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Saggio interesse legale - modifica

Pubblico
Mercoledì, 16 Dicembre, 2015 - 01:00

 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 2, comma 185, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, recante "Misure di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica"
che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi  legali  di
cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare  detta  misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli  di  Stato  di
durata non superiore a dodici  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di
inflazione registrato nell'anno; 
  Visto  il  proprio  decreto  11  dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290, con il quale  la  misura
del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,5 per cento
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; 
  Ravvisata l'esigenza, sussistendone i  presupposti,  di  modificare
l'attuale saggio degli interessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura del saggio degli interessi  legali  di  cui  all'articolo
1284 del codice civile e' fissata  allo  0,2  per  cento  in  ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 dicembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

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