MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 10 novembre 2014 Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. (GU n.279 del 1-12-2014 - Suppl. Ordinari
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Lunedì, 1 Dicembre, 2014 - 01:00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 novembre 2014
Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156. (14A09312)
(GU n.279 del 1-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 91)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della
Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso
allegata;
Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in
conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso
allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo
provvedimento;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso
provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come
specificato nella successiva tabella B;
Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale e'
stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con
l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la
soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di
personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti
medesimi»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente
«Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli
uffici giudiziari»;
Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate
al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto
legislativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;
Visto, in particolare, l'art. 1 del provvedimento innanzi citato,
con il quale sono individuati gli uffici del giudice di pace
mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 156;
Visto l'art. 5, che prevede, in favore degli enti locali che hanno
presentato, con esito positivo, richiesta per il mantenimento
dell'ufficio del giudice di pace, la facolta' di procedere alla
revoca dell'istanza;
Visto l'art. 6, con il quale e' stabilito, tra l'altro, che gli
enti locali che non hanno esercitato la facolta' di cui all'art. 5,
sono tenuti a individuare, entro il termine di 60 giorni dalla
entrata in vigore del decreto, i locali destinati ad ospitare
l'ufficio nonche' il personale destinato a svolgere mansioni di
supporto all'attivita' giurisdizionale da avviare alla fase
formativa;
Visto l'art. 7, che fissa all'esito della decorrenza dei termini
individuati dagli articoli 5 e 6, la necessita' di procedere alla
ricognizione dell'assetto delle circoscrizioni degli uffici del
giudice di pace;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, approvato
definitivamente, con modificazioni, dalla Camera dei Deputati nella
seduta del 6 novembre 2014 e allo stato in corso di promulgazione;
Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in conformita'
dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, vengono istituiti gli uffici del
giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale
la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;
Valutato, peraltro, che l'efficacia delle modifiche alle
circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma
determinate dalla istituzione dei nuovi presidi giudiziari in Barra e
Ostia risulta fissata alla data di inizio del funzionamento di tali
strutture, che dovra' essere individuata all'esito della verifica
delle conseguenti esigenze logistiche ed organizzative;
Considerato, pertanto, di dover procedere alla individuazione degli
uffici del giudice di pace soppressi da mantenere ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in conformita'
delle disposizioni di cui al decreto ministeriale attuativo del 7
marzo 2014, tenuto conto di quanto previsto dal decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, con riferimento alle circoscrizioni degli
uffici del giudice di pace di Napoli e Roma, nel cui ambito vengono
istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia;
Ritenuto che, a seguito dell'esercizio della facolta' di cui
all'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonche' per effetto
della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli
adempimenti di cui all'art. 6, si rende necessario rideterminare
l'elenco degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a
carico degli enti richiedenti;
Considerato che, in tale ambito, occorre tener conto dell'indagine
condotta in ordine allo stato di attuazione dell'attivita' di
formazione del personale messo a disposizione dagli enti locali;
Rilevato, infatti, che il monitoraggio della fase formativa ha
evidenziato specifiche criticita' connesse sia alla consistenza
numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali
richiesti per assicurare adeguato supporto all'attivita'
giurisdizionale, con particolare riferimento alla mancanza di unita'
con inquadramento idoneo a consentire di svolgere le funzioni proprie
del cancelliere;
Valutato, in particolare, che l'attribuzione all'ufficio di una
dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare
un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il
profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza
dell'unica unita' assegnata;
Ritenuto che analoghe considerazioni possono essere condotte con
riferimento agli uffici per i quali l'articolazione della dotazione
assegnata, al di la' della relativa consistenza numerica, risulta
inadeguata a garantire le condizioni di funzionalita' e operativita'
proprie delle strutture giudiziarie;
Ritenuto, peraltro, che l'esame delle richieste formulate dagli
enti locali per i quali e' stato disposto il mantenimento del
rispettivo ufficio del giudice di pace ha evidenziato l'opportunita'
di procedere ad ulteriori accorpamenti dei territori afferenti ad
uffici limitrofi soppressi, entro i limiti di compatibilita' con
l'ordinamento generale ed in conformita' dei limiti fissati dall'art.
3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
individuati nelle premesse del decreto ministeriale 7 marzo 2014, cui
si opera integrale rinvio;
Considerato, infatti, che le aggregazioni richieste nel rispetto
del criterio dell'integrita' territoriale degli uffici consentono di
realizzare, per le sedi accorpanti interessate, il conseguimento di
un assetto dimensionale maggiormente coerente con i parametri
specificamente individuati, per la giustizia di prossimita', in
occasione dell'esercizio della delega di cui alla citata legge
148/2011;
Valutato, inoltre, che esigenze di armonizzazione con l'assetto
territoriale preesistente alla riforma della geografia giudiziaria,
che ha determinato l'aggregazione del territorio compreso nella
giurisdizione della ex sezione distaccata di Mercato San Severino al
circondario di Nocera Inferiore, rendono necessario includere nella
circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Mercato San
Severino il Comune di Baronissi;
Ritenuto che, per gli uffici del giudice di pace specificamente
individuati nell'allegato 5 al presente decreto, l'efficacia delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 156, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5
del medesimo provvedimento, puo' essere fissata alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a
carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace
specificamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto e sostituisce l'allegato 1 al decreto
ministeriale 7 marzo 2014.
Art. 2
1. La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e'
sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del
comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati
nell'allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la
tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 156.
Art. 3
1. La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n.
374, inserita a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 156, e' sostituita dalla tabella di cui
all'allegato 4 del presente decreto.
2. Sino alla data di inizio del funzionamento degli uffici del
giudice di pace di Barra e Ostia, da determinarsi con successivo
provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai
sensi della tabella A di cui al comma 1, resta ferma la competenza
degli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Napoli e di
Roma.
Art. 4
1. Gli uffici del giudice di pace specificamente indicati
nell'allegato 5 al presente decreto, soppressi ai sensi della tabella
A di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del medesimo provvedimento,
cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai
corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2014
Il Ministro: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne - Prev. n. 3045
Allegato 1
Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3
del D.lgs. 7 settembre 2012, n. 156
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Tabella A del Decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Tabella B del D.lgs. 7 settembre 2012, n. 156
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Tabella A della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Uffici del giudice di pace soppressi
ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. 7/3/2014
Parte di provvedimento in formato grafico