  e'  considerata   la   popolazione   risultante
dall'ultimo censimento generale della popolazione. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie
di cui al comma 2. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e' definito, entro sessanta  giorni  dall'adozione  del
decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'elenco dei piccoli
comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2. 
  6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre  anni  con  le
stesse procedure  previste  dal  medesimo  comma  5.  Contestualmente
all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie  di
cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i  dati  indicativi
dei miglioramenti eventualmente conseguiti. 
  7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6  sono  trasmessi
alle Camere per il parere delle competenti Commissioni  parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. 
  8.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  possono
definire  interventi  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  dalla
presente legge per il raggiungimento delle finalita' di cui al  comma
1,  anche  al  fine  di  concorrere  all'attuazione  della  strategia
nazionale per lo sviluppo  delle  aree  interne  del  Paese,  di  cui
all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal
fine, le regioni possono  prevedere  ulteriori  tipologie  di  comuni
rispetto a quelle previste al comma 2 del presente  articolo,  tenuto
conto della specificita' del proprio territorio. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 2 
 
                         Attivita' e servizi 
 
  1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato  governo
del territorio, lo Stato, le regioni,  le  citta'  metropolitane,  le
province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in  forma
associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco,  per  quanto
di rispettiva  competenza,  possono  promuovere  nei  piccoli  comuni
l'efficienza e la qualita' dei servizi  essenziali,  con  particolare
riferimento all'ambiente,  alla  protezione  civile,  all'istruzione,
alla sanita', ai  servizi  socio-assistenziali,  ai  trasporti,  alla
viabilita', ai servizi postali nonche' al ripopolamento dei  predetti
comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della
residenzialita', con le modalita' previste dal presente articolo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, i piccoli comuni,  anche  in
forma  associata,  possono  istituire,  anche   attraverso   apposite
convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo  comma
1, centri multifunzionali per la prestazione  di  una  pluralita'  di
servizi  in  materia  ambientale,  sociale,  energetica,  scolastica,
postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione  e  di
sicurezza, nonche' per lo svolgimento di attivita' di volontariato  e
associazionismo  culturale.  Le  regioni  e   le   province   possono
concorrere alle spese concernenti l'uso  dei  locali  necessari  alla
prestazione  dei  predetti  servizi.  Per  le  attivita'  dei  centri
multifunzionali, i comuni interessati sono  autorizzati  a  stipulare
convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli,  ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.
228. 
                               Art. 3 
 
                 Fondo per lo sviluppo strutturale, 
               economico e sociale dei piccoli comuni 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017  e
di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018  al  2023,  un
Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e  sociale  dei  piccoli
comuni, destinato  al  finanziamento  di  investimenti  diretti  alla
tutela dell'ambiente e  dei  beni  culturali,  alla  mitigazione  del
rischio idrogeologico,  alla  salvaguardia  e  alla  riqualificazione
urbana  dei  centri  storici,   alla   messa   in   sicurezza   delle
infrastrutture stradali e  degli  istituti  scolastici  nonche'  alla
promozione dello sviluppo economico e sociale e  all'insediamento  di
nuove attivita' produttive. Per gli anni 2017 e 2018,  nel  Fondo  di
cui  al  primo  periodo  confluiscono  altresi'  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, che  sono  destinate  esclusivamente  al  finanziamento
degli  interventi  di  ristrutturazione   dei   percorsi   viari   di
particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi
turistici che utilizzino  modalita'  di  trasporto  a  basso  impatto
ambientale. 
  2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno,
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
si provvede  alla  predisposizione  di  un  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione dei piccoli comuni. 
  3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorita'  ai
seguenti interventi: 
    a)  qualificazione  e  manutenzione  del   territorio,   mediante
recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse,
nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; 
    b) messa in sicurezza  e  riqualificazione  delle  infrastrutture
stradali e degli edifici  pubblici,  con  particolare  riferimento  a
quelli scolastici e a  quelli  destinati  ai  servizi  per  la  prima
infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e
alle strutture di maggiore fruizione pubblica; 
    c) riqualificazione e  accrescimento  dell'efficienza  energetica
del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione  di  impianti
di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; 
    d) acquisizione e riqualificazione di terreni  e  di  edifici  in
stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5,  anche  al
fine di sostenere l'imprenditoria  giovanile  per  l'avvio  di  nuove
attivita' turistiche e commerciali volte alla valorizzazione  e  alla
promozione del territorio e dei suoi prodotti; 
    e) acquisizione di  case  cantoniere  e  del  sedime  ferroviario
dismesso per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1; 
    f) recupero e riqualificazione  urbana  dei  centri  storici,  ai
sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di  alberghi
diffusi; 
    g) recupero di beni culturali, storici, artistici e  librari,  ai
sensi dell'articolo 7; 
    h) recupero dei pascoli montani, anche al  fine  di  favorire  la
produzione di carni e di formaggi di qualita'. 
  4. Il Piano di cui  al  comma  2  definisce  le  modalita'  per  la
presentazione dei progetti da parte delle  amministrazioni  comunali,
nonche' quelle per  la  selezione,  attraverso  bandi  pubblici,  dei
progetti  medesimi  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri sulla base dei seguenti criteri: 
    a) tempi di realizzazione degli interventi; 
    b)  capacita'  e  modalita'  di  coinvolgimento  di  soggetti   e
finanziamenti pubblici e privati  e  di  attivazione  di  un  effetto
moltiplicatore del  finanziamento  pubblico  attraverso  il  concorso
degli investimenti privati; 
    c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri
di sostenibilita' ambientale e mediante l'applicazione di  protocolli
internazionali di qualita' ambientale; 
    d) valorizzazione delle filiere locali della green economy; 
    e)  miglioramento  della  qualita'  di  vita  della  popolazione,
nonche'  del  tessuto  sociale  e  ambientale   del   territorio   di
riferimento; 
    f) impatto  socio-economico  degli  interventi,  con  particolare
riferimento agli incrementi occupazionali. 
  5. Il Piano di cui al comma 2 e' aggiornato  ogni  tre  anni  sulla
base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al  comma
1. 
  6. Con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di  cui  al
comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per  quanto
possibile,  un'equilibrata  ripartizione  delle  risorse  a   livello
regionale e priorita' al finanziamento degli interventi  proposti  da
comuni istituiti a seguito di fusione  o  appartenenti  a  unioni  di
comuni. Le risorse del Fondo di cui al comma  1  sono  ripartite  con
decreti del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  7. Le risorse erogate ai sensi del  comma  6  sono  cumulabili  con
agevolazioni e contributi eventualmente gia' previsti  dalla  vigente
normativa europea, nazionale o regionale. 
  8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di  euro  per
l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  dal
2018 al 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello  stanziamento  del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 4 
 
           Recupero e riqualificazione dei centri storici 
                  e promozione di alberghi diffusi 
 
  1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del  perimetro
dei centri storici, zone di particolare pregio, dal  punto  di  vista
della  tutela  dei  beni  architettonici  e  culturali,  nelle  quali
realizzare, anche avvalendosi delle risorse di  cui  all'articolo  3,
comma 1, interventi integrati pubblici  e  privati  finalizzati  alla
riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie  costruttive  e
delle strutture originarie, attraverso  gli  strumenti  a  tale  fine
previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. 
  2. Gli interventi integrati, di  cui  al  comma  1,  prevedono:  il
risanamento, la conservazione e il recupero del  patrimonio  edilizio
da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere  pubbliche  o
di interesse pubblico, nel rispetto dei  caratteri  identificativi  e
tipici delle zone di cui al comma 1;  la  manutenzione  straordinaria
dei beni pubblici gia' esistenti da parte dell'ente locale e il riuso
del   patrimonio   edilizio   inutilizzato;   il   miglioramento    e
l'adeguamento degli arredi  e  dei  servizi  urbani;  gli  interventi
finalizzati al consolidamento statico  e  antisismico  degli  edifici
storici   nonche'   alla   loro   riqualificazione   energetica;   la
realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il  miglioramento
del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione
di siti di rilevanza storica, artistica e culturale. 
  3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e  coordinamento
finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei  centri  storici,
anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2  e
anche attraverso la promozione dello  sviluppo  sostenibile  mediante
iniziative nell'ambito della strategia  di  green  community  di  cui
all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
  4. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  con  particolare
riferimento ai borghi antichi  o  ai  centri  storici  abbandonati  o
parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel  proprio
territorio la realizzazione di alberghi  diffusi,  come  definiti  ai
sensi delle disposizioni  emanate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome. 
  5.  I  livelli  qualitativi  degli  interventi  di  cui  ai   commi
precedenti devono essere garantiti  mediante  verifiche  indipendenti
che assicurino la trasparenza  delle  procedure,  la  certezza  delle
prestazioni e l'utilizzo di protocolli energetico-ambientali. 
                               Art. 5 
 
               Misure per il contrasto dell'abbandono 
                   di immobili nei piccoli comuni 
 
  1. I  piccoli  comuni,  anche  avvalendosi  delle  risorse  di  cui
all'articolo   3,   comma   1,   possono   adottare   misure    volte
all'acquisizione e alla  riqualificazione  di  immobili  al  fine  di
contrastare l'abbandono: 
    a) di terreni, per prevenire le cause dei  fenomeni  di  dissesto
idrogeologico e la perdita di biodiversita' e assicurare l'esecuzione
delle operazioni di gestione sostenibile del  bosco,  anche  di  tipo
naturalistico, nonche' la bonifica dei terreni agricoli e forestali e
la regimazione delle acque, compresi gli interventi di  miglioramento
naturalistico e ripristino ambientale; 
    b) di edifici in stato di abbandono  o  di  degrado,  anche  allo
scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo. 
                               Art. 6 
 
           Acquisizione di case cantoniere e realizzazione 
             di circuiti e itinerari turistico-culturali 
 
  1. I piccoli comuni, anche in forma  associata,  anche  avvalendosi
delle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  1,  possono  acquisire
stazioni ferroviarie disabilitate o case  cantoniere  della  societa'
ANAS  Spa,  al  valore  economico  definito  dai  competenti   uffici
dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese  finalizzate  al
loro recupero, per destinarle, anche  attraverso  la  concessione  in
comodato a favore di organizzazioni di  volontariato,  a  presidi  di
protezione civile e salvaguardia del  territorio  ovvero  a  sedi  di
promozione dei  prodotti  tipici  locali  o  ad  altre  attivita'  di
interesse comunale. I piccoli comuni  possono  inoltre  acquisire  il
sedime  ferroviario  dismesso  e   non   recuperabile   all'esercizio
ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste
ciclabili, in conformita' agli strumenti di programmazione della rete
ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale. 
  2. Al fine di  potenziare  l'offerta  turistica  nel  rispetto  del
principio  della  sostenibilita',  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, in collaborazione con la  societa'
Ferrovie dello Stato Spa e con le aziende di trasporto  regionali  in
caso di ferrovie regionali e previo accordo con le regioni e gli enti
locali interessati, promuove,  nei  piccoli  comuni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di  circuiti
e  itinerari  turistico-culturali  ed  enogastronomici,  volti   alla
rinnovata fruizione  dei  percorsi  connessi  alla  rete  ferroviaria
storica. 
  3. Ai piccoli comuni si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
135, comma 4, lettera  d),  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni. 
                               Art. 7 
 
           Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica 
                  e con altre confessioni religiose 
 
  1. I piccoli comuni, anche in forma  associata,  anche  avvalendosi
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e  di  quelle
rese disponibili da operatori economici  privati,  possono  stipulare
con le diocesi della Chiesa cattolica e con le  rappresentanze  delle
altre confessioni religiose che hanno concluso intese con  lo  Stato,
ai  sensi  dell'articolo  8,   terzo   comma,   della   Costituzione,
convenzioni per la salvaguardia e il  recupero  dei  beni  culturali,
storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici  o  degli  enti
delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. 
                               Art. 8 
 
               Sviluppo della rete a banda ultralarga 
                     e programmi di e-government 
 
  1.  Al  fine  di  raggiungere  l'obiettivo,  previsto   dall'Agenda
digitale europea, di garantire, entro il 2020, a  tutti  i  cittadini
l'accesso  alle  reti  a   connessione   veloce   e   ultraveloce   e
subordinatamente  alla   previa   autorizzazione   da   parte   della
Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali  non  vi
e' interesse da parte  degli  operatori  a  realizzare  reti  per  la
connessione veloce e ultraveloce, possono  beneficiare  delle  misure
previste dalla deliberazione del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica n. 65/2015 del  6  agosto  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre  2015,  in  attuazione
della Strategia  italiana  per  la  banda  ultralarga,  adottata  dal
Consiglio  dei  ministri  il  3  marzo  2015,  volte  a  favorire  la
diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga. 
  2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai
requisiti  prescritti  dalla  legislazione  nazionale  e  dell'Unione
europea, hanno la precedenza nell'accesso ai  finanziamenti  pubblici
previsti dalla normativa vigente per la realizzazione  dei  programmi
di e-government.  In  tale  ambito  sono  prioritari  i  collegamenti
informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo  2,  comma
2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di
telecomunicazione a banda larga e senza fili. 
  3.   Il   Ministro   per   la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione,  nell'individuare  le   specifiche   iniziative   di
innovazione tecnologica per i  comuni  con  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g),  della
legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  indica  prioritariamente  quelle
riguardanti, anche in forma  associata,  i  piccoli  comuni  compresi
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 5. 
                               Art. 9 
 
              Disposizioni relative ai servizi postali 
                  e all'effettuazione di pagamenti 
 
  1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse  e  tributi  nonche'
dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas  e  di  ogni
altro servizio di pubblica utilita', nei piccoli comuni  puo'  essere
utilizzata per l'attivita' di incasso e  trasferimento  di  somme  la
rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, previa convenzione con gli  stessi  concessionari,  nel
rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e  delle
disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia. 
  2. Al fine di  perseguire  l'obiettivo  della  coesione  sociale  e
territoriale, in conformita' alla normativa europea  e  nazionale,  e
fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore,  i
piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa  con  la  regione,
possono proporre, sulla base delle modalita' stabilite nel  contratto
di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore
del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche
attraverso  l'eventuale  ripristino  di  uffici  postali,   l'offerta
complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi,  in
specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di
efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e
valorizzando la presenza capillare degli uffici postali  appartenenti
al fornitore del servizio postale universale. Di tali  iniziative  e'
data  informazione  da  parte  del  fornitore  del  servizio  postale
universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni. 
  3. I piccoli comuni possono altresi': 
    a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con
la societa' Poste  italiane  Spa,  affinche'  i  pagamenti  in  conto
corrente  postale,  in  particolare  quelli  concernenti  le  imposte
comunali, i pagamenti dei vaglia postali  nonche'  altre  prestazioni
possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o
frazioni  non  serviti  dal  servizio  postale,  nel  rispetto  della
disciplina riguardante i servizi di pagamento  e  delle  disposizioni
adottate in materia dalla Banca d'Italia; 
    b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, la gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di
cassa alla societa' Poste italiane Spa. 
                               Art. 10 
 
                 Diffusione della stampa quotidiana 
 
  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa  tra
il  Governo,  l'Associazione  nazionale  dei  comuni   italiani,   la
Federazione  italiana  editori  giornali  e  i  rappresentanti  delle
agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare
le iniziative necessarie affinche' la  distribuzione  dei  quotidiani
sia assicurata anche nei piccoli comuni. 
                               Art. 11 
 
        Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta 
                        o a chilometro utile 
 
  1.  I  piccoli  comuni,  anche  allo   scopo   di   accrescere   la
sostenibilita'  ambientale  del  consumo  dei  prodotti  agricoli   e
alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il  consumo
e  la  commercializzazione  dei  prodotti   agricoli   e   alimentari
provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e  alimentari  a
chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego  da
parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica. 
  2. Ai fini e per gli effetti della presente legge: 
    a) per «prodotti agricoli e  alimentari  provenienti  da  filiera
corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari  provenienti  da
una filiera di approvvigionamento formata da un  numero  limitato  di
operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo
sviluppo economico locale e stretti rapporti  socio-territoriali  tra
produttori, trasformatori e consumatori; 
    b) per «prodotti agricoli e alimentari  a  chilometro  utile»  si
intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e  i  prodotti  alimentari  di  cui
all'articolo 2  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo
di produzione o da un  luogo  di  coltivazione  e  allevamento  della
materia prima agricola primaria utilizzata nella  trasformazione  dei
prodotti, situato entro un raggio  di  70  chilometri  dal  luogo  di
vendita, nonche' i prodotti per i quali  e'  dimostrato  un  limitato
apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato
dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai  fini
della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni  inquinanti,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
d'intesa con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, stabilisce i  criteri  e  i  parametri  che  i  produttori
agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il  possesso
di tale requisito da parte delle  relative  produzioni  a  chilometro
utile. 
  3. Nei bandi di gara per gli  appalti  pubblici  di  servizi  o  di
forniture  di  prodotti  alimentari   destinati   alla   ristorazione
collettiva,  indetti  dai  piccoli  comuni,  fermo  restando   quanto
previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  costituisce
titolo preferenziale per l'aggiudicazione  l'utilizzo,  in  quantita'
superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi  5.3.1
e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 25 luglio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011,  dei  prodotti
agricoli e alimentari provenienti da filiera  corta  o  a  chilometro
utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici  provenienti  da
filiera corta o a chilometro utile. 
  4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui  al
comma 2, lettere a) e b), in quantita' superiori  ai  criteri  minimi
stabiliti dal citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  25  luglio  2011  deve  essere
adeguatamente  documentato  attraverso  fatture   di   acquisto   che
riportino anche le indicazioni  relative  all'origine,  alla  natura,
alla qualita' e alla quantita' dei prodotti acquistati. 
                               Art. 12 
 
             Misure per favorire la vendita dei prodotti 
          provenienti da filiera corta o a chilometro utile 
 
  1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base
delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle  province  autonome,
destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per
la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali 20 novembre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007. 
  2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai  sensi  del  comma  1,  i
piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e
dalle province autonome, riservano prioritariamente i  posteggi  agli
imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei  prodotti
agricoli di cui all'articolo 11, comma 2,  lettere  a)  e  b),  della
presente legge. 
  3. Al fine di favorire il  consumo  e  la  commercializzazione  dei
prodotti di cui all'articolo 11, comma 2,  lettere  a)  e  b),  della
presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e
dalle province autonome,  gli  esercizi  della  grande  distribuzione
commerciale possono destinare una congrua  percentuale  dei  prodotti
agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini
di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o  a
chilometro utile.  Al  fine  di  favorire  la  vendita  dei  medesimi
prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente  e'
destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo  da  rendere
adeguatamente  visibili  e  identificabili  le  caratteristiche   dei
prodotti stessi. 
  4. E' fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori  agricoli  la
facolta'  di  svolgere  l'attivita'  di  vendita  diretta  ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
                               Art. 13 
 
               Attuazione delle politiche di sviluppo, 
           tutela e promozione delle aree rurali e montane 
 
  1. I piccoli  comuni  che  esercitano  obbligatoriamente  in  forma
associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione
di  comuni  montani,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  svolgono  altresi'  in  forma
associata le  funzioni  di  programmazione  in  materia  di  sviluppo
socio-economico nonche' quelle relative all'impiego delle  occorrenti
risorse  finanziarie,  ivi  comprese  quelle  derivanti   dai   fondi
strutturali dell'Unione europea. Non e' consentito  a  tale  fine  il
ricorso  all'istituzione  di  nuovi  soggetti,  agenzie  o  strutture
comunque denominate. 
  2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le  regioni
adottano gli  opportuni  provvedimenti  per  recepire  la  disciplina
dell'Unione europea in  materia  di  sviluppo  delle  aree  rurali  e
montane. 
                               Art. 14 
 
            Iniziative per la promozione cinematografica 
 
  1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del  turismo,  d'intesa  con  l'Associazione  nazionale  dei   comuni
italiani, le regioni e le Film Commission  regionali,  ove  presenti,
predispone, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, iniziative finalizzate alla promozione  cinematografica  in
favore dei piccoli comuni, anche quale  strumento  di  valorizzazione
turistica. 
                               Art. 15 
 
         Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane 
 
  1. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente
con la strategia nazionale per lo sviluppo  delle  aree  interne  del
Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, predispone il Piano  per  l'istruzione  destinato  alle  aree
rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi
scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione
e alla progressiva  digitalizzazione  delle  attivita'  didattiche  e
amministrative che si svolgono nei medesimi plessi. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 e' predisposto previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e non deve comportare nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e
dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo  201
del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  sono  individuate
apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare
riguardo al miglioramento  delle  reti  infrastrutturali  nonche'  al
coordinamento tra i  servizi,  pubblici  e  privati,  finalizzati  al
collegamento tra i comuni delle aree  rurali  e  montane  nonche'  al
collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia  e
di regione. 
                               Art. 16 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3,  le  amministrazioni
interessate   provvedono   all'attuazione   della   presente    legge
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 17 
 
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e  per  le
              province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge  si  applicano  anche
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  compatibilmente  con  quanto  previsto  dai  rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 ottobre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orland

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