Modello unico dichiarazione ambientale anno 2015 - DPCM 17 dicembre 2014
Pubblico
Lunedì, 29 Dicembre, 2014 - 01:00
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2014
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2015. (14A09910)
(GU n.299 del 27-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 97)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994, recante norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale;
Visto l'art. 6, comma 1 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70,
secondo cui, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge, il
modello unico di dichiarazione e' adottato con riferimento agli
obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative
norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima
legge;
Visto l'art. 1, comma 2 della medesima legge n. 70 del 1994, che
prevede che il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il comma 3 del medesimo l'art. 1 della legge n. 70 del 1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dispone,
con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di
dichiarazione;
Visto altresi' l'art. 2 della predetta legge n. 70 del 1994, che
prevede che il modello unico di dichiarazione e' presentato alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, la quale provvede a trasmetterlo alle diverse
amministrazioni per le parti di rispettiva competenza, nonche'
all'Unioncamere;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo
modificato con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale reca la
disciplina - tra l'altro - dei documenti informatici e della loro
formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonche' delle
firme elettroniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42,
recante il testo unico delle disposizioni in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che reca
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Raee)», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare, il titolo II della parte IV, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione della direttiva
94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto inoltre l'art. 189 del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006 ed in particolare i commi 3, 4 e 5 relativi all'obbligo di
comunicazione delle quantita' e delle caratteristiche qualitative dei
rifiuti per i soggetti ivi indicati con le modalita' previste dalla
legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Considerato che le modifiche all'art. 189 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, entreranno in vigore con la piena operativita' del
Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) ai
sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo da ultimo
richiamato;
Visto l'art. 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
che prevede altresi' l'obbligo di comunicazione da parte del
Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, con le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo
degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita'
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati
e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, di
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti, che abroga la direttiva 91/157/CEE»;
Visto il regolamento (UE) 333/2011 recante i criteri che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere
considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 1179/2012 recante i criteri che
determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 715/2013 recante i criteri che
determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Vista la decisione 753/2011 che istituisce regole e modalita' di
calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art.
11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Considerata la decisione 738/2000/CE concernente un questionario
per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Considerata la decisione 731/2010/CE che istituisce un questionario
da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della
direttiva 2000/76/CE, ora abrogata e sostituita dalla direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento);
Visto l'art. 11 del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013,
convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni» che introduce modifiche al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014,
convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento
dei costi dell'elettricita', il rilancio e lo sviluppo delle
imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2013,
con il quale e' stato adottato il vigente modello unico di
dichiarazione ambientale;
Considerata la necessita' di adottare un nuovo modello di
dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello adottato
con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
12 dicembre 2013, cosi' da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti
da tutte le categorie di operatori, in attuazione della piu' recente
normativa europea;
Considerato che, nella riunione istruttoria del 5 dicembre 2014
tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il testo del presente
decreto e' stato condiviso con i rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero
dello sviluppo economico, del Ministero della salute e del Ministero
dell'interno, nonche' con i tecnici dell'Unioncamere - Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e dell'ISPRA - Istituto superiore per protezione e la
ricerca ambientale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, e'
stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2013, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 302 del 27 dicembre 2013, e' sostituito dal modello e dalle
istruzioni allegati al presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sara' utilizzato per le
dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70 e cioe' entro il 30 aprile di ogni anno, con
riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in
operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI).
Art. 2
1. L'accesso alle informazioni e' disciplinato dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Roma, 17 dicembre 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Delrio
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE
AMBIENTALE (MUD) VIA TELEMATICA
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Allegato 5
CODICI CATALOGO EUROPEO RIFIUTI
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Allegato 6
DATI IDENTIFICATIVI DELLA DICHIARAZIONE
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