Nuova disciplina divorzio civile
Pubblico
Martedì, 12 Maggio, 2015 - 02:00
LEGGE 6 maggio 2015, n. 55
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi. (15G00073)
(GU n.107 del 11-5-2015)
Vigente al: 26-5-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2),
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi
al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Art. 2
1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma e'
inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si
scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i
coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del
processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al
presidente, purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi
sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello
stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della
comunione».
Art. 3
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne
costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima
data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando