Patto di stabilità: certificazione rispetto 2014
Pubblico
Lunedì, 30 Marzo, 2015 - 02:00
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 marzo 2015
Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno degli enti locali per l'anno 2014. (15A02381)
(GU n.73 del 28-3-2015)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183
(legge di stabilita' 2012), come modificato dall'art. 1, comma 539,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che,
ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno 2014, prevede che le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro
il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del saldo
finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti con decreto dello stesso
Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31;
Visto il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31 della richiamata
legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 539, lettera
c), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita' 2014), il quale
precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione
ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'Amministrazione
Digitale»;
Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita'
interno;
Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui e'
previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi
utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro
situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione
superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.
59729 del 15 luglio 2014, che definisce le modalita' di trasmissione
e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio
semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, in
attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31 della
legge n. 183 del 2011;
Visto il terzo periodo del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183
del 2011 che dispone che la mancata trasmissione della predetta
certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine
perentorio del 31 marzo 2015, costituisce inadempimento al patto di
stabilita' interno;
Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011 che
disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza;
Visto, in particolare, l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo
periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione
inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,
destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei
trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e
della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26,
non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media
della corrispondente spesa del triennio precedente;
Visto l'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
che prevede che le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che
richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti
erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione
Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale,
istituito dall'art. 1, comma 380, della medesima legge n. 228 del
2012;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, come
modificato dall'art. 10, comma 12-vicies semel, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, che prevede che per gli anni 2014 e 2015, ai
comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le
finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798,
che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno
non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'art.
31 della legge n. 183 del 2011 e, la sanzione di cui al comma 26,
lettera a), del citato art. 31, si applica nel senso che l'ente
medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo
non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate
nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli
enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello
Stato le somme residue;
Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, come
modificato dall'art. 10, comma 12-decies, del decreto-legge n. 192
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015,
che prevede che con riferimento agli esercizi finanziari 2013 e 2014,
nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di
cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ne' le
ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno;
Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto
2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede che, a seguito della
dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di
approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi
i termini per la deliberazione del bilancio;
Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede
all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione
dell'ente;
Visto l'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n. 183 del
2011 che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in
ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito
per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione di cui al
comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa al divieto di
assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto,
altresi', divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi di tale
disposizione;
Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge
n. 183 del 2011 che dispone che, decorsi sessanta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione,
il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso
di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo
monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad
assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la
certificazione entro i successivi trenta giorni. Il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al
Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione,
sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte
del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti
spettanti;
Visto l'art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011,
introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge n. 228 del 2012, che
stabilisce che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque
tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del
patto di stabilita' interno;
Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del
2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione del
patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano,
nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma
26 del medesimo articolo;
Visto l'art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che
stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 28 sono
tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
all'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che
stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n.
183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti nell'ambito
del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», sono stati
utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di
residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione,
nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi
finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo;
Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, come
modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilita' 2015), che prevede la possibilita' di
modificare, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina,
i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al
monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto
ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di
disciplinarne le modalita' attuative;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 12 marzo 2015;
Decreta:
Art. 1
Certificazione
1. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, le province
e le citta' metropolitane trasmettono, entro il termine perentorio
del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una
certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti
dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente
costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno per l'anno 2014, secondo il prospetto e le
modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica
della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti ai quali, in
caso di certificazione del mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti di cui al
comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi
del patto di stabilita' interno 2014, comunicano, con il prospetto
«Certif.2014/A» e secondo le modalita' contenute nell'allegato al
presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato
raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore
spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.
3. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al
patto di stabilita' interno che, nell'anno 2014, hanno acquisito
spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilita' interno
«orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-ter, comma 6, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano, con la certificazione
di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i
suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati
esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte capitale
o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare
pagamenti per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre
2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote
vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013. In
assenza di tale certificazione, non sono riconosciuti i maggiori
spazi finanziari acquisiti nel 2014, mentre restano validi i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2014 mediante il Patto di
stabilita' interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-ter
del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non utilizzati per effettuare
spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per
gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti
per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre 2013, con
imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, vengono recuperati
attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo
programmatico dell'anno 2014, per un importo pari ai predetti spazi
non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano
il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in
favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si
intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale, istituito
dall'art. 1, comma 380, della citata legge n. 228 del 2012.
6. Gli enti di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la
certificazione con le modalita' precedentemente indicate sono
considerati inadempienti al patto di stabilita' interno 2014, ai
sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, e sono assoggettati alle
sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011,
n. 183.
7. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione relativa al
divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta
dall'art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n.
183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo attesti
il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano
tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n.
183 del 2011.
8. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata
trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo
monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad
assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere
telematicamente, mediante sottoscrizione con firma digitale, la
certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di
trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il
Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i
trasferimenti spettanti.
9. Qualora la certificazione trasmessa dal commissario ad acta,
successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del
patto di stabilita' interno, trovano applicazione solo le sanzioni di
cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della
legge n. 183 del 2011.
10. In caso di accertamento successivo della violazione del patto
di stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n.
183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova
certificazione del patto di stabilita' interno entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto
termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta
giorni, ad assicurare l'assolvimento del predetto adempimento e a
trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa sottoscrizione con
firma digitale, la nuova certificazione.
11. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque
tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del
patto di stabilita' interno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2015
Il ragioniere generale dello Stato: Franco
Allegato
A. Certificazione e prospetti allegati.
Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2014
utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59729 del 15
luglio 2014, concernente il monitoraggio semestrale del patto di
stabilita' interno per l'anno 2014 (modello MONIT/14), come
successivamente modificato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del
medesimo decreto.
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al
monitoraggio dell'intero anno 2014 che gli enti locali soggetti al
patto di stabilita' interno comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per
il patto di stabilita' interno all'indirizzo
Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti
nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre
la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilita'
interno per l'anno 2014, e' stata prevista una apposita procedura web
che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la
certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il modello «Certif. 2014» risulta,
pertanto, gia' compilato con le informazioni inserite, in fase di
monitoraggio 2014, direttamente dagli enti nel sistema web e con
l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.
Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 31, comma
26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti
locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi
delle regole del patto di stabilita' interno, trasmettono
telematicamente un ulteriore prospetto (Certif. 2014/A) utile per
valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la
quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa
del triennio precedente. Tale prospetto consente l'individuazione
degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'articolo
31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 inerente alla
riduzione del fondo di solidarieta' comunale per i comuni, del fondo
sperimentale di riequilibrio per le province e le citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti
erariali per le province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna.
Infine, secondo quanto disposto dall'articolo 4-ter, comma 6, del
decreto-legge n. 16 del 2012, i comuni che, nell'anno 2014, hanno
acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita'
interno "orizzontale nazionale", attestano, mediante la compilazione
del prospetto «Certif. 2014/B», che i suddetti maggiori spazi
finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel
2014 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o,
per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare
pagamenti a fronte di impegni in conto capitale gia' assunti al 31
dicembre 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle
quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013.
L'importo dei pagamenti effettuati, peraltro, risultera' indicato
automaticamente sulla base dell'importo inserito da ciascun ente
interessato in corrispondenza della voce "Pag Res" del modello
MONIT/14 relativo al monitoraggio del secondo semestre 2014.
Come precisato dalla norma sopra richiamata, in assenza di tale
attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i
maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. A tal
proposito, si ritiene che la norma sia correttamente applicata se
l'importo dei pagamenti di residui passivi in conto capitale
effettuati nell'anno 2014 - o, per gli enti che hanno partecipato
alla sperimentazione, anche di impegni in conto capitale gia' assunti
al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e
relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2013 - a valere sugli spazi finanziari acquisiti nel 2014
mediante il patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale"
(quantificato nel prospetto del monitoraggio del secondo semestre
nella voce "Pag Res") non risulti inferiore ai predetti spazi
finanziari. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le
finalita' sopra indicate, non potendo essere utilizzati per altre
finalita', sono recuperati mediante un peggioramento dell'obiettivo
dell'anno 2014 mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo. Il predetto recupero viene
effettuato in sede di certificazione del patto di stabilita' interno
2014 (modello «Certif. 2014») attraverso la rideterminazione del
"saldo obiettivo 2014 finale" per un importo pari agli spazi
finanziari acquisiti nell'ambito del "patto orizzontale nazionale"
2014 e non utilizzati per le finalita' indicate dalla norma.
B. Istruzioni per l'invio telematico dei prospetti della
certificazione.
L'articolo 1, comma 539, della legge di stabilita' 2014, ha
disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell'invio della
certificazione attestante il rispetto del patto di stabilita' interno
in forma cartacea (a mezzo raccomandata) con l'invio telematico,
prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
"Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa
in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1,
del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore
giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli
effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato
Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico
della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad
una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non
devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le
certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
Pertanto, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno per l'anno 2014, le province e i comuni
con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare,
entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, utilizzando
esclusivamente il Sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze al 31
dicembre 2014 del patto di stabilita' interno (articolo 31, comma 20,
della legge 12 novembre 2011, n. 183). Le citta' metropolitane
subentrate dal 1° gennaio 2015 alle province omonime ai sensi
dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, sono tenute,
con le medesime modalita' ed entro lo stesso termine, all'invio della
certificazione del rispetto del patto di stabilita' interno 2014
delle province omonime.
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve
avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante
"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
Per acquisire il modello della certificazione e' necessario
accedere all'applicazione web del patto di stabilita' interno e
richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della
maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione
modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi
2014 che prospettera' in sola visualizzazione il modello "Certif.
2014" contenente le risultanze del monitoraggio del secondo semestre
del proprio ente.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, al
fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali si applica
la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge
n. 183 del 2011 (riduzione del fondo di solidarieta' comunale, del
fondo sperimentale di riequilibrio, nonche' dei trasferimenti
erariali per le province della Regione Siciliana e della regione
Sardegna) il sistema web generera' automaticamente il prospetto
«Certif. 2014/A» che dovra' essere opportunamente compilato
dall'utente.
Infine, per i comuni che hanno acquisito spazi finanziari
nell'anno 2014 nell'ambito del patto di stabilita' interno
"orizzontale nazionale", il sistema generera' automaticamente il
prospetto «Certif. 2014/B», al fine di acquisire l'attestazione
inerente all'utilizzo dei predetti spazi finanziari ai sensi del
richiamato comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del
2012.
Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni
acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla
sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del
rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e
dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria
validamente costituito ai sensi dell'articolo 237, comma 1, del
decreto legislativo n. 267 del 2000. A tal fine, occorre utilizzare
la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del
documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta
scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra
indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e'
necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione
digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite
l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una
serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento
tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando
l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.
Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di
"Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema
web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto
del termine di invio.
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli
preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente
dell'applicativo disponibile sul sistema web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed
informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica
Si ribadisce che la predetta certificazione, il prospetto
«Certif. 2014/A» (in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno) ed il prospetto «Certif. 2014/B» (in caso di comuni che
hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita'
interno "orizzontale nazionale" 2014) devono obbligatoriamente essere
firmati digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del
servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione
economico-finanziario validamente costituito.
Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della
certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che
i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2014, inseriti
ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono
essere rettificati entro la data del 31 marzo 2015 mediante la
funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del
"Monitoraggio".
La funzione di acquisizione della certificazione e' disponibile
esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze
del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2014. Pertanto, gli enti
che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello
della certificazione se non dopo aver comunicato via web le
informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2014.
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del
patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili
risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne
consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione,
modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il
sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto a
rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio
del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova
certificazione con le modalita' sopra richiamate.
C. Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad
acta.
L'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la
certificazione nei tempi previsti dalla legge e' ritenuto
inadempiente al patto di stabilita' interno ai sensi dell'articolo
31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, e'
assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del
patto di stabilita' interno si applicano solo le disposizioni di cui
al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011
(divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora,
invece, la certificazione, trasmessa in ritardo, non attesti il
rispetto del patto di stabilita' interno si applicano tutte le
sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183
del 2011.
Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi
dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per
la deliberazione del bilancio, si ritiene che i sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione,
previsti dall'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011,
decorrano dall'eventuale nuovo termine per l'approvazione del
rendiconto di gestione 2014 previsto dal decreto del Ministro
dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 261 del T.U.EE.LL.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di
commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento
dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, previa
sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i
successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della
certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte
le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero
dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del
comma 20, ultimo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del
2011).
Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad
acta attesti il rispetto del patto di stabilita', trovano
applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del
citato comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta
attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, trovano
applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.
Fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 20-bis
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come individuate al
successivo punto D, non possono essere trasmesse certificazioni
successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni
previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.
Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata
trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano
applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della
citata legge n. 183 del 2011.
Parte di provvedimento in formato grafico
D. Obbligo di invio di una nuova certificazione.
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, l'ente locale e' tenuto ad inviare una
nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno
(articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011).
Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:
a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra
saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia' accertato con
la precedente certificazione;
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente,
attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno;
c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente,
il rispetto del patto di stabilita' interno, evidenzia una minore
differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini
sopra richiamati, gli enti locali che sulla base della precedente
certificazione risultano non aver rispettato il patto di stabilita'
interno, non possono inviare certificazioni rettificative di dati
trasmessi precedentemente.
Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del
patto di stabilita' interno, di cui al comma 28 dell'articolo 31
della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare
la nuova certificazione del patto entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto
termine, il commissario ad acta provvede, nei successivi trenta
giorni, ad assicurare la trasmissione telematica della nuova
certificazione.
Il rispetto dei termini di invio consente, inoltre, l'attuazione
del disposto di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 1, comma 500,
della legge n. 190 del 2014, che prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, definisce i criteri e le
modalita' di riduzione degli obiettivi annuali degli enti
assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, operata, in caso di
mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita'
interno, a valere sul fondo di solidarieta' comunale e sul fondo
sperimentale di riequilibrio nonche' sui trasferimenti erariali
destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna.
L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi e' commisurato
agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta
sanzione. Pertanto, anche al fine di operare la predetta riduzione di
cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili
affinche' la stessa possa determinare benefici in termini di
programmazione finanziaria degli enti, il limite temporale sopra
evidenziato e' ritenuto inderogabile.