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Vendita immobili ed asta - TAR Bologna, sez. I, sent. n. 137 del 11.02.2015

Pubblico
Lunedì, 30 Marzo, 2015 - 02:00

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, (Sezione Prima), sentenza n. 137 del 11 febbraio 2015, sulla vendita immobili e asta relativa 
 
N. 00137/2015 REG.PROV.COLL.
 
N. 00746/2012 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso n. 746 del 2012 proposto dal ........i, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Penzo e presso la stessa elettivamente domiciliati in Bologna, via Livraghi n. 1;
contro
il Comune di San Lazzaro di Savena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bonetti e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Bologna, via Altabella n. 3;
nei confronti di
Eternedile S.p.A., in persona del presidente Franco Nessi, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Maria Terenziani e presso la stessa elettivamente domiciliata in Bologna, via S. Stefano n. 29;
per l'annullamento
del verbale, P.G. n. 15754, dell’8 maggio 2012 di aggiudicazione provvisoria dell’asta, dell’aggiudicazione provvisoria in esso contenuta e dell’eventuale aggiudicazione definitiva;
dell’avviso di asta pubblica per la vendita di un’area edificabile di proprietà comunale ubicata in località San Lazzaro di Savena, angolo via Poggi via Emilia, comparto AR.B7 - P.36BIS, di PG n. 10173 del 20 marzo 2012;
della determinazione n. 207 del 20 marzo 2012 dell’Area programmazione del Territorio;
della deliberazione consiliare n. 68 del 21 dicembre 2011 di approvazione del P.O.C., e degli elaborati descrittivi e prescrittivi in essa contenuti, nelle parti in seguito evidenziate, nonché della deliberazione consiliare di adozione del P.O.C. n. 33 del 14 giugno 2011 e della scheda prescrittiva AR.B7 - P.36BIS;
della VALSAT/VAS, parte integrante del P.O.C., e dell’Elab. SL. POC. 4b, nella parte in cui si occupa del Comparto AR.B7 - P.36BIS;
della deliberazione consiliare n. 92 del 21 dicembre 2010 di approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari ex art. 58 della legge n. 133/2008 (in allegato al Bilancio pluriennale 2011/2013) e della stima ad essa allegata;
della lettera a firma del Sindaco Macciantelli in data 8 maggio 2012 e della nota del Dirigente dell’Area Urbanistica del 15 maggio 2012, relative alla mancata adozione dei provvedimenti di autotutela;
di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali;
…………………….per la condanna……..
dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 21 settembre 2012;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Lazzaro di Savena e di Eternedile S.p.A.;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Con determinazione dirigenziale n. 207 del 20 marzo 2012 il Comune di San Lazzaro di Savena approvava il bando di un’asta pubblica per la vendita a corpo di area edificabile di sua proprietà, sita all’angolo tra la via Poggi e la via Emilia e facente parte del comparto di riqualificazione urbana denominato AR.B7 - P.36BIS (individuato dal POC approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 20 dicembre 2011). Alla gara, espletata con il sistema delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73, lett. c), del r.d. n. 827 del 1924, partecipava unicamente la società Eternedile S.p.A., proprietaria di area confinante, cui veniva prima aggiudicata in via provvisoria e poi aggiudicata in via definitiva la vendita.
Avverso gli atti di gara e avverso varie determinazioni comunali relative al regime urbanistico/ambientale dell’area oggetto di vendita hanno proposto impugnativa i ricorrenti, di cui fanno parte – da un lato – un’aggregazione di soggetti residenti nella zona in dichiarata qualità di portavoce degli interessi della collettività locale e – dall’altro lato – alcune persone fisiche con residenza in zona e in parte anche proprietarie di immobili ivi ubicati. Imputano all’Amministrazione comunale di avere indetto una gara solo formalmente aperta alla partecipazione di più concorrenti, ma in realtà finalizzata a sollecitare unicamente l’interesse della ditta proprietaria del terreno confinante, e ciò sia in ragione della destinazione urbanistica dell’area sia in ragione delle modalità di scelta ancorate al prezzo più basso; denunciano, inoltre, che l’inclusione dell’area nel piano delle alienazioni immobiliari del 2010 non ha tenuto conto della valenza ambientale della stessa, quale si desume dal PSC; deducono, ancora, l’incongruità della “stima” posta a base della gara, per essere mancata una perizia estimativa puntuale e aggiornata; lamentano, poi, l’illegittimità della destinazione urbanistica dell’area, per essersi in parte qua il POC indebitamente discostato dalle previsioni del PSC; censurano, altresì, sotto più profili, la Valutazione ambientale strategica effettuata in sede di formazione del POC e le altre operazioni alla stessa collegate; si dolgono, infine, del diniego di annullamento in autotutela degli atti di gara opposto dall’Amministrazione comunale a quanti avevano formulato rilievi in ordine ai presupposti stessi della gara. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni conseguenti alla nuova utilizzazione dell’area oggetto di vendita.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Lazzaro di Savena e la Eternedile S.p.A., opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Successivamente, a mezzo di atto di “motivi aggiunti” depositato il 21 settembre 2012, i ricorrenti hanno proposto ulteriori censure. Contestano la decisione di procedere alla stipula del contratto di vendita prima della pubblicazione all’albo pretorio della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva; denunciano, poi, l’insussistenza stessa della perizia di stima, carente sin dall’adozione del piano delle alienazioni immobiliari del 2010; deducono, ancora, la mancata specificazione delle modalità di custodia della busta dell’unica offerente fino alla sua apertura; insistono, infine, sull’illegittima elaborazione della VAS in sede di formazione del POC, sotto ulteriori profili.
L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva respinta dal Tribunale alla Camera di Consiglio in data 11 ottobre 2012 (ord. n. 624/2012).
All’udienza del 29 gennaio 2015, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Osserva il Collegio che a fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale dei ricorrenti è l’assunto che la vendita a terzi dell’area edificabile di proprietà comunale, in ragione del regime urbanistico/ambientale impresso alla stessa dalla disciplina pianificatoria locale, renda concreto e attuale il pregiudizio derivante alla collettività locale da una destinazione del bene asseritamente non rispettosa dell’ambiente. Se tale è l’interesse azionato, risulta evidente come sia l’indizione stessa della gara il passaggio procedimentale che assume rilevanza ai fini dell’insorgere dell’interesse al ricorso, quale momento in cui l’Amministrazione si determina a spogliarsi del bene e a consentire ad un privato di servirsene in conformità dell’assetto urbanistico che ne è proprio, mentre il successivo esito del procedimento concorsuale risulta ininfluente sull’effetto lesivo già prodottosi con l’avvio della procedura di vendita dell’area.
Orbene, come è noto, quando si contesta in radice la legittimità dell’indizione di una gara e non si voglia che quella gara si svolga, il privato ha l’onere di impugnare immediatamente il bando, entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione dello stesso. In particolare, poiché l’ordinario termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre, per i soggetti non espressamente nominati, dalla pubblicazione medesima, e poiché la previsione dell’art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2000 (“Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge …”) adempie alla funzione di rendere conoscibile la statuizione pubblicata all’albo pretorio comunale a tutti i soggetti non esplicitamente contemplati dall’atto, quest’ultimo deve considerarsi conosciuto dalla generalità dei consociati alla scadenza del termine di quindici giorni fissato dalla legge, costituendo questa data il dies a quo del termine decadenziale per l’impugnativa. Nella fattispecie, allora, a fronte dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso d’asta all’albo pretorio comunale a partire dal 28 marzo 2012 (v. verbale di aggiudicazione provvisoria), deve ritenersene conosciuto il contenuto già alla data del 12 aprile 2012, posto che l’avviso d’asta in questione risulta approvato con determinazione dirigenziale n. 207 del 20 marzo 2012 e che la pubblicazione prescritta dall’art. 124 del d.lgs. n. 267 del 2000 riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo ma anche le determinazioni dirigenziali (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2006 n. 1370); non rileva, d’altra parte, che la pubblicazione dell’avviso d’asta all’albo pretorio è nella circostanza proseguita fino al 7 maggio 2012, in quanto la conoscenza ex lege di quell’atto si determina al momento del compimento del periodo di pubblicazione previsto dalla norma (quindici giorni), mentre l’eventuale protrarsi della pubblicazione – quale che ne sia la ragione – non sposta in avanti il termine di formazione di tale presunzione legale. Ne consegue che la notificazione del ricorso risalente al 5 luglio 2012 (data di spedizione dell’atto a mezzo posta) si presenta tardiva rispetto alla conoscenza dell’atto di indizione della gara che si è vista intervenuta il precedente 12 aprile, con fondatezza pertanto dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalle controparti.
E’ pur vero che con l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 21 settembre 2012 i ricorrenti hanno fatto valere anche vizi autonomi della procedura di gara (mancata specificazione delle modalità di custodia del plico contenente l’offerta e anticipata stipulazione del contratto di vendita). Tuttavia, sono censure che essi non hanno interesse a proporre – donde la loro inammissibilità –, in quanto l’interesse strumentale, come è noto, non identifica un’autonoma posizione giuridica soggettiva ma indica unicamente il rapporto di utilità tra la legittimazione al ricorso e la domanda formulata dall’attore, con la conseguenza che, per trattarsi nella fattispecie di doglianze insuscettibili di incidere sul regime urbanistico/ambientale del bene o anche solo di precluderne in via definitiva la vendita al terzo – vendita al più differibile nel tempo con l’eventuale correzione delle irregolarità denunciate –, nessun effettivo vantaggio trarrebbero i ricorrenti dall’accoglimento di dette censure, da apprezzare pur sempre in funzione della tutela dell’interesse sostanziale azionato e del bene della vita allo stesso correlato.
Quanto, infine, all’istanza risarcitoria, se anche la stessa si presenta tempestiva (v. art. 30, comma 3, cod.proc.amm.), è sufficiente rilevare come, indipendentemente da ogni altra questione, vada dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata in maniera del tutto generica e senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi, essendo il richiedente tenuto a provare in concreto, sia nell’an che nel quantum, il pregiudizio effettivamente subito (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2012 n. 3441).
In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato irricevibile e in parte dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono a carico dei ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 6.000,00 (seimila/00) oltre agli accessori di legge, da suddividere a metà tra il Comune di San Lazzaro di Savena e la società Eternedile S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2015, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi,Presidente FF
Ugo Di Benedetto,Consigliere
Italo Caso,Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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