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Valorizzazione immobili pubblici - DM 7 agosto 2015

Pubblico
Giovedì, 17 Settembre, 2015 - 02:00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2015 

Determinazione delle modalita' di attribuzione agli Enti territoriali
di una quota parte dei proventi della  valorizzazione  o  alienazione
degli  immobili  pubblici  la  cui  destinazione  d'uso   sia   stata
modificata. (15A07002) 

(GU n.215 del 16-9-2015)

 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  recante  Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827  recante   il
Regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  recante  il
«Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e  valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare», ed, in particolare, gli articoli 3,  3-bis
e 3-ter; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  recante  «Codice
dell'ordinamento  militare»  ed  in  particolare  gli  articoli   306
concernente le dismissioni degli alloggi di  servizio  del  Ministero
della difesa e 307 concernente le dismissioni di altri beni  immobili
del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  e,  in  particolare,
l'art. 33, comma 8-quater; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,   ed   in
particolare l'art. 26 recante «Misure urgenti per  la  valorizzazione
degli immobili pubblici inutilizzati»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190  (Stabilita'  2015)  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 374  che  dispone  la  non  applicazione
delle disposizioni di cui ai citati articoli 306 e 307 concernenti la
riassegnazione  dei  proventi  delle  dismissioni   allo   stato   di
previsione del Ministero della difesa per gli anni 2015, 2016 e 2017; 
  Considerato  pertanto,   che   le   disposizioni   concernenti   la
riassegnazione dei proventi di cui  ai  citati  articoli  306  e  307
tornano ad operare pienamente a decorrere dal 2018; 
  Visto il comma 6 del medesimo art. 26 che  prevede:  «Approvata  la
variante urbanistica, l'Agenzia del  demanio  e  il  Ministero  della
difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non piu'  utili
alle  sue  finalita'  istituzionali,  procedono,  secondo  le   norme
vigenti, all'alienazione, alla concessione e  alla  costituzione  del
diritto di superficie degli immobili»; 
  Visto in particolare, il comma 8 del predetto art. 26, che prevede,
a seguito della valorizzazione o alienazione degli  immobili  la  cui
destinazione  sia  stata  modificata  anche  ai  sensi  del  medesimo
articolo,  sia  attribuita   agli   enti   territoriali   che   hanno
contribuito,  nei  limiti  delle  loro  rispettive  competenze,  alla
conclusione del procedimento, una quota parte dei  proventi,  secondo
le modalita' determinate con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle   finanze   da   adottare,    limitatamente    agli    immobili
dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro  della
difesa; 
  Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. n.  45547
del 22 maggio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle procedure di  valorizzazione
o alienazione che riguardano  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
inclusi quelli in uso al Ministero della difesa e non piu' utili alle
finalita' istituzionali di quest'ultimo. 
                               Art. 2 
 
            Presupposti per la concessione del beneficio 
 
  1. La quota premiale di cui all'art.  3  e'  attribuita  agli  enti
territoriali   che   abbiano    contribuito    alla    valorizzazione
dell'immobile pubblico attraverso  la  sottoscrizione  ed  attuazione
dell'accordo di programma di cui all'art. 34, commi 3 e 4 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  2. La quota premiale puo' essere corrisposta mediante  cessione  di
beni immobili per valore equivalente ovvero attingendo  alle  risorse
derivanti dall'alienazione. 
  3. L'accordo di  programma  si  intende  attuato  a  seguito  della
ratifica, da parte del consiglio comunale, dell'adesione  del  comune
alla variazione degli strumenti  urbanistici  derivante  dall'accordo
stesso. 
                               Art. 3 
 
                      Alienazione dell'immobile 
              e costituzione del diritto di superficie 
 
  1. In caso di alienazione degli immobili valorizzati, il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  per  il  tramite  dell'Agenzia  del
demanio, corrisponde agli enti  territoriali  su  cui  insistono  gli
immobili di cui all'art. 1, una quota non inferiore al 5 per cento  e
non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli stessi
secondo  i  parametri  indicati  nell'Allegato,   che   forma   parte
integrante del presente decreto, in funzione: 
    della tempistica del procedimento di valorizzazione; 
    della complessita' dell'intervento. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio  2018,  in  caso  di  alienazione  di
immobili valorizzati in uso al Ministero  della  difesa  e  non  piu'
utili alle sue finalita' istituzionali, e' riconosciuta  al  medesimo
Ministero una quota pari al 35 per cento del ricavato della vendita e
agli Enti territoriali sono confermate le quote di cui  al  comma  1,
secondo le modalita' ivi indicate. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1, e 2 del presente articolo  si
applicano anche in caso di costituzione  del  diritto  di  superficie
sugli immobili valorizzati. 
                               Art. 4 
 
                             Concessione 
 
  1. In caso di concessione degli immobili ai sensi  dell'art.  3-bis
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  per  l'intera
durata della concessione verra' corrisposta agli enti di cui all'art.
1 una quota premiale pari  al  10  per  cento  del  relativo  canone.
Qualora  espressamente  previsto  dal  bando  di  gara,   ai   comuni
interessati e' altresi' riconosciuta una somma non  inferiore  al  50
per cento e  non  superiore  al  100  per  cento  del  contributo  di
costruzione dovuto ai  sensi  dell'art.  16  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e
delle  relative  leggi  regionali,  per  l'esecuzione   delle   opere
necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo  sara'
corrisposto dal  concessionario  all'atto  del  rilascio  del  titolo
abilitativo edilizio. 
                               Art. 5 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'art.  4,  il  pagamento  della  quota
premiale e' effettuato dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
per il tramite dell'Agenzia del demanio a valere sul capitolo n. 7754
dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  limitatamente  alle   operazioni   di   alienazione,
costituzione  e  concessione  concluse  negli  esercizi   precedenti,
successivamente alla acquisizione delle relative  somme  al  bilancio
dello Stato.  Per  le  operazioni  concluse  nel  medesimo  esercizio
finanziario, verra' utilizzata una quota parte dei proventi riscossi. 
  2. Nel caso in cui la quota  premiale  venga  corrisposta  mediante
cessione di immobili, la  stessa  potra'  avvenire,  per  il  tramite
dell'Agenzia del demanio, al termine del processo di valorizzazione. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
prevista registrazione e successivamente  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 agosto 2015 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Padoan           
Il Ministro della difesa 
        Pinotti 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
2827 
                                                             Allegato 
 
Criteri generali di assegnazione agli  enti  territoriali  che  hanno
  contribuito alla conclusione di procedimenti di valorizzazione,  di
  una quota parte  dei  proventi  dell'alienazione  della  proprieta'
  degli immobili pubblici ovvero dell'alienazione o costituzione  del
  diritto di superficie, ai sensi dell'art. 26 del  decreto-legge  12
  settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla  legge
  11 novembre 2014, n. 164. 
    Nella  tabella   sottostante   e'   rappresentato   il   criterio
«temporale»  di  determinazione  della  quota  parte  dei   proventi,
derivanti dall'alienazione della proprieta' ovvero dall'alienazione o
costituzione  del  diritto  di  superficie,  degli  immobili  la  cui
destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi dell'art.  26,
comma  8,  del  decreto-legge  n.  133/2014,  spettanti   agli   enti
territoriali.  Tale  quota,  compresa  tra  il  5%  e  il  15  %,  e'
riconosciuta agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti
delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento. 
    Il modello punta a stimolare l'applicazione dei principi di buona
amministrazione (ex. art. 97  Cost.  e  art.  1  legge  n.  241/1990:
rapidita', efficacia, efficienza, economicita') da parte  degli  Enti
territoriali, mediante l'attribuzione della suddetta  quota  premiale
in  modo  commisurato  alla  complessita'  dell'intervento  ed   alla
riduzione dei tempi del procedimento di valorizzazione. 
    In particolare, individuando  in  T0  il  momento  in  cui  viene
formalizzato l'accordo  finalizzato  a  riconfigurare  gli  strumenti
territoriali urbanistici, in funzione della valorizzazione  dei  beni
di  proprieta'  dello  Stato,  e  in  T1  il  momento  in  cui  viene
definitivamente concluso l'iter urbanistico della valorizzazione,  in
caso  di  alienazione   della   proprieta'   ovvero   alienazione   o
costituzione del diritto di superficie  degli  immobili  valorizzati,
viene riconosciuta all'ente territoriale la  quota  premiale  massima
(15%), nel caso in cui procedimento urbanistico si concluda entro  un
arco temporale non superiore a 12 mesi. 
    Man mano che  i  tempi  di  esecuzione  si  allungano,  la  quota
premiale si riduce fino all'attribuzione della quota minima (5%), ove
la variante intervenga dopo 24 mesi (cfr. Tab. 1). 

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