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Ordinanza acquisizione immobile abusivo

Privato
Martedì, 16 Luglio, 2024 - 16:30

T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 29/02/2024, n. 1363, acquisizione gratuita immobile a seguito ordinanza demolizione 

MASSIMA 

L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza all'ordine di demolizione. L'acquisizione pertanto è un atto avente mera natura dichiarativa e di conseguenza nessuna rilevanza può assumere l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite mediante l'acquisizione, essendo in re ipsa l'interesse all'adozione della misura, stante la natura interamente vincolata del provvedimento, sicché risulta necessario solo che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche.

SENTENZA 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3519 del 2022, proposto da C.D.G., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nola, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Provv. 19 maggio 2022 prot.n.(...), notificato in data 23 maggio 2022, di acquisizione delle opere abusive realizzate sull'immobile sito in N. (N.) alla via C. di S. snc, identificato nel N.C.E.U. del Comune di N. al foglio (...) part.lla (...) (ex (...)).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna il Provv. 19 maggio 2022 prot.n.(...), notificato in data 23 maggio 2022, di acquisizione delle opere abusive realizzate sull'immobile sito in N. (N.) alla via C. di S..

La ricorrente espone in punto di fatto che l'immobile risulta essere stato oggetto di ordinanza ingiunzione di demolizione delle opere abusive 30 ottobre 2009 n.18/2009, emessa dal Dirigente U.T.C. del Comune di Nola, a seguito di sopralluogo del 9/1/2008 con cui veniva contestata la realizzazione in assenza di Permesso di costruire del fabbricato composto da piano terra/rialzato per una superficie di mq.140,00.

A tale ordinanza è seguito il verbale di accertamento n.(...) dell'11 febbraio 2010 di inottemperanza alla suddetta ordinanza di demolizione, il quale è stato trascritto.

In data 19 novembre 2019, è stata presentata domanda per il permesso di costruire in sanatoria ex art.36 D.P.R. n. 380 del 2001, al fine di ottenere la sanatoria per l'intero fabbricato. La domanda è tutt'ora pendente.

La ricorrente, con istanza, presentata a mezzo pec il 5 maggio 2021, ha chiesto l'annullamento della trascrizione del verbale di accertamento dell'inottemperanza (registro generale n.20355, registro particolare 13667, del 21 maggio 2010) nei Pubblici Registri in quanto carente del formale provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, con restituzione dell'immobile alla proprietaria. A causa del silenzio del Comune, la ricorrente ha anche proposto il ricorso n.1905/2022 r.g., al fine di ottenere una formale determinazione da parte dell'Ente competente.

A seguito del ricorso il Comune di Nola ha adottato il Provv. 19 maggio 2022 prot.n.(...), notificato in data 23 maggio 2022, di acquisizione delle opere abusive, in questa sede impugnato.

Il ricorso è articolato in vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune non si è costituito.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce: Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001 e, segnatamente, dell'art.36 D.P.R. n. 380 del 2001 - violazione dei principi generali regolanti l'attività edilizia - eccesso di potere - ingiustizia manifesta - sviamento - carenza assoluta di istruttoria - violazione del giusto procedimento - violazione del principio di buon andamento, di cui all'art.97 Cost. - inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto dapprima esaminare la domanda di permesso di Costruire in sanatoria

ex art.36 D.P.R. n. 380 del 2001 presentata dalla ricorrente e tutt'ora pendente, e solo successivamente

al rigetto della stessa avrebbe potuto adottare il provvedimento di acquisizione delle opere abusive. Infatti, la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità (così come la presentazione di una istanza di condono edilizio) in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione ha automatico effetto caducante sull'ordinanza ripristinatoria, rendendola inefficace.

Il motivo non può essere accolto.

L'art. 36 tu edilizia, infatti, prevede chiaramente una ipotesi di formazione del silenzio rifiuto, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento di conformità, senza che sia stato emanato alcun provvedimento espresso. Pertanto, in mancanza della impugnazione del provvedimento tacito di diniego, l'ordinanza di demolizione, già precedentemente emanata e sospesa negli effetti, si consolida riprendendo piena efficacia. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 04/10/2019, n.4757)

Non può pertanto condividersi la tesi della ricorrente dell'efficacia caducante sull'ordinanza di demolizione prodotto dalla presentazione dell'istanza di sanatoria, pur sostenuta da alcune pronunce giurisprudenziali, cui questo Tribunale non ha ritenuto di aderire.

Con il secondo motivo, parte ricorrente ha dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione - violazione dei principi generali in tema di acquisizione al patrimonio, in quanto il provvedimento impugnato non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni di interesse pubblico che hanno indotto l'amministrazione comunale ad acquisire il bene che si assume abusivo a distanza di ben 12 anni dall'accertamento dell'inottemperanza alla ordinanza di demolizione.

Il motivo è infondato.

Come recentemente chiarito anche dall'adunanza plenaria n. 16 in data 11.10.2023, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza all'ordine di demolizione. L'acquisizione pertanto è un atto avente mera natura dichiarativa e di conseguenza nessuna rilevanza può assumere l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite mediante l'acquisizione, essendo in re ipsa l'interesse all'adozione della misura, stante la natura interamente vincolata del provvedimento, sicché risulta necessario solo che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche. (cfr. ex multis T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 11/10/2023, n.5554).

Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto, con il provvedimento impugnato si dispone l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di proprietà della ricorrente per mq.650 circa, in presenza di un fabbricato di superficie di mq.140,00. Ciò in assenza dell'indispensabile frazionamento catastale dell'area, adempimento imprescindibile per irrogare la sanzione dell'acquisizione.

Il motivo non può essere accolto.

Va in primo luogo chiarito che il provvedimento si limita a disporre l'acquisizione dell'area di sedime, erroneamente quantificandola in mq 652, senza disporre alcunché circa l'acquisizione di aree ulteriori. Nella parte motiva, tuttavia, si afferma chiaramente che il manufatto abusivo in questione occupa la superficie di 140 mq. Pertanto, deve ritenersi che il provvedimento abbia per mero errore materiale indicato la superficie di 652 mq dovendo invece intendersi quella di 140 mq. così interpretato il provvedimento impugnato, dovendosi dare prevalenza alla parte motiva sul dispositivo, la doglianza deve essere respinta.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese non essendosi costituito il Comune di Nola.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

Daria Valletta, Primo Referendario

Pubblicato in: Edilizia » Giurisprudenza

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