PERFORMANCE PA - DECRETO
Pubblico
Martedì, 21 Giugno, 2016 - 02:00
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105
Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di misurazione e valutazione della performance delle
pubbliche amministrazioni. (16G00115)
(GU n.140 del 17-6-2016)
Vigente al: 2-7-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante
«Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione
dei sistemi contabili»;
Visto l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e,
in particolare, i commi 10 e 11;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida generali per
l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione
di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati
attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 settembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento riordina
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13
e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con esclusione
di quelle di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del
predetto decreto legislativo.
2. Restano ferme le funzioni di coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di valutazione e controllo strategico nei confronti delle
amministrazioni dello Stato.
3. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.
124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione
nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto
previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonche'
dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo
n. 150 del 2009.
4. Ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto legislativo n.
150 del 2009 le disposizioni del presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente
con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative
norme di attuazione.
Art. 2
Promozione e coordinamento delle attivita' di misurazione e
valutazione della performance
1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento») promuove e
coordina le attivita' di valutazione e misurazione della performance
delle amministrazioni pubbliche in conformita' con i seguenti
criteri:
a) ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni
pubbliche;
b) promuovere la progressiva integrazione del ciclo della
performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria;
c) supportare l'uso di indicatori nei processi di misurazione e
valutazione;
d) garantire l'accessibilita' e la comparabilita' dei sistemi di
misurazione;
e) introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su un
orizzonte temporale pluriennale e promuovere il progressivo
avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti
nei medesimi settori;
f) differenziare i requisiti relativi al ciclo della performance in
ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della natura
delle attivita' delle diverse amministrazioni ed introdurre regimi
semplificati;
g) migliorare il raccordo tra ciclo della performance e il sistema
dei controlli interni, incluso il controllo di gestione, e gli
indirizzi espressi dall'Autorita' nazionale anticorruzione in materia
di trasparenza e prevenzione della corruzione;
h) accrescere l'indipendenza della valutazione della performance.
Art. 3
Le funzioni svolte dal Dipartimento
1. Il Dipartimento assicura le funzioni di promozione e
coordinamento delle attivita' di valutazione e misurazione della
performance delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2,
attraverso:
a) il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di
assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema di
ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione dei
documenti di programmazione e rendicontazione economico finanziaria,
anche con riferimento alle istruzioni tecniche per la predisposizione
del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro
monitoraggio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91;
b) l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti dei
documenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del
2009, anche mediante la previsione di modelli semplificati;
c) il monitoraggio del grado di attuazione dei propri indirizzi da
parte delle amministrazioni dello Stato anche mediante l'analisi dei
documenti di cui alla lettera b);
d) il sostegno all'attuazione e al miglioramento delle attivita' di
misurazione e valutazione della performance organizzativa anche
mediante il progressivo sviluppo di linee guida che tengano conto
delle specificita' settoriali;
e) la promozione di interventi di rafforzamento della capacita'
amministrativa volti ad accrescere l'efficacia dei sistemi di
misurazione e valutazione delle performance, nonche' la loro
integrazione con i sistemi di gestione del rischio;
f) il sostegno alla sperimentazione di buone pratiche,
incoraggiando il confronto tra amministrazioni, anche assumendo a
riferimento esperienze nazionali ed internazionali e garantendo la
diffusione dei risultati emersi;
g) l'accessibilita' alla piattaforma tecnologica che contiene in
formato digitale i documenti e i dati relativi al ciclo della
performance anche nell'ottica di una maggiore trasparenza e
partecipazione;
h) la predisposizione di una relazione periodica sul ciclo della
performance delle amministrazioni centrali;
i) la valorizzazione, nell'ambito della Rete nazionale per la
valutazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 7,
delle esperienze di valutazione esterna delle amministrazioni
pubbliche e dei relativi impatti;
j) l'acquisizione, a fini informativi e ricognitivi, delle
esperienze in materia di misurazione e valutazione della performance
realizzate dalle regioni e dagli enti locali, coinvolgendoli nel
confronto fra amministrazioni e nello sviluppo delle buone pratiche.
2. Le attivita' di cui alle lettere c) e h) sono svolte tenendo
conto degli indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata all'esercizio delle
funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato.
3. Con riferimento agli organismi indipendenti di valutazione, di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il
Dipartimento:
a) indirizza l'esercizio delle relative funzioni di valutazione;
b) tiene e aggiorna un Elenco nazionale dei componenti degli
organismi indipendenti di valutazione secondo quanto previsto
dall'articolo 6;
c) verifica l'operato degli organismi indipendenti di valutazione
anche promuovendo la valutazione fra pari;
d) promuove la razionalizzazione degli organismi indipendenti di
valutazione al fine di contenerne il numero ed accrescerne la
funzionalita', attraverso indirizzi di comparto volti ad assicurare:
specializzazione per contesti di attivita', non duplicazione delle
funzioni, concentrazione a livello territoriale, integrazione tra
amministrazioni in ragione delle dipendenza organizzativa e
finanziaria, integrazione nel caso di gestioni associate;
e) elabora criteri e parametri di riferimento per definire gli
importi massimi dei compensi dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessita'
organizzativa delle amministrazioni, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e, comunque, entro i limiti delle risorse
complessive destinate ai compensi dei predetti componenti
dall'insieme delle amministrazioni;
f) promuove e supporta iniziative di collaborazione tra organismi
indipendenti di valutazione;
g) indirizza e promuove, anche in collaborazione con la Scuola
nazionale di amministrazione (SNA), attivita' di aggiornamento e
formazione dei componenti gli organismi indipendenti di valutazione,
nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
4. Il Dipartimento identifica strumenti e modalita' di raccordo tra
l'esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e le
attivita' delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione
nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia
(UPI) e il Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti i
protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita' di
cui al presente articolo per quanto di competenza delle Autonomie
territoriali.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in riferimento al
sistema di valutazione delle attivita' amministrative delle
universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e alle relative funzioni svolte
dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2
in quanto applicabili.
Art. 4
Commissione tecnica per la performance
1. E' istituita presso il Dipartimento la Commissione tecnica per
la performance, di seguito denominata Commissione tecnica.
2. La Commissione tecnica e' organo consultivo del Dipartimento per
l'indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle
attivita' di misurazione e valutazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche, coerenti con i criteri di cui all'articolo
2.
3. La Commissione tecnica e' costituita da cinque componenti
nominati con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione scelti tra professori o docenti
universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti
provenienti dal settore delle imprese, dotati di requisiti di
competenza, esperienza e integrita'. I componenti durano in carica
per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta.
4. Non possono far parte della Commissione tecnica componenti in
carica di Organismi indipendenti di valutazione, di collegi dei
revisori dei conti o di altri organismi di controllo interni alle
amministrazioni. Non possono, altresi', far parte della Commissione
tecnica soggetti deputati allo svolgimento di funzioni di controllo
esterno alle amministrazioni, inclusi i magistrati contabili. I
componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e
cariche nei tre anni precedenti alla nomina. I componenti, in ogni
caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni della Commissione tecnica.
5. La Commissione tecnica opera assicurando stabilmente il
coinvolgimento dei soggetti rilevanti nei diversi territori e
comparti della pubblica amministrazione.
6. Ai componenti della Commissione non spettano compensi,
indennita' o gettoni di presenza. Le eventuali spese di viaggio,
vitto e alloggio dei componenti non residenti sono posti a carico del
pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento.
Art. 5
Dotazione di personale
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento
e a supporto delle attivita' della Commissione tecnica di cui
all'articolo 4, il Dipartimento si avvale del contingente di
personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n.
90 del 2014, in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferma
restando la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il contingente e' composto da un massimo di venticinque
unita' di personale, delle quali cinque con qualifica dirigenziale
non generale e venti unita' con qualifica non dirigenziale. Al
personale dirigenziale non generale, proveniente da ministeri e, in
misura non superiore a due unita', da altre amministrazioni pubbliche
sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale non
dirigenziale e' proveniente dai ministeri e, in misura non superiore
a sette, da altre amministrazioni pubbliche.
2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito il trattamento
economico accessorio previsto per il corrispondente personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Dipartimento puo' avvalersi anche di personale assunto con
contratto a tempo determinato e di esperti nei limiti delle
disponibilita' finanziarie previste per i progetti assegnati al
Dipartimento, sulla base dell'accordo di cui all'articolo 19, comma
9, del decreto-legge n. 90 del 2014, nonche' di altri eventuali
progetti.
4. All'attuazione dei commi 1 e 2 e alle altre spese di
funzionamento, pari a euro 1.134.375,00 per l'anno 2016 e a euro
1.512.500,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante
utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
Art. 6
Valutazione indipendente e revisione della disciplina
degli Organismi indipendenti di valutazione
1. La valutazione indipendente della performance e' assicurata in
ogni amministrazione pubblica dall'organismo indipendente di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del
2009.
2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le
attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del
2009 con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano
metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione,
monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance
organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione
realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione
sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione
strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance
organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei
risultati derivanti dalle attivita' di valutazione esterna delle
amministrazioni e dei relativi impatti.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un
organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I
componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati
da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra
i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli
organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.
4. Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco nazionale
soggetti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed
integrita' stabiliti con decreto del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,
con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all'appartenenza
a piu' organismi indipendenti di valutazione.
5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi
indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 4. I componenti degli organismi gia'
nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei
rispettivi mandati.
Art. 7
Rete nazionale per la valutazione
delle amministrazioni pubbliche
1. Il Dipartimento promuove la costituzione di una Rete nazionale
per la valutazione delle amministrazioni pubbliche (di seguito «Rete
Nazionale») al fine di valorizzare le esperienze di valutazione
esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti che
vengono condotte in specifici ambiti e settori, favorire la
condivisione di tali esperienze e definire metodologie di valutazione
comuni.
2. Con l'obiettivo di favorire la comunicazione tra i soggetti
coinvolti nella Rete nazionale e garantire la massima trasparenza e
conoscibilita' delle loro attivita', il Dipartimento sviluppa le
funzionalita' del Portale della performance, gia' Portale della
Trasparenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 9,
del decreto-legge n. 90 del 2014.
Art. 8
Abrogazioni
1. Al decreto legislativo n. 150 del 2009 sono abrogati:
a) l'articolo 7, comma 3;
b) l'articolo 10, commi 2, 3 e 4;
c) l'articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f),
g), h), i), l), n), o);
d) l'articolo 14, commi 3, 5 e 7.
2. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi regionali
e dei regolamenti adottati dagli enti locali in attuazione dei
principi recati dalle norme di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1576