Regolamento rapporti ANAC - operatori interessi - Delibera 6 febbraio 2019
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 6 marzo 2019
Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di
interessi particolari presso l'Autorita' nazionale anticorruzione e
istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri. (Delibera n. 172)
(19A02020)
(GU n.72 del 26-3-2019)
IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni
e integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante disposizioni in merito
all'istituzione dell'ANAC;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei
contratti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato»;
Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013
secondo cui e' compito di ciascuna amministrazione promuovere
maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli definiti dalla
normativa primaria;
Visto il codice di condotta del Presidente e dei componenti del
Consiglio dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 1° luglio 2015;
Visto il codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorita'
nazionale anticorruzione del 21 ottobre 2015;
Vista la deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante
l'Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione, nella parte
in cui auspica l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i
«rappresentanti di interessi particolari» (lobbies);
Tenuto conto che l'esigenza di trasparenza nel dialogo tra i
decisori pubblici e i portatori di interesse e' stata avvertita anche
dalla Commissione europea che, con le decisioni 2014/838/UE e
2014/839/UE, ha stabilito regole per la pubblicazione delle
informazioni riguardanti le riunioni con i portatori di interesse
particolari;
Ritenuto di dover regolamentare secondo principi di massima
trasparenza gli incontri del Presidente, dei componenti del
Consiglio, del segretario generale e dei dirigenti dell'Autorita'
nazionale anticorruzione con i portatori di interesse;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio
dell'Autorita';
c) «Decisori», i decisori pubblici interni dell'Autorita': il
Presidente, i componenti del Consiglio dell'Autorita', il segretario
generale e i dirigenti dell'Autorita';
d) «Portatori di interessi», i rappresentanti di soggetti
giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di
categoria, di associazioni, fondazioni, enti di diritto privato
comunque denominati anche privi di personalita' giuridica, di
comitati di cittadini nonche' le persone fisiche o giuridiche che
svolgono in modo professionale l'attivita' di rappresentanza dei
portatori di interesse o svolgono nell'interesse di questi funzioni
di consulenza che intendano rappresentare ai decisori interessi,
comunque denominati, che riguardano i compiti istituzionali
dell'Autorita';
e) «Agenda», l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di
interessi, istituita dall'art. 3;
f) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorita'
raggiungibile all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra i decisori
dell'Autorita' e i portatori di interessi e assicura ad essi la
massima trasparenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, il regolamento stabilisce le
modalita' organizzative e i criteri per garantire la trasparenza
degli incontri organizzati, su richiesta dei portatori di interessi,
al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad attivita' e
procedimenti di esercizio, attuale o futuro, delle funzioni
istituzionali, regolative, consultive, di vigilanza, sanzionatorie,
attribuite all'Autorita' dalla normativa vigente.
3. Il presente regolamento non si applica ai contatti che
intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, delle istituzioni
europee e delle organizzazioni internazionali.
Art. 3
Agenda pubblica degli incontri
con i portatori di interessi
1. In aggiunta agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto
legislativo n. 33 del 2013, e' istituita, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenda pubblica degli
incontri con i portatori di interessi, di seguito «Agenda». L'Agenda
riporta le informazioni necessarie per far conoscere ai cittadini i
soggetti incontrati, le modalita' e le finalita' degli incontri.
2. I decisori che incontrano i portatori di interessi, comunque
denominati, sono tenuti ad indicare, nell'Agenda, disponibile nella
intranet dell'Autorita', il nominativo del decisore, la data e l'ora
dell'incontro, il luogo dell'incontro, il nominativo/i dei portatori
di interessi incontrati, il soggetto che ha formulato la richiesta e
le modalita' di quest'ultima, l'oggetto dell'incontro, i
partecipanti, la documentazione consegnata ovvero trasmessa anche
successivamente.
3. L'Agenda pubblica degli incontri e' pubblicata sul sito
dell'Autorita' nella sezione «Amministrazione trasparente» a cura del
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
ed e' aggiornata settimanalmente.
Art. 4
Modalita' di svolgimento degli incontri
1. Gli incontri con i portatori di interessi organizzati dai
dirigenti dell'Autorita' per le finalita' di cui all'art. 2, si
svolgono presso la sede dell'ANAC. Gli incontri organizzati dal
Presidente e dai consiglieri possono svolgersi anche in sede diversa.
In tutti i casi i decisori sono tenuti a compilare l'Agenda.
2. In occasione di ogni incontro, la struttura di supporto del
decisore cura la compilazione dei moduli nei quali sono registrati
gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, e li trasmette in via
telematica, entro i successivi cinque giorni, al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, che cura la
conservazione e la tenuta dell'Agenda e la sua pubblicazione sul sito
dell'Autorita'.
3. Qualora il decisore incarichi un funzionario dell'Autorita' a
prendere parte all'incontro, deve comunque essere assicurata la
compilazione e la tenuta dei moduli e la compilazione dell'Agenda.
4. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri
occasionali che intervengano in occasioni di incontri pubblici,
conferenze, convegni, seminari di studio.
5. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri in
forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici
previsti dai regolamenti dell'Autorita' recanti la specifica
disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione di
atti regolatori e pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211,
del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 5
Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati
1. I decisori, anche attraverso le loro strutture di supporto,
comunicano ai portatori di interessi che richiedono un incontro il
contenuto del presente regolamento e i relativi obblighi di
trasparenza.
2. I portatori di interesse, quale condizione per la tenuta
dell'incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle
informazioni contenute nell'Agenda. L'atto di consenso e' trasmesso
al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza unitamente ai moduli di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 6
Vigilanza
1. Ai fini della pubblicazione di cui all'art. 4, comma 2, il
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
verifica la completezza delle informazioni contenute nell'Agenda
pubblica degli incontri.
2. Con cadenza bimestrale, l'Agenda pubblica degli incontri e'
sottoposta al Consiglio dell'Autorita'.
Art. 7
Entrata in vigore
e forme di pubblicita'
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'ANAC, nella
sezione «Amministrazione trasparente», ed entra in vigore dopo
novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2019
Il Presidente: Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 marzo
2019.
Il segretario: Esposito