Trasmissione al sistema informativo casellario giudiziale avvenuta morte persone - D.M. 11.12.2014
Pubblico
Mercoledì, 24 Dicembre, 2014 - 01:00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 dicembre 2014
Proroga del termine per l'attivazione della trasmissione telematica
al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni concernenti
l'avvenuta morte della persona da parte dei Comuni. (14A09868)
(GU n.297 del 23-12-2014)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia penale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia emanato
in data 19 marzo 2014, recante "le regole procedurali di carattere
tecnico operativo per la trasmissione telematica al Sistema
Informativo del Casellario delle informazioni concernenti l'avvenuta
morte della persona da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 20, comma
3, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313";
Visto l'art. 11, comma 3, del decreto 19 marzo 2014, che fissa al
31 dicembre 2014 il periodo transitorio, entro cui i comuni che non
hanno provveduto ad attivare la trasmissione possono ancora
comunicare la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito
territoriale le persone sono nate e all'ufficio locale di Roma, se le
persone sono nate all'estero o per le quali non si sia potuto
accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato;
Considerato che ad oggi solo 1000 comuni hanno chiesto ed ottenuto
l'attivazione della procedura;
Ritenuto che occorre prevedere una proroga al predetto termine, per
dare modo ai restanti comuni di procedere all'attivazione della
suddetta procedura;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine previsto all'art. 11, comma 3, del decreto
dirigenziale 19 marzo 2014 e' prorogato al 30 giugno 2015.
2. Gli uffici locali provvedono alla restituzione delle
comunicazioni concernenti l'avvenuta morte delle persone trasmesse
dai comuni dopo il termine di cui al comma precedente.
Art. 2
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 11 dicembre 2014