Rivalsa dello Stato a seguito di condanna CEDU
Con sentenza del 7 agosto 2020 n. 9089 , il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima Stralcio), si è interessato al c.d. istituto della rivalsa dello Stato Italiano nei confronti di un ente locale a seguito di condanna della CEDU per un caso di occupazione illegittima.
Il TAR ha stabilito che L’istituto della rivalsa consente di sollevare lo Stato-persona dagli oneri finanziari sostenuti in conseguenza dell’esecuzione delle condanne emesse dalla Cedu, con la rivalsa sul soggetto (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, altri enti territoriali, enti pubblici in generale e soggetti equiparati) che si è reso effettivamente responsabile della violazione della Convenzione.
L’azione di rivalsa è stata istituita dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007 - art. 1, commi da 1217 a 1221) e, successivamente, è stata ridisciplinata dall’art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, che ha introdotto l’art. 16-bis nella legge 4 febbraio 2005 n. 11.
La rivalsa comprende anche le somme spese in ‘regolamenti amichevoli’, sulla base della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 42-ter del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, inserito in sede di conversione dall’art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14.