Dismissioni immobili istituti previdenziali
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Settima), sentenza n. 76 del 4 gennaio 2023, sulla dismissione immobili da parte di istituti previdenziali
MASSIMA
secondo l’elaborazione giurisprudenziale formatasi con riguardo alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, dal D. Lgs 104/1996 non deriva alcun obbligo a contrarre né una peculiare figura di offerta pubblica, ma soltanto il riconoscimento ai conduttori di un diritto di prelazione il cui esercizio è subordinato alla manifestazione da parte dell’ente della volontà di porre in vendita gli immobili, mediante la formulazione di una specifica proposta di alienazione, consistente nella determinazione negoziale dell’ente di cedere la proprietà dei beni (Cass. 13560/2008, Cass. 21988/2011; S.U. 9692/2013, Cass. 6023/2016).
SENTENZA
N. 00076/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04187/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4187 del 2018, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Paolantonio e Vittorio Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Sabino Laudadio e Ciro Rolando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della nota dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS a firma del Direttore Centrale Patrimonio e Archivi INPS datata 16.7.2018, prot. US – 2018 – 19885, recante invito ad esercitare il diritto di opzione all'acquisto: a) dell'immobile sito in Napoli, via Cilea n. 32, scala U, piano 3°, interno 10, censito in catasto al fg. 13, part. 407, sub. 16; b) del posto auto scoperto int. 10, fg. 13, part. 407, sub. 110;
e di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui la perizia tecnico-estimativa redatta dall'Ing. OMISSIS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di OMISSIS.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Donatella Testini all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 ottobre 2022, tenutasi in collegamento da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente è conduttrice dell’appartamento situato al secondo piano, scala U, interno 8, dell’edificio di proprietà dell’I.N.P.S. (già appartenente all’INPDAI) ubicato in Napoli, via Francesco Cilea n. 32.
Con la nota indicata in epigrafe, l’I.N.P.S. le ha offerto in vendita il su indicato appartamento al prezzo di mercato pari a 397.000,00 euro oltre a 18.500,00 euro per il posto auto.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità a mezzo di una serie di censure (non rubricate), che si vengono di seguito a riassumere.
2.1 Con la prima censura, deduce l’illegittimità della nota impugnata nella parte in cui ha stabilito il prezzo di vendita in misura pari al prezzo di mercato in applicazione dell’art. 3, commi 8 e 13, del D.L. 351/2001.
Assume che l’I.N.P.S., invece, avrebbe dovuto applicare il regime di determinazione del prezzo di vendita stabilito dall’art. 6 del d.lgs. 104/96 e, dunque, il valore della rendita catastale moltiplicato per 100.
L’applicabilità dell’innanzi indicato regime di determinazione del prezzo sarebbe prevista dall’art. 3, comma 20, del D.L. n. 351/2001, ai sensi del quale “Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto”.
Deduce, infatti, la parte ricorrente di aver ricevuto dall’INPDAI, già in data 20.12.1999, l’interpello per l’acquisto dell’appartamento e di avervi aderito formalmente (circostanza di fatto che si evince dalla sentenza della Corte d’appello Napoli 174/2018, in atti, resa inter partes e gravata con ricorso per cassazione ancora pendente) nel termine assegnatole, e comunque prima del 31 ottobre 2001, data che segna – quanto alla determinazione del prezzo di cessione - il passaggio al valore di mercato.
2.2 In via subordinata, contesta la nota impugnata sotto ulteriori vari profili:
a) l’I.N.P.S. avrebbe dovuto comunque abbattere del 30% il prezzo stimato ai valori di mercato, come previsto dalla normativa sopravvenuta introdotta dal d.l. n. 351/2001 per gli immobili non di pregio; invece la decurtazione è stata negata in applicazione dell’art. 3, comma 8 d.l. n. 351/2001 perché l’I.N.P.S. ha erroneamente considerato di pregio l’immobile in questione, in quanto situato nel centro storico, senza tener conto del fatto che la d.G.R. n. 323/2004, che ha approvato la variante al PRG, prescrive: “di considerare estranei alla delimitazione del centro storico come perimetrato nelle tavole 7 di PRG gli immobili di proprietà degli enti previdenziali costruiti dopo il 1943 individuati nelle stesse tavole come unità edilizie di recente formazione e normati dall’art. 124 delle NTA”;
b) l’I.N.P.S. non avrebbe competenza in materia di stima dell’immobile che sarebbe invece riservata all’Agenzia del territorio;
c) per la stima l’I.N.P.S. avrebbe adottato, quali parametri di riferimento, i prezzi delle proposte di vendita pubblicizzati da agenzie immobiliari e non quelli effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe, come invece prescritto dall’art. 3, comma 7, del d.l. n. 351/2001; l’inattendibilità del prezzo così stimato sarebbe poi resa evidente, con conseguente vizio di motivazione e di istruttoria e difetto dei presupposti, dai valori OMI dell’Agenzia delle Entrate inferiori di circa € 1000 al mq.
2.3 Con il secondo ordine di censure deduce:
a) difetto di istruttoria e travisamento dei fatti sullo stato effettivo dei luoghi e delle parti comuni (colonna fecale, pavimentazione frontalini dei balconi sconnessi, copertura, infiltrazioni, distacco di intonaco dalle facciate, ritrovamento di elementi di amianto frantumato etc.);
b) errore nella valutazione dell’immobile sul presupposto che sia libero, allorquando, invece, è occupato;
c) che l’accertamento è stato condotto sulla base delle risultanze catastali, senza alcuna indagine sullo stato di fatto che, per alcuni immobili, è stato modificato e ciò avrebbe imposto la verifica dei titoli edilizi legittimanti;
d) l’applicazione di un metodo di stima monoparametrico per punti di merito, giudicato inattendibile, in luogo del metodo MCA;
e) carenza di istruttoria perché non risulta accertato il prezzo di compravendite recenti di immobili similari in zona, né la stima è stata preceduta da una consultazione presso l’Agenzia delle Entrate sul valore di contratti di compravendita registrati di recente;
f) applicazione arbitraria di un tasso di sconto del 5% delle offerte di vendita assunte come parametro comparativo, benché il mercato registri una flessione del 24%;
g) applicazione di un coefficiente di correzione del valore unitario dell’appartamento pari a 0,95%, in contrasto con lo stato di manutenzione rilevato dalla stessa perizia dei tecnici incaricati dall’I.N.P.S. della stima;
h) che la stima non terrebbe conto del coefficiente di piano.
La parte ricorrente conclude per l’accoglimento del ricorso, previo accertamento istruttorio sul valore dell’immobile per cui è causa.
3. L’I.N.P.S., costituitasi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’incompetenza del T.A.R. Napoli in favore del T.A.R. del Lazio – Roma, la tardività del ricorso e il ne bis in idem; nel merito, l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
La OMISSIS s.p.a., anch’essa costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la violazione del ne bis in idem, nonché, nel merito, l’infondatezza del gravame.
4. Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 ottobre 2022.
5.1 In primis, il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata dalla parte ricorrente con istanza del 26 settembre 2022.
Tale richiesta si fonda sulla documentata pendenza in Cassazione del giudizio civile avente ad oggetto la domanda ex art. 2932 proposta dalla parte ricorrente nei confronti dell’I.N.P.S.
L’istanza non può essere accolta perché non vi è pregiudizialità - dipendenza fra il presente giudizio, in cui è domandato l’annullamento della nota del 16 luglio 2018, e quello di cui sopra, avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo dell’I.N.P.S. di vendere alla parte ricorrente l’appartamento occupato al prezzo corrispondente al valore catastale moltiplicato per 100.
5.2 Non vi è luogo a disporre accertamenti istruttori sul valore di mercato dell’immobile occupato dalla parte ricorrente perché la causa è matura per la decisione allo stato degli atti.
6. Le eccezioni preliminari di rito sollevate dall’I.N.P.S. e da Romeo Gestioni s.p.a. vanno respinte.
6.1 L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’I.N.P.S. in favore del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, sul presupposto che la parte ricorrente avrebbe impugnato anche il d.m. 13.4.2007 non coglie nel segno. Il ricorso, invero, ha ad oggetto l’annullamento della nota del 16.7.2018, con la quale l’I.N.P.S. ha comunicato una stima, ritenuta eccessiva, del valore dell’immobile occupato dalla parte ricorrente.
Il d.m. 13.4.2007 è menzionato nei motivi di ricorso al solo fine di contestarne l’applicazione al caso di specie, ponendo di conseguenza una questione di individuazione del quadro normativo applicabile al caso di specie, che non costituisce oggetto di domanda in senso tecnico, essendo comunque riservata al Giudice la selezione delle fonti normative rilevanti ai fini dell’accoglimento o del rigetto del motivo.
L’eccezione pertanto deve essere respinta perché l’unico atto impugnato è stato adottato da una struttura periferica dell’I.N.P.S. ed è destinato a produrre effetti che non eccedono l’ambito territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale adito.
6.2 L’eccezione di irricevibilità sollevata dall’I.N.P.S. è infondata perché la notifica del ricorso a mezzo posta è stata inoltrata il 30.10.2018, entro il sessantesimo giorno dalla comunicazione della nota impugnata, avvenuta il 27 agosto 2018.
Ai fini della decorrenza del dies a quo, occorre tener conto del periodo feriale; al riguardo, giova rammentare che, ai fini della verifica del rispetto dei termini decadenziali da parte del notificante, tale adempimento è sufficiente ai fini della ritualità e tempestività del ricorso (cfr. Corte Costituzionale n. 477/2002.
6.3 Parimenti infondata è l’eccezione di giudicato e più in generale di ne bis in idem sollevata sia dall’I.N.P.S. sia da OMISSIS s.p.a. perché in questa sede viene chiesto l’annullamento di un atto unilaterale di valutazione tecnico - discrezionale del prezzo di vendita, in sé lesivo, in quanto, a pena di decadenza del diritto di prelazione, assegna un termine per accettare l’offerta, mentre nel precedente giudizio inter partes, definito con sentenza n. 4073/2017 dal Consiglio di Stato, era stato chiesto l’annullamento del d.m. 13.4.2007.
7. L’eccezione di difetto di legittimazione sollevata da OMISSIS s.p.a. va accolta in quanto il procedimento di determinazione del prezzo di cessione degli immobili oggetto del piano di alienazione, nel quale si inserisce l’atto impugnato, appartiene, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 104/1996, all’esclusiva competenza dell’I.N.P.S. che lo ha adottato senza il coinvolgimento della Romeo Gestioni, che deve pertanto essere estromessa dal giudizio.
8. Nel merito, il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
8.1 Non sono fondate le censure sulla stima del prezzo di cessione in misura diversa dal valore catastale moltiplicato per 100 che la parte ricorrente ritiene applicabile.
Non persuade la tesi della parte ricorrente, secondo cui non potrebbe trovare applicazione ratione temporis il criterio di determinazione del prezzo di vendita di cui al D.L. n. 351/2001, bensì quello antecedente più favorevole ai conduttori di cui al D. Lgs n. 104/1996 (prezzo da ricavare sulla base del valore catastale, moltiplicato per 100) in quanto, secondo la prospettazione attorea, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, dovrebbe farsi riferimento alla missiva del 20.12.1999 – positivamente riscontrata dalla parte ricorrente – con cui l’amministrazione aveva manifestato l’intenzione di dismettere l’appartamento de quo.
In senso contrario rileva il Collegio che, secondo l’elaborazione giurisprudenziale formatasi con riguardo alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, dal D. Lgs 104/1996 non deriva alcun obbligo a contrarre né una peculiare figura di offerta pubblica, ma soltanto il riconoscimento ai conduttori di un diritto di prelazione il cui esercizio è subordinato alla manifestazione da parte dell’ente della volontà di porre in vendita gli immobili, mediante la formulazione di una specifica proposta di alienazione, consistente nella determinazione negoziale dell’ente di cedere la proprietà dei beni (Cass. 13560/2008, Cass. 21988/2011; S.U. 9692/2013, Cass. 6023/2016). In favore del conduttore di unità immobiliare residenziale da dismettere sussistono sia un diritto di opzione che un diritto di prelazione (ove non sia esercitato il primo), con la precisazione che il prezzo di vendita, con le variabili che lo determinano, è elemento imprescindibile dell’offerta, atto negoziale unilaterale ricettizio rientrante nella disponibilità del proponente (sia pure in maniera sufficientemente vincolata dalla legge, essendo il proponente un ente pubblico ovvero una società costituita per la dismissione di beni immobiliari pubblici).
Come condivisibilmente rilevato dalla Corte d’Appello con sentenza n. 174/2018, è da escludere che mediante la comunicazione del 1999 l’ente abbia formulato un’offerta di vendita degli appartamenti, considerato che non v’era alcuna indicazione del prezzo (che, sia pure con la riduzione del 30% prevista dalla normativa già richiamata, avrebbe dovuto fondarsi sul valore di mercato dei cespiti, ancora da determinare) – costituente elemento essenziale della offerta - e nel questionario allegato, sottoscritto dal Direttore centrale dell’ente e da ciascun conduttore, la vendita era prevista come meramente eventuale (“… le condizioni per un’eventuale vendita dell’unità immobiliare …”) e si faceva dichiarare al sottoscrittore di prendere atto che la presente dichiarazione, nonché l’esercizio del diritto di prelazione ad essa correlato, non vincolava in alcun modo l’istituto all’alienazione dell’immobile locato.
Va quindi escluso che la predetta missiva integrasse una offerta di vendita degli immobili sicché può concludersi che, in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 351/2001 – applicabile ratione temporis alla fattispecie in trattazione - sia venuto meno il criterio di determinazione del prezzo di vendita fondato sulla rendita catastale moltiplicata per cento e l’amministrazione ha legittimamente applicato il criterio del valore venale del bene.
8.2 Devono essere respinte anche le censure avanzate in subordine a quella appena esaminata.
8.2.1 La ricorrente sostiene che la variante al PRG di Napoli del 2004 ha estromesso l’edificio di via Cilea n. 32 dal centro urbano e non troverebbe pertanto applicazione l’art. 3, comma 8, del d.l. n. 351/2001 che esclude l’abbattimento del prezzo del 30% per gli immobili classificati di pregio in quanto situati nel centro urbano, con la conseguenza che la nota del 18.8.2018 in questa sede impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui non le riconosce detta riduzione del prezzo.
In verità la variante del 2004 non riguarda l’edificio sito in via Cilea n. 32.
Infatti la d.G.R. n. 323/2004 che ha approvato la variante in questione prescrive: “di considerare estranei alla delimitazione del centro storico come perimetrato nelle tavole 7 di PRG gli immobili di proprietà degli enti previdenziale costruiti dopo il 1943 individuati nelle stesse tavole 7 come “unità edilizie di recente formazione e normati dall’art. 124 delle NTA”.
L’art. 124, comma 12, delle NTA approvate dalla d.G.R. n. 323/2004 con la variante al PRG, dispone: “Gli immobili compresi nell’elenco di cui al D.M. del 1 aprile 2003 (pubblicato in G.U. N. 87 del 14/04/2003), costruiti dopo il 1943 e individuati nella tavola 7 come “unità edilizie di recente formazione”, sono da considerarsi esterni al perimetro della Zona A – Centro storico ai fini del procedimento di valutazione di cui alla cartolarizzazione prevista dalla normativa vigente”.
Fra gli immobili di proprietà I.N.P.S. siti nel centro storico di Napoli, elencati nell’all. 1 del d.m. 1 aprile 2003, da considerarsi esterni al centro storico ai fini previsti dall’art. 124 NTA, non figura l’edificio di via Cilea n. 32. ove si trova l’appartamento occupato dalla parte ricorrente.
Ad esso si applica quindi la disciplina posta sia dal d.m. 31 luglio 2002 con la quale si individuavano i criteri per classificare gli immobili di pregio ai sensi della l. 410/2001, sia dal d.m. 13.4.2007 che lo classifica di pregio, individuandolo puntualmente nell’all. 1, perché ricadente in zona A del centro storico urbano.
8.2.2 Parimenti deve essere respinta la seconda censura subordinata che considera l’attività di stima dell’immobile materia di esclusiva competenza dell’Agenzia del territorio e censura per vizio di incompetenza la valutazione dell’I.N.P.S.
L’assunto è smentito dall’art. 3, comma 9, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351 che attribuisce all’I.N.P.S. la facoltà, non l’obbligo, di avvalersi della struttura operativa dell’Agenzia del territorio per stimare il prezzo di vendita degli immobili.
8.2.3 Nel merito della stima, avverso il quale si appuntano tutte le ulteriori censure, rileva il Collegio che l’art. 3, comma 7, D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito in L. n. 410/2001, quanto alle modalità di cessione degli immobili oggetto del piano di alienazione, dispone che “Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe”.
La perizia estimativa sulla base della quale l’I.N.P.S. ha formulato l’offerta di vendita alla parte ricorrente ha desunto il prezzo unitario medio dalla media fra i prezzi praticati da agenzie immobiliari di zona e quello pubblicato dall’OMI.
Tale meccanismo di stima del prezzo risulta pienamente in linea con la previsione normativa, avendo effettivamente preso a riferimento prezzi reali di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto del presente contenzioso.
È poi parimenti infondata la censura che lamenta il difetto d’istruttoria sull’accertamento dello stato manutentivo effettivo dell’immobile.
È pacifico che, ai sensi dell’art. 21 della l. 392/1978, l’accertamento in questione deve tener conto dello stato di conservazione di vari elementi costruttivi e impianti sia in uso esclusivo che comuni.
In proposito la sentenza n. 4073/2017 del Consiglio di Stato resa inter partes descrive dettagliatamente, sulla scorta del contributo consulenziale reso dal Genio civile di Napoli in data 2.3.2013, lo stato di usura dell’immobile sito in Napoli, al n. 46 di via Cilea e i necessari interventi di sostituzione e rinnovo di parti dell’edificio fra i quali, specificamente: “realizzazione dell’impianto elettrico condominiale e predisposizione di nuovi montanti per l'energia elettrica; sostituzione argano e funi ascensore; sostituzione del gruppo termico, del relativo impianto elettrico e della canna fumaria; predisposizione di nuovi montanti per il gas; rifacimento del terrazzo di copertura e tinteggiatura del vano scala. È stata riscontrata la necessità anche delle seguenti ulteriori opere: sostituzione delle colonne di scarico delle acque bianche, rifacimento degli intonaci; ripristino dei sottobalconi e dei frontalini; rifacimento dell’intonaco, sostituzione della cabina ascensore; tinteggiatura delle facciate e del vano scale”.
Nella perizia dell’I.N.P.S., con riferimento alle parti comuni, si dà atto:
a) che sono in corso di esecuzione: tinteggiatura delle facciate, interventi manutentivi sulle facciate, frontalini dei balconi, cornicioni;
b) che il vano scala necessita di interventi manutentivi;
c) la centrale termica è in sufficiente stato manutentivo e rispondente alla normativa di settore;
d) l’impianto termico risulta adeguato all’interno delle unità immobiliari;
e) l’impianto elettrico delle aree comuni è in fase di rifacimento/manutenzione.
Può in proposito pacificamente ritenersi che la perizia dell’I.N.P.S. abbia tenuto conto, ai fini della stima, dello stato di manutenzione degli impianti ed elementi in essa menzionati e descritti, nonché di quelli in essa non analiticamente indicati, non potendosi ritenere che la mera omessa menzione di alcuni di essi (come le colonne di scarico delle acque nere) non sia stata complessivamente considerata fra gli elementi posti a fondamento della stima, costituendo elementi il cui stato di vetustà incide ex lege sulla valutazione dell’immobile ex art. 21 l. 392/1978.
Ne consegue che la mera omessa menzione di tali elementi non rende inattendibile la stima nel suo complesso, a fortiori giustificando sul piano pratico applicativo l’applicazione del coefficiente di differenziazione del valore di mercato pari a 0.95 applicato dall’I.N.P.S.
La censura di errata istruttoria, per come sopra ricordata, è pertanto infondata.
L’immobile doveva dunque essere stimato nel suo valore di alienazione come se fosse stato libero per espressa previsione delle norme di legge sopra ricordate (cfr. art. 3, comma 109, lettera d) della legge 23 dicembre 1996 n. 662).
Né è stato dedotto o provato che lo specifico appartamento della parte ricorrente avesse subito modifiche tali da alterarne la conformità ai titoli edilizi esistenti, con correlata necessità di una specifica valutazione inferiore da doversi concretamente applicare in relazione a tale eventuale problematica.
Quanto alle metodologie estimative adottate, nella perizia dell’I.N.P.S. si dà atto di aver proceduto alla stima con metodo sintetico comparativo (determinazione del valore di un bene, deducendolo da quello attribuito a un altro bene con caratteristiche simili) congruente con quanto prescritto dall’art. 3, comma 7, D.L. 25 settembre 2001 n. 351 che rinvia per detta stima ai prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe.
La norma da ultimo citata, peraltro, non prevede l’applicazione della percentuale di sconto praticata normalmente sul prezzo richiesto, per l’evidente ragione che il valore parametrico cui fare riferimento è il prezzo effettivo, ossia quello raggiunto all’esito di trattative svolte inter partes, da ritenersi di per sé inglobante la scontistica d’uso.
Ai fini di una più corretta quantificazione estimativa, l’I.N.P.S. ha altresì inserito la (de)valutazione del coefficiente 0,95 di differenziazione sulla base della descrizione dello stato dell’immobile che non è contestata e che risulta, nel complesso, del tutto ragionevole e realistica nel suo misurato impattare sulla valutazione finale.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dall’interessata, la perizia dell’I.N.P.S. attribuisce al piano occupato dall’appartamento occupato dalla parte ricorrente uno specifico coefficiente di differenziazione, prendendo quindi in espressa considerazione la collocazione fisico altimetrica dell’immobile come fattore che ne influenza il valore.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto per infondatezza nel merito delle censure in esso svolte.
Da ultimo, tenuto conto delle peculiarità del contenzioso in esame e della sua articolata configurazione procedimentale, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando:
- dispone l’estromissione dal giudizio della società Romeo Gestioni S.p.A.;
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente FF
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Donatella Testini
Gianmario Palliggiano
IL SEGRETARIO