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Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Privato
Martedì, 24 Agosto, 2021 - 10:45

D.l. 9 giugno 2021, n. 80 , convertito con l. 6 agosto 2021, n. 113 «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.».

Capo II
Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa

                               Art. 11
 
 
                 Addetti all'ufficio per il processo
 
  1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese  nel  PNRR
e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle strutture
organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi
dell'art. 16-octies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere  definizione  dei  procedimenti  giudiziari,  in
deroga a quanto previsto dall'art.  36  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  il  Ministero  della  giustizia  richiede  alla
Commissione RIPAM, che  puo'  avvalersi  di  Formez  PA,  di  avviare
procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di
un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo  determinato  della  durata
massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni
per il secondo.  Nell'ambito  di  tale  contingente,  alla  corte  di
cassazione sono destinati addetti  all'ufficio  per  il  processo  in
numero non superiore a 400, da  assegnarsi  in  virtu'  di  specifico
progetto  organizzativo  del  primo   presidente   della   corte   di
cassazione,  con  l'obiettivo  prioritario  del  contenimento   della
pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine  di
supportare le linee di progetto di competenza  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ricomprese nel  PNRR,  e  in  particolare  per
favorire  la  piena  operativita'   delle   strutture   organizzative
denominate ufficio per il  processo  costituite  ai  sensi  dell'art.
53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il  Segretariato  generale
della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione
«Giustizia amministrativa», per assicurare la celere definizione  dei
processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a  quanto
previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e' autorizzato ad  avviare  le  procedure  di  reclutamento,  in  due
scaglioni, di  un  contingente  massimo  di  326  unita'  di  addetti
all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e  sei
mesi, cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il profilo  di  cui  al
comma 3, lettera d). I contingenti di personale di  cui  al  presente
comma non sono computati ai fini della  consistenza  della  dotazione
organica  rispettivamente  del  Ministero  della  giustizia  e  della
Giustizia  amministrativa.  L'assunzione  del  personale  di  cui  al
presente comma e' autorizzata subordinatamente  all'approvazione  del
PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea  ai  sensi  dell'art.
20, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  n.  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
  2. Il personale da assumere  nell'amministrazione  della  giustizia
ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti  a  concorso
da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio
o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. In  deroga
a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2,  40  e  45  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  la  declaratoria  del  profilo
professionale degli addetti all'ufficio per il processo,  comprensiva
di specifiche  e  contenuti  professionali,  e'  determinata  secondo
quanto previsto dall'Allegato II, numero 1.  Per  quanto  attiene  al
trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad  ogni  istituto
contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio  per  il
processo  sono  equiparati  ai  profili  dell'area   III,   posizione
economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative,  puo'  stabilire,  anche  in
deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari
forme  di  organizzazione  e   di   svolgimento   della   prestazione
lavorativa, con riferimento al  lavoro  agile  e  alla  distribuzione
flessibile dell'orario di lavoro.
  3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione
e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e' composto  dai  seguenti
profili professionali:
    a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1;
    b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1;
    c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1;
    d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2.
  4. Il servizio prestato  con  merito  e  debitamente  attestato  al
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1,
e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui
al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa  sia  stata
svolta  per  l'intero  periodo  sempre  presso  la  sede   di   prima
assegnazione:
    a) costituisce titolo per l'accesso al  concorso  per  magistrato
ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160;
    b) equivale ad un anno di tirocinio professionale  per  l'accesso
alle professioni di avvocato e di notaio;
    c) equivale ad un anno di frequenza dei  corsi  della  scuola  di
specializzazione per le  professioni  legali,  fermo  il  superamento
delle verifiche intermedie  e  delle  prove  finali  d'esame  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
    d)  costituisce  titolo  di   preferenza   per   l'accesso   alla
magistratura onoraria ai sensi dell'art.  4,  comma  3,  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
  5. L'amministrazione giudiziaria,  nelle  successive  procedure  di
selezione per il personale  a  tempo  indeterminato,  puo'  prevedere
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati  in
possesso   dell'attestazione   di   cui   al    comma    4    ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche  della
terza  area  professionale,  prevedere  una  riserva  in  favore  del
personale assunto ai sensi  del  presente  articolo,  in  misura  non
superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione  della  Giustizia
amministrativa,  nelle  successive  procedure  di  selezione  per  il
personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di  un
punteggio aggiuntivo in favore del  personale  che,  al  termine  del
rapporto di  lavoro,  abbia  ricevuto,  dal  presidente  dell'Ufficio
giudiziario dove ha  prestato  servizio,  un  attestato  di  servizio
prestato con merito.
  6. (soppresso).
  7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata:
    a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro  360.142.195  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024,
di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per  l'anno
2026, a cui si provvede mediante  versamento  di  pari  importo,  nei
corrispondenti anni, dai conti correnti  di  cui  all'art.  1,  comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del  bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli
di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia;
    b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per  l'anno  2024,
di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni  2025  e  2026,  a  cui  si
provvede a valere sul Fondo di rotazione per  l'attuazione  del  Next
Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a
1050 del medesimo art. 1.
                               Art. 12
 
 
   Modalita' di impiego degli addetti all'ufficio per il processo
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 1, in  merito
alla  necessaria  approvazione  del  PNRR  da  parte  del   Consiglio
dell'Unione europea, con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
giustizia, sono individuati i tribunali o le corti  di  appello  alle
cui strutture organizzative denominate ufficio per il  processo  sono
assegnati gli addetti, nonche' il numero degli addetti  destinati  ad
ogni singolo ufficio. Le unita' di  personale  di  cui  all'art.  11,
comma 3 assunte per  gli  uffici  per  il  processo  della  Giustizia
amministrativa sono distribuite  esclusivamente  presso  le  seguenti
sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale;  Tribunale
amministrativo regionale  per  il  Lazio,  sede  di  Roma;  Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano;  Tribunale
amministrativo regionale  per  il  Veneto;  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania, sede di Napoli;  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania, sezione  staccata  di  Salerno;  Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sede di  Palermo;  Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.
Fanno  eccezione  sette  funzionari  informatici  e  tre   funzionari
statistici che  sono  assegnati,  rispettivamente,  al  Servizio  per
l'informatica   e   al   Segretariato   generale   della    Giustizia
amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per  il  processo  con
riferimento agli aspetti informatici del progetto ricompreso nel PNRR
e   allo   scopo   di   monitorare   l'andamento   della    riduzione
dell'arretrato. La decorrenza della presa di servizio delle unita' di
personale di cui all'art. 11, comma 3, e' la  stessa  per  tutti  gli
Uffici per il processo.
  2. Le  modalita'  di  impiego  degli  addetti  all'ufficio  per  il
processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria  sono
individuate all'Allegato II, numero 1.
  3. All'esito dell'assegnazione degli  addetti  all'ufficio  per  il
processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il
31 dicembre  2021,  di  concerto  con  il  dirigente  amministrativo,
predispone  un  progetto  organizzativo   che   preveda   l'utilizzo,
all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio  per  il
processo, degli addetti selezionati in modo da  valorizzare  il  loro
apporto all'attivita' giudiziaria.
                               Art. 13
 
Reclutamento di personale a tempo determinato per  il  supporto  alle
  linee progettuali per la giustizia del PNRR
 
  1. Al fine di assicurare la piena operativita' dell'ufficio per  il
processo e di supportare le  linee  di  progetto  di  competenza  del
Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
il Ministero della giustizia richiede  di  avviare  le  procedure  di
reclutamento tramite  concorso  per  titoli  e  prova  scritta,  alla
Commissione interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez  PA
in relazione  a  profili  professionali  non  ricompresi  tra  quelli
ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo
2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato  della  durata
massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio
2022, per  un  contingente  massimo  di  5.410  unita'  di  personale
amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito:
    a) 1.660 unita' complessive per i profili  di  cui  al  comma  2,
lettere a), c), e), g), h) e i);
    b) 750 unita' complessive per  i  profili  di  cui  al  comma  2,
lettere b), d) e f);
    c) 3.000 unita' per il profilo di cui al comma 2, lettera l).
  2. Il contingente di cui  al  comma  1  e'  composto  dai  seguenti
profili professionali:
    a) tecnico IT senior;
    b) tecnico IT junior;
    c) tecnico di contabilita' senior;
    d) tecnico di contabilita' junior;
    e) tecnico di edilizia senior;
    f) tecnico di edilizia junior;
    g) tecnico statistico;
    h) tecnico di amministrazione;
    i) analista di organizzazione;
    l) operatore di data entry.
  3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40  e  45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  declaratorie  dei
profili professionali di cui al comma 2,  comprensive  di  specifiche
professionali e contenuti  professionali,  sono  determinate  secondo
quanto previsto dall'Allegato  II,  numeri  da  2  a  11  e,  per  il
personale di cui all'art. 11, comma 3, dall'Allegato III. Per  quanto
attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, i  profili  di  cui  al
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai  profili
dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al  comma  2,
lettere b), d)  e  f),  sono  equiparati  ai  profili  dell'area  II,
posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2,  lettera  l),
e' equiparato ai profili dell'area II,  posizione  economica  F1.  Il
Ministero  della  giustizia,  sentite  le  organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative,  puo'  stabilire,  anche  in  deroga  a
quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di
organizzazione e di svolgimento  della  prestazione  lavorativa,  con
riferimento  al  lavoro  agile  e   alla   distribuzione   flessibile
dell'orario di lavoro. Per quanto attiene  al  trattamento  economico
fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in  quanto
applicabile, i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b)  e
c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1,
e il profilo di cui al citato comma 3, lettera d), e'  equiparato  ai
profili di Area II, posizione  economica  F2.  Al  personale  di  cui
all'art. 11, comma 3, non spetta il  compenso  di  cui  all'art.  37,
comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le  assunzioni  di
cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di
cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e
al di fuori della dotazione organica del personale  amministrativo  e
delle assunzioni gia' programmate.
  4. L'amministrazione, nelle successive procedure di  selezione  per
il personale  a  tempo  indeterminato  indette  dal  Ministero  della
giustizia, puo' prevedere,  qualora  la  prestazione  lavorativa  sia
stata svolta per l'intero triennio sempre presso  la  sede  di  prima
assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un  punteggio
aggiuntivo  per  il  servizio  prestato  con  merito  e   debitamente
attestato al termine del rapporto di lavoro a  tempo  determinato  di
cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi  pubblici
per le qualifiche della medesima area professionale  come  equiparata
ai sensi del comma 3 al profilo  professionale  nel  quale  e'  stato
prestato servizio, una riserva in favore  del  personale  assunto  ai
sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni  dello  Stato,
la suddetta attestazione  puo'  costituire  titolo  di  preferenza  a
parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  5. L'assunzione del personale di cui  al  comma  1  e'  autorizzata
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione
europea.
  6. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di  euro  207.829.968  per  ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede  mediante  versamento
di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti  di  cui
all'art. 1, comma  1038,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   per   la   successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dellostato  di  previsione  del
Ministero della giustizia.
                               Art. 14
 
 
               Procedura straordinaria di reclutamento
 
  1. Per garantire la necessaria speditezza del  reclutamento,  anche
in relazione al rispetto dei  tempi  del  PNRR,  il  Ministero  della
giustizia richiede alla Commissione  RIPAM,  che  puo'  avvalersi  di
Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di  cui
agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli
e prova scritta. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve
previste  dalla  legge  12  marzo  1999,  n.   68,   e   dal   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi  del  presente  comma,  con
attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso,  sono
soltanto i seguenti:
    a) votazione relativa al solo  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso; i  bandi  di  concorso  indetti  per  il  Ministero  della
giustizia possono prevedere che il punteggio previsto  sia  aumentato
fino al doppio, qualora il titolo di studio in  questione  sia  stato
conseguito non oltre sette anni  prima  del  termine  ultimo  per  la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
reclutamento;
    b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti
al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'art. 11  e
all'art. 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
    c) eventuali abilitazioni professionali, per  i  profili  di  cui
all'art. 11 e all'art. 13, comma 2, lettere c), d), e), f) e h);
    d) il positivo  espletamento  del  tirocinio  presso  gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
per il profilo di cui all'art. 11;
    e) il servizio prestato pressola Corte di cassazione, la  Procura
generale  presso  la  Corte  di   cassazione   nonche'   le   sezioni
specializzate dei tribunali in materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea, quali research officers,  nell'ambito  del  Piano  operativo
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di
cui all'art. 11 e all'art. 13, comma 2, lettera h).
  2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione  di  tutti  i
profili professionali di cui all'art. 11, comma 3, mediante  concorso
pubblico per titoli e prova scritta, con possibilita' di  svolgimento
della prova da remoto. I titoli valutabili  per  i  concorsi  banditi
dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei  punteggi  fissi
indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:
    a) votazione relativa al solo  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa
possono prevedere che il punteggio previsto  sia  aumentato  fino  al
doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito
non oltre sette anni prima del termine ultimo  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
    b) per i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere  a),  b)  e
c),   eventuali   ulteriori   titoli   accademici   universitari    o
post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a
concorso;
    c) per i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere  a),  b)  e
c), eventuali abilitazioni  professionali  coerenti  con  il  profilo
medesimo;
    d) per il profilo di cui all'art. 11, comma  3,  lettera  a),  il
positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici  giudiziari  ai
sensi  dell'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  3. Per le  procedure  di  reclutamento  nell'amministrazione  della
giustizia ordinaria, il bando indica i posti  messi  a  concorso  per
ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per  ogni
singolo distretto di corte di  appello,  nonche',  ove  previsto  nel
medesimo bando, per ogni singolo circondario di  tribunale.  Ai  fini
della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli  uffici
giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono  assimilati  a
un  autonomo  distretto.  Il  bando  per  i  concorsi  banditi  dalla
Giustizia amministrativa indica i posti messi  a  concorso  per  ogni
profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i  posti  destinati  ad  ogni
Ufficio per il processo.
  4.   Ogni   candidato,   per   le   procedure    di    reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non  puo'  presentare
domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di  tale  profilo,  per
piu' di un distretto e, nell'ambito di  tale  distretto,  qualora  il
bando lo preveda, per piu' di un circondario. Ogni  candidato  per  i
concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  puo'  presentare
domanda  solo  per  un  profilo  ed  esclusivamente  per  un  ufficio
giudiziario della Giustizia amministrativa.
  5. Fermo restando quanto previsto dall'art.  11,  comma  2,  per  i
titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di  cui
all'art. 11 e di cui all'art. 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h)
e i), si applicano i  criteri  di  equipollenza  e  di  equiparazione
previsti dal decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004,  n.  270,  e  dai   decreti   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  9  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009,  e  15  febbraio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124  del  30  maggio  2011.  I
candidati che partecipano  alla  selezione  bandita  dalla  Giustizia
amministrativa devono essere in possesso del  titolo  di  accesso  al
profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.
  6. Le  commissioni  esaminatrici,  per  i  concorsi  richiesti  dal
Ministero della giustizia, sono composte da un  magistrato  ordinario
che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita'
o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione  all'albo
o da un professore ordinario di materie giuridiche,  tutti  anche  in
quiescenza da non oltre un triennio alla data  di  pubblicazione  del
bando,  con  funzioni  di  presidente,  e  da  non  piu'  di  quattro
componenti,  individuati  tra   magistrati   ordinari   che   abbiano
conseguito  almeno  la  seconda  valutazione   di   professionalita',
dirigenti di  livello  non  generale  di  una  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, avvocati con  almeno  dieci  anni  di  iscrizione
all'albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a
tempo determinato di cui all'art. 24,  comma  3,  lettera  b),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti  anche  in  quiescenza  da  non
oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con  funzioni
di commissari. Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
  7.  Per  i  concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  la
procedura concorsuale e' decentrata per ogni ufficio giudiziario,  in
relazione al quale e' nominata una sola commissione che procede  alla
selezione dei candidati per tutti i profili  professionali,  formando
distinte graduatorie. La prova  scritta  puo'  essere  svolta  presso
un'unica sede per tutte le procedure concorsuali.  Per  la  selezione
dei candidati per l'ufficio per il processo del Consiglio di Stato  e
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e'
nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici  e  per
gli assistenti informatici, una sola commissione, che forma  un'unica
graduatoria per ogni profilo.
  8.  Per  i  concorsi  banditi  dalla  Giustizia  amministrativa  la
commissione esaminatrice e' composta da  un  magistrato  dell'ufficio
giudiziario  e  da  due  dirigenti  di   seconda   fascia   dell'area
amministrativa. Per la  selezione  degli  assistenti  informatici  la
commissione puo' avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o  della
consulenza  del  Servizio  per   l'informatica.   Nella   commissione
competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo
del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo  regionale  per
il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito  da
un dirigente tecnico per la selezione dei  funzionari  informatici  e
statistici, nonche'  per  quella  degli  assistenti  informatici.  Le
funzioni di segretario sono  svolte  da  un  dipendente  appartenente
all'Area III. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. I lavori delle commissioni devono  concludersi  entro  il  15
dicembre 2021. Il Segretario generale della Giustizia  amministrativa
monitora il  rispetto  della  tempistica  e  fornisce  supporto,  ove
necessario.
  9. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  costituiranno
altresi' titoli di preferenza a parita' di merito per le procedure di
reclutamento di cui al presente articolo:
    a) l'avere svolto, con esito positivo, il  tirocinio  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98;
    b) l'avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art.  50,
commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia  amministrativa,  ai
sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;
    c) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50, commi
1-bis e  1-quinquies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia  amministrativa,  ai
sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;
    c-bis)   l'aver   conseguito   il   diploma   della   scuola   di
specializzazione per le professioni legali.
  10. A parita' dei titoli  preferenziali  di  cui  al  comma  9  del
presente articolo e di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e'  preferito  il  candidato
piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della  legge  15
maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli
di attribuzione del punteggio  e  dei  titoli  di  preferenza  dovra'
essere documentato esclusivamente con le modalita' indicate dal bando
di concorso.
  11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero  della
giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola  graduatoria
relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto  ovvero,  quando
lo preveda il bando di concorso, in  ogni  circondario.  Qualora  una
graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a  concorso
per un profilo in un singolo distretto o in un  singolo  circondario,
l'amministrazione potra'  coprire  i  posti  non  assegnati  mediante
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo
profilo  nel   distretto,   ovvero,   nell'ipotesi   di   graduatoria
circondariale, nei circondari confinanti con  il  maggior  numero  di
idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie con il maggior  numero
di idonei non vincitori di altri profili  aventi  i  medesimi  titoli
richiesti per  l'accesso  e  relative  al  medesimo  distretto  o  al
medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori,
la graduatoria  e'  individuata  sulla  base  della  minore  distanza
chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati.  Per  quanto
attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per  il  processo
di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo,  in  caso  di  incapienza
delle  graduatorie  distrettuali  formate  nell'ambito  della   nuova
procedura assunzionale,  il  reclutamento  potra'  avvenire  mediante
scorrimento delle graduatorie  formate  nell'ambito  della  procedura
relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora
una graduatoria risultasse  incapiente  rispetto  ai  posti  messi  a
concorso per un profilo in  un  Ufficio  giudiziario,  il  Segretario
generale della Giustizia amministrativa potra' coprire  i  posti  non
assegnati mediante scorrimento delle  graduatorie  degli  idonei  non
vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e,  nella
seconda tornata delle  assunzioni,  chiamare  gli  idonei  del  primo
scaglione,  con  i  criteri  indicati  nel  bando  di  concorso;   lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior
numero di idonei e,  in  caso  di  pari  numero  di  idonei,  secondo
l'ordine degli Uffici giudiziari  indicato  nell'art.  12,  comma  1,
secondo periodo.
  12. Per i concorsi richiesti  dal  Ministero  della  giustizia,  e'
ammesso a sostenere la prova scritta, per ogni distretto,  un  numero
di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero
di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal
bando e sulla  base  delle  graduatorie  risultanti  all'esito  della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta
potra' essere svolta mediante l'uso  di  tecnologie  digitali.  Fermo
restando quanto previsto dal comma l, il bando di concorso  specifica
i criteri di attribuzione dei punteggi, le  modalita'  di  formazione
della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le
sedi di corte di appello presso cui potra' essere svolta la  suddetta
prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame
dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.  Potranno  essere
costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera' non meno di
duecento candidati. La prova scritta consiste nella  somministrazione
di quesiti a risposta multipla. Il bando puo' prevedere,  in  ragione
del numero di partecipanti, l'utilizzo  di  sedi  decentrate  e,  ove
necessario, la non contestualita' delle sessioni, garantendo in  ogni
caso la trasparenza e l'omogeneita' delle prove. Le  materie  oggetto
della  prova  scritta,  le  modalita'  di  nomina  della  commissione
esaminatrice e dei  comitati  di  vigilanza  e  le  ulteriori  misure
organizzative  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  12-bis. In relazione ai soli profili di cui all'art. 11, in  deroga
a quanto previsto dall'art. 1  del  decreto  legislativo  7  febbraio
2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del  presente
articolo richiesti dal  Ministero  della  giustizia,  si  procede  al
reclutamento e alla successiva gestione giuridica  ed  economica  del
personale amministrativo anche per gli  addetti  all'ufficio  per  il
processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto  di  corte
di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo  di
lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al  gruppo  di  lingua
ladina e prevede come requisito per la partecipazione,  in  relazione
alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma
di Bolzano, il possesso dell'attestato  di  conoscenza,  o  di  altro
titolo equipollente, delle lingue italiana e  tedesca,  di  cui  agli
articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando  prevede  altresi',
per le procedure  di  cui  al  presente  comma,  che  la  commissione
esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti  indicati
dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare  tra  il  Ministero  della  giustizia  e  la
suddetta regione.
  12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con  il
presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero
della giustizia non si applicano le disposizioni di cui  all'art.  3,
comma 7.
  13. Per l'espletamento delle procedure  concorsuali  relative  alle
assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e
13 e' autorizzata,  subordinatamente  all'approvazione  del  PNRR  da
parte  della  Commissione  europea,   per   l'amministrazione   della
giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e  di
euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia  amministrativa,  la
spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro  320.800  per  l'anno
2024  a  cui  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art.  1,  comma
1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le  modalita'  di
cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.
                               Art. 15
 
 
       Vincolo di permanenza nella sede e mobilita' temporanea
 
  1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede  di
assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
  2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione  su
base distrettuale della procedura di reclutamento e  alla  necessita'
di garantire il raggiungimento degli  obiettivi  e  il  rispetto  dei
tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilita' interna  su  domanda
del dipendente, fondata su circostanze  sopravvenute  successivamente
all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita  ad  uffici
situati nel medesimo distretto in cui e' situata  la  sede  di  prima
assegnazione. Al momento della assegnazione della sede  ai  vincitori
del concorso nei singoli profili, potra'  essere  fatta  valere  ogni
circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo
di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria
distrettuale  ovvero,  qualora  lo  preveda  il  bando  di  concorso,
circondariale. In deroga a quanto previsto dall'art.  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non puo' in
alcun caso essere comandato,  distaccato  o  assegnato  presso  altre
pubbliche amministrazioni, ne' essere destinatario  di  provvedimenti
di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla  contrattazione
integrativa.
  3. Per la Giustizia ordinaria, e'  fatta  salva  la  mobilita'  per
compensazione, in  condizioni  di  piena  neutralita'  finanziaria  e
previo nulla osta del Ministero della giustizia.
                               Art. 16
 
 
                       Attivita' di formazione
 
  1.  Il  Ministero  della  giustizia  assicura  l'informazione,   la
formazione e la  specializzazione  di  tutto  il  personale  a  tempo
determinato  assunto  ai  sensi  del  presente   capo   e   destinato
all'ufficio per il processo di competenza della giustizia  ordinaria,
individuando con decreto del Direttore generale del personale e della
formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche  per  via
telematica.
  2. Per il personale di cui all'art. 11, comma 3,  assunto  a  tempo
determinato  ai  sensi  del  presente  decreto   e'   assicurata   la
formazione, secondo un programma  definito  dal  Segretario  generale
della Giustizia amministrativa.
  3.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR  da  parte
della Commissione  europea,  per  l'amministrazione  della  giustizia
ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000
per l'anno 2022,  di  euro  1.460.000  per  l'anno  2023  e  di  euro
1.102.000 per l'anno 2024 e,  per  la  Giustizia  amministrativa,  la
spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024
a cui si provvede a valere sul Fondo di  rotazione  per  l'attuazione
del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1,  comma  1037,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai  commi
da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.
                               Art. 17
 
Monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e
  delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  indicate  le
procedure di monitoraggio, le risorse e le  modalita'  necessarie  ai
fini  della  valutazione  delle  misure  urgenti  per  la   giustizia
ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di  Stato,  da
emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della  Giustizia
amministrativa, sono adottate  le  Linee  guida  per  lo  smaltimento
dell'arretrato in tutti gli uffici  della  Giustizia  amministrativa,
con l'indicazione dei compiti  degli  Uffici  per  il  processo,  ivi
inclusa la segnalazione degli affari meritevoli  di  priorita'  nella
definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da
raggiungere.
  3.  Il  personale  addetto  all'ufficio  per  il  processo   presta
attivita' lavorativa esclusivamente per la riduzione  dell'arretrato,
ove necessario anche in  modalita'  da  remoto  e  con  la  dotazione
informatica fornita dall'Amministrazione.
  4. Le attivita' di segnalazione, individuate nelle Linee  guida  di
cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale
della Giustizia amministrativa.
  5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente  individuate
dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa  ai  sensi
dell'art. 16, comma 1, delle  norme  di  attuazione  del  codice  del
processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, al fine della trattazione dei procedimenti  di
cui all'art. 11, comma 1, del presente decreto, sono programmate  dal
Consiglio di  presidenza  della  Giustizia  amministrativa  ulteriori
udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al  fine
di assicurare il raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti,  per  la
Giustizia amministrativa, dal PNRR.  A  tal  fine,  il  Consiglio  di
presidenza della  Giustizia  amministrativa  aggiorna  il  numero  di
affari da assegnare  al  presidente  del  collegio  e  ai  magistrati
componenti dei collegi. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, adegua  alle  finalita'  del  PNRR,
sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il
decreto previsto dall'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  6. La partecipazione dei magistrati alle udienze  straordinarie  di
cui al comma 5 e' su base  volontaria.  Le  udienze  si  svolgono  da
remoto. Non possono essere assegnati alle  udienze  straordinarie  di
smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117  del  codice
del  processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La partecipazione  dei  magistrati
alle udienze straordinarie di cui al  comma  5  costituisce  criterio
preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza  della  Giustizia
amministrativa,   nell'assegnazione   degli    incarichi    conferiti
d'ufficio.
  7. Per  evitare  la  formazione  di  nuovo  arretrato,  al  decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'allegato 1, recante il codice del processo amministrativo:
      1) dopo l'art. 72 e' inserito il seguente:
  «Art. 72-bis. - (Decisione dei ricorsi  suscettibili  di  immediata
definizione) - 1. Il presidente, quando i ricorsi siano  suscettibili
di  immediata  definizione,  anche  a  seguito   della   segnalazione
dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima  camera
di consiglio successiva  al  ventesimo  giorno  dal  perfezionamento,
anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi',  al
decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti  possono  depositare
memorie e documenti fino a due giorni liberi prima  della  camera  di
consiglio. Salvi eccezionali motivi, non  e'  possibile  chiedere  il
rinvio della trattazione della causa. Se e' concesso  il  rinvio,  la
trattazione del ricorso e' fissata alla  prima  camera  di  consiglio
utile successiva.
  2. Se e' possibile definire  la  causa  in  rito,  in  mancanza  di
eccezioni delle parti, il collegio sottopone  la  relativa  questione
alle parti presenti.  Nei  casi  di  particolare  complessita'  della
questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna  un  termine
non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa  e'
decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario  convocare
un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non  e'  definibile  in
rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza  pubblica.
In  ogni  caso  la  decisione  e'  adottata  con  sentenza  in  forma
semplificata»;
      2) all'art. 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Non e' possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte,
la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio  della  trattazione
della causa e' disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati
nel verbale di udienza,  ovvero,  se  il  rinvio  e'  disposto  fuori
udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio»;
      3) all'art. 79, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'interruzione del processo  e'  immediatamente  dichiarata
dal presidente con decreto;  il  decreto  e'  comunicato  alle  parti
costituite a cura della segreteria»;
      4) all'art. 80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del  giudizio
il presidente puo' disporre istruttoria per accertare la  persistenza
delle ragioni  che  le  hanno  determinate  e  l'udienza  e'  fissata
d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni»;
      5) all'art. 82, comma 1, la parola: «centottanta» e' sostituita
dalla seguente: «centoventi»;
      6) all'art. 87, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis.  Le  udienze  straordinarie   dedicate   allo   smaltimento
dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto.  Non  si
applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo»;
    b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del codice  del
processo amministrativo:
      1) all'art.  13,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«ricorso straordinario» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  lo
svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»;
      2) nel titolo IV, dopo l'art. 13-ter e' aggiunto il seguente:
  «Art. 13-quater. -  (Trattazione  da  remoto)  -  1.  Fermo  quanto
previsto dall'art. 87, comma 4-bis, del codice, in tutti  i  casi  di
trattazione di cause da remoto la  segreteria  comunica,  almeno  tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita'
di collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle modalita'
con cui si accerta l'identita'  dei  soggetti  partecipanti  e  della
libera volonta' delle parti, anche ai  fini  della  disciplina  sulla
protezione dei dati personali. I verbali e  le  decisioni  deliberate
all'esito dell'udienza o della camera di  consiglio  si  considerano,
rispettivamente, formati ed  assunte  nel  comune  sede  dell'ufficio
giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il
luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si
difendano personalmente e il personale addetto e' considerato aula di
udienza  a  tutti  gli  effetti  di  legge.   In   alternativa   alla
partecipazione alla discussione da remoto, il difensore puo' chiedere
il passaggio della causa in decisione fino  alle  ore  12  del  terzo
giorno antecedente a quello dell'udienza  stessa;  il  difensore  che
deposita tale richiesta e' considerato presente a  ogni  effetto.  Ai
magistrati che partecipano alla trattazione di cause  da  remoto  non
spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso di spese»;
      3) all'art. 14, comma 1, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi:  «I  verbali  e  i  provvedimenti  della  commissione   sono
sottoscritti con firma digitale del presidente e del  segretario.  Le
sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento  da
remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalita' con  cui
si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro  libera
volonta', anche ai fini della disciplina sulla  protezione  dei  dati
personali».

 

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