NEW: IN G.U. IL DECRETO LEGGE SICUREZZA
Pubblico
Venerdì, 5 Ottobre, 2018 - 10:28
DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
(18G00140)
(GU n.231 del 4-10-2018)
Vigente al: 5-10-2018
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO
TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE' IN MATERIA DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di
permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto
all'immigrazione illegale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure volte a
individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di
soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonche' di
garantire l'effettivita' dell'esecuzione dei provvedimenti di
espulsione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare norme in materia di
revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza
dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee
a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione
internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione
per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri
non accompagnati, nonche' di disposizioni intese ad assicurare
l'adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e
riconoscimento della cittadinanza;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza
pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e
della criminalita' organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del
circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorita'
giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni
criminali negli enti locali, nonche' mirate ad assicurare la
funzionalita' del Ministero dell'interno;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la
funzionalita' dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione,
nell'intento di potenziare le attivita' di contrasto alle
organizzazioni criminali;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la
tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari
e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei
per esigenze di carattere umanitario
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione
sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonche'
dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis,
22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato
ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25»;
2) il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la
revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati
sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti.»;
3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari»
sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) e' aggiunta
la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;
c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;
d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5,
comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle
ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»;
e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo»
sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;
f) all'articolo 18-bis:
1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 6,» sono
soppresse;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e
consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche'
l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e
autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla scadenza, il
permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale permesso di
soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;
g) all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di
eccezionale gravita', accertate mediante idonea documentazione, tali
da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi,
in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali
ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure
mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria,
comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le
condizioni di salute di eccezionale gravita' debitamente certificate,
valido solo nel territorio nazionale.»;
h) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita'). - 1. Fermo
quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo
straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di
contingente ed eccezionale calamita' che non consente il rientro e la
permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un
permesso di soggiorno per calamita'.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo ha la durata di sei mesi, e' valido solo nel territorio
nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa, ma non puo'
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
i) all'articolo 22:
1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma
6» sono soppresse;
2) dopo il comma 12-quinquies, e' aggiunto il seguente:
«12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e
12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo
svolgimento di attivita' lavorativa e puo' essere convertito, alla
scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
autonomo.»;
l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche
ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
n) all'articolo 29, comma 10:
1) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo20» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;
2) la lettera c) e' abrogata;
o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo
politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per
asilo, per protezione sussidiaria,»;
p) all'articolo 39:
1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi
religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per
i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
12-quater, e 42-bis, nonche' ai titolari del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero
sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
q) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore
civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare
valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio
1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto
competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di
soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero
risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore
rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore
civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso
allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa e puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato.».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la
Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il
rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura
"protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il
permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo
parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere
attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.»;
b) all'articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35»
sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei
presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32,
comma 3,».
3. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della
protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti:
«aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la
protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo
decreto legislativo»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio,
diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per
protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di
diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22,
comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;
b) il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei
presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta
alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Dopo l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei
permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere
umanitario). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la
trattazione della controversia e' designato dal presidente della
sezione specializzata un componente del collegio.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare.
5. Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo 5,
l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. Il
termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e
decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria,
da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La
procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data
successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura
medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide
sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15
dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.».
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e' abrogata;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano»
fino alla fine del comma sono soppresse;
c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi
umanitari» sono soppresse;
d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) e' abrogata.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n.
21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che
sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.
8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di
soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa
valutazione della competente Commissione territoriale sulla
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha
accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto
sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e'
rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi
speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni,
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
Art. 2
Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero
nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la
realizzazione dei medesimi Centri
1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla
seguente: «centottanta»;
b) al sesto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla
seguente: «centottanta».
2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la
costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione
dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per
lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e'
autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione e' rivolto ad almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 3
Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identita' e
della cittadinanza dei richiedenti asilo
1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo'
essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e
comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le
strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la
verifica dell'identita' o della cittadinanza. Ove non sia stato
possibile determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza,
il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita'
previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo
di centottanta giorni.»;
b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;
c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti:
«2, 3, 3-bis e 7».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del
trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui
all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
ovvero»;
b) all'articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «e' stato
disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle
strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 ovvero»;
c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da
«provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima
lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui
all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Disposizioni in materia di modalita'
di esecuzione dell'espulsione
1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i
seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia
disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli
ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima
ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto
di fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la
temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del
procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella
disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le
condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo
l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in
locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino
all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le
quarantotto ore successive all'udienza di convalida.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e
secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai
relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,
terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di
programmazione 2014-2020.
Art. 5
Disposizioni in materia di divieto di reingresso
1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio
degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non
membri cui si applica l'acquis di Schengen.».
Art. 6
Disposizioni in materia di rimpatri
1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui
all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000
euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».
Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale
Art. 7
Disposizioni in materia di diniego e revoca
della protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice
di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di
procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater,
624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma,
numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui
all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
fattispecie non aggravate»;
b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del
codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del
codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis,
583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo
comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di
cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
fattispecie non aggravate.».
Art. 8
Disposizioni in materia di cessazione
della protezione internazionale
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante
ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso
concreto.».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro nel
Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».
Art. 9
Disposizioni in materia di domanda reiterata
e di domanda presentata alla frontiera
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu' degli
obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
internazionale;
c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione
competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di
ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne
comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata
a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una
prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo
una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;
b) all'articolo 28-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la
questura provvede senza ritardo alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la
decisione entro cinque giorni.
1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in
cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma
1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di
eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo' essere
svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di
transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con
il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma
2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;
2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata;
3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per
avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero»
sono soppresse;
c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato;
d) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un
provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui lo straniero
abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione
di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento
dal territorio nazionale, la domanda e' considerata inammissibile in
quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione
del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della
domanda ai sensi dell'articolo 29.»;
e) all'articolo 35-bis:
1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma
2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis,
commi 1-ter e 2,»;
2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' autorizzata
la spesa di 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a
decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 39.
Art. 10
Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale
per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16,
comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza
non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne da'
tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente,
che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e
adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in
caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso
l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di
ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si
provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonche'
del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.».
Art. 11
Istituzione di sezioni della Unita' Dublino
1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite
dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni
territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un
numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dall'articolazione
dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso le
prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il
provvedimento impugnato.».
Art. 12
Disposizioni in materia di accoglienza
dei richiedenti asilo
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al
comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2,
lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a
sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono
sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16,»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 16.»;
c) all'articolo 9, il comma 5 e' abrogato;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e
14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo
9,»;
2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri
di cui all'articolo 9»;
e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli
articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di
cui agli articoli 9 e 11.»;
f) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine
del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere
alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il
richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara
di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1»
sono soppresse;
5) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente: «Art.
14. Modalita' di accesso al sistema di accoglienza»;
g) all'articolo 15:
1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) la rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente: «Art.
15. Individuazione della struttura di accoglienza»;
h) all'articolo 17:
1) il comma 4 e' abrogato;
2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti
dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
i) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il
Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Dipartimento per le liberta' civili»;
2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;
l) all'articolo 22, il comma 3 e' abrogato;
m) all'articolo 22-bis, al comma 3, il secondo periodo e'
soppresso;
n) all'articolo 23:
1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».
3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa
o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142,».
4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo,
rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti,
in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite
dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni.
5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in
accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia'
finanziato.
6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale
previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del
medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del
progetto di accoglienza.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 13
Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce
titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli
comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e'
assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e
2.»;
2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono
sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
c) l'articolo 5-bis e' abrogato.
Capo III
Disposizioni in materia di cittadinanza
Art. 14
Disposizioni in materia di acquisizione
e revoca della cittadinanza
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato;
b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200»
sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:
«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui
agli articoli 5 e 9 e' di quarantotto mesi dalla data di
presentazione della domanda.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresi' ai procedimenti
di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorita'
diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di
istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948.»;
d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi
degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna
definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui
agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca
della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo
periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai
procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la
lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca
della cittadinanza italiana;».
Capo IV
Disposizioni in materia di giustizia
Art. 15
Disposizioni in materia di giustizia
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III,
dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
«Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al
difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). - 1.
Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, e'
dichiarata inammissibile, al difensore non e' liquidato alcun
compenso.
2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le
consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento
dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della
prova.».
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E
CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA
Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del
terrorismo
Art. 16
Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici,
dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa
familiare
1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale,
dopo la parola «571,» e' inserita la seguente: «572,» e dopo le
parole: «612, secondo comma,» e' inserita la seguente: «612-bis,».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 17
Prescrizioni in materia di contratto di noleggio
di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo
1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19
dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel
documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il noleggio
di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. La comunicazione e' effettuata contestualmente
alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo
anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei
dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati,
concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle
vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e
repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano
situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al comma
l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti
iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un
periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del
Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali
sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche' di
conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il
proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il decreto puo' essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Disposizioni in materia di accesso al CED interforze
da parte del personale della polizia municipale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al
controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima
legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di
rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definiti le modalita' di collegamento al Centro elaborazione dati e i
relativi standard di sicurezza, nonche' il numero degli operatori di
polizia municipale che ciascun comune puo' abilitare alla
consultazione dei dati previsti dal comma 1.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 39.
Art. 19
Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici
da parte delle Polizie municipali
1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in
conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del
personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale
dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei
mesi, due unita' di personale, munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti
Corpi e Servizi di polizia municipale.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel
rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia
dell'incolumita' pubblica, le modalita' della sperimentazione che
deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento
del personale interessato nonche' d'intesa con le aziende sanitarie
locali competenti per territorio, realizzando altresi' forme di
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva
di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente
sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,
n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri
derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla
formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».
Art. 20
Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il divieto di cui al
presente comma puo' essere adottato anche nei confronti dei soggetti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.».
Art. 21
Estensione dell'ambito di applicazione del divieto
di accesso in specifiche aree urbane
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti:
«presidi sanitari,»;
b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti:
«aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici
spettacoli,».
Art. 22
Potenziamento di apparati tecnico-logistici
del Ministero dell'interno
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie
esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il
contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il
rafforzamento dei nuclei
«Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto
Corpo, nonche' per il finanziamento di interventi diversi di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, e'
autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva
di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
39.
Art. 23
Disposizioni in materia di blocco stradale
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono
sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o
comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»;
b) l'articolo 1-bis e' abrogato.
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale»
sono inserite le seguenti: «, nonche' dall'articolo 1 del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».
Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalita'
mafiosa
Art. 24
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di
appello pone a carico della parte privata che ha proposto
l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
b) all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» e' inserita la
seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta
l'inammissibilita' della proposta» sono sostituite dalle seguenti:
«Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorita'
proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini
preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con
l'autorita' proponente modalita' per la presentazione congiunta della
proposta.»;
2) la lettera d) e' abrogata;
c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole
«sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui
al primo periodo»;
d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del
codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e
all'articolo 640-bis del codice penale».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 25
Sanzioni in materia di subappalti illeciti
1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa»;
b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un
anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della
reclusione da uno a cinque anni e della multa.».
Art. 26
Monitoraggio dei cantieri
1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le
seguenti: «nonche' al prefetto».
Art. 27
Disposizioni per migliorare la circolarita' informativa
1. L'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 160. - Per le finalita' di prevenzione generale di reati e
per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie
dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere
ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle
sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della
provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al
direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo
sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e
presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione
di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per
territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 28
Modifiche all'articolo 143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del
prefetto emergano, riguardo ad uno o piu' settori amministrativi,
situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali
da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il
buon andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali o
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi ad esse
affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al
fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla
normalita' l'attivita' amministrativa dell'ente, individua, fatti
salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di
risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un
termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore
termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il
quale si sostituisce, mediante commissario ad acta,
all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali
provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
propri bilanci.».
Art. 29
Modifiche in materia di attivita' svolte negli enti locali dal
personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto
dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di
5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle
risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle
assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali,
corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni compensative di bilancio.
Capo III
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
Art. 30
Modifiche all'articolo 633 del codice penale
1. All'articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si
applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente
alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e
organizzatori dell'invasione, nonche' di coloro che hanno compiuto il
fatto armati.».
Art. 31
Modifiche all'articolo 266
del codice di procedura penale
1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di
procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;»
sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma,
del codice penale;».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHE'
SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER
L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Capo I
Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno
Art. 32
Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del
Ministero dell'interno
1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di
garantire gli obiettivi complessivi di economicita' e di revisione
della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero
dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello
dirigenziale generale, attraverso:
a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale
assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero
dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della
dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;
b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a
disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente,
secondo le modifiche di seguito indicate:
1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «I
prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre
quelli dei posti del ruolo organico»;
2) all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«del 5 per cento»;
3) all'articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono
inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».
2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei
viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale non
dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza
dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18
settembre 2015.
3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le
parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».
4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e nel termine
di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione.
Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento,
entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 33
Norme in materia di pagamento dei compensi
per lavoro straordinario delle Forze di polizia
1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per
il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzata, a valere sulle
disponibilita' degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un
ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75.
2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto
di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e' autorizzato entro i limiti massimi fissati dal
decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
Art. 34
Incremento richiami personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la
retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono
incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020.
2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite
dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per
l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 39.
Art. 35
Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di
cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con
riferimento alle risorse gia' affluite ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7
agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a
5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di
parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
Capo II
Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Art. 36
Razionalizzazione delle procedure di gestione
e destinazione dei beni confiscati
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non
superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli
incarichi gia' in corso quale coadiutore,».
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite
le seguenti: «che puo' essere»;
2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Qualora sia
diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato
dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente,
agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del
presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
3. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei
ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»;
2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove
l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile
del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile
della provincia, della citta' metropolitana o della regione»;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile
dell'ente locale o della regione ove l'immobile e' sito, se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, qualora richiesti per le finalita' di cui all'articolo 129
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un
anno l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «,
nonche', per una quota non superiore al 30 per cento, per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo
scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non
dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza
dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene
definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e
l'incremento non puo' essere superiore al 15 per cento della
componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da
parte del predetto personale»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel
patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle
finalita' istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra
l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti
in particolare condizione di disagio economico e sociale anche
qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a
cio' preposto.»;
d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare
la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico
interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento
dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si
trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovra' presentare la relativa
domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di
vendita. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sito internet
dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia nel sito
internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata per un
corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano
proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente
periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere
determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della
suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente
articolo, la vendita e' effettuata al miglior offerente, con
esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario
all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se
diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale,
nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e
affini entro il terzo grado, nonche' persone con essi conviventi.
L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di cui agli articoli 90 e
seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona,
da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque
riconducibili alla criminalita' organizzata, ovvero utilizzando
proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il
comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati,
nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono
assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni
immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le
procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato.
6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:
a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate
o delle Forze di polizia;
b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita' istituzionali,
anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico
progetto, maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento
dell'interesse pubblico;
d) le fondazioni bancarie;
e) gli enti territoriali.
7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei
termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo
recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di
interesse.»;
e) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
«7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,
oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante
alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi
dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale,
disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni
provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene
risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere
l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa
corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto,
in conformita' al valore determinato dal perito nominato dal
tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta da piu' partecipanti
alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante
titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti,
se questi la chiedono congiuntamente. Se non e' chiesta
l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per
intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma
3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla
corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal
perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al
patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota
viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi
del primo comma dell'articolo 45.»;
f) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto
delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al
Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per
cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza
pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per
cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento
ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per
assicurare lo sviluppo delle proprie attivita' istituzionali, in
coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.»;
g) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
«12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non
destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati
alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non
inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5,
sesto periodo, ovvero distrutti.»;
h) dopo il comma 15-ter e' aggiunto, in fine, il seguente:
«15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti,
decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti
al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa
gestione e' affidata all'Agenzia del demanio.».
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 37
Disposizioni in materia di organizzazione
e di organico dell'Agenzia
1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' posta
sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa
e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie
istituite con le modalita' di cui all'articolo 112, nei limiti delle
risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».
2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) provvede
all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un
massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in
quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 110, comma 1;»;
2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) approva il
bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;
b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e' soppressa.
3. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono
inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita'»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita' di
incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
procedure selettive pubbliche, in conformita' alla legislazione
vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure
concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli
oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico
dell'Agenzia.»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene
individuata l'indennita' di amministrazione spettante agli
appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella
corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero
della giustizia.
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia e'
autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita'
di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo'
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino
a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri
relativi al trattamento accessorio.».
4. Per l'attuazione del comma 3, lettera b), e' autorizzata la
spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere
dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
39.
Art. 38
Deroga alle regole sul contenimento della spesa
degli enti pubblici e disposizioni abrogative
1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione
dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo
6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, nonche' di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata fino al
terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della
dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere
della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri
specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle
spese sostenute nel triennio.».
2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di 66.194
euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 39.
3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8
dell'articolo 52 sono abrogati.
4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e' abrogato.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 39
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari
a 15.681.423 euro per l'anno 2018, a 57.547.109 euro per l'anno 2019,
a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a
10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
del Ministero dell'interno;
b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 531.423 euro per l'anno 2018, a 2.497.109 euro per
l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano
acquisite all'erario.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 40
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Salvini, Ministro dell'interno
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Savona, Ministro per gli affari
europei
Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede