Consenso all'uso dei cookie

Tu sei qui

Edilizia residenziale pubblica procedure dismissione

Pubblico
Venerdì, 29 Maggio, 2015 - 02:00

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 febbraio 2015 
Procedure di alienazione  del  patrimonio  di  edilizia  residenziale
pubblica. (15A03684) 
(GU n.115 del 20-5-2015)
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE 
 
  Visto il decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  recante  "Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l'Expo 2015"; 
  Visto in particolare l'art. 3,  comma  1,  lettera  a)  del  citato
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa
intesa della Conferenza unificata, approvano con decreto le procedure
di alienazione degli immobili di proprieta' dei  comuni,  degli  enti
pubblici anche territoriali nonche' degli istituti  autonomi  per  le
case popolari comunque denominati anche in deroga  alle  disposizioni
procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560; 
  Visto altresi' l'art. 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis,  del
medesimo decreto che istituisce nello stato di previsione  presso  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  un  apposito  Fondo
destinato alla  concessione  di  contributi  in  conto  interessi  su
finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi; 
  Ravvisata la necessita'  di  individuare  procedure  e  criteri  di
alienazione  al  fine  di  conseguire   una   razionalizzazione   del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed una  riduzione  degli
oneri a carico della finanza locale, garantendo  comunque  i  diritti
degli assegnatari; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978,  n.
457, che ha  disposto  la  formazione  e  la  gestione,  in  ciascuna
regione, dell'"anagrafe degli assegnatari di abitazioni  di  edilizia
residenziale comunque fruenti di contributo statale"; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in  materia
di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni"; 
  Ritenuto, a seguito  di  approfondimenti,  di  apportare  modifiche
integrative  al   testo   del   decreto   interministeriale   oggetto
dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta  del  16
ottobre 2014  al  fine  di  renderlo  maggiormente  rispondente  alle
esigenze degli assegnatari in possesso dei  requisiti  di  permanenza
nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti
normative regionali; 
  Vista l'intesa, condizionata all'accoglimento  di  alcune  proposte
emendative presentate dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome e  dall'Anci,  espressa  dalla  Conferenza  unificata  nella
seduta del 18 dicembre 2014. 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Procedure di alienazione 
 
  1. I comuni, gli enti pubblici  anche  territoriali,  gli  istituti
autonomi per le case popolari comunque denominati, in coerenza con  i
programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo,
procedono all'alienazione di unita' immobiliari per esigenze connesse
ad una piu' razionale ed economica gestione  del  patrimonio.  A  tal
fine gli enti proprietari predispongono,  entro  quattro  mesi  dalla
data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta  Ufficiale,
specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo  le
procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal
competente organo  dell'ente  proprietario,  previo  formale  assenso
della regione.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  quarantacinque
giorni, l'assenso della regione si intende  reso.  I  programmi  sono
trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  alla
regione competente. 
  Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli  alloggi
avviati, alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  sulla
Gazzetta Ufficiale, in virtu' di provvedimenti regionali. 
  2. I programmi di alienazione devono favorire  prioritariamente  la
dismissione degli alloggi situati nei condomini misti  nei  quali  la
proprieta' pubblica e' inferiore al  50%  e  di  quelli  inseriti  in
situazioni estranee all'edilizia  residenziale  pubblica  quali  aree
prive di servizi, immobili fatiscenti.  Possono  essere  inclusi  nei
programmi anche immobili classificabili nell'ambito  della  revisione
catastale in atto come A/1,  A/7,  A/8,  A/9,  A/10,  nonche'  locali
destinati ad uso diverso da quello abitativo quali  usi  commerciali,
artigianali, ecc., se l'alienazione di tali  immobili  e'  funzionale
alle  finalita'  complessive  del   programma.   Per   gli   immobili
classificabili nell'ambito della revisione  catastale  in  atto  come
A/1,  A/7,  A/8,  A/9,  A/10,  devono  comunque  ricorrere  anche  le
condizioni di cui al  successivo  comma  3  e  vengono  applicate  le
modalita' di cui all'art. 2, comma 2. 
  3. Dovra' essere  favorita,  altresi',  la  dismissione  di  quegli
alloggi i  cui  oneri  di  manutenzione  e/o  ristrutturazione  siano
dichiarati insostenibili dall'ente proprietario  sulla  base  di  una
stima documentata dei relativi  costi  da  trasmettere  alla  regione
competente. 
  4. Le risorse derivanti dalle alienazioni previste  dai  programmi,
approvati a far tempo dalla  data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, restano  nella  disponibilita'  degli
enti proprietari e sono destinate, ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,
lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014,  n.  47,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all'attuazione: 
    di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del
patrimonio esistente, predisposto sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  n.  47/2014,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; 
    di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta  di  mercato,
di realizzazione di nuovi alloggi. 
  I programmi di reinvestimento sono approvati dal competente  organo
dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso
inutilmente il termine  di  quarantacinque  giorni,  l'assenso  della
regione si intende reso. 
  5. L'attuazione dei programmi  di  alienazione  e'  tempestivamente
comunicata alle competenti regioni anche ai  fini  dell'aggiornamento
dell'anagrafe del patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica  e
dell'anagrafe dei relativi assegnatari, di cui all'art. 4,  comma  1,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457,  nonche'  della  mutua
cooperazione finalizzata alla verifica del possesso dei  requisiti  e
degli accertamenti conseguenti. 
                               Art. 2 
 
 
                      Criteri per l'alienazione 
 
  1. Gli alloggi, rientranti nei programmi di alienazione di  cui  al
presente decreto, ad esclusione di quelli classificabili  nell'ambito
della revisione catastale in atto come  A/1,  A/7,  A/8,  A/9,  A/10,
nonche' locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi
commerciali, artigianali, sono previamente offerti  in  vendita  agli
assegnatari dei medesimi in possesso dei requisiti di permanenza  nel
sistema dell'edilizia residenziale  pubblica  fissati  dalle  vigenti
normative regionali ed in regola con il pagamento dei canoni e  delle
spese, al valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a  100
alle rendite catastali determinate secondo le  normative  vigenti  al
momento di definizione dell'offerta. Al prezzo cosi'  determinato  si
applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianita'  di
costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20  per  cento,
secondo quanto previsto dalla legge 24  dicembre  1993,  n.  560.  Le
Regioni e i comuni, sentiti gli  enti  proprietari,  individuano  gli
immobili di  edilizia  sovvenzionata  che  saranno  alienati  con  le
modalita' sopraindicate. 
  2. Gli alloggi classificabili nell'ambito della revisione catastale
in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonche'  locali  destinati  ad
uso diverso da quello abitativo quali usi  commerciali,  artigianali,
sono previamente offerti in vendita agli assegnatari dei medesimi  in
possesso  dei  requisiti  di  permanenza  nel  sistema  dell'edilizia
residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali ed in
regola  con  il  pagamento  dei  canoni  e  delle  spese  al   valore
determinato mediante perizia tecnica dal soggetto gestore,  assumendo
a base della stessa il valore normale di cui all'art. 1,  comma  307,
della legge 296 del 2006, tenuto conto dei valori  rilevati,  per  la
medesima fascia e zona, dall'Agenzia delle entrate - Osservatorio del
mercato immobiliare. 
  3. Gli enti proprietari, con atto notificato a mezzo  di  ufficiale
giudiziario, comunicano agli assegnatari il prezzo della vendita e le
altre condizioni alle quali la compravendita  deve  essere  conclusa.
Gli  assegnatari  entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
comunicazione da parte dell'ente proprietario manifestano, a mezzo di
raccomandata A.R., la volonta' di procedere  all'acquisto  al  prezzo
comunicato. 
  4. I soggetti  assegnatari  che  acquistano  l'alloggio  usufruendo
dell'abbattimento del  prezzo  possono  alienare  l'immobile  qualora
siano trascorsi almeno cinque anni dalla data  di  registrazione  del
contratto di acquisto. 
  5. Nel caso in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio
posto in vendita, l'ente proprietario verifica la disponibilita'  nel
proprio patrimonio  di  un  alloggio  ubicato  nello  stesso  comune,
purche' idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'attuale nucleo
familiare dell'assegnatario in cui trasferire il medesimo,  e  si  fa
carico degli oneri relativi al trasferimento. Le Regioni e i  comuni,
sentiti gli enti proprietari,  individuano  le  zone  e  gli  alloggi
verificandone l'idoneita' a soddisfare le  esigenze  abitative  degli
assegnatari. 
  6. Qualora non sia possibile il  trasferimento,  in  ragione  della
presenza nell'ambito del nucleo familiare di  situazioni  di  estremo
disagio riferibili all'eta' anagrafica dell'assegnatario superiore  a
70 anni ovvero che sia o abbia nel proprio  nucleo  familiare  malati
terminali  o  portatori  di  handicap,  l'assegnatario  continua   ad
usufruire dell'alloggio gia' assegnatogli. 
  7.  Gli  alloggi  resisi  disponibili  a  seguito  della  procedura
attivata ai sensi del comma 5 sono posti in vendita mediante bandi ad
asta pubblica, resi noti, in ordine cronologico di svolgimento con  i
necessari dettagli  e  per  comune,  in  apposita  sezione  del  sito
dell'ente proprietario dei beni e della competente regione. 
  8. I  programmi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  devono  comunque
prevedere  scadenze  temporali  compatibili  con  la  concessione  ai
conduttori dei contributi in conto interessi di cui all'art. 3, comma
1, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. 
  9. Ai fini del trasferimento della proprieta' dell'immobile, l'ente
proprietario,  qualora  soggetto  di  diritto  pubblico,   individua,
mediante  apposito  provvedimento,  un  funzionario  che  assume   le
funzioni di ufficiale rogante. 
  10. Le spese inerenti e conseguenti le procedure di  alienazione  e
gli  oneri  relativi  alla  stipulazione  del   trasferimento   della
proprieta' sono a carico degli acquirenti. 
  11. Le somme dovute a  titolo  di  prezzo  della  vendita  dovranno
essere interamente versate agli enti proprietari contestualmente alla
stipulazione del rogito di trasferimento della proprieta'. 
  12. Gli  effetti  attivi  e  passivi  delle  compravendite  avranno
decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto di trasferimento. 
  13. Ciascun ente proprietario garantira' la piena proprieta'  e  la
legittima provenienza dei beni immobili ceduti. 
  14. Nella compravendita sara' compresa la comproprieta',  pro-quota
millesimale, delle parti comuni del fabbricato e l'area di sedime del
fabbricato, tali per destinazione e per legge. 
  15. L'atto di trasferimento di  proprieta'  dell'immobile  soggiace
all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa. 
  16. Gli esiti delle aste con i relativi importi  di  aggiudicazione
sono pubblicati entro 30 giorni ai sensi del decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni". 
  17. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1  informano,  entro  il
trenta maggio di ciascun anno, le rispettive regioni sulle  attivita'
poste in essere e sul relativo stato di attuazione. Le regioni, entro
il  30  luglio  di  ciascun  anno,  riferiscono  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sullo  stato  di  attuazione   dei
programmi di alienazione, sui proventi derivanti dalle vendite e  sul
loro reimpiego nonche' sulle  criticita'  emerse  secondo  l'allegato
schema A. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 febbraio 2015 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
               p. il Ministro per gli affari regionali 
                           e le autonomie 
                              Lanzetta 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 1151 
                                                           Allegato A 

Registrati

Registrati per accedere Gratuitamente ai contenuti riservati del portale (Massime e Commenti) e ricevere, via email, le novità in tema di Diritto delle Pubbliche Amministrazioni.

Contenuto bloccato! Poiché non avete dato il consenso alla cookie policy (nel banner a fondo pagina), questo contenuto è stato bloccato. Potete visualizzare i contenuti bloccati solo dando il consenso all'utilizzo di cookie di terze parti nel suddetto banner.