Valle d'Aosta - Soppressione Comunità Montane
Pubblico
Martedì, 10 Febbraio, 2015 - 01:00
REGIONE VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 6
Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali e soppressione delle Comunita' montane.
(GU n.6 del 7-2-2015)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d'Aosta n. 32 del 12 agosto 2014)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Nell'esercizio della potesta' legislativa in materia di
ordinamento degli enti locali di cui all'art. 2, comma primo, lettera
b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli
articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, nonche' nel rispetto dei principi di cui ai
titoli I e II della parte I della legge regionale 7 dicembre 1998, n.
54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la presente legge
disciplina le modalita' di organizzazione dell'esercizio obbligatorio
in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con
l'obiettivo di incrementare la qualita' delle prestazioni erogate ai
cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e
finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni
sull'intero territorio regionale.
2. La Regione, nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1
e in ossequio ai principi di sussidiarieta', adeguatezza e
differenziazione, riconosce la propria articolazione territoriale nei
74 Comuni valdostani quale espressione e risorsa del proprio tessuto
identitario, culturale e sociale, a salvaguardia delle peculiarita'
culturali, linguistiche e storiche del proprio territorio montano.
Art. 2
Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei
servizi comunali
1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitati:
a) in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i
Comuni ed i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
b) in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle
Unites des Communes valdotaines di cui all'art. 8;
c) in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra
enti locali;
d) in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare
d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL),
elenca, qualora necessario, le attivita' ricomprese nelle singole
funzioni e nei servizi comunali di cui agli articoli 4, 5, 6, 16 e
19.
Capo II
FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE
REGIONALE
Art. 3
Ambito territoriale regionale
1. L'ambito territoriale regionale per l'esercizio in forma
associata delle funzioni e dei servizi comunali di cui al presente
capo e' quello che comprende il territorio dell'intera Regione.
2. Le funzioni e i servizi comunali esercitati in forma associata
in ambito territoriale regionale sono svolti dai Comuni per il
tramite dei soggetti individuati dagli articoli 4, 5 e 6, secondo le
modalita' disciplinate in apposite convenzioni aventi i contenuti di
cui all'art. 20.
Art. 4
Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite
del CELVA
1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del
Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni
e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attivita':
a) formazione degli amministratori e del personale degli enti
locali;
b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonche'
predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
c) supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti
locali;
d) attivita' di riscossione coattiva delle entrate tributarie
degli enti locali mediante affidamento a terzi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare
d'intesa con il CPEL, puo' individuare ambiti di attivita' ulteriori
rispetto a quelli di cui al comma 1, inerenti alla consulenza e al
supporto agli enti locali nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 5
Funzioni e servizi comunali gestiti in firma associata
per il tramite del Comune di Aosta
1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del
Comune di Aosta, le funzioni e i servizi comunali relativi ai
seguenti ambiti di attivita':
a) piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'art. 19 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali), e dell'art. 2
della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la
razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario
regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza
delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
prodotte ed erogate nella regione);
b) servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna;
c) servizio di distribuzione del gas metano nei comuni;
d) servizi cimiteriali di interesse regionale.
Art. 6
Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata
per il tramite dell'Amministrazione regionale
1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite
dell'Amministrazione regionale, le funzioni e i servizi comunali
relativi ai seguenti ambiti di attivita' o ai seguenti organismi:
a) procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di
maggiore gravita';
b) Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;
c) Commissione indipendente di valutazione della performance;
d) procedure selettive per il reclutamento del personale;
e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse
locale a carattere di pubblica utilita'.
2. Resta fermo quanto stabilito dalla legge regionale 17 agosto
1987, n. 81 (Costituzione di una Societa' per azioni nel settore
dello sviluppo dell'informatica), relativamente ai compiti assegnati
a INVA SpA in materia di sistema informativo territoriale e di
centrale unica di committenza regionale per i servizi e le forniture.
Art. 7
Finanziamento delle funzioni e dei servizi comunali
svolti in ambito territoriale regionale
1. La Regione, nell'ambito degli interventi finanziari in favore
degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48
(Interventi regionali in materia di finanza locale), attribuisce
specifiche risorse ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 per le
funzioni ed i servizi comunali dagli stessi esercitati.
Capo III
FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE
SOVRACOMUNALE PER IL TRAMITE DELLE UNITES DES COMMUNES VALDOTAINES
Art. 8
Unites des Communes valdenaines
1. Le Unites des Communes valdenaines, di seguito denominate
Unites, sono enti locali, dotati di personalita' giuridica di diritto
pubblico e di potesta' statutaria e regolamentare, istituiti per
l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alle Unites si
applica, in quanto compatibile e non derogata dalle disposizioni
della presente legge, la disciplina regionale in materia di
ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo allo status
degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
personale e all'organizzazione.
2. Le Unites associano i Comuni contermini che condividono un
territorio e obiettivi di sviluppo comuni, ad esclusione del Comune
di Aosta che e' equiparato ad una Unite' autonoma. Ogni Comune puo'
far parte di una sola Unite'.
3. Le Unites si intendono costituite dalla data di elezione del
Presidente di cui all'art. 13.
Art. 9
Ambito territoriale delle Unites
1. Il limite demografico minimo delle Unites e' stabilito in 10.000
abitanti.
2. Anche al fine di salvaguardare le particolarita' linguistiche e
territoriali, il limite demografico minimo di 10.000 abitanti non
trova applicazione nel caso in cui le proposte di associazione di cui
all'art. 10, comma 1, prevedano territori coincidenti con quelli
delle attuali Comunita' montane.
3. Al fine del rispetto del limite demografico di cui al comma 1,
la popolazione residente di ogni comune e' determinata sulla base
dell'ultimo dato disponibile, alla data di entrata in vigore della
presente legge, fornito dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Le Unites possono stipulare fra loro o con singoli Comuni
apposite convenzioni, aventi i contenuti di cui all'art. 20, per la
gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali che
interessano ambiti territoriali piu' ampi.
Art. 10
Procedimento per l'istituzione delle Unites
1. Ciascun Comune, previa intesa con gli altri Comuni interessati,
definisce una proposta di associazione, con deliberazione del
Consiglio comunale di contenuto identico per tutti i Comuni aderenti,
da trasmettere alla Regione entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale individua, entro un mese dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, con propria deliberazione da adottare
d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione consiliare
competente, gli ambiti territoriali delle Unites, la cui istituzione
e' sancita con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nel
Bollettino ufficiale della Regione.
3. Nel caso in cui uno o piu' Comuni non provvedano alla
definizione della proposta di associazione entro i termini di cui al
comma 1, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere,
nomina un commissario che provvede entro i trenta giorni successivi.
4. Nel caso in cui uno o piu' Comuni presentino una proposta non
conforme a quanto disposto dall'art. 9, la Giunta regionale, al fine
di favorire il raggiungimento dell'ambito territoriale ottimale
dell'Unite', puo' richiedere modifiche alla proposta presentata e, in
caso di mancato adeguamento, provvede, entro i successivi trenta
giorni, all'individuazione dell'ambito dell'Unite' e all'istituzione
di quest'ultima con le modalita' di cui al comma 2.
5. L'appartenenza di un Comune ad una Unite' puo' essere modificata
con decreto del Presidente della Regione a seguito di deliberazioni
adottate dal Consiglio del Comune interessato e dai Consigli dei
Comuni delle Unites coinvolte a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti.
6. I sotto-ambiti territoriali omogenei previsti dalle vigenti
disposizioni (SubATO) possono essere modificati, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di
garantire la coincidenza territoriale con le Unites, singole o
associate.
Art. 11
Organi
1. Gli organi delle Unites sono il Presidente e la Giunta. Essi
sono costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
regionale. Al Presidente e ai componenti della Giunta non possono
essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennita' o emolumenti di
sorta.
Art. 12
Giunta
1. La Giunta e' l'organo di indirizzo politico-amministrativo
dell'Unite' ed e' composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il
Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, puo' delegare
il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta.
2. La Giunta delibera:
a) lo Statuto dell'Unite' e le relative modificazioni;
b) i regolamenti;
c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i rendiconti;
d) le convenzioni tra Unites e con i singoli Comuni;
e) gli atti di programmazione e di indirizzo;
f) la dotazione organica;
g) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vicepresidente;
h) la nomina e la revoca dell'organo di revisione;
i) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
dell'Unite' presso altri enti;
j) l'accensione di mutui e le aperture di credito;
k) i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
l) gli acquisti, le alienazioni, le permute, le costituzioni e le
modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare
dell'Unite';
m) l'adozione degli ulteriori atti ad essa attribuiti dallo
Statuto.
3. Il funzionamento della Giunta, in conformita' ai principi
stabiliti dallo Statuto, e' disciplinato da un regolamento interno,
al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 20 della legge regionale n. 54/1998.
4. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 3,
si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il
funzionamento del Consiglio del Comune associato con il maggiore
numero di abitanti. La convocazione della Giunta per l'elezione del
primo presidente dell'Unite' e' disposta dal Sindaco del Comune
associato con il maggior numero di abitanti.
Art. 13
Presidente
1. Il Presidente e' eletto dalla Giunta a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, entro trenta giorni dalla data delle elezioni
generali comunali, e dura in carica cinque anni. Il Presidente puo'
essere revocato con le stesse modalita' stabilite per la sua
elezione.
2. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Unite' ed in
particolare provvede ad incaricare e revocare il segretario, i
dirigenti, ove previsti, e i responsabili degli uffici e dei servizi
e a sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi e
all'esecuzione degli atti.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente e'
sostituito da un Vicepresidente eletto tra i componenti della Giunta
con le modalita' di cui al comma 1.
4. Qualora non diversamente stabilito dallo Statuto dell'Unite', in
caso di cessazione del Presidente dalla carica di Sindaco, le
funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente fino
all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro trenta
giorni.
Art. 14
Statuto
1. Lo Statuto dell'Unite' e le relative modificazioni sono
approvati dalla Giunta con le procedure e con le maggioranze previste
dall'art. 33 della legge regionale n. 54/1998.
2. Lo Statuto, oltre a prevedere le modalita' di coinvolgimento dei
Comuni associati, promuovendone la piena partecipazione alla
formazione delle decisioni e alla valutazione dei risultati
conseguiti, disciplina:
a) la ripartizione delle competenze tra gli organi dell'Unite'
per quanto non previsto nella presente legge;
b) la sede, da individuare nell'ambito di quelle esistenti nei
Comuni associati, e l'organizzazione funzionale dell'Unite';
c) le ulteriori modalita' di elezione del Presidente e del
Vicepresidente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13;
d) le forme di collaborazione con gli altri enti locali.
Art. 15
Personale e segretario delle Unites
1. Le Unites dispongono di propri uffici e personale e si
avvalgono, in sede di prima applicazione, del personale delle
preesistenti Comunita' montane. Il personale in servizio a tempo
indeterminato e' trasferito alle rispettive Unites a decorrere dalla
data di costituzione delle stesse, secondo le modalita' stabilite dal
piano di successione di cui all'art. 22, comma 2, e nel rispetto
delle relazioni sindacali. Il personale trasferito ha diritto alla
conservazione del trattamento in godimento all'atto del
trasferimento, con esclusione delle indennita' o retribuzioni di
funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente
ricoperti. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle
preesistenti Comunita' montane, le Unites subentrano nella
titolarita' dei rapporti fino alla prevista scadenza, con le stesse
modalita' di cui al secondo periodo.
2. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa regionale
vigente in materia di assunzione di personale, la spesa sostenuta per
il personale delle Unites non puo' comportare, in sede di prima
applicazione, il superamento della somma della spesa sostenuta dalle
preesistenti Comunita' montane di appartenenza per le funzioni ed i
servizi comunali assegnati alle Unites. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere in ogni caso assicurati
progressivi risparmi sulla spesa per il personale.
3. Il segretario dell'Unite' e' incaricato dal Presidente secondo
le modalita' stabilite dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46
(Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione
autonoma Valle d'Aosta), e dal regolamento regionale 17 agosto 1999,
n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle
d'Aosta). L'Unite' puo' sottoscrivere convenzioni per il servizio di
segretaria unicamente con uno o piu' Comuni che la compongono.
4. Il segretario dell'Unite' e i segretari dei Comuni in essa
associati adottano modalita' operative ispirate al principio di leale
collaborazione, al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni
esercitate e dei servizi comunali svolti.
Art. 16
Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito
territoriale sovracomunale per il tramite delle Unites
1. Alle Unites e' affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni
e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attivita', salvo quanto
disposto dagli articoli 4, 5 e 6:
a) sportello unico degli enti locali (SUEL);
b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:
1) assistenza domiciliare e microcomunita';
2) assistenza agli indigenti;
3) assistenza ai minori e agli adulti;
4) scuole medie e asili nido;
5) soggiorni vacanze per anziani;
6) telesoccorso;
7) trasporto di anziani e inabili;
c) servizi connessi al ciclo dell'acqua;
d) servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le
linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di
coordinamento;
e) servizio di accertamento e riscossione volontaria delle
entrate tributarie.
2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono esercitati
obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione tra due o
piu' Unites. La Giunta regionale, con propria deliberazione da
adottare d'intesa con il CPEL e previo parere della Commissione
consiliare competente, individua i criteri per favorire tali forme di
gestione associata.
Art. 17
Conferenza dei Presidenti delle Unites
1. Al fine di promuovere il coordinamento delle politiche relative
ai servizi e alle funzioni comunali gestiti dalle Unites e di
garantire uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero
territorio regionale, e' istituita la conferenza dei Presidenti delle
Unites, di cui fa parte anche il Sindaco del Comune di Aosta.
2. La conferenza dei Presidenti delle Unites propone
all'approvazione del CPEL:
a) le indicazioni e le linee guida finalizzate all'ottimale
esercizio delle finzioni e dei servizi gestiti dalle Unites;
b) la definizione di politiche tariffarie omogenee;
c) le modalita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi
comunali a livello sovracomunale.
3. Le modalita' di funzionamento della conferenza dei Presidenti
delle Unites sono disciplinate da un apposito regolamento interno.
4. La conferenza dei Presidenti delle Unites ha sede presso il
CPEL, che ne assicura il coordinamento e il corretto funzionamento.
Capo IV
FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE
COMUNALE
Art. 18
Funzioni e servizi comunali da svolgere
in ambito territoriale comunale
1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, esercitano tutte
le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle
Unites, singole o associate, e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5
e 6.
Capo V
FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE
SOVRACOMUNALE MEDIANTE CONVENZIONI FRA COMUNI
Art. 19
Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale
sovracomunale mediante convenzioni tra Comuni
1. I Comuni esercitano obbligatoriamente in ambito sovracomunale,
mediante convenzione avente i contenuti di cui all'art. 20, le
funzioni e i servizi inerenti agli ambiti di attivita' di seguito
elencati:
a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi
compreso il servizio di segreteria comunale;
b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione
dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle
entrate tributarie;
c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica,
manutenzione dei beni immobili comunali;
d) polizia locale;
e) biblioteche.
2. I Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale della
convenzione, unico per tutte le funzioni e i servizi di cui al comma
1, che deve essere costituito da due o piu' comuni contermini
appartenenti preferibilmente alla medesima Unite', la cui popolazione
complessiva sia pari ad almeno 1.000 abitanti, calcolata come
previsto all'art. 9, comma 3.
3. L'ambito territoriale ottimale della convenzione deve
obbligatoriamente comprendere Comuni appartenenti alla medesima
Unite' entro la conclusione del mandato decorrente dalle elezioni
generali comunali successive alla data di entrata in vigore della
presente legge. Sono esclusi dall'obbligo di appartenenza alla
medesima Unite' il Comune o i Comuni che sottoscrivono con il Comune
di Aosta una convenzione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi
di cui al comma 1.
Art. 20
Contenuti delle convenzioni
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare
d'intesa con il CPEL, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, stabilisce gli ulteriori contenuti obbligatori
rispetto a quelli gia' elencati dall'art. 104, comma 2, della legge
regionale n. 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato
delle funzioni e dei servizi comunali secondo le modalita' stabilite
dalla presente legge. I suddetti contenuti comprendono la
possibilita' di costituzione di uffici associati operanti, per la
durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti
aderenti, e l'individuazione dell'ente che assume la responsabilita'
dell'esercizio associato e presso il quale e' operante la struttura
responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.
Capo VI
SOPPRESSIONE DELLE COMUNITA' MONTANE E SUCCESSIONE DELLE UNITES
Art. 21
Soppressione delle Comunita' montane
1. Le Comunita' montane della Valle d'Aosta, istituite ai sensi
dell'art. 73 della legge regionale n. 54/1998, sono soppresse con
effetto dalla data di costituzione delle Unites.
Art. 22
Successione nei rapporti giuridici
1. Le Unites subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici
attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il relativo
personale, delle preesistenti Comunita' montane in relazione alle
funzioni ed ai servizi comunali assegnati.
2. Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Unite' coincida con
l'ambito della preesistente Comunita' montana, Unite' succede, dalla
data di costituzione, nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi
e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il personale, della
Comunita' montana preesistente senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione. Negli altri casi, la successione nei
rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari e'
disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, da adottare
d'intesa con il CPEL entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. La suddetta deliberazione definisce le modalita' e i
tempi di attuazione dei piani di successione, prevedendo anche la
nomina di amministratori temporanei per l'adozione di ogni atto
necessario a garantire, senza soluzione di continuita', il
funzionamento delle Comunita' montane nelle more del subentro delle
Unites.
Capo VII
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
Art. 23
Trasferimenti finanziari agli enti locali
1. Nelle more del riordino normativo di cui all'art. 25. comma 1, i
riferimenti alle Comunita' montane contenuti nelle disposizioni
legislative, regolamentari e negli atti amministrativi attuativi in
materia di finanza locale si intendono effettuati alle Unites.
2. Tra i criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli enti
locali di cui alla legge regionale n. 48/1995 e' ricompreso anche il
costo unitario ottimale di riferimento per le funzioni ed i servizi
comunali esercitati ai sensi della presente legge, da definire, in
ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicita', con
deliberazione della Giunta regionale da adottare d'intesa con il
CPEL.
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
Supporto formativo e tecnico-organizzativo
1. Il CPEL, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate
ai sensi dalla presente legge, puo' intraprendere, avvalendosi del
CELVA, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati:
a) assistenza giuridico-amininistrativa;
b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti
degli enti locali, che prevedano, tra l'altro, la condivisione di
esperienze e l'approfondimento delle conoscenze.
Art. 25
Rinvio
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di semplificare il quadro legislativo di riferimento
coordinandolo con le disposizioni di cui alla presente legge, si
provvede al riordino della legislazione regionale in materia di
ordinamento degli enti locali.
2. Nelle more del riordino normativo di cui al comma 1, i
riferimenti alle Comunita' montane contenuti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti si intendono effettuati, ove
compatibili, alle Unites.
Art. 26
Disposizioni transitorie
1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dei
soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, le funzioni ed i servizi
comunali relativi agli ambiti di attivita' individuati nei predetti
articoli, nei tempi e con le modalita' stabiliti nelle convenzioni da
stipulare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nelle more della stipulazione delle predette convenzioni, rimangono
valide le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le funzioni e i servizi comunali di cui all'art. 16 non
esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge dalle
preesistenti Comunita' montane sono esercitate dalle Unites entro un
anno dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'art. 8, comma
3.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i
Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio
obbligatorio associato mediante convenzione delle funzioni e dei
servizi di cui all'art. 19. Entro quattro mesi dall'individuazione di
tale ambito, i Comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni
e i servizi di cui al medesimo articolo. Le convenzioni in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide
fino alla loro scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2015, se
successiva.
Art. 27
Disposizione finale
1. Le Unites di cui alla presente legge esercitano le funzioni e i
servizi comunali loro affidati a decorrere dalle prime elezioni
generali comunali successive alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 28
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31,
comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera'
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste.
Aosta, 5 agosto 2014
ROLLANDIN
(Omissis).