Legge Stabilità 2015 - Valorizzazione Patrimonio Immobiliare (art.22)
L'art.22 del testo della Legge di Stabilità 2015 riporta norme in materia di VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - Il testo dell'art.22
ART. 22 Valorizzazione patrimonio immobiliare
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all’articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l’interesse di un’ampia platea di investitori, all’articolo 7, comma 1, del decretolegge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo dopo le parole “trattativa privata” sono inserite le seguenti: “ovvero, per gli anni 2015, 2016, 2017, mediante procedura ristretta cui investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito,”. 2. Al medesimo fine di cui al comma 1, mediante l’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 222-quater: 1) nel terzo periodo, dopo le parole “I piani di razionalizzazione nazionali”, sono inserite le seguenti: “, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,”; dopo le parole: “con gli obiettivi fissati dal presente comma”, sono inserite le seguenti:”, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa dell’Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio”; 2) nel quarto periodo, dopo le parole: “i risultati della verifica”, sono inserite le seguenti: “, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l’attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse”; 3) nel quinto periodo, le parole: “In caso tale verifica risulti positiva”, sono sostituite dalle seguenti: “Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma”; dopo le parole: “da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano”, sono inserite le seguenti: “, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo”; b) dopo il comma 222-quater è inserito il seguente: “222-quater.1. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo denominato “Fondo per la razionalizzazione degli spazi”, con una iniziale dotazione 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle Amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da: a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all’entrata per essere riassegnati al predetto fondo; b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze.