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Il TAR Lazio fa il punto sul piano delle alienazioni immobiliari

Pubblico
Mercoledì, 5 Aprile, 2017 - 15:47

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 3929 del 1 febbraio 2017, sul piano delle alienazioni immobiliari. 
 
 
La massima 
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare costituisce uno strumento di pianificazione urbanistica, soggetto, tra l’altro, ad una procedura definibile “semplificata”, connotato – al pari degli altri strumenti di tal genere – da un evidente valenza programmatoria. 
La classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all’accertamento che si tratta di beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, la destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti”. 
In ragione della natura che caratterizza i piani di alienazione e valorizzazione immobiliari, sussistono valide ragioni per affermare che gli stessi non necessitano di altra motivazione se non di quella costituita dal riferimento ai criteri tecnici seguiti nella redazione e nell’impostazione di essi e, comunque, non richiedono – in termini generali – la puntuale indicazione dei presupposti di fatto sottesi alle scelte in tal modo effettuate dall’Amministrazione (cfr., ex multis, TAR Puglia, Lecce, Sez. III; 4 marzo 2014, n. 701). 
Le scelte operate dall’Amministrazione in sede di redazione di quest’ultimi scaturiscono da apprezzamenti di merito e, quindi, sono caratterizzate da un amplissimo margine di discrezionalità, con la conseguenza che le scelte in questione debbono essere considerate sottratte al sindacato del giudice amministrativo, con l’unica eccezione dei casi in cui le stesse risultino inficiate da manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e/o palese travisamento dei presupposti (cfr., ex multis, TAR Basilicata, Sez. I, 23 giugno 2014, n. 414; TAR Puglia, Lecce, n. 701 del 2014, già cit.; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 giugno 2013, n. 3023). 
 
 
N. 03929/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13578/2014 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13578 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
OMISSIS., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Laura Cefalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Nicotera n. 29; 
contro
Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Annibali, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B; 
nei confronti di
OMISSIS., in persona del legale rappresentante p.t., n.c.; 
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
della deliberazione C.C. Comune di Montalto di Castro n. 31 dell’8.07.2014, avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare – Approvazione”, nella parte in cui non comprende l’area del fiume Fiora;
della deliberazione G.C. Comune di Montalto di Castro n. 147 del 4.06.2014;
di ogni altro precedente, susseguente o comunque connesso;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni;
- quanto ai I motivi aggiunti, depositati in data 16 settembre 2015:
della delibera di G.C. n. 157 del 26/05/2015, avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2015-2017 – Individuazione immobili”;
di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni;
- quanto ai II motivi aggiunti, depositati in data 14 settembre 2016:
della delibera di G.C. n. 170 del 20 giugno 2016, di individuazione degli immobili oggetto del Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018, e della successiva delibera di C.C. n. 49 del 24 giugno 2016, di approvazione di tale Piano;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montalto di Castro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2017 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 ottobre 2014 e depositato il successivo 6 novembre 2014, la ricorrente - in qualità di società esercente “da decenni l’attività di pesca e di rimessaggio barche a affini … attraverso la concessione dell’area di proprietà comunale sita lungo la sponda del Fiume Fiora, distinta al Catasto terreni al Fg. 87 part. 2/p, Fg. 83, part. 140 e 141”, rinnovata per anni 6 con deliberazione di G.C. n. 144 del 2008, con conseguente rilascio della licenza n. 2801.2008 del 3 giugno 2008, nonché di titolare dell’autorizzazione ad esercitare attività di “alaggio e varo imbarcazioni”, di “concessione di attività produttiva di pesca professionale”, della concessione “per l’anticipata occupazione di area demaniale marittima costituita da una porzione in golena e di specchio acqueo” e, ancora, di titolare, in veste di RTI con l’Associazione Diportisti di Montalto di Castro”, della “concessione demaniale marittima stagionale per l’uso di specchi d’acqua ricadenti dell’ambito demaniale di competenza” del citato Comune - impugna la deliberazione con cui, in data 8 luglio 2014, il Comune di Montalto di Castro ha approvato il “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare” per gli anni 2014-2016 e la presupposta deliberazione G.C. n. 147 del 2014 del medesimo Comune.
In particolare, la ricorrente espone che:
- con deliberazione di C.C. n. 22 in data 24 marzo 2009 il Comune di Montalto di Castro approvava il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare” 2010/2012;
- in esito ad osservazioni dalla predetta presentate, con successiva deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2010 tale piano veniva modificato mediante l’inserimento anche dell’area sul Fiume Fiora, distinta al foglio 87, part. 2/parte e 140, “nell’elenco dei beni patrimoniali alienabili”;
- con successiva deliberazione di C.C. n. 39 del 27 agosto 2013, il Comune deliberava poi il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” 2013-2015, riportando – al pari del precedente – l’area su indicata;
- inaspettatamente, con i provvedimenti indicati in epigrafe il Comune interveniva anticipatamente sul piano precedente, “escludendo immotivatamente l’area in esame”.
Avverso tali provvedimenti la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 58 DEL D.L. 25/06/2008 N. 112, CONVERTITO IN LEGGE 6/8/2008, N. 133; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITO; ASSOLUTA MANCANZA DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA’ E MANIFESTA ILLOGICITA’, IRRAZIONALITA’ ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, per mancata esposizione delle ragioni che hanno condotto l’Amministrazione a determinarsi in termini diversi rispetto alle decisioni assunte in precedenza e per carenza di qualsiasi previa comunicazione nei confronti dell’interessata, in spregio, tra l’altro, dell’affidamento nella stessa ingenerato, tanto più ove si consideri che, proprio in ragione del piano già approvato e non ancora scaduto, la predetta “aveva già realizzato interventi di investimento, valorizzazione e riqualificazione dell’area di interesse”.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELLE MEDESIME NORME RUBRICATE NEL PRIMO MOTIVO; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA ILLOGICITA’ ED OMESSA MOTIVAZIONE, per mancata manifestazione di “qualsivoglia interesse pubblico idoneo a legittimare una revisione e/o rettifica delle determinazioni” già assunte, precisando, ancora, che, “fermo restando il potere discrezionale del Comune di modificare il Piano in precedenza approvato, era necessario procedere con un contrarius actus in grado di provvedere sullo specifico bene oggetto di modifica e con una congrua motivazione a supporto” sulla base, peraltro, di una compiuta ed esaustiva valutazione di tutte le varie vicende che, nel corso del tempo, avevano coinvolto l’area in questione (tra cui l’alluvione del novembre 2012 e, dunque, tutte le attività di ripristino poste in essere dalla predetta “con proprie ditte e a proprie spese” e la Convenzione a seguito stipulata con cui il Comune “si impegnava a coprire il costo degli interessi passivi dei finanziamenti” ottenuti e “la Cooperativa odierna ricorrente ed i singoli pescatori si impegnavano a restituire le somme erogate”), atte a rendere la scelta in tal modo effettuata “ancor più illogica ed irrazionale”.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELLE MEDESIME NORME RUBRICATE NEL PRIMO MOTIVO; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA ILLOGICITA’ ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, per omessa valutazione “degli interventi realizzati dalla Cooperativa e autorizzati dagli organi competenti”, quali l’indicato recupero della banchina nel tratto di sponda del fiume Flora, il rilascio della concessione n. 47/2010 al RTI costituito tra la stessa e l’Associazione Diportisti del Comune di Montalto di Castro in esito, tra l’altro, all’espletamento di apposita gara e, ancora, la presenza dell’area “di attività produttiva di pesca professionale”.
In ultimo, la ricorrente formula domanda risarcitoria “nella misura corrispondente agli oneri finanziari” dalla stessa sostenuti per migliorare l’area, specificamente riportati.
Con atto depositato in data 23 dicembre 2014 si è costituito il Comune di Montalto di Castro, il quale – nel contempo – ha prodotto copia delle delibere impugnate.
2. Il successivo 16 settembre 2015 la ricorrente ha prodotto motivi aggiunti, notificati in data 11 settembre 2015, volti all’annullamento della delibera di G.C. n. 157 del 26 maggio 2015, di individuazione degli “immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015-2017”, e della successiva delibera di C.C. n. 42 del 23 luglio 2015 di approvazione dello stesso Piano, non includenti - al pari del precedente - l’area del Fiume Fiora (catasto Fg. 87, part. 2/p, Fg. 83, part. 140 e 141).
A tali fini la ricorrente sostanzialmente riproduce i vizi già formulati, ponendo, tra l’altro, in evidenza come il comportamento dell’Amministrazione risulti “ancor più illegittimo ed illogico” in ragione della “pendenza di un ricorso al TAR”.
3. In data 14 settembre 2016 la ricorrente ha depositato “II^ Atto di motivi aggiunti”, diretti a chiedere ed ottenere l’annullamento della delibera di G.C. n. 170 del 20/06/2016, di individuazione degli immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018, e della delibera di C.C. n. 49 del 24/06/2016 di approvazione di tale Piano.
A tali fini la ricorrente rinnova le doglianze in precedenza formulate.
4. Rispettivamente in date 11 e 16 gennaio 2017 il Comune di Montalto di Castro ha prodotto documenti ed una memoria con cui – dopo aver riferito dell’instaurazione da parte della ricorrente di un diverso giudizio dinanzi a questo Tribunale, diretto all’annullamento della licenza rilasciata nel 2013 nella parte in cui limitava l’uso a servizio dei pescatori della Cooperativa e poi degli atti di proroga della stessa, sfociato nella sentenza di parziale accoglimento n. 3155 del 14 marzo 2016, oggetto di gravame ad opera della ricorrente per la parte in cui non è stata, tra l’altro, riconosciuta la durata della concessione oltre il 31 dicembre 2015 – ha in via preliminare eccepito l’improcedibilità dell’atto introduttivo e dei I motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, riconnessa alla circostanza che le impugnative in tal modo proposte attengono a provvedimenti che hanno ormai esaurito i propri effetti, nonché eccepito l’inammissibilità dei II motivi aggiunti ugualmente per carenza di interesse sulla base del rilievo che dall’“1 gennaio 2016 … la Cooperativa occupa l’area di cui oggi chiede l’alienazione sine titulo” in ragione dell’intervenuta scadenza del periodo di concessione dell’area e, ancora, adducendo non solo il mancato avvio di procedure di variante urbanistica “sottese al cambio di destinazione e all’alienazione dell’area” ma anche l’intervenuta approvazione con delibera di G.C. n. 40/2013, mai impugnata, della previsione della realizzazione su detta area comunale di un’opera pubblica, circostanza questa ritenuta di particolare rilevanza poiché idonea – di per sé - a rendere l’area stessa inalienabile. In aggiunta, il Comune ha confutato le censure formulate nonché la domanda di risarcimento del danno.
Con memorie depositate in data 16 e 19 gennaio 2017 la ricorrente ha reiterato i motivi di diritto già dedotti e confutato le eccezioni sollevate dal Comune, ponendo - in particolare - in evidenza la titolarità in capo alla predetta di un interesse non pretensivo bensì oppositivo, l’irrilevanza – al fine di proporre le impugnative di cui trattasi – della disponibilità o meno dell’area e, ancora, la circostanza che la deliberazione n. 40 del 7 marzo 2013, contemplante la realizzazione di un’opera pubblica sull’area, è stata adottata in epoca antecedente all’inserimento dell’area in esame nel Piano Alienazioni 2013/2015 e, dunque, prova il riconoscimento da parte della stessa Amministrazione di “alcuna incompatibilità tra la iniziale ed originaria previsione dell’opera pubblica e la sopravvenuta scelta di alienare l’area”.
Il successivo 20 gennaio 2017 il Comune di Montalto di Castro ha prodotto, a sua volta, un nuovo scritto difensivo, al precipuo fine di sostenere che “tutti gli importi di cui si chiede il risarcimento nulla hanno a che vedere con i provvedimenti impugnati”.
All’udienza pubblica dell’1 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter soprassedere sulle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità, sollevate dal Comune resistente, atteso che le domande formulate dalla ricorrente sono infondate e, pertanto, debbono essere respinte.
2. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente chiede – in primis - l’annullamento dei provvedimenti con cui, rispettivamente per i bienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018, il Comune di Montalto di Castro ha adottato e, in seguito, approvato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, escludendo – a differenza di quanto, invece, riportato nei precedenti Piani relativi ai bienni 2010-2012 e 2013-2015 – l’area del Fiume Fiora individuata ai fg. 87, part. 2/p, e fg. 83, part. 140 e 141, già oggetto di concessione a favore della predetta in virtù, tra l’altro, del rinnovo per anni sei di cui alla deliberazione di G.C. n. 144 del 29 maggio 2008 e di successivi provvedimenti di proroga “sino al giugno 2015”.
In particolare, la ricorrente - ritenendosi titolare di un interesse “oppositivo” – denuncia la carenza di motivazione, la violazione dell’obbligo di procedere alla previa comunicazione dell’avvio del procedimento, l’intervento dei provvedimenti impugnati “anticipato” rispetto a quello di naturale scadenza dei precedenti, la palese contraddittorietà e la manifesta illogicità delle scelte adottate, il difetto di istruttoria, la violazione delle regole in materia di contrarius actus e, ancora, il travisamento dei fatti (precipuamente ricollegato all’omessa valutazione o, comunque, presa in considerazione di elementi e circostanze importanti, quali la concessione assegnata in suo favore in esito al bando di gara approvato con deliberazione G.C. n. 248 del 28 agosto 2009 “su specchi d’acqua ricadenti nelle competenze del Comune di Montalto di Castro, la cui durata è tuttora in corso, e la presenza nell’area di “attività produttiva di pesca professionale”).
Tali censure non sono meritevoli di positivo riscontro.
2.1. Ai fini del decidere appare opportuno ricordare che:
- come noto, il piano di valorizzazione e alienazione è uno strumento giuridico espressamente contemplato nell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), il quale, al comma 1, dispone che “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie competenze istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissioni”, precisando che - a tali fini - “viene così redatto” il piano di cui trattasi, con ulteriore evidenza, nel successivo comma 2, che “l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale”, con connessa previsione dell’incidenza della “deliberazione del consiglio comunale di approvazione … del piano delle alienazioni e valorizzazioni” sulle “destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili”, attribuendo, peraltro, alle Regioni il potere di disciplinare, “entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente disposizione”, “l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione”;
- con la sentenza 30 dicembre 2009, n. 340, di dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del richiamato comma 2, la Corte Costituzione ha avuto modo di affermare che l’art. 58 in argomento ha affidato “agli enti locali la formazione degli elenchi in essa previsti, sulla base di valutazioni demandate agli enti medesimi, con lo scopo di favorire su tutto il territorio nazionale l’individuazione di immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nella prospettiva di permettere il reperimento di ulteriori risorse economiche e quindi di ottenere l’incremento delle entrate locali” ma - in ogni caso e, dunque, anche in disparte “i profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica” – “non c’è dubbio che, con riferimento al comma 2, … assuma carattere prevalente la materia del governo del territorio, anch’essa rientrante nella competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni, avuto riguardo all’effetto di variante allo strumento urbanistico generale, attribuito alla delibera che approva il piano di alienazione e valorizzazione”, e ha, dunque, statuito la necessità che la variante stessa “debba essere sottoposta a verifiche di congruità”, nel rispetto degli spazi di intervento spettanti al legislatore regionale, con la connessa chiara precisazione che, “mentre la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all’accertamento che si tratta di beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, la destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti”;
- in giurisprudenza è stato, poi, osservato che “il citato art. 58 del D.L. n. 112 del 2008 non presuppone la totale inservibilità del bene, poiché il giudizio di non strumentalità, all’esercizio delle proprie funzioni, può riguardare anche beni utilizzabili ma non adeguati e sufficienti per coprire i fabbisogni di sviluppo inseriti nei programmi dell'amministrazione” e che, quindi, la decisione dell’ente pubblico di far cessare la destinazione a pubblico servizio di beni del proprio patrimonio e il connesso rapporto di strumentalità di quei beni rispetto ai propri fini istituzionali presuppone valutazioni non solo tecnico-economiche, ma anche discrezionali ad ampio raggio che attengono al merito dell'azione amministrativa, sottratte – in quanto tali - al sindacato di questo giudice se non per evidenti e incontestabili profili di illogicità, travisamento, contraddittorietà e sviamento di potere (cfr., ex multis, TAR Sicilia, Palermo, 28 luglio 2016, n. 1953).
2.2. Preso così atto che il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare costituisce uno strumento di pianificazione urbanistica, soggetto, tra l’altro, ad una procedura definibile “semplificata”, connotato – al pari degli altri strumenti di tal genere – da un evidente valenza programmatoria e, dunque, generale, il Collegio osserva che:
- non sussistono ragioni che possano indurre a riscontrare la denunciata violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Tenuto, infatti, conto della natura e delle peculiarità che connotano i piani in esame, non si hanno motivi per dubitare della piena operatività, in relazione ad essi, del disposto dell’art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale – come noto – esclude espressamente l’applicabilità delle disposizioni “contenute nel presente capo”, tra cui figura il menzionato art. 7, “nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”. Al riguardo, anche la giurisprudenza ha – del resto - avuto modo di rilevare l’assoluta ragionevolezza della disciplina in argomento, riconducendola alla circostanza che proprio la specifica regolamentazione che governa gli strumenti di pianificazione urbanistica ben si presta a garantire di per sé la partecipazione degli interessati al procedimento mediante la pubblicazione degli atti e la conseguente possibilità di presentare osservazioni (cfr., tra le altre, TAR Sardegna, Sez. II, 20 maggio 2016, n. 443). Per mera completezza, preme aggiungere, ancora, che ad una differente conclusione non può condurre il rilievo, formulato dalla ricorrente, dell’inclusione di tale area in piani approvati in epoca antecedente in esito all’accoglimento di osservazioni presentate dalla predetta, atteso che un tale rilievo non vale a sminuire la natura programmatoria dei piani in argomento e, comunque, non è idoneo a concretizzare un’eccezione al su indicato art. 13, tenuto – in particolare – conto che le “osservazioni” risultano configurate dal legislatore e, dunque, debbono essere correttamente intese come un semplice segmento del procedimento di approvazione dei piani, inidoneo – in quanto tale – a dare origine a situazioni “differenziate”, atte a giustificare l’osservanza dell’obbligo di dare comunicazione dell’avvio del procedimento a determinati soggetti solo perché autori di osservazioni positivamente recepite dal Comune nel caso in cui quest’ultimo ravvisi, poi, la necessità di modificare le previsioni in tal modo formulate in sede di approvazione di piani afferenti a periodi temporali successivi;
- sempre in ragione della natura che caratterizza i piani di alienazione e valorizzazione immobiliari, sussistono valide ragioni per affermare che gli stessi non necessitano di altra motivazione se non di quella costituita dal riferimento ai criteri tecnici seguiti nella redazione e nell’impostazione di essi e, comunque, non richiedono – in termini generali – la puntuale indicazione dei presupposti di fatto sottesi alle scelte in tal modo effettuate dall’Amministrazione (cfr., ex multis, TAR Puglia, Lecce, Sez. III; 4 marzo 2014, n. 701);
- in stretta aderenza a quanto riportato al precedente alinea, chiara si profila, peraltro, l’incongruità del richiamo alla disciplina che presiede il c.d. “contrarius actus”, tenuto conto – in aggiunta – che i piani de quibus sono connotati da un’intrinseca temporaneità, a cui non può ragionevolmente non riconnettersi il riconoscimento dell’assoluta reversibilità delle scelte già effettuate e, in termini più generali, della piena facoltà del Comune di approvare un piano caratterizzato da previsioni di carattere innovativo rispetto a quelle del piano in precedenza predisposto, senza necessità alcuna di esternare precise giustificazioni, atte a rappresentare, tra l’altro, esigenze direttamente collegate al soddisfacimento dell’interesse pubblico (cfr. TAR Sicilia, Palermo, n. 1953 del 2016, già cit.);
- in rapporto di conseguenzialità con la natura dei piani di cui si discute si pone, ancora, la constatazione che le scelte operate dall’Amministrazione in sede di redazione di quest’ultimi scaturiscono da apprezzamenti di merito e, quindi, sono caratterizzate da un amplissimo margine di discrezionalità, con la conseguenza che le scelte in questione debbono essere considerate sottratte al sindacato del giudice amministrativo, con l’unica eccezione dei casi in cui le stesse risultino inficiate da manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e/o palese travisamento dei presupposti (cfr., ex multis, TAR Basilicata, Sez. I, 23 giugno 2014, n. 414; TAR Puglia, Lecce, n. 701 del 2014, già cit.; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 giugno 2013, n. 3023), i quali – nel caso in esame – non risultano riscontrabili, specie ove si considerino le circostanze addotte dall’Amministrazione in relazione all’avvenuta previsione, con delibera di G.C. n. 40 del 2013, della realizzazione su “detta area comunale” di un’opera pubblica, la quale appare ancora pienamente operante, atteso che la citata Amministrazione dà formale evidenza di una conferenza dei servizi “in corso”, “mirata all’adozione di variante urbanistica e successiva iscrizione nel piano triennale delle OO.PP” (cfr. memoria del Comune di Montalto di Castro depositata in data 16 gennaio 2017, pagg. 13 e ss.);
- per quanto attiene, poi, alla circostanza denunciata dalla ricorrente inerente l’approvazione “anticipata” dei piani in contestazione, sorgono, in verità, perplessità sulla sussistenza di un effettivo interesse della ricorrente a formulare una censura di tal genere e, in ogni caso, l’operato dell’Amministrazione appare corretto poiché conforme al disposto dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, in cui è dato leggere il riferimento espresso all’allegazione del piano “delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” “al bilancio di previsione”;
- in ultimo, deve, poi, darsi atto che non sussistano valide ragioni per affermare che l’Amministrazione abbia operato sulla base di una carente istruttoria, tanto più ove si tenga conto che gli ulteriori provvedimenti ampliativi all’uopo invocati o erano strettamente vincolati nella durata alla validità del provvedimento di concessione dell’area n. 144 del 29 maggio 2008 (in particolare, la “licenza temporanea di rimessaggio barche ed affini” del 3 giugno 2008) o, ancora, riguardavano aree differenti, date in concessione in esito all’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica (cfr. determinazioni del 7 maggio 2013 e del 13 aprile 2011).
In conclusione, la domanda di annullamento dei provvedimenti gravati con l’atto introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti in seguito proposti è infondata e va respinta.
3. Stante l’infondatezza della domanda di annullamento, anche la domanda di risarcimento del danno non può che essere respinta.
4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13578/2014, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l’intervento dei Magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Elena Stanizzi
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
 

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