VALUTAZIONI PERFORMANCE PA
In GU n. 14 del 18 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto 2 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla valutazione performance delle PA. Di seguito il testo:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 2 dicembre 2016 Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance. (17A00313) (GU n.14 del 18-1-2017)
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.
105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 6, comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e
successive modificazioni;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014
con cui l'on. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa
Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione
e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2014, recante «Delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la
pubblica amministrazione»;
Decreta:
Art. 1
Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione della performance
1. In attuazione dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri (di seguito «Dipartimento») e' istituito l'Elenco
nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione
della performance, di seguito Elenco nazionale.
2. L'iscrizione all'Elenco nazionale e' condizione necessaria per
la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli
organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito
«OIV»), istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti
statali, anche ad ordinamento autonomo.
3. Le domande di iscrizione all'Elenco nazionale sono presentate al
Dipartimento con le modalita' di cui all'art. 3.
4. I soggetti iscritti all'Elenco nazionale sono collocati in
sezioni distinte per fasce professionali secondo quanto disciplinato
dal presente decreto.
5. L'Elenco nazionale e' gestito attraverso una piattaforma online
e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale
della performance del Dipartimento con effetti di pubblicita' legale
ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Art. 2
Requisiti di competenza, esperienza e integrita'
1. L'iscrizione nell'Elenco nazionale puo' essere chiesta
esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) generali:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le
cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso
in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
b) di competenza ed esperienza:
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio
ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di
almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o
aziende private, nella misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk
management;
c) di integrita':
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo
II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilita'
contabile e amministrativa per danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di
componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di
una sanzione disciplinare superiore alla censura. Art. 3
Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale
1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'Elenco
nazionale al Dipartimento, tramite il Portale della performance
(https://performance.gov.it), inserendo tutte le informazioni
richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di
cui all'art. 2 e compilando il curriculum vitae secondo il format
standard. Le domande di iscrizione possono essere presentate in
qualsiasi momento dell'anno.
2. L'effettiva iscrizione nell'Elenco nazionale decorre dalla
comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle
informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art.
2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di
cui all'art. 5.
3. Gli iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti a segnalare
immediatamente eventuali modifiche delle condizioni soggettive che
incidono sul possesso dei requisiti.
4. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione,
sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nonche' sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande
di iscrizione o di rinnovo. La verifica di non veridicita' della
dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata
iscrizione o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. A seguito del controllo di cui al comma 4 ovvero a seguito di
segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento
invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le
eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per
osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza
dei requisiti di cui all'art. 2, procede alla cancellazione degli
iscritti dall'Elenco nazionale.
6. Il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale puo', a seguito del
venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare
una nuova richiesta motivata di iscrizione.
7. Con le medesime modalita' i soggetti interessati presentano
domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale. Art. 4
Obblighi dei soggetti iscritti
all'Elenco nazionale
1. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti:
a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto
all'art. 6;
b) al tempestivo aggiornamento dei propri dati con particolare
riguardo ai requisiti di cui all'art. 2, agli incarichi di OIV
ricoperti e ai crediti formativi acquisiti;
c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco nazionale,
attraverso il Portale della performance. Art. 5
Fasce professionali
1. Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell'Elenco
nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo conto
dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b).
2. Sono individuate le seguenti fasce professionali:
a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni
negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2;
b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli
ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre
come componente di organismo indipendente di valutazione della
performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe;
c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni
negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di
cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione
della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe in
amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti.
3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce
professionali puo' essere modificato dal Dipartimento su istanza
dell'interessato, previa verifica del possesso dei requisiti di cui
al comma 2. Art. 6
Formazione continua
1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti
iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento
metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione
continua prevede attivita' di qualificazione specifiche attraverso la
partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni
pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.
2. Ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale i soggetti
iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel
triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.
3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri
indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale
dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento
delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attivita'
formative e procede alla verifica, anche a campione, della
sussistenza dei requisiti stessi. La Scuola nazionale
dell'amministrazione provvede alle conseguenti attivita' di
accreditamento.
5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale
dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione
continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della
professione.
6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola inoltre
puo':
a) stipulare convenzioni con universita' per definire regole
comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi
professionali e universitari;
b) valutare proposte formative su base individuale aventi
caratteristiche di alta specializzazione. Art. 7
Nomina e durata dell'organismo
indipendente di valutazione
1. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono
nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti
i requisiti di cui all'art. 2, dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o
in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale
di validita' dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non e'
prorogabile ed e' rinnovabile una sola volta, previa procedura
comparativa.
2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di
cui all'art. 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione
dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo
dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i
soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata
in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito
territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge
funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale
della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi
esiti.
6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico
puo' essere affidato esclusivamente:
a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle
amministrazioni con piu' di duecentocinquanta dipendenti;
b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle
altre amministrazioni.
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV
istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto
dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio
possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo
non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV.
L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della
scadenza e' adeguatamente motivata. Art. 8
Limiti relativi all'appartenenza a piu'
organismi indipendenti di valutazione
1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso
dei requisiti previsti puo' appartenere a piu' OIV per un massimo di
tre.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di
cui al comma 1 e' pari ad uno.
3. Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille
dipendenti il limite di cui al comma 1 e' pari ad uno. Art. 9
Verifica delle attivita' degli organismi
indipendenti di valutazione
1. Il Dipartimento indirizza e verifica l'operato degli OIV
valutando la qualita' dei processi, i risultati e i prodotti delle
relative attivita'.
2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1:
a) la conformita' dell'attivita' degli OIV agli indirizzi forniti
dal medesimo Dipartimento;
b) la qualita' dei prodotti dell'attivita' degli OIV, valutati
anche tramite procedimenti di valutazione tra pari. Art. 10
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2017, non e'
richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell'Elenco
nazionale di cui all'art. 7, comma 3.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Roma, 2 dicembre 2016
Il Ministro: Madia Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 23 Allegato A
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI
Parte di provvedimento in formato grafico