Accesso confinante
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Seconda), sentenza n. 614 del 20 marzo 2019, accesso confinante
N. 00614/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2019, proposto da
OMISSIS rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Poerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cutro non costituito in giudizio;
nei confronti
Francesco Foglia non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di accesso ai documenti richiesti ovvero del silenzio - rigetto formatosi in data 13.12.2018 sulla domanda di accesso presentata in data 13.11.2018, nonché per la declaratoria del diritto alla ostensione degli stessi documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra OMISSIS ha agito dinanzi a questo TAR “per l’annullamento del diniego di accesso ai documenti richiesti ovvero del silenzio - rigetto formatosi in data 13.12.2018 sulla domanda di accesso presentata in data 13.11.2018”, nonché per la declaratoria del diritto alla ostensione degli stessi documenti.
2. A sostegno della domanda la ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- la sig.ra Fico è proprietario di un fabbricato sito in Steccato di Cutro (KR), confinante con il fabbricato di proprietà del sig. OMISSIS;
- in data 29.07.2018 la ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che il sig. OMISSIS aveva provveduto alla costruzione di un marciapiede sulla strada pubblica, che - a suo dire - aveva costituito ostacolo al deflusso delle acque meteoriche, determinandone il ristagno, con conseguenti danni al muro perimetrale dell'immobile della ricorrente;
- a seguito di tali accadimenti, in data 13.11.2018 la Sig.ra Fico ha presentato richiesta di accesso ai documenti, al fine di conoscere gli atti amministrativi recanti l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori;
- la predetta istanza è rimasta priva di riscontro.
3. Il comune di Cutro ed il controinteressato non si sono costituiti in giudizio.
4. Nella camera di consiglio del 19.03.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
La ricorrente, in qualità di proprietaria confinante, è sicuramente titolare di un interesse qualificato alla ostensione degli atti con cui il comune ha autorizzato la realizzazione dei lavori in questione su strada pubblica, onde apprestare adeguata tutela ai propri interessi dominicali: “il proprietario confinante con l'immobile interessato da attività edilizia assentita dall'Amministrazione è legittimato ad accedere alla relativa documentazione anche nell'ipotesi in cui siano scaduti i termini per impugnare il titolo abilitativo e gli interventi in questione siano oggetto di indagine penale” (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 26/03/2018 n. 757); “Il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico - economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza” (T.A.R. Catania, Sez. II, 04/02/2016 n. 374).
Per le suddette ragioni il ricorso merita di essere accolto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dispone l'esibizione dei documenti oggetto dell'istanza di accesso presentata dalla ricorrente.
Condanna il comune di Cutro alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di € 600,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante,Presidente
Arturo Levato,Referendario
Silvio Giancaspro,Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvio Giancaspro Nicola Durante
IL SEGRETARIO