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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 10 novembre 2014 Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. (GU n.279 del 1-12-2014 - Suppl. Ordinari

Pubblico
Lunedì, 1 Dicembre, 2014 - 01:00

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 novembre 2014 
Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace  mantenuti
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156. (14A09312) 
(GU n.279 del 1-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 91)
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del provvedimento  innanzi  citato,
con il  quale  sono  individuati  gli  uffici  del  giudice  di  pace
mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto  legislativo  7  settembre
2012, n. 156; 
  Visto l'art. 5, che prevede, in favore degli enti locali che  hanno
presentato,  con  esito  positivo,  richiesta  per  il   mantenimento
dell'ufficio del giudice di  pace,  la  facolta'  di  procedere  alla
revoca dell'istanza; 
  Visto l'art. 6, con il quale e' stabilito,  tra  l'altro,  che  gli
enti locali che non hanno esercitato la facolta' di cui  all'art.  5,
sono tenuti a individuare,  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla
entrata in  vigore  del  decreto,  i  locali  destinati  ad  ospitare
l'ufficio nonche' il  personale  destinato  a  svolgere  mansioni  di
supporto  all'attivita'  giurisdizionale   da   avviare   alla   fase
formativa; 
  Visto l'art. 7, che fissa all'esito della  decorrenza  dei  termini
individuati dagli articoli 5 e 6, la  necessita'  di  procedere  alla
ricognizione  dell'assetto  delle  circoscrizioni  degli  uffici  del
giudice di pace; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212  del  12  settembre  2014,  approvato
definitivamente, con modificazioni, dalla Camera dei  Deputati  nella
seduta del 6 novembre 2014 e allo stato in corso di promulgazione; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, vengono istituiti gli  uffici  del
giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto  ministeriale
la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento; 
  Valutato,  peraltro,   che   l'efficacia   delle   modifiche   alle
circoscrizioni degli uffici del giudice di  pace  di  Napoli  e  Roma
determinate dalla istituzione dei nuovi presidi giudiziari in Barra e
Ostia risulta fissata alla data di inizio del funzionamento  di  tali
strutture, che dovra' essere  individuata  all'esito  della  verifica
delle conseguenti esigenze logistiche ed organizzative; 
  Considerato, pertanto, di dover procedere alla individuazione degli
uffici del giudice di pace soppressi da mantenere ai sensi  dell'art.
3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  156,  in  conformita'
delle disposizioni di cui al decreto  ministeriale  attuativo  del  7
marzo 2014, tenuto conto di  quanto  previsto  dal  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, con  riferimento  alle  circoscrizioni  degli
uffici del giudice di pace di Napoli e Roma, nel cui  ambito  vengono
istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia; 
  Ritenuto che,  a  seguito  dell'esercizio  della  facolta'  di  cui
all'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonche' per  effetto
della mancata ottemperanza, nei termini perentori  prescritti,  degli
adempimenti di cui all'art.  6,  si  rende  necessario  rideterminare
l'elenco degli uffici del giudice  di  pace  mantenuti  con  oneri  a
carico degli enti richiedenti; 
  Considerato che, in tale ambito, occorre tener conto  dell'indagine
condotta  in  ordine  allo  stato  di  attuazione  dell'attivita'  di
formazione del personale messo a disposizione dagli enti locali; 
  Rilevato, infatti, che il  monitoraggio  della  fase  formativa  ha
evidenziato  specifiche  criticita'  connesse  sia  alla  consistenza
numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali
richiesti   per   assicurare    adeguato    supporto    all'attivita'
giurisdizionale, con particolare riferimento alla mancanza di  unita'
con inquadramento idoneo a consentire di svolgere le funzioni proprie
del cancelliere; 
  Valutato, in particolare, che  l'attribuzione  all'ufficio  di  una
dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare
un corretto funzionamento del servizio giudiziario,  anche  sotto  il
profilo della mancata  garanzia  del  presidio  in  caso  di  assenza
dell'unica unita' assegnata; 
  Ritenuto che analoghe considerazioni possono  essere  condotte  con
riferimento agli uffici per i quali l'articolazione  della  dotazione
assegnata, al di la' della  relativa  consistenza  numerica,  risulta
inadeguata a garantire le condizioni di funzionalita' e  operativita'
proprie delle strutture giudiziarie; 
  Ritenuto, peraltro, che l'esame  delle  richieste  formulate  dagli
enti locali per  i  quali  e'  stato  disposto  il  mantenimento  del
rispettivo ufficio del giudice di pace ha evidenziato  l'opportunita'
di procedere ad ulteriori accorpamenti  dei  territori  afferenti  ad
uffici limitrofi soppressi, entro  i  limiti  di  compatibilita'  con
l'ordinamento generale ed in conformita' dei limiti fissati dall'art.
3, comma 2,  del  decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  156,
individuati nelle premesse del decreto ministeriale 7 marzo 2014, cui
si opera integrale rinvio; 
  Considerato, infatti, che le aggregazioni  richieste  nel  rispetto
del criterio dell'integrita' territoriale degli uffici consentono  di
realizzare, per le sedi accorpanti interessate, il  conseguimento  di
un  assetto  dimensionale  maggiormente  coerente  con  i   parametri
specificamente individuati,  per  la  giustizia  di  prossimita',  in
occasione dell'esercizio  della  delega  di  cui  alla  citata  legge
148/2011; 
  Valutato, inoltre, che esigenze  di  armonizzazione  con  l'assetto
territoriale preesistente alla riforma della  geografia  giudiziaria,
che ha  determinato  l'aggregazione  del  territorio  compreso  nella
giurisdizione della ex sezione distaccata di Mercato San Severino  al
circondario di Nocera Inferiore, rendono necessario  includere  nella
circoscrizione dell'ufficio  del  giudice  di  pace  di  Mercato  San
Severino il Comune di Baronissi; 
  Ritenuto che, per gli uffici del  giudice  di  pace  specificamente
individuati nell'allegato 5 al presente  decreto,  l'efficacia  delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo  7
settembre 2012, n. 156, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5
del medesimo provvedimento, puo' essere fissata alla data di  entrata
in vigore del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.
156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a
carico degli  enti  richiedenti,  gli  uffici  del  giudice  di  pace
specificamente  indicati  nell'allegato  1,  che  costituisce   parte
integrante del presente decreto e sostituisce l'allegato 1 al decreto
ministeriale 7 marzo 2014. 
                               Art. 2 
 
  1. La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 156, recante gli uffici del  giudice  di  pace  soppressi  a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e'
sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto. 
  2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai  sensi  del
comma  1  sono   attribuite   ai   corrispondenti   uffici   indicati
nell'allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la
tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7  settembre  2012,
n. 156. 
                               Art. 3 
 
  1. La tabella A vigente allegata alla legge 21  novembre  1991,  n.
374, inserita a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre  2012,  n.  156,  e'  sostituita  dalla  tabella   di   cui
all'allegato 4 del presente decreto. 
  2. Sino alla data di inizio  del  funzionamento  degli  uffici  del
giudice di pace di Barra e  Ostia,  da  determinarsi  con  successivo
provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai
sensi della tabella A di cui al comma 1, resta  ferma  la  competenza
degli uffici del giudice di pace, rispettivamente,  di  Napoli  e  di
Roma. 
                               Art. 4 
 
  1.  Gli  uffici  del  giudice  di  pace   specificamente   indicati
nell'allegato 5 al presente decreto, soppressi ai sensi della tabella
A di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del  medesimo  provvedimento,
cessano di funzionare alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Alla medesima data le relative  competenze  sono  attribuite  ai
corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 novembre 2014 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne - Prev. n. 3045 
                                                           Allegato 1 
 
 
    Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 
                 del D.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
 
      Tabella A del Decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3 
 
 
            Tabella B del D.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4 
 
 
           Tabella A della Legge 21 novembre 1991, n. 374 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 5 
 
 
                Uffici del giudice di pace soppressi 
           ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. 7/3/2014 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

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