Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
D.l. 9 giugno 2021, n. 80 , convertito con l. 6 agosto 2021, n. 113 «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.».
Capo II
Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa
Art. 11
Addetti all'ufficio per il processo
1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR
e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle strutture
organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi
dell'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in
deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla
Commissione RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare
procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di
un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata
massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni
per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla corte di
cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in
numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu' di specifico
progetto organizzativo del primo presidente della corte di
cassazione, con l'obiettivo prioritario del contenimento della
pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di
supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del
Consiglio dei ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per
favorire la piena operativita' delle strutture organizzative
denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'art.
53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale
della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione
«Giustizia amministrativa», per assicurare la celere definizione dei
processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto
previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, in due
scaglioni, di un contingente massimo di 326 unita' di addetti
all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei
mesi, cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il profilo di cui al
comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente
comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione
organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della
Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al
presente comma e' autorizzata subordinatamente all'approvazione del
PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art.
20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia
ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso
da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio
o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga
a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo
professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva
di specifiche e contenuti professionali, e' determinata secondo
quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al
trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto
contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il
processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione
economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, puo' stabilire, anche in
deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari
forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione
lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione
flessibile dell'orario di lavoro.
3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione
e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e' composto dai seguenti
profili professionali:
a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1;
b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1;
c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1;
d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2.
4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1,
e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui
al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata
svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima
assegnazione:
a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160;
b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso
alle professioni di avvocato e di notaio;
c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di
specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento
delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla
magistratura onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di
selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in
possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della
terza area professionale, prevedere una riserva in favore del
personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non
superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia
amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il
personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del
rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio
giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio
prestato con merito.
6. (soppresso).
7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata:
a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024,
di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno
2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'art. 1, comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli
di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024,
di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si
provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a
1050 del medesimo art. 1.
Art. 12
Modalita' di impiego degli addetti all'ufficio per il processo
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 1, in merito
alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea, con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle
cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono
assegnati gli addetti, nonche' il numero degli addetti destinati ad
ogni singolo ufficio. Le unita' di personale di cui all'art. 11,
comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia
amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le seguenti
sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo; Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.
Fanno eccezione sette funzionari informatici e tre funzionari
statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per
l'informatica e al Segretariato generale della Giustizia
amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con
riferimento agli aspetti informatici del progetto ricompreso nel PNRR
e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione
dell'arretrato. La decorrenza della presa di servizio delle unita' di
personale di cui all'art. 11, comma 3, e' la stessa per tutti gli
Uffici per il processo.
2. Le modalita' di impiego degli addetti all'ufficio per il
processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono
individuate all'Allegato II, numero 1.
3. All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il
processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il
31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo,
predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo,
all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro
apporto all'attivita' giudiziaria.
Art. 13
Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle
linee progettuali per la giustizia del PNRR
1. Al fine di assicurare la piena operativita' dell'ufficio per il
processo e di supportare le linee di progetto di competenza del
Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto
previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di
reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla
Commissione interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA
in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli
ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo
2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata
massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio
2022, per un contingente massimo di 5.410 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito:
a) 1.660 unita' complessive per i profili di cui al comma 2,
lettere a), c), e), g), h) e i);
b) 750 unita' complessive per i profili di cui al comma 2,
lettere b), d) e f);
c) 3.000 unita' per il profilo di cui al comma 2, lettera l).
2. Il contingente di cui al comma 1 e' composto dai seguenti
profili professionali:
a) tecnico IT senior;
b) tecnico IT junior;
c) tecnico di contabilita' senior;
d) tecnico di contabilita' junior;
e) tecnico di edilizia senior;
f) tecnico di edilizia junior;
g) tecnico statistico;
h) tecnico di amministrazione;
i) analista di organizzazione;
l) operatore di data entry.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei
profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche
professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo
quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il
personale di cui all'art. 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto
attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili
dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2,
lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili dell'area II,
posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l),
e' equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il
Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a
quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di
organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con
riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile
dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico
fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto
applicabile, i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e
c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1,
e il profilo di cui al citato comma 3, lettera d), e' equiparato ai
profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui
all'art. 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'art. 37,
comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di
cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di
cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e
delle assunzioni gia' programmate.
4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per
il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della
giustizia, puo' prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia
stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima
assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio
aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente
attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di
cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici
per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata
ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale e' stato
prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai
sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato,
la suddetta attestazione puo' costituire titolo di preferenza a
parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 e' autorizzata
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione
europea.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento
di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui
all'art. 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dellostato di previsione del
Ministero della giustizia.
Art. 14
Procedura straordinaria di reclutamento
1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche
in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della
giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo' avvalersi di
Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui
agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli
e prova scritta. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con
attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono
soltanto i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per
l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della
giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato
fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato
conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di
reclutamento;
b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti
al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'art. 11 e
all'art. 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui
all'art. 11 e all'art. 13, comma 2, lettere c), d), e), f) e h);
d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
per il profilo di cui all'art. 11;
e) il servizio prestato pressola Corte di cassazione, la Procura
generale presso la Corte di cassazione nonche' le sezioni
specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di
cui all'art. 11 e all'art. 13, comma 2, lettera h).
2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i
profili professionali di cui all'art. 11, comma 3, mediante concorso
pubblico per titoli e prova scritta, con possibilita' di svolgimento
della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi
dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi
indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per
l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa
possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al
doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito
non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) per i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e
c), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o
post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a
concorso;
c) per i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e
c), eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo
medesimo;
d) per il profilo di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), il
positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della
giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per
ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni
singolo distretto di corte di appello, nonche', ove previsto nel
medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini
della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici
giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a
un autonomo distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla
Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni
profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni
Ufficio per il processo.
4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non puo' presentare
domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per
piu' di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il
bando lo preveda, per piu' di un circondario. Ogni candidato per i
concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa puo' presentare
domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio
giudiziario della Giustizia amministrativa.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, per i
titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di cui
all'art. 11 e di cui all'art. 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h)
e i), si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione
previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, e dai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I
candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia
amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al
profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.
6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal
Ministero della giustizia, sono composte da un magistrato ordinario
che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita'
o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'albo
o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in
quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del
bando, con funzioni di presidente, e da non piu' di quattro
componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano
conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita',
dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione
all'albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a
tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in quiescenza da non
oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni
di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la
procedura concorsuale e' decentrata per ogni ufficio giudiziario, in
relazione al quale e' nominata una sola commissione che procede alla
selezione dei candidati per tutti i profili professionali, formando
distinte graduatorie. La prova scritta puo' essere svolta presso
un'unica sede per tutte le procedure concorsuali. Per la selezione
dei candidati per l'ufficio per il processo del Consiglio di Stato e
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e'
nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per
gli assistenti informatici, una sola commissione, che forma un'unica
graduatoria per ogni profilo.
8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la
commissione esaminatrice e' composta da un magistrato dell'ufficio
giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area
amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la
commissione puo' avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della
consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione
competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo
del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da
un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e
statistici, nonche' per quella degli assistenti informatici. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente
all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro il 15
dicembre 2021. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa
monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove
necessario.
9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, costituiranno
altresi' titoli di preferenza a parita' di merito per le procedure di
reclutamento di cui al presente articolo:
a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50,
commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai
sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;
c) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50, commi
1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai
sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;
c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di
specializzazione per le professioni legali.
10. A parita' dei titoli preferenziali di cui al comma 9 del
presente articolo e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato
piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli
di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra'
essere documentato esclusivamente con le modalita' indicate dal bando
di concorso.
11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della
giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria
relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando
lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una
graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso
per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario,
l'amministrazione potra' coprire i posti non assegnati mediante
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo
profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria
circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di
idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie con il maggior numero
di idonei non vincitori di altri profili aventi i medesimi titoli
richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al
medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori,
la graduatoria e' individuata sulla base della minore distanza
chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per quanto
attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo
di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza
delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova
procedura assunzionale, il reclutamento potra' avvenire mediante
scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura
relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora
una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a
concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario
generale della Giustizia amministrativa potra' coprire i posti non
assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non
vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella
seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo
scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior
numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo
l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'art. 12, comma 1,
secondo periodo.
12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, e'
ammesso a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero
di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero
di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal
bando e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta
potra' essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo
restando quanto previsto dal comma l, il bando di concorso specifica
i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione
della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le
sedi di corte di appello presso cui potra' essere svolta la suddetta
prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame
dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere
costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera' non meno di
duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione
di quesiti a risposta multipla. Il bando puo' prevedere, in ragione
del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove
necessario, la non contestualita' delle sessioni, garantendo in ogni
caso la trasparenza e l'omogeneita' delle prove. Le materie oggetto
della prova scritta, le modalita' di nomina della commissione
esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure
organizzative sono determinate con decreto del Ministro della
giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12-bis. In relazione ai soli profili di cui all'art. 11, in deroga
a quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio
2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al
reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del
personale amministrativo anche per gli addetti all'ufficio per il
processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte
di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di
lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua
ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione
alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma
di Bolzano, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro
titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli
articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando prevede altresi',
per le procedure di cui al presente comma, che la commissione
esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati
dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e la
suddetta regione.
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il
presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero
della giustizia non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 7.
13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle
assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e
13 e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR da
parte della Commissione europea, per l'amministrazione della
giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di
euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la
spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno
2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma
1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di
cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.
Art. 15
Vincolo di permanenza nella sede e mobilita' temporanea
1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede di
assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione su
base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessita'
di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei
tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilita' interna su domanda
del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente
all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici
situati nel medesimo distretto in cui e' situata la sede di prima
assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori
del concorso nei singoli profili, potra' essere fatta valere ogni
circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo
di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria
distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso,
circondariale. In deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non puo' in
alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre
pubbliche amministrazioni, ne' essere destinatario di provvedimenti
di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione
integrativa.
3. Per la Giustizia ordinaria, e' fatta salva la mobilita' per
compensazione, in condizioni di piena neutralita' finanziaria e
previo nulla osta del Ministero della giustizia.
Art. 16
Attivita' di formazione
1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la
formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo
determinato assunto ai sensi del presente capo e destinato
all'ufficio per il processo di competenza della giustizia ordinaria,
individuando con decreto del Direttore generale del personale e della
formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via
telematica.
2. Per il personale di cui all'art. 11, comma 3, assunto a tempo
determinato ai sensi del presente decreto e' assicurata la
formazione, secondo un programma definito dal Segretario generale
della Giustizia amministrativa.
3.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte
della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia
ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000
per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro
1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la
spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024
a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione
del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.
Art. 17
Monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e
delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato
1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le
procedure di monitoraggio, le risorse e le modalita' necessarie ai
fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia
ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da
emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia
amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento
dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa,
con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi
inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorita' nella
definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da
raggiungere.
3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta
attivita' lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato,
ove necessario anche in modalita' da remoto e con la dotazione
informatica fornita dall'Amministrazione.
4. Le attivita' di segnalazione, individuate nelle Linee guida di
cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale
della Giustizia amministrativa.
5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate
dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi
dell'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, al fine della trattazione dei procedimenti di
cui all'art. 11, comma 1, del presente decreto, sono programmate dal
Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori
udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine
di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la
Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di
presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di
affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati
componenti dei collegi. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, adegua alle finalita' del PNRR,
sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il
decreto previsto dall'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di
cui al comma 5 e' su base volontaria. Le udienze si svolgono da
remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di
smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La partecipazione dei magistrati
alle udienze straordinarie di cui al comma 5 costituisce criterio
preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia
amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti
d'ufficio.
7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'allegato 1, recante il codice del processo amministrativo:
1) dopo l'art. 72 e' inserito il seguente:
«Art. 72-bis. - (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata
definizione) - 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili
di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione
dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera
di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento,
anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi', al
decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare
memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di
consiglio. Salvi eccezionali motivi, non e' possibile chiedere il
rinvio della trattazione della causa. Se e' concesso il rinvio, la
trattazione del ricorso e' fissata alla prima camera di consiglio
utile successiva.
2. Se e' possibile definire la causa in rito, in mancanza di
eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione
alle parti presenti. Nei casi di particolare complessita' della
questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine
non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa e'
decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare
un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non e' definibile in
rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica.
In ogni caso la decisione e' adottata con sentenza in forma
semplificata»;
2) all'art. 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non e' possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte,
la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione
della causa e' disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati
nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio e' disposto fuori
udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio»;
3) all'art. 79, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'interruzione del processo e' immediatamente dichiarata
dal presidente con decreto; il decreto e' comunicato alle parti
costituite a cura della segreteria»;
4) all'art. 80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio
il presidente puo' disporre istruttoria per accertare la persistenza
delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza e' fissata
d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni»;
5) all'art. 82, comma 1, la parola: «centottanta» e' sostituita
dalla seguente: «centoventi»;
6) all'art. 87, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento
dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si
applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo»;
b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del
processo amministrativo:
1) all'art. 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«ricorso straordinario» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' lo
svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»;
2) nel titolo IV, dopo l'art. 13-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 13-quater. - (Trattazione da remoto) - 1. Fermo quanto
previsto dall'art. 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di
trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita'
di collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della
libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla
protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate
all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano,
rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio
giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il
luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si
difendano personalmente e il personale addetto e' considerato aula di
udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla
partecipazione alla discussione da remoto, il difensore puo' chiedere
il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo
giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che
deposita tale richiesta e' considerato presente a ogni effetto. Ai
magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non
spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso di spese»;
3) all'art. 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «I verbali e i provvedimenti della commissione sono
sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le
sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da
remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalita' con cui
si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro libera
volonta', anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati
personali».