Saggio interesse legale - modifica
Pubblico
Mercoledì, 16 Dicembre, 2015 - 01:00
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di
cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 11 dicembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290, con il quale la misura
del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,5 per cento
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare
l'attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo
1284 del codice civile e' fissata allo 0,2 per cento in ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2015
Il Ministro: Padoan