MILLEPROROGHE: Legge di conversione
Pubblico
Mercoledì, 2 Marzo, 2016 - 01:00
LEGGE 25 febbraio 2016, n. 21
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. (16G00029)
(GU n.47 del 26-2-2016)
Vigente al: 27-2-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210
All'articolo 1:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131, la parola: "2014" e' sostituita dalla seguente:
"2016"»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, e'
prorogato al 30 aprile 2016»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato al
25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al
valor militare per i caduti, i comuni e le province.
7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa
documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono
demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo
grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle
decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge
28 marzo 1968, n. 341.
7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di
cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-quinquies. All'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il
Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
al comma 8, dopo le parole: «All'articolo 2223, comma 2, del»
sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui
al»;
il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
«9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
9-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2016" e le parole: "per l'anno 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2015".
9-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, lettera b), le parole: "entro trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";
b) al comma 82, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettere a) e b)".
9-quater. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo, dal
comma 9 del presente articolo, dopo le parole: "i contratti di lavoro
a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "nonche' i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,"»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio 2014/2017,
e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio
successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di
istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n.
131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a
decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per
l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza
fascia.
10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo
il comma 107 e' inserito il seguente:
"107-bis. Il termine ultimo di validita' ai fini
dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati
dalle istituzioni di cui al comma 102 e' prorogato al 31 dicembre
2017".
10-quater. Al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attivita'
tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione
nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi
comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo
determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al
completamento delle predette attivita' di ricostruzione, nel rispetto
della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e
finanziarie, nonche' dei limiti di durata dei contratti a tempo
determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81".
10-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento
relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro,
possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese
di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui
all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma
2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato
dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' prorogato
al 31 dicembre 2016.
10-septies. All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, le parole: "non rinnovabili" sono sostituite
dalle seguenti: "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016".
10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino al 31
dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo
parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di
ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in
scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno
partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012
o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei
titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di
ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010,
sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente
disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «All'articolo 13 dell'Allegato 2» sono
sostituite dalle seguenti: «All'articolo 13 delle norme di attuazione
di cui all'allegato 2»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la
cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate
insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti,
rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona
Pozzo di Gotto e Livorno, e' prorogato al 31 dicembre 2018. Per
l'effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13, del
decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio
dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo
precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro"».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. (Proroga di termini in materia di giustizia
ordinaria). - 1. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine
assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di
cui all'articolo 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368.
2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui
all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221.
Art. 2-ter. (Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici
dei giudici di pace). - 1. All'articolo 2, comma 1-bis, quarto
periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "Entro
il 28 febbraio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31
maggio 2016".
Art. 2-quater. (Proroga di termini in materie di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. All'articolo 2,
comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il
periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo
2013-2016". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a
38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per i contratti di solidarieta', di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni,
stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione
salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare
del trattamento di integrazione salariale e' aumentato, per il solo
anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10
per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di
orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50
milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al comma 284 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, al primo periodo, dopo le parole: "forme sostitutive" sono
inserite le seguenti: "ed esclusive" e, all'ottavo periodo, le
parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta
giorni"».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 43, comma 12, del» sono
inserite le seguenti: «testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al»;
al comma 2:
all'alinea, la parola: «inserito» e' sostituita dalla seguente:
«aggiunto»;
al capoverso 3-ter, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto
il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie
relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai
clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai
criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di
trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data,
tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei
parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle
peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa, nonche' ad applicare,
con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno
delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema
elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12
novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando
di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono
prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo
raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo
raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e
quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e
settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo
raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna
ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura
di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi
dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la
Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad
acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione,
interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.
L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la
copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma
16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' trasferito
dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla
sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi
precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di
gara.";
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
2-quater. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
2-quinquies. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "nell'anno 2014" sono inserite le seguenti:
"e le riduzioni effettuate nell'anno 2015";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da erogare
secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208"».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran
Sasso Science Institute - GSSI). - 1. All'articolo 31-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di proseguire le attivita' di sperimentazione,
alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operativita'
della scuola e' prorogata per un ulteriore triennio";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per il finanziamento delle attivita' della scuola per il
triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse
assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204";
c) al comma 6, dopo le parole: "Allo scadere del triennio" sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 2-bis"».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: "Per l'anno 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli anni 2015 e 2016".
1-ter. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo
periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 15 giugno
2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.
1-quater. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012,
n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai partiti e ai
movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione
degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi
previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la
Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro
200.000"»;
al comma 2, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite
dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n. 15, le parole: "31 ottobre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2016"»;
al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i
comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla
legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1°
gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, decorre dal 1° gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalita' di riparto
del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate con
decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero
dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione
siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle
disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68.
6-ter. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "30 maggio 2017";
b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "15 luglio 2017".
6-quater. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: "al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2016"».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. (Ampliamento dei termini per la richiesta di
contributo da parte degli enti in dissesto). - 1. All'articolo 3-bis,
comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "Dall'anno 2012 all'anno 2017";
b) le parole: "dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ",
rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli
esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per
i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017".
Art. 4-ter. (Proroga di termini in materia di prevenzione di
delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale). - 1.
All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: "Fino al 31 gennaio 2016" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 gennaio 2017".
Art. 4-quater. (Proroga di termini in materia di conservazione dei
dati di traffico telefonico e telematico). - 1. All'articolo 4-bis
del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi
comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei
servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al
traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale
data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo
132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per
le finalita' di accertamento e di repressione dei reati di cui agli
articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2017";
c) al comma 3, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle
seguenti: "1° luglio 2017"».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "e successive
modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonche' l'attivita' della
struttura di supporto ivi prevista", le parole: "e' assicurato" sono
sostituite dalle seguenti: "sono assicurati" e la cifra: "100.000" e'
sostituita dalla seguente: "500.000";
b) al secondo periodo, le parole: "Dal 1° gennaio 2016" sono
sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2017"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroghe in materia di
beni e attivita' culturali e di turismo».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. (Proroga del finanziamento del Museo tattile statale
"Omero"). - 1. E' prorogata per il triennio 2016-2018 l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
All'articolo 6:
al comma 3, capoverso 16, primo periodo, le parole:
«costituiscono riferimento fino» sono sostituite dalle seguenti:
«costituiscono riferimento, fino»;
al comma 4, le parole: «e per l'anno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «, per l'anno 2015 e per l'anno 2016»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata l'individuazione, come
regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e
per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di
sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite per livelli
assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA
2013, nonche' i medesimi pesi per classi di eta' adottati in sede di
determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015"».
All'articolo 7:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2015, n. 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di
cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per
interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche,
della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonche' del
patrimonio culturale"»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 253 del» sono inserite
le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) al comma 20-bis, le parole: "31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016"»;
al comma 3, dopo le parole: «All'articolo 189, comma 5, del» sono
inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 357, comma 27, del»
sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le
parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio
2016"»;
al comma 9, la parola: «previste» e' sostituita dalla seguente:
«previsti»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato al
30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: "Ferrovie dello Stato
S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "Rete ferroviaria Italiana
S.p.A.".
9-ter. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario,
nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, predispone un piano industriale e' prorogato di
ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere
intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di
intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della
societa' di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge n. 208
del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli
enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle
somme per le finalita' istituzionali della societa' di cui al primo
periodo»;
al comma 11:
le parole: «il termine previsto ai sensi del predetto articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «il termine previsto dall'articolo 2,
comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo
2015,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il suddetto
termine e' prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure
di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio
2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto
dei lavori e della progettazione. Il termine e' inoltre prorogato al
15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo
28, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano
pubblicati entro il 29 febbraio 2016.»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta e' prorogato al 28
febbraio 2017.
11-ter. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016".
11-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' differita al
1° gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato articolo
1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di
cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
per le annualita' 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli
anni 2015 e 2016 si applicano le modalita' e le procedure di cui al
citato articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui
all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2016
e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena
operativita' del nuovo sistema di tracciabilita' individuato a mezzo
di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando
pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo
260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono ridotte del 50 per cento."»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) al comma 9-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI e'
corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per
l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da
effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente,
la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di
anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito
dei propri stanziamenti di bilancio"»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «, sono aggiunti i seguenti commi» sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al capoverso 3-ter, le parole: «, dell'Allegato II, parte I,
alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato
II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «della parte I dell'allegato II alla parte quinta del
presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla
parte quinta del presente decreto» e le parole: «nell'Allegato II,
parte II, alla Parte Quinta» sono sostituite dalle seguenti: «nella
parte II dell'allegato II alla parte quinta»;
alla rubrica, le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'ambiente e».
All'articolo 10:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17
dicembre 2014, n. 198, le parole: "entro un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "entro diciotto mesi"»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, le parole: "per i soli anni 2015 e 2016" sono
sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2016" e le parole:
"31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2016".
2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione
alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione
professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai
sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta
sull'acquisto di beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi
acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di
operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore
aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di
formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attivita'
formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le
quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la
detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e che
l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del
contributo quale spesa ammessa al finanziamento.
2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in
relazione alle attivita' formative svolte dagli organismi di
formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei
contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti
di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 196
del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal
beneficiario.
2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-ter, 2-quater e
2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"»;
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno
2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato
articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le richieste di cui all'articolo 56-bis, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo
le modalita' ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2016»;
al comma 7, la parola: «aggiunte» e' sostituita dalla seguente:
«inserite»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in
giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,
continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo e' richiamata
nello statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale
alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018,
all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, le parole: "2016" e "2017" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "2017" e "2018".
7-quater. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "l'Associazione italiana della Croce Rossa
(CRI)" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ente strumentale alla Croce
Rossa italiana";
2) le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2016";
3) le parole: "del direttore generale" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'amministratore";
4) le parole: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2016";
5) dopo le parole: "pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili" sono inserite le seguenti: ", anche a carico di singoli
comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel
periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni
bancarie,";
6) le parole da: "31 dicembre 2012" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015, nei limiti delle
disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016
e non piu' necessarie per le finalita' originarie, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota
non ancora erogata";
b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di
accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con
l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,
adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del
collegio dei revisori dei conti";
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento
previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per
l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere
sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere
dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al
rimborso dell'anticipazione di liquidita' di cui al comma 1 del
presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per
l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il
predetto importo, ove non utilizzato per la finalita' di cui al primo
periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino
all'applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in caso di
insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino
a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a
qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce
Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale
alla Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce Rossa
italiana sono prioritariamente destinati al rimborso
dell'anticipazione di liquidita' di cui al comma 1 del presente
articolo"»;
al comma 8, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «quarto periodo»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogato l'utilizzo delle
somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello
Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema
di split payment introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: "2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle
seguenti: "2014, 2015, 2016 e 2017".
8-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole: "limitatamente al periodo 2011-2016" sono
sostituite dalle seguenti: "limitatamente al periodo 2011-2017".
8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n.
186, e' prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentire
l'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione "Dogane"
del ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente
soppressione delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del
personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di
cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del
perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dal
decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo
comma, per l'anno 2015».
All'articolo 11:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2018.
2-ter. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015 e
2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017 e
2018" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015
e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni
2015, 2016, 2017 e 2018"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato
dall'articolo 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2016.
3-ter. Per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico e
amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi
di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale
campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi del personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio,
ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento
previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
3-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal
comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, e'
prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel
limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili
delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla
ridefinizione degli interventi programmati.
3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di
bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31
dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuita' dell'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, e'
prorogato al 31 luglio 2016».
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis. (Proroga di termini in materia ambientale). - 1. Il
termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' prorogato di sessanta giorni.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di
detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le
risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse
nazionale "Bagnoli-Coroglio" ed erogati al comune di Napoli, non
ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi
interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al
comma 13 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.
3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, le parole da: "Il Soggetto Attuatore costituisce
allo scopo una societa' per azioni" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "La trascrizione del decreto di
trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui
all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa e' riconosciuto un
importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli
immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato alla curatela
fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a
quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto
Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per
interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8.
L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non
comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico
stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna
dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli
immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le
relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto
decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal
presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di
bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha
diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione
delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione
del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi
gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della bonifica";
b) il comma 13.1 e' abrogato;
c) al comma 13-quater, le parole: "ovvero della societa' da
quest'ultimo costituita" sono soppresse».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. (Proroga del termine dei lavori della Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo
Moro). - 1. Il termine per la conclusione dei lavori della
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio
2014, n. 82, e' prorogato sino alla fine della XVII legislatura.
Art. 12-ter. (Proroga di termini in materia di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. All'articolo 4, comma 2,
della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: "dieci" e' sostituita
dalla seguente: "venti".
2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30
marzo 2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono
inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge
n. 92 del 2004.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 12-quater. (Proroga della durata in carica del Consiglio
nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti). - 1.
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di
cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei
Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69
del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016».