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NEW: Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

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Mercoledì, 24 Ottobre, 2018 - 13:09

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018, n. 118 pubblicato in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2018; in vigore dal 31 ottobre 2018 – Regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 111, 113, comma 1, lettera a), 113-bis, comma 1, e 118;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed in particolare l’articolo 1, comma 192;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l’articolo 1, commi 291 e 292;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016;
Ritenuto di dover disciplinare con apposito regolamento l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a seguito delle modifiche introdotte all’articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011, dall’articolo 29, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 maggio 2018;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell’adunanza del 19 luglio 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
 
Emana
 
il seguente regolamento:
 
Capo I
Oggetto e principi
 
Art. 1
Oggetto
 
1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», il reclutamento, lo sviluppo e la formazione del personale, delineando la macrostruttura dell’Agenzia, in attuazione delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
 
Art. 2
Principi di organizzazione
 
1. L’organizzazione e il funzionamento interno dell’Agenzia si ispirano ai seguenti principi:
 
a) economicità, efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;
 
b) imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
 
c) flessibilità e innovazione dell’ordinamento interno delle strutture a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per rispondere agli obiettivi strategici dell’Agenzia;
 
d) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori;
 
e) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e utilizzo delle nuove tecnologie, in funzione della facilità di accesso alle informazioni nei rapporti con i soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse.
 
2. L’Agenzia si conforma ai principi ed alla disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
3. All’Agenzia si applicano le disposizioni in materia di tetti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quelle di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché all’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si applicano, altresì, le disposizioni in merito alla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché quelle in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e le disposizioni contenute nei decreti legislativi del 30 marzo 2001, n. 165, e del 27 ottobre 2009, n. 150.
 
Capo II
Organizzazione
 
Art. 3
Struttura organizzativa
 
1. La struttura organizzativa dell’Agenzia si articola in:
 
a) direzioni generali, aventi natura di strutture di livello dirigenziale generale;
 
b) uffici, aventi natura di strutture di livello dirigenziale non generale;
 
c) servizi, aventi natura di unità organizzative non dirigenziali.
 
2. Gli uffici di cui al comma 1, lettera b), individuati nel limite della dotazione organica indicata nella Tabella A allegata, sono istituiti nell’ambito di una direzione generale, per la gestione di un insieme ampio e omogeneo di macro-processi.
 
3. I servizi di cui al comma 1, lettera c), sono istituiti, nell’ambito di una direzione generale o di un ufficio, per la gestione di una pluralità di processi.
 
4. Con atto del direttore dell’Agenzia, sentiti i titolari delle direzioni di livello dirigenziale generale, possono essere, altresì, istituite, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia, fino ad un massimo di cinque strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all’attuazione di un progetto di durata definita. Nel caso di istituzione di strutture temporanee di livello dirigenziale, i relativi incarichi sono conferiti nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
Art. 4
Dirigenti generali e dirigenti
 
1. L’Agenzia è articolata nelle Direzioni generali di seguito indicate, cui sono preposti dirigenti generali:
 
a) Direzione degli affari generali e del personale, che svolge le funzioni e i compiti di: supporto agli organi dell’Agenzia per l’esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli di indirizzo, pianificazione strategica, programmazione e verifica della congruenza tra i risultati conseguiti dall’Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; adempimenti connessi alla normativa in tema di Amministrazione trasparente ed alla prevenzione della corruzione; ispezioni, inchieste e controlli interni; organizzazione del lavoro; contenziosi e rapporti con l’Avvocatura dello Stato con esclusione di quelli inerenti ai beni sequestrati e confiscati, affari legislativi; relazioni con il pubblico; sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della riservatezza dei dati personali; affari generali; rapporti con l’Unione europea, partecipazione dell’Agenzia a progetti europei e internazionali, utilizzazione dei fondi strutturali europei; convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni; definizione delle linee evolutive, dello sviluppo e della gestione operativa delle tecnologie informatiche e telematiche per il supporto operativo dell’Agenzia e delle relative procedure di sicurezza; cura dello sviluppo, della conduzione e del funzionamento dei siti intranet, internet e dei flussi documentali ed informativi; svolgimento delle funzioni di selezione, gestione, formazione e trattamento giuridico del personale; relazioni sindacali; ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale;
 
b) Direzione beni mobili e immobili sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e i compiti di: istruzione, coordinamento e monitoraggio dei processi amministrativi connessi alla trattazione dei procedimenti giudiziari di sequestro e confisca trasmessi dall’Autorità giudiziaria; programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attività di amministrazione, custodia e destinazione dei beni mobili e immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all’articolo 110, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 159 del 2011, e alle attività ad esse conseguenti o comunque connesse; predisposizione delle relazioni periodiche ai Ministri dell’interno e della giustizia, elaborazione della normativa la cui applicazione è demandata all’Agenzia; rapporti con l’Autorità giudiziaria e con ogni altro ente o amministrazione a vario titolo coinvolto nelle predette attività, trattazione degli affari contenziosi e rapporti con l’Avvocatura dello Stato in materia; indirizzo, cooperazione, controllo e monitoraggio delle sedi dell’Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei beni mobili e immobili; gestione dei rapporti con gli amministratori fiduciari, compreso il controllo sull’attività da essi espletata, con poteri di conferma e revoca dell’incarico; trattazione degli affari contenziosi in materia;
 
c) Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e i compiti di: svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attività di amministrazione, valorizzazione, custodia e destinazione delle aziende e dei beni aziendali sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all’articolo 110, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 159 del 2011, e alle attività ad esse conseguenti o comunque connesse; cura dei rapporti con l’Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; indirizzo, cooperazione, controllo e monitoraggio delle sedi dell’Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei complessi aziendali, compreso il controllo delle gestioni societarie;
 
d) Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, che svolge le funzioni e i compiti di: elaborazione delle previsioni del fabbisogno finanziario; predisposizione del bilancio e del conto consuntivo; cura dei rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria dell’Ente e dei beni confiscati; pianificazione e realizzazione delle procedure di approvvigionamento dell’Agenzia e delle attività negoziali relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori; cura della conservazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprietà dell’Agenzia; cura del trattamento economico degli organi dell’Agenzia e dei consulenti e degli esperti esterni nell’ambito delle attività di pertinenza delle Direzioni di cui alle lettere b) e c), nonché del trattamento economico e previdenziale del personale dirigente e non dirigente dell’Agenzia; gestione separata della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell’Agenzia e quella relativa alle attività di amministrazione, custodia, destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché adempimenti fiscali e gestioni fuori bilancio relative, comprese le fasi di approvazione e di rendicontazione; controllo di gestione; realizzazione di tutte le procedure di alienazione dei beni destinati alla vendita, anche per il soddisfacimento dei crediti riconosciuti e cura dell’incasso e del versamento dei proventi; gestione di tutte le attività di riscossione delle somme dovute; cura di tutte le adempienze relative al Fondo unico giustizia ivi comprese le vicende giudiziarie dei beni finanziari confiscati.
 
2. Con successivo atto organizzativo del direttore dell’Agenzia, previa comunicazione al Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, sono definite le competenze degli uffici dirigenziali non generali e delle strutture di livello non dirigenziale di cui alla Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonché la graduazione degli uffici.
 
Art. 5
Uffici di staff del direttore dell’Agenzia
 
1. Alle dirette dipendenze del direttore dell’Agenzia operano due uffici di staff di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A allegata, due dirigenti di seconda fascia. Essi svolgono funzioni di supporto al direttore dell’Agenzia, favorendo l’individuazione e l’implementazione di strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le Direzioni e gli Uffici dell’Agenzia, raccordando i relativi organi e curano la comunicazione istituzionale.
 
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono:
 
a) la segreteria tecnica, con funzioni di supporto e collaborazione al direttore, anche in relazione al rapporto con gli altri organi dell’Agenzia, nonché per la trattazione delle questioni e degli approfondimenti che lo stesso intende gestire direttamente;
 
b) l’Ufficio relazioni esterne e comunicazione, con funzioni di gestione dei rapporti con le redazioni giornalistiche e con la stampa nazionale ed estera, redazione e diffusione dei comunicati e organizzazione di conferenze stampa, curando la presenza, l’immagine e la visibilità dell’Agenzia e promuovendone le attività allo scopo di garantire una comunicazione coerente e trasparente.
 
Art. 6
Funzioni vicarie
 
1. Il direttore dell’Agenzia, con proprio provvedimento, individua un dirigente generale al quale, in caso di sua assenza o impedimento, sono attribuite le funzioni vicarie. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono attribuite, al dirigente generale della direzione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) o, qualora questi sia stato individuato come vicario ai sensi del primo periodo, al dirigente generale con maggiore anzianità di ruolo.
 
Art. 7
Funzioni di sostituzione
 
1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente generale, l’assolvimento delle relative funzioni di direzione è affidato dal direttore dell’Agenzia, con apposito incarico ad interim ad altro dirigente generale.
 
2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente, l’assolvimento delle relative funzioni è esercitato direttamente dal competente dirigente generale, ovvero può essere affidato, con apposito incarico ad interim, ad altro dirigente.
 
3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell’ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente, ove necessario, i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza. La sostituzione non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
 
Capo III
Personale
 
Art. 8
Dotazione di personale
 
1. La dotazione organica dell’Agenzia, costituita da 200 unità, è indicata nelle Tabelle A e B allegate, rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale.
 
2. Con apposito atto del direttore dell’Agenzia è istituito il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia.
 
3. Il sistema di classificazione del personale non dirigenziale adottato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro – Funzioni centrali vigente individua, nell’ambito della terza area funzionale, uno o più profili al cui personale sono attribuite funzioni specialistiche richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacità, quali: gestione e valorizzazione di beni e processi aziendali e di beni immobili a vocazione produttiva, anche a fini di tutela e sviluppo dei livelli occupazionali; accesso al credito e ai finanziamenti europei; analisi di fattibilità tecnico-economica e valutazione degli investimenti; controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell’attendibilità dei documenti contabili; tutela degli interessi dell’Agenzia nelle assemblee societarie.
 
4. I dirigenti generali esercitano funzioni di coordinamento e controllo e sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati.
 
5. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dell’Agenzia avvengono con le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
Art. 9
Formazione e relazioni sindacali
 
1. L’Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si avvale della formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorare le prestazioni nell’ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialità dei singoli dipendenti, secondo un processo di adeguamento delle competenze funzionale all’evoluzione dell’Agenzia.
 
2. L’Agenzia adotta, nell’ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legali e contrattuali applicabili.
 
Art. 10
Reclutamento del personale
 
1. L’Agenzia, per l’espletamento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente, recluta ai sensi del comma 2, personale in possesso di specifiche competenze e professionalità.
 
2. Al reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si provvede sulla base dei piani dei fabbisogni di personale. Il rapporto di lavoro subordinato è instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione, per il personale non dirigente, del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali vigente, considerando il trattamento economico previsto per il personale dei Ministeri e per il personale dirigente, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo della corrispondente Area dirigenziale, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’Area 1.
 
3. Le procedure per l’inquadramento di cui all’articolo 113-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali procedure definiscono, tra l’altro, i criteri e le modalità per valutare il possesso di professionalità specifiche ed adeguate nonché i termini per l’eventuale integrazione delle domande presentate dai partecipanti, anche in relazione alle riserve formulate.
 
4. L’inquadramento del personale di cui all’articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 avviene previa valutazione positiva e comparativa della professionalità e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda, ed è subordinato alla disponibilità del posto nell’ambito della dotazione di personale nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro.
 
5. Il personale di cui all’articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante al momento dell’inquadramento secondo quanto previsto dagli ordinamenti di provenienza; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’Agenzia ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell’articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, relative al trattamento accessorio spettante nell’amministrazione di provenienza, concorrono alla quantificazione del trattamento accessorio variabile dell’Agenzia, con contestuale riduzione dei relativi fondi del trattamento accessorio dell’amministrazione di provenienza.
 
6. Al personale che transita nei ruoli dell’Agenzia a seguito delle procedure di mobilità di cui al comma 2 ovvero di inquadramento di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano le tabelle di corrispondenza approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2015, n. 216, ovvero, per il personale degli enti pubblici economici, i criteri di cui all’articolo 2 del medesimo decreto.
 
7. Alla copertura delle restanti unità di personale dirigenziale e non dirigenziale si provvede, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le procedure di mobilità e le forme di accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
Art. 11
Gestione e sviluppo del personale
 
1. L’Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale:
 
a) riconoscimento dei risultati;
 
b) mobilità professionale e responsabilizzazione personale;
 
c) pari opportunità e benessere organizzativo.
 
Art. 12
Valutazione del personale
 
1. Il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonché negli adempimenti degli obblighi di integrità e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è garantito dall’Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell’interno.
 
2. Al fine di promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, sono istituiti, ai sensi dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, il fondo di amministrazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per il personale non dirigente, e il fondo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente. Il direttore dell’Agenzia, nel rispetto dei vincoli di bilancio dell’Agenzia e delle norme di finanza pubblica, quantifica le risorse dedicate al trattamento economico accessorio del personale. Capo IV Norme transitorie, finanziarie e finali
 
Art. 13
Disposizioni transitorie
 
1. Fino all’adeguamento della dotazione organica prevista dall’articolo 113-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si applica l’articolo 1, commi 291 e 292, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
 
Art. 14
Disposizione finanziaria
 
1. All’attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 15
Abrogazioni
 
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, è abrogato.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addì 9 agosto 2018.
 
MATTARELLA
 
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
 
Salvini, Ministro dell’interno
 
Bonafede, Ministro della giustizia
 
Tria, Ministro dell’economia e delle finanze
 
Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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