Permesso a costruire e soggetti legittimati alla richiesta - TAR Puglia, Lecce, sez.I, sent. n.3034 del 02.12.2014
Pubblico
Sabato, 6 Dicembre, 2014 - 01:00
Il TAR Lecce condivide l’orientamento pretorio per il quale “L'art. 11, d.P.R. n. 380 del 2001, in ordine ai soggetti legittimati a chiedere al Comune di poter svolgere attività edilizia, chiama l'Amministrazione comunale allo svolgimento di un'attività istruttoria per accertare la sussistenza del titolo legittimante, anche se all'Ente pubblico spetta soltanto la verifica, in capo al richiedente, di un titolo sostanziale idoneo a costituire la posizione legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si estenda fino alla ricerca di eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità dell'immobile, allegato da chi presenta istanza edilizia, il che spiega perché il permesso di costruire ed in genere i titoli edilizi sono sempre rilasciati con la formula "fatti salvi i diritti dei terzi” (TAR Lombardia, II, 18.6.2013, n. 1578).
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Prima, sentenza n. 3034 del 2 dicembre 2014, sui soggetti legittimati a richiedere permesso a costruire
N. 03034/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01743/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Azienda Agricola di Riva dei Tessali Srl, Riva dei Tessali Spa, Riva dei Tessali Hotel e Golf Resort Srl, Ediltessali Srl, rappresentate e difese dall'avv. Antonino Sersale, con domicilio eletto presso Oronzo Marco Calsolaro in Lecce, via Imbriani, 36;
contro
Comune di Castellaneta, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Martellotta, con domicilio eletto presso Vincenzo Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23; Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Taranto, Autorita' di Bacino della Puglia, Autorita' Idrica Pugliese, Acquedotto Pugliese Spa, Provincia di Taranto;
nei confronti di
Cobar Spa, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto; Consorzio del Comprensorio Riva dei Tessali, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
per l'annullamento
del P.d.C. n. 69/12 dell'11.7.2013, rilasciato dal Dirigente IV Area Comune di Castellaneta al Consorzio del Comprensorio Riva dei Tessali in persona del Presidente p.t.; per quanto occorra, di tutti gli atti comunque allegati e richiamati dall'atto impugnato ut supra, e/o propedeutici e/o conseguenti comunque lesivi degli interessi delle ricorrenti,
nonché dei verbali della prima, seconda e terza riunione della conferenza di servizi rispettivamente del 4 marzo 2013, 10 aprile 2013 e 16 maggio 2013;
del parere favorevole espresso dall'ASL TA/1 del 28.11.2012;
del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Acquedotto Pugliese spa dell'1/02/2013, prot.133347, attestazione di compatibilità alle previsioni di Piano d'Ambito dell'Autorità idrica Pugliese del 28.03.2013, trasmessa al Comune di Castellaneta con nota prot. uscita 1865 del 6.5.2013;
del parere favorevole sul vincolo idrogeologico e forestale espresso dalla Regione Puglia - Assessorato Agricoltura e Foreste - Ufficio Dipartimentale delle Foreste di Taranto del 26.02.2013 prot. 17609/U;
del parere di compatibilità dell'intervento con le previsioni del piano stralcio di assetto idrogeologico espresso positivamente e con condizioni dall'Autorità di Bacino del 17.01.2013 prot. 000732 e confermato con nota del 15.5.2013 prot. 6688;
del parere espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio ufficio Parco e Tratturi Area Finanza e Controllo della Regione sede di Foggia del 18.03.2013 prot. A00108/n 4962 e successiva conferma con nota del 15.05.2013 prot. A00108 n. 8290;
del parere favorevole con prescrizioni sulla Valutazione di impatto Ambientale rilasciato dalla Provincia di Taranto )° settore Ecologia ed Ambiente - Aree protette - Parco Naturale Regionale "Terre delle Gravine" in data 16.05.2013 prot. 29998;
del nulla osta del Servizio Demanio e Patrimonio - Area finanza e Controlli della Regione Puglia sede Provinciale di Taranto del 10.04.2013 prot. n. 6275 ribadito con nota del 16.05.2013prot. 8325;
del parere espresso dal Consorzio Stornara e Tara del 4.03.2013 prot. 1455;
del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia sede di Taranto n. 2525 c.34.19.07 del 22.02.2013;
del parere reso dalla Sovrintendenza per i Beni e le Attività Culturali del 10.4.2013, prot. 3758, Autorizzazione Paesaggistica n. 36 del 9.07.2013;
del parere del Servizio Patrimonio in relazione alle occupazioni permanente e temporaneo di aree comunali del 9.07.2013;
del parere espresso dal Servizio Lavori Pubblici - Area Politiche per la riqualificazione e sicurezza e per l'attuazione di opere pubbliche, Regione Puglia sede di Taranto del 4.02.2013 prot. 4694;
del parere favorevole del Servizio Patrimonio in relazione alla occupazione permanente e temporaneo di aeree comunali del 9.07.2013;
nonché di tutti gli altri provvedimenti propedeutici, connessi e consequenziali comunque lesivi degli interessi delle ricorrenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castellaneta, di Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali e di Consorzio del Comprensorio Riva dei Tessali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Antonino Sersale, Antonella Martellotta, Grazia Matteo, Giuseppe Macchione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Castellaneta ha provveduto al rilascio, in favore del Consorzio Comprensorio Riva dei Tessali, di permesso di costruire per la realizzazione di lavori di ristrutturazione della rete idrica e fognatura nera a servizio del complesso turistico Comprensorio di Riva dei Tessali, nonché per la realizzazione di cavidotto per l’alimentazione delle apparecchiature degli impianti di sollevamento delle acque nere.
A sostegno del ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti del 29.1.2014, le società ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 11 d.P.R. n. 380/01, 3, 7, 10 bis, 14, 21 quinquies e octies l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, errore; 2) violazione degli artt. 146 d. lgs. n. 42/04, 21 septies l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà dell’azione amministrativa.
2. Contestualmente al ricorso, le ricorrenti hanno formulato istanza di accesso a tutti gli atti da loro richiesti al Comune con nota 27.5.2013, e in assenza di risposta da parte dell’Amministrazione, hanno proposto ricorso avverso il silenzio consumatosi nei loro riguardi.
Nelle more del relativo giudizio, l’istanza di accesso è stata evasa dall’Amministrazione, e per tali ragioni questo TAR, con sentenza n. 2503/13, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
All’udienza del 22.10.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, le ricorrenti si dolgono dell’illegittimità del p.d.c. n. 69/12 rilasciato dall’Amministrazione comunale nei confronti del Consorzio controinteressato. In particolare, deducono le ricorrenti l’insussistenza, in capo al Consorzio, di titolo giuridico idoneo a consentirgli la presentazione di istanza di rilascio di permesso di costruire.
Le censure sono infondate.
3.1. Premette il Collegio che, ai sensi dell’art. 11 co. 1 d.P.R. n. 380/01, “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.
Dispone poi il successivo 3° comma che: “il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi”.
3.2. Tali essendo le coordinate normative di riferimento, occorre ora accertarne la portata.
Sul punto, questo Collegio condivide l’orientamento pretorio per il quale “L'art. 11, d.P.R. n. 380 del 2001, in ordine ai soggetti legittimati a chiedere al Comune di poter svolgere attività edilizia, chiama l'Amministrazione comunale allo svolgimento di un'attività istruttoria per accertare la sussistenza del titolo legittimante, anche se all'Ente pubblico spetta soltanto la verifica, in capo al richiedente, di un titolo sostanziale idoneo a costituire la posizione legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si estenda fino alla ricerca di eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità dell'immobile, allegato da chi presenta istanza edilizia, il che spiega perché il permesso di costruire ed in genere i titoli edilizi sono sempre rilasciati con la formula "fatti salvi i diritti dei terzi” (TAR Lombardia, II, 18.6.2013, n. 1578).
3.3. Tanto chiarito, e venendo ora al caso in esame, si legge nell’atto costitutivo del Consorzio per notar Palmieri del 12.8.1966 (cfr. p. 2) che: “nel comprensorio sono escluse le strade, esterne e interne, che restano di proprietà Giovinazzi […]”.
Orbene, avuto riguardo all’atto fondativo del Consorzio, non smentito da alcun atto ad esso successivo, è di tutta evidenza che i suoli oggetto dei progettati scavi non sono di proprietà del Consorzio, ma di un terzo soggetto, non importa se socio o meno del primo.
Tale circostanza è ben nota al Consorzio, che non si spinge, infatti, sino ad affermare la sussistenza di un diritto di proprietà sui suoli in esame. Piuttosto, esso invoca (cfr. ricorso introduttivo, pp. 7 ss.) la sussistenza di un diritto di servitù su di essi.
Tale assunto deve ritenersi sussistente, alla luce delle considerazioni che seguono.
3.4. Si legge nel citato atto costitutivo del Consorzio che quest’ultimo: “… è costituito per la gestione di servizi collettivi, nonché per la manutenzione della rete stradale e delle altre opere ed impianti di carattere generale che sono stati e che verranno costituiti nel comprensorio”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto consortile, “Fra tutti i proprietari di “Riva dei Tessali” … è costituito un Consorzio per la gestione di servizi collettivi, nonché per la manutenzione della rete stradale e di altre opere e impianti di carattere generale che sono stati o che verranno costituiti in seguito”.
3.5. Orbene, avuto riguardo al tenore dei cennati atti fondativi del Consorzio, reputa il Collegio che quest’ultimo, pur non essendo proprietario delle “strade esterne e interne, che restano di proprietà Giovinazzi” (art. 1 atto costitutivo cit.), nondimeno vanta un diritto di servitù volto alla gestione e manutenzione di tutte le “opere e impianti di carattere generale” (art. 2 atto costitutivo; art. 1 Statuto) già esistenti, ovvero suscettibili di venire ad esistenza in un momento futuro; atteggiandosi, in tal caso, il diritto in esame come servitù costituita per un vantaggio futuro (art. 1029 c.c.).
Alla luce di tali emergenze documentali, reputa pertanto il Collegio che il Consorzio vanta senz’altro titolo al rilascio del p.d.c. Correlativamente, rivenendo tale diritto da un atto pubblico, e da un atto osteso al Comune in sede di relativa istanza (e comunque a seguito di richiesta da parte dell’Ente), quest’ultimo ben avrebbe dovuto rilasciarlo, dovendo ritenersi integrato il contenuto minimo previsto dal cennato art. 11 d.P.R. n. 380/01, e dovendo ogni ulteriore questione concernente la titolarità del suddetto diritto risolversi in sede civilistica.
3.6. Per tali ragioni, reputa il Collegio che il Comune ha legittimamente operato in sede di rilascio di p.d.c, avuto riguardo alla sussistenza del suddetto titolo legittimante da parte del Consorzio controinteressato.
3.7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati.
Ne consegue il loro rigetto.
4. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nelle camere di consiglio dei giorni 22 ottobre e 20 novembre 2014, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari,Presidente
Claudia Lattanzi,Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri,Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)