Ordine di demolizione e comunicazione avvio procedimento - TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I Trieste, sent. n.658 del 19.12.2014
Pubblico
Lunedì, 29 Dicembre, 2014 - 01:00
Non tutti la pensano come il TAR Trieste allegato, ossia che, in caso di ordine di demolizione non giustificato da ragioni di urgenza, sia necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Occorre, però, segnalare e prestare attenzione da quanto indicato in rassegna.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, (Sezione Prima), sentenza n. 658 del 19 dicembre 2014, sulla comunicazione di avvio del procedimento preliminare ad ordinanza di demolizione
N. 00658/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2014, proposto da:
Martina Venuto, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Placidi, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;
contro
Comune di Treppo Grande, non costituitosi;
per l'annullamento
- previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza di demolizione n. 8/2014 Prot. N. 3260 dell’8.7.2014 firma del Sindaco Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale è stata accertata l'avvenuta esecuzione di opere in assenza delle prescritte autorizzazioni, consistenti nella realizzazione di una tenda scorrevole elettrica e pavimentazione in c.a. addossata al fabbricato esistente sito in via Case Sparse Borgobello n. 1 ad uso agriturismo denominato "I Benandanti" di proprietà della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, quale proprietaria di un agriturismo, ha iniziato a edificare una struttura chiamata “pergotenda” del tutto amovibile; sennonché il Comune ha ritenuto l'edificazione abusiva e le ha ordinato la sospensione dei lavori per mancanza di titolo abilitativo edilizio. La ricorrente faceva presente che si tratta di attività edilizia libera ovvero soggetta alla SCIA.
A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi:
1. Violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 241 del 1990 e difetto di motivazione; l’ordinanza non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che sussistessero le ragioni di urgenza.
2. Errore nei presupposti, travisamento dei fatti e violazione della legge, in particolare degli articoli 4, 16, 17, 19, 45 e 50 della legge regionale n. 19 del 2009.
L'edificazione riguarda solo una copertura della zona del piazzale antistante al fabbricato, è destinata ad uso stagionale e non ha caratteristiche costruttive di stabilità e quindi sulla base della normativa regionale non è soggetta a permesso di costruire. Gli stessi montanti non sono infissi al suolo, la struttura è aperta da tutti i lati ed è priva di una copertura fissa e quindi non costituisce minimamente volumetria rientrando nell'attività edilizia cosiddetta libera.
Con l'ordinanza 118 del 2014 questo tribunale ha accolto l'istanza cautelare sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato.
Infine nell'udienza del 17 dicembre 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è l'ordinanza di demolizione datata 8 luglio 2014 del Sindaco che ha ordinato alla ricorrente di sospendere i lavori di una copertura antistante l’agriturismo di proprietà.
Va da subito evidenziato come il ricorso risulti fondato.
Innanzitutto manca l'avviso di avvio del procedimento, necessario ai sensi della legge 241 del 1990, salvo le ipotesi di urgenza non riscontrabili nel caso in esame.
Tale avviso costituisce un vero e proprio obbligo per l’amministrazione emanante l’atto e consente all’interessato di far valere nella fase prodromica all’emanazione dell’atto le sue eventuali ragioni.
Infatti, l'art. 7, della legge n. 241 del 1990, per i procedimenti non a istanza di parte, e l'art. 10 bis, stessa legge per i procedimenti a istanza di parte, sono due punti particolari di codificazione dei principi di correttezza e buon andamento che impongono all'amministrazione di creare il contraddittorio con i destinatari degli effetti dei provvedimenti sia al fine di consentire il diritto di difesa sia per acquisire ogni utile elemento in modo da ridurre il rischio di motivazioni inadeguate (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 09 giugno 2009, n. 1190).
Invero, l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, previsto dall'art. 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 allo scopo di realizzare un vero e proprio contraddittorio all'interno del procedimento amministrativo, ha valenza di carattere generale; pertanto esso si applica a tutti i procedimenti amministrativi, salve le eccezioni previste dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3861).
La necessità di comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari dell'atto finale è stata prevista in generale dall'art. 7, della legge n. 241 del 1990 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell'efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante. La portata generale del principio è confermata dal fatto che il legislatore stesso (art. 7 comma 1 ed art. 13, della legge n. 241 del 1990) si è premurato di apportare delle specifiche deroghe (speciali esigenze di celerità, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari) all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso, anche se fosse stata osservata la relativa formalità (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1724).
Invero l’ordinanza gravata non risulta preceduta dall’avviso di avvio del procedimento, previsto dall’art 7 della legge 241 del 1990, senza che vengano esplicitate eventuali ragioni di urgenza.
Inoltre la struttura di cui si ordina la demolizione risulta, dalla documentazione in atti, del tutto provvisoria, aperta da tutti i lati, adibita a copertura stagionale dalla pioggia e dal sole e comunque non in grado di creare volumetria; sulla base della legge regionale n. 19 del 2009 si tratta di edilizia cosiddetta libera non soggetta ad alcuna preventiva autorizzazione.
La fondatezza del ricorso comporta l'annullamento del provvedimento impugnato laddove le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Condanna il Comune di Treppo Grande al pagamento alla ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3000 oltre agli oneri accessori e al rimborso del contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)