Occupazione abusiva: non sufficiente riconsegna chiavi ed il danno va provato
Pubblico
Sabato, 14 Febbraio, 2015 - 01:00
Occupazione abusiva - Trib. Pescara sent. 12.02.2015
Non è sufficiente la consegna delle chiavi, è necessario un provvedimento di rilascio. Il Tribunale di Pescara accoglie la domanda principale proposta, per conto del Comune di Spoltore, dall’Avv. Marco Morelli
Il caso riguardava l’occupazione abusiva, da parte di privati, di un immobile fatiscente, di proprietà del Comune di Spoltore, in Provincia di Pescara. Nonostante diversi tentativi compiuti, nel corso degli anni, da parte dell’ente pubblico, di vedersi restituire il bene, tra cui anche una ordinanza di sgombero, è stato necessario incardinare, davanti al GO, un giudizio diretto, in via principale, al rilascio degli immobili, in subordine al riconoscimento dei danni da abusiva occupazione.
Il giudizio, passato attraverso una istruttoria fondata su prove testimoniali ed interrogatorio formale dei convenuti, si è chiuso con sentenza dello scorso 12 febbraio, nella quale il Giudice unico ha accolto la domanda principale del Comune di Spoltore condannando le parti convenute al rilascio del bene entro 3 mesi dal pronunciamento.
In verità la sentenza si segnala per il “tentativo” ultimo, da parte degli occupanti, di far dichiarare cessata la materia del contendere con la materiale riconsegna, all’ultima udienza, delle chiavi dell’immobile occupato. La opposizione del Comune attore, ha fatto si che venisse pronunciato dal Giudice unico, l’unico provvedimento utile: la condanna per il rilascio del bene.
Invero la domanda subordinata di risarcimento del danno da occupazione abusiva non è stata accolta, avendo aderito, il Tribunale di Pescara, all’ultimo indirizzo della Cassazione, in parte opinabile, della mancanza di danno in re ipsa: occorre, secondo tale ultimo indirizzo che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento provi di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti” (cfr. Cass. 17.6.2013, n. 15111).
Attenzione, allora, alle occupazioni abusive di immobili pubblici: occorre molta attenzione anche nella fase di precostituzione della prova del danno…….