Edilizia residenziale pubblica procedure dismissione
Pubblico
Venerdì, 29 Maggio, 2015 - 02:00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 febbraio 2015
Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica. (15A03684)
(GU n.115 del 20-5-2015)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l'Expo 2015";
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa
intesa della Conferenza unificata, approvano con decreto le procedure
di alienazione degli immobili di proprieta' dei comuni, degli enti
pubblici anche territoriali nonche' degli istituti autonomi per le
case popolari comunque denominati anche in deroga alle disposizioni
procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560;
Visto altresi' l'art. 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, del
medesimo decreto che istituisce nello stato di previsione presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo
destinato alla concessione di contributi in conto interessi su
finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi;
Ravvisata la necessita' di individuare procedure e criteri di
alienazione al fine di conseguire una razionalizzazione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed una riduzione degli
oneri a carico della finanza locale, garantendo comunque i diritti
degli assegnatari;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
457, che ha disposto la formazione e la gestione, in ciascuna
regione, dell'"anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia
residenziale comunque fruenti di contributo statale";
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in materia
di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Ritenuto, a seguito di approfondimenti, di apportare modifiche
integrative al testo del decreto interministeriale oggetto
dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 16
ottobre 2014 al fine di renderlo maggiormente rispondente alle
esigenze degli assegnatari in possesso dei requisiti di permanenza
nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti
normative regionali;
Vista l'intesa, condizionata all'accoglimento di alcune proposte
emendative presentate dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome e dall'Anci, espressa dalla Conferenza unificata nella
seduta del 18 dicembre 2014.
Decretano:
Art. 1
Procedure di alienazione
1. I comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti
autonomi per le case popolari comunque denominati, in coerenza con i
programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo,
procedono all'alienazione di unita' immobiliari per esigenze connesse
ad una piu' razionale ed economica gestione del patrimonio. A tal
fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla
data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale,
specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le
procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal
competente organo dell'ente proprietario, previo formale assenso
della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque
giorni, l'assenso della regione si intende reso. I programmi sono
trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla
regione competente.
Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli alloggi
avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale, in virtu' di provvedimenti regionali.
2. I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la
dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la
proprieta' pubblica e' inferiore al 50% e di quelli inseriti in
situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica quali aree
prive di servizi, immobili fatiscenti. Possono essere inclusi nei
programmi anche immobili classificabili nell'ambito della revisione
catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonche' locali
destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali,
artigianali, ecc., se l'alienazione di tali immobili e' funzionale
alle finalita' complessive del programma. Per gli immobili
classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come
A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, devono comunque ricorrere anche le
condizioni di cui al successivo comma 3 e vengono applicate le
modalita' di cui all'art. 2, comma 2.
3. Dovra' essere favorita, altresi', la dismissione di quegli
alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano
dichiarati insostenibili dall'ente proprietario sulla base di una
stima documentata dei relativi costi da trasmettere alla regione
competente.
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi,
approvati a far tempo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, restano nella disponibilita' degli
enti proprietari e sono destinate, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all'attuazione:
di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del
patrimonio esistente, predisposto sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 47/2014, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato,
di realizzazione di nuovi alloggi.
I programmi di reinvestimento sono approvati dal competente organo
dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso
inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della
regione si intende reso.
5. L'attuazione dei programmi di alienazione e' tempestivamente
comunicata alle competenti regioni anche ai fini dell'aggiornamento
dell'anagrafe del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e
dell'anagrafe dei relativi assegnatari, di cui all'art. 4, comma 1,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' della mutua
cooperazione finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e
degli accertamenti conseguenti.
Art. 2
Criteri per l'alienazione
1. Gli alloggi, rientranti nei programmi di alienazione di cui al
presente decreto, ad esclusione di quelli classificabili nell'ambito
della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10,
nonche' locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi
commerciali, artigianali, sono previamente offerti in vendita agli
assegnatari dei medesimi in possesso dei requisiti di permanenza nel
sistema dell'edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti
normative regionali ed in regola con il pagamento dei canoni e delle
spese, al valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100
alle rendite catastali determinate secondo le normative vigenti al
momento di definizione dell'offerta. Al prezzo cosi' determinato si
applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianita' di
costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento,
secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Le
Regioni e i comuni, sentiti gli enti proprietari, individuano gli
immobili di edilizia sovvenzionata che saranno alienati con le
modalita' sopraindicate.
2. Gli alloggi classificabili nell'ambito della revisione catastale
in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonche' locali destinati ad
uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali,
sono previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi in
possesso dei requisiti di permanenza nel sistema dell'edilizia
residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali ed in
regola con il pagamento dei canoni e delle spese al valore
determinato mediante perizia tecnica dal soggetto gestore, assumendo
a base della stessa il valore normale di cui all'art. 1, comma 307,
della legge 296 del 2006, tenuto conto dei valori rilevati, per la
medesima fascia e zona, dall'Agenzia delle entrate - Osservatorio del
mercato immobiliare.
3. Gli enti proprietari, con atto notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario, comunicano agli assegnatari il prezzo della vendita e le
altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa.
Gli assegnatari entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione da parte dell'ente proprietario manifestano, a mezzo di
raccomandata A.R., la volonta' di procedere all'acquisto al prezzo
comunicato.
4. I soggetti assegnatari che acquistano l'alloggio usufruendo
dell'abbattimento del prezzo possono alienare l'immobile qualora
siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di registrazione del
contratto di acquisto.
5. Nel caso in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio
posto in vendita, l'ente proprietario verifica la disponibilita' nel
proprio patrimonio di un alloggio ubicato nello stesso comune,
purche' idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'attuale nucleo
familiare dell'assegnatario in cui trasferire il medesimo, e si fa
carico degli oneri relativi al trasferimento. Le Regioni e i comuni,
sentiti gli enti proprietari, individuano le zone e gli alloggi
verificandone l'idoneita' a soddisfare le esigenze abitative degli
assegnatari.
6. Qualora non sia possibile il trasferimento, in ragione della
presenza nell'ambito del nucleo familiare di situazioni di estremo
disagio riferibili all'eta' anagrafica dell'assegnatario superiore a
70 anni ovvero che sia o abbia nel proprio nucleo familiare malati
terminali o portatori di handicap, l'assegnatario continua ad
usufruire dell'alloggio gia' assegnatogli.
7. Gli alloggi resisi disponibili a seguito della procedura
attivata ai sensi del comma 5 sono posti in vendita mediante bandi ad
asta pubblica, resi noti, in ordine cronologico di svolgimento con i
necessari dettagli e per comune, in apposita sezione del sito
dell'ente proprietario dei beni e della competente regione.
8. I programmi di cui all'art. 1, comma 1, devono comunque
prevedere scadenze temporali compatibili con la concessione ai
conduttori dei contributi in conto interessi di cui all'art. 3, comma
1, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
9. Ai fini del trasferimento della proprieta' dell'immobile, l'ente
proprietario, qualora soggetto di diritto pubblico, individua,
mediante apposito provvedimento, un funzionario che assume le
funzioni di ufficiale rogante.
10. Le spese inerenti e conseguenti le procedure di alienazione e
gli oneri relativi alla stipulazione del trasferimento della
proprieta' sono a carico degli acquirenti.
11. Le somme dovute a titolo di prezzo della vendita dovranno
essere interamente versate agli enti proprietari contestualmente alla
stipulazione del rogito di trasferimento della proprieta'.
12. Gli effetti attivi e passivi delle compravendite avranno
decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto di trasferimento.
13. Ciascun ente proprietario garantira' la piena proprieta' e la
legittima provenienza dei beni immobili ceduti.
14. Nella compravendita sara' compresa la comproprieta', pro-quota
millesimale, delle parti comuni del fabbricato e l'area di sedime del
fabbricato, tali per destinazione e per legge.
15. L'atto di trasferimento di proprieta' dell'immobile soggiace
all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
16. Gli esiti delle aste con i relativi importi di aggiudicazione
sono pubblicati entro 30 giorni ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni".
17. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 informano, entro il
trenta maggio di ciascun anno, le rispettive regioni sulle attivita'
poste in essere e sul relativo stato di attuazione. Le regioni, entro
il 30 luglio di ciascun anno, riferiscono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione dei
programmi di alienazione, sui proventi derivanti dalle vendite e sul
loro reimpiego nonche' sulle criticita' emerse secondo l'allegato
schema A.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2015
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
p. il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Lanzetta
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 1151
Allegato A