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Sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili

Pubblico
Domenica, 6 Dicembre, 2020 - 18:45

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, (Sezione Seconda), sentenza n. 1456 del 28 luglio 2020, sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili

MASSIMA

La giurisprudenza amministrativa e il legislatore, anche sotto la spinta di istanze comunitarie, hanno chiarito che la pubblica amministrazione non è legittimata ad acquisire a titolo originario la proprietà di un'area di proprietà privata in assenza di un formale atto ablatorio: tali principi, per pacifica giurisprudenza, devono essere applicati anche alle occupazioni verificatesi in epoca anteriore al d.P.R. n. 327 del 2001 (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5523 cit.), come nel caso di specie. A tale effetto può ostare solamente un giudicato che abbia riconosciuto l’acquisto a titolo di occupazione appropriativa da parte dell’amministrazione (in tal senso Corte Cost., 26 maggio 2017, n. 123).

SENTENZA

N. 01456/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00129/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 129 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Bastonini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Venezia, 35;

contro

Comune di Fino Mornasco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia, 8;

nei confronti

Bosetti Industria Serica - Società per Azioni in Liquidazione, Provincia di Como non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:

a) della D.C.C. n. 46 del 30.10.2012 del Comune di Fino Mornasco;

b) della D.C.C. n. 47 del 30.10.2012 del Comune di Fino Mornasco;

c) della D.C.C. n. 32 del 20.07.2012 recante adozione del PII denominato "Area ex Bosetti" in variante al PGT, nonché dell'allegata "bozza di convenzione";

d) della D.G.C. n. 86 del 16.05.2012;

e) del provvedimento del Comune di Fino Mornasco prot. N. 7040 del 15.06.2012;

f) del provvedimento del 26.06.2012 prot. n. 7368 a firma dell'autorità procedente per la VAS;

g) del provvedimento del Comune di Fino Mornasco prot. N. 8750 del 30.07.2012;

h) della nota del Comune di Fino Mornasco prot. N. 11928 del 25.10.2012 e della nota prot. 11929 del 25.10.2012;

i) della nota del Comune di Fino Mornasco prot. N. 11996 del 27/10/2012;

nonché per la condanna del Comune di Fino Mornasco alla restituzione ai ricorrenti dell'area di loro proprietà sita nel Comune di Fino Mornasco, identificata al -OMISSIS-, utilizzata come parcheggio pubblico.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fino Mornasco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Alberto Di Mario nell'udienza smaltimento del giorno 14 luglio 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, in qualità di comproprietari del compendio immobiliare sito nel comune di Fino Mornasco posto in fregio alla via -OMISSIS-, catastalmente distinto con il -OMISSIS-, sul quale è stato realizzato un parcheggio pubblico, affermando che il Comune non ha mai acquisito la proprietà della suddetta area, hanno impugnato il Piano delle alienazioni degli immobili comunali approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 46 del 30.10.2012 ed il P.I.I. definito "Area ex Bosetti” nella parte in cui riguardano anche l’area asseritamente di loro proprietà.

Contro i suddetti atti hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione del diritto di proprietà sancito dall'art. 42 Cost.; violazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo; violazione e falsa applicazione dell'art. 58 dl 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008 n. 133; eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.

Secondo i ricorrenti l’integrazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008 n. 133 e allegato al Bilancio di previsione 2012, con l’inserimento dell'area sopra identificata sarebbe illegittimo in quanto fondata sull'erroneo presupposto che essa sia divenuta di proprietà comunale. Infatti la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano n. 305/2011, depositata il 7/02/2011 non ha affatto accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà del terreno in questione da parte del Comune di Fino Mornasco per effetto della radicale trasformazione di esso con la costruzione del parcheggio in quanto la domanda e l’appello incidentale promosso dal Comune al fine di accertare l’avvenuto trasferimento della proprietà sono stati dichiarati inammissibili.

II) Violazione del principio di imparzialità della p.a. incompatibilità degli amministratori- violazione e falsa applicazione art. 78 D. LGS. 267/00 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a.

Il P.I.I. sarebbe poi illegittimo per violazione dell'art. 78 del TUEL determinata dalla mancata astensione dalla discussione e dalla votazione delle deliberazioni e dei provvedimenti nei quali si è estrinsecato l'iter di formazione dello strumento urbanistico per cui è causa, da parte di un amministratore comunale che si trovava in condizioni di incompatibilità in quanto parente entro il 4° grado di soggetti incisi dal contenuto del P.I.I. medesimo.

III) Illegittimità derivata: violazione del diritto di proprietà sancito dall'art. 42 costituzione- violazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo. violazione e falsa applicazione dell'art. 58 dl 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla l. 6/08/2008 n. 133; eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. Secondo i ricorrenti il P.I.I. sarebbe illegittimo in via derivata in quanto avente per oggetto un’area che non è di proprietà dei promotori del piano né del Comune.

A ciò si aggiungerebbe l’illegittimità degli atti di approvazione del P.I.I. perché i ricorrenti, pur essendo comproprietari di una parte del compendio immobiliare interessato dal PII, non sono mai stati direttamente coinvolti né nella fase di predisposizione del piano né nel procedimento che ha portato alla sua approvazione.

2. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno reiterato i motivi di ricorso svolti nell'atto introduttivo nel confronti degli atti impugnati, con la precisazione per cui i lamentati profili di incompatibilità debbono essere riferiti al consigliere Sig. -OMISSIS- e non già al Sig.

-OMISSIS-.

In sede cautelare questa Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- ha respinto la domanda restitutoria in quanto il Giudice Ordinario, da ultimo con sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 305/2011, ha respinto una domanda di risarcimento danni formulata dai ricorrenti nei confronti del Comune di Fino Mornasco, ritenendo realizzata in favore di quest’ultimo la fattispecie dell’occupazione appropriativa in relazione all’area oggetto della presente controversia.

Con memoria depositata in data 11/06/20 il Comune ha eccepito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire dei ricorrenti per non essere i medesimi i proprietari delle aree per cui ricorrono. In subordine chiede la reiezione dei ricorsi perché il Tribunale di Como e la Corte d’Appello di Milano, nel dichiarare la prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dai ricorrenti hanno affermato che la proprietà dell’area era stata trasferita al Comune per effetto di occupazione appropriativa. In merito al secondo motivo sostiene che non sussisterebbe il denunciato conflitto di interessi.

Con memoria depositata in data 12/06/20 i ricorrenti ribadiscono che non sarebbe mai intervenuta inter partes una pronuncia giurisdizionale, con efficacia di giudicato, che abbia dichiarato il verificarsi dell’effetto traslativo – acquisitivo della proprietà a favore della civica Amministrazione

All’udienza del 14 luglio 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso introduttivo è fondato nel primo e nel terzo motivo.

La giurisprudenza amministrativa e il legislatore, anche sotto la spinta di istanze comunitarie, hanno chiarito che la pubblica amministrazione non è legittimata ad acquisire a titolo originario la proprietà di un'area di proprietà privata in assenza di un formale atto ablatorio: tali principi, per pacifica giurisprudenza, devono essere applicati anche alle occupazioni verificatesi in epoca anteriore al d.P.R. n. 327 del 2001 (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5523 cit.), come nel caso di specie. A tale effetto può ostare solamente un giudicato che abbia riconosciuto l’acquisto a titolo di occupazione appropriativa da parte dell’amministrazione (in tal senso Corte Cost., 26 maggio 2017, n. 123).

Nel caso di specie la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 305/2011 ha così motivato: “Con il suo appello, incidentale, il Comune di Fino Mornasco lamenta che il primo Giudice erroneamente non abbia accertato e dichiarato proprietà del terreno in questione per effetto della radicale trasformazione di esso con la costruzione del parcheggio pubblico, e non abbia ordinato la trascrizione della Sentenza al competente Conservatore dei Registri Immobiliari. In realtà la domanda, che era stata formulata in primo grado dal convenuto con la comparsa di risposta, non è stata riproposta in sede di precisazione finale in primo grado delle conclusioni, che peraltro sono indicate in modo analitico. Detta omissione rende adesso inammissibile la stessa domanda ed il medesimo appello incidentale”.

Se quindi da una parte il giudizio d’appello si è concluso con la reiezione della domanda risarcitoria presentata dai ricorrenti per avvenuta prescrizione del diritto di credito, dall’altra neppure la domanda di trasferimento della proprietà al Comune è stata accolta dal giudice civile.

Né tale accertamento può ritenersi implicito nella pronuncia di prescrizione del diritto di credito al risarcimento dei danni.

Infatti la giurisprudenza civile ha chiarito che “il giudicato sostanziale – che in quanto riflesso di quello formale, fa stato ad ogni effetto tra le parti relativamente all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che costituiscono le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia” (Cass., ordinanza n. 656/19).

Nel caso di specie la pronuncia espressa nei confronti della domanda di trasferimento della proprietà, nel senso della sua inammissibilità, preclude la formazione di un giudicato implicito sul trasferimento della proprietà a favore del Comune.

A ciò si aggiunge che, essendo la prescrizione del diritto di credito una questione preliminare di merito per giurisprudenza pacifica, non può ritenersi che il giudicato si estenda anche all’accertamento dell’esistenza del diritto oggetto di prescrizione.

Quand’anche voglia sostenersi il contrario, poi, resta il fatto che il giudicato implicito nella pronuncia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può estendersi anche all’accertamento della proprietà, in quanto non ne costituisce una premessa necessaria. Infatti il diritto al risarcimento del danno può nascere anche dalla perdita del possesso, per cui il riconoscimento effettuato dalla sentenza civile dell’avvenuta occupazione appropriativa non può costituire, anche sotto tale punto di vista, oggetto di giudicato implicito.

Ne consegue che, non avendo il Comune dato prova di avere un titulus adquirendi (contratto, sentenza o atto amministrativo) della proprietà dell’area oggetto di ricorso trasformata in parcheggio, gli atti impugnati debbono essere annullati e l’area dev’essere a loro restituita in conformità alla domanda.

3. L’accoglimento del ricorso introduttivo giustifica l’assorbimento dell’esame del ricorso per motivi aggiunti, in quanto dal suo esame i ricorrenti non potrebbero trarre ulteriori benefici.

4. La diversità delle valutazioni espresse dal Tribunale in sede cautelare e di merito giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Assorbe il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 , tenutasi mediante collegamento da remoto in audioconferenza, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

Laura Patelli, Referendario

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Alberto Di Mario

 

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