Sull’ acquisizione gratuita di immobile al patrimonio comunale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), sentenza n. 3611 del 20 Agosto 2020, sull’ acquisizione gratuita di immobile al patrimonio comunale.
MASSIMA
Il legislatore per quanto concerne il quantum, non ha attribuito alcun potere discrezionale alla PA, come chiarito dalla giurisprudenza in materia, l’art. 31 DPR 380/2001 si limita solo a stabilire il tetto massimo dell’area acquisibile (che non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita).
Si tratta di un’attività vincolata, di natura tecnica, che consiste nella mera ricognizione della misura della superficie da acquisire, già predefinita dal legislatore per relationem, mediante il riferimento alla disciplina dell’attività costruttiva dettata dalla normativa e dagli strumenti urbanistici.
Alla p.a. per cui non resta che fare applicazione di tali criteri, indicando nelle “premesse motivazionali” del “provvedimento” di acquisizione gli elementi di fatto, le basi di calcolo ed i criteri di computo utilizzati. Infatti, in tale prospettiva la giurisprudenza in materia ha costantemente ribadito che l’amministrazione procedente è tenuta ad indicare puntualmente, nell’atto di acquisizione, la classificazione urbanistica ed il relativo regime per l’area oggetto dell’abuso edilizio e quindi sviluppare (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili) il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, disponendone comunque l’acquisizione, laddove dovesse risultare una superficie superiore, nel limite massimo del decuplo dell’area di sedime (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1881 del 2013)
Pertanto, l’acquisizione dell' area individuata va motivata, volta per volta, con l'esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l'ulteriore area acquisibile, ma ha indicato un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso; viene, dunque, delineato un procedimento di determinazione della c.d. pertinenza urbanistica da condurre di volta in volta sulla base di criteri di individuazione che tengano conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni urbanistiche "per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive" (cfr. TAR Lazio, sez. II quater n. 10292/2017, con richiamo a C.d.S., Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 9 maggio 2014, n. 2589; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 6 marzo 2014, n. 1357; TAR Piemonte, Sez. II, 21 luglio 2014, n. 1288)” – da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 2/3/2020 n. 2663.
SENTENZA