Messa in sicurezza di aree obblighi della PA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda), sentenza n.4659 del 19 aprile 2022, messa in sicurezza di aree obblighi della PA
MASSIMA
L’Amministrazione è tenuta all’individuazione dei soggetti proprietari delle aree che necessitano di messa in sicurezza, o che ne hanno la materiale disponibilità, al fine di diffidare gli stessi all’esecuzione delle prescrizioni ritenute necessarie per preservare l’incolumità pubblica e privata. L’individuazione di eventuali responsabilità per i danni subiti da soggetti privati non può ritenersi una competenza dell’Autorità amministrativa bensì, eventualmente, del giudice ordinario in sede contenziosa, come avvenuto nella fattispecie con l’instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo da parte dello stesso ricorrente.
SENTENZA
N. 04659/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09228/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9228 del 2020, proposto da
P., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizia Aureli, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 12;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
Condominio di via San Pio V 57/57a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sitzia, con domicilio digitale come in atti;
Giuseppe Chianese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma Capitale Municipio XIII° (Roma Aurelio) - Direzione Tecnica P.O. Servizio Ispettorato e Disciplina Edilizia Privata Urbanistica, Affissioni e Pubblicità, recante “Diffida al Sig., in qualità di proprietario del locale box auto n. 1 di pertinenza dell'appartamento sito in Via San Pio V, 59, piano terzo” adottata in data 24 luglio 2020 ed assunta al Numero Protocollo CS/54519/2020, notificata al ricorrente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 21 settembre 2020;
- della Nota del Comune di Roma Capitale Municipio XIII° (Roma Aurelio) - Ufficio Stabili Pericolanti Opengenio recante diniego “Richiesta di annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale di Diffida Rep. CS/869 del 24/07/2020” adottata in data 16 ottobre 2020 ed assunta al Numero Protocollo CS/80907/2020, trasmessa mezzo PEC al ricorrente in data 27 ottobre 2020;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Condominio di via San Pio V 57/57a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con la quale la Direzione Tecnica del XIII Municipio di Roma Capitale diffidava il ricorrente medesimo, nella qualità di proprietario del box auto sito in Roma, nel Condominio di Via San Pio V, 59, alla nomina di un tecnico che effettuasse un’accurata verifica del solaio del predetto box e all’esecuzione di tutti i lavori necessari all’eliminazione delle copiose infiltrazioni riscontrate dai Vigili del Fuoco ritenute un pericolo per l’incolumità pubblica e privata.
2. La determinazione oggetto di impugnazione faceva seguito ad un intervento in loco dei Vigili del Fuoco che constatavano la caduta di porzioni di intonaco e la presenza di copiose infiltrazioni d’acqua, prescrivendo che in via cautelativa che il locale non dovesse essere praticato in attesa della messa in sicurezza.
3. Il ricorrente contestava il provvedimento di diffida in quando, secondo la sua prospettazione, lo stesso non doveva essere indirizzato a lui bensì ai soggetti responsabili delle infiltrazioni di cui il ricorrente medesimo subiva le conseguenze essendogli impedito l’utilizzo del box auto in ragione del pericolo derivante dallo stato del solaio.
4. Nelle more dell’instaurazione del giudizio, Roma Capitale provvedeva a rettificare il provvedimento di diffida estendendo il perimetro dei soggetti diffidati all’esecuzione delle prescrizioni inizialmente imposte al solo ricorrente. Nel provvedimento del 27 ottobre 2020, Roma Capitale, riscontrando la richiesta di annullamento in autotutela del ricorrente, estendeva il provvedimento di diffida anche al Condominio nel quale era ubicato il box auto e al Condominio proprietario del piazzale sovrastante il suddetto locale.
5. Ciononostante, il ricorrente insisteva nell’annullamento del provvedimento originario in quanto la sola modifica in aggiunta dei soggetti tenuti alla nomina del tecnico e all’esecuzione dei lavori di ripristino non risultava satisfattiva del proprio interesse ad essere estromesso dai destinatari della diffida.
6. Con ordinanza del 3 dicembre 2020, il Collegio disponeva un’istruttoria a carico dell’Amministrazione al fine di verificare se la diffida fosse stata effettivamente estesa a tutti i proprietari delle aree da mettere in sicurezza in quanto, ai fini dell’esecuzione stessa dei lavori necessari, ognuno dei soggetti coinvolti nella vicenda avrebbe avuto accesso esclusivamente alle aree di rispettiva proprietà.
7. Con una relazione depositata in data 3 febbraio 2021, Roma Capitale ha dato atto del sopralluogo e dei rilievi effettuati e ha dato conto del coinvolgimento di tutti i proprietari delle aree potenzialmente interessate, ossia il ricorrente quale proprietario del box auto, il Condominio di cui fa parte il locale oggetto di accertamento, proprietario delle aree circostanti e limitrofe e, infine, il Condominio proprietario del piazzale sovrastante il box adibito a parcheggio.
8. All’udienza del 9 marzo 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione proposta da Roma Capitale relativamente alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso del ricorrente in virtù della mancata impugnazione dell’intervenuto provvedimento di rettifica in quanto il ricorso, proprio alla luce della suddetta rettifica, si appalesa infondato e deve essere rigettato.
10. Roma Capitale, che nel provvedimento originario aveva indirizzato la diffida alla nomina del tecnico e all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza al solo ricorrente quale proprietario del locale oggetto del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, ha successivamente esteso il novero dei destinatari tenendo conto delle contestazioni mosse dal ricorrente nell’istanza di autotutela, coinvolgendo anche i soggetti proprietari delle aree circostanti, limitrofe e sovrastanti al fine di rendere più agevoli le verifiche da effettuare e i conseguenti lavori di messa in sicurezza.
11. Ora, agli uffici di Roma Capitale, così come ai Vigili del Fuoco, non compete l’individuazione delle responsabilità civilistiche delle infiltrazioni rilevate in quanto l’intervento delle suddette autorità pubbliche è finalizzato a rilevare i pericoli per l’incolumità pubblica e privata e conseguentemente a dettare le prescrizioni necessarie all’eliminazione dei rischi riscontrati in sede di sopralluogo.
12. L’Amministrazione è tenuta all’individuazione dei soggetti proprietari delle aree che necessitano di messa in sicurezza, o che ne hanno la materiale disponibilità, al fine di diffidare gli stessi all’esecuzione delle prescrizioni ritenute necessarie per preservare l’incolumità pubblica e privata. L’individuazione di eventuali responsabilità per i danni subiti da soggetti privati non può ritenersi una competenza dell’Autorità amministrativa bensì, eventualmente, del giudice ordinario in sede contenziosa, come avvenuto nella fattispecie con l’instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo da parte dello stesso ricorrente.
13. L’operato dell’Amministrazione, pertanto, così come corretto a seguito del provvedimento di rettifica, deve ritenersi legittimo in quanto il ricorrente, nella sua qualità di proprietario del box auto oggetto dell’intervento del Vigili del Fuoco, non poteva non essere destinatario del provvedimento di diffida in quanto unico soggetto ad avere la disponibilità materiale e l’accesso al locale nel quale andavano eseguite le verifiche e le opere di messa in sicurezza.
14. La pretesa del ricorrente, secondo cui i Vigili del Fuoco ovvero il personale della Direzione Tecnica del Municipio XIII avrebbero dovuto eseguire gli accertamenti istruttori necessari ad individuare i soggetti responsabili delle infiltrazioni, è del tutto infondata in quanto non rientra nelle competenze dell’Autorità pubblica la risoluzione di liti tra privati. L’istruttoria richiesta agli uffici di Roma Capitale deve ritenersi limitata all’individuazione dei soggetti obbligati all’esecuzione delle misure prescritte in ragione del rapporto con il bene immobile che mette a rischio l’incolumità pubblica e privata a prescindere da qualsiasi responsabilità di tipo civilistico che, successivamente all’eliminazione del pericolo riscontrato, potrà essere oggetto di azioni di regresso o di risarcimento dei danni esperite dai privati interessati.
15. Come dimostrato dalla documentazione versata in atti, nel procedimento civile instaurato dal ricorrente è stata necessaria una complessa consulenza tecnica per accertare la causa delle infiltrazioni che certo non poteva essere eseguita dagli uffici di Roma Capitale.
16. D’altro canto, l’obbligo di nomina di un tecnico per le verifiche sullo stato del box auto deve ritenersi anche nell’interesse del ricorrente che ha avuto la possibilità di nominare un proprio consulente di fiducia a tutela della propria posizione di soggetto asseritamente danneggiato dalla condotta illecita altrui.
17. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che, a seguito della rettifica del provvedimento impugnato, l’operato di Roma Capitale sia esente dai vizi procedimentali denunciati dal ricorrente che correttamente è stato individuato quale soggetto destinatario della diffida nella sua qualità di proprietario del box auto oggetto delle prescrizioni e non in quanto soggetto responsabile dello stato di pericolo venutosi a creare in ragione dello stato del locale di proprietà.
18. L’individuazione delle responsabilità civilistiche e dei danni risarcibili è stata oggetto di un procedimento civile tra le parti, ragion per cui, nel caso in cui il ricorrente abbia affrontato dei costi per ottemperare alla diffida dell’Amministrazione, potrà agire per il recupero degli stessi nei confronti del soggetto in capo al quale è stata accertata la responsabilità per lo stato di pericolo in relazione al quale Roma Capitale ha imposto la messa in sicurezza del box auto.
19. Alla luce di quanto sin qui osservato, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
20. Con riguardo alle spese del giudizio, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti in ragione della sopravvenuta rettifica del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giovanna Vigliotti
Francesco Riccio