Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), sentenza n. 9334 del 3 Settembre 2020 sullo sgombero di alloggi temporanei nel caso di non disponibilità degli alloggi E.R.P. assegnati.
MASSIMA
La legittimazione a permanere all’interno di un alloggio è dovuto dalla temporanea ed oggettiva indisponibilità dell’alloggio ERP assegnato, laddove siano ancora in corso i necessari lavori manutentivi volti ad assicurarne l’abitabilità, con conseguente permanenza del presupposto stato di necessità.