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Lunedì, 17 Maggio, 2021 - 17:30

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), ordinanza n. 2337 del 21 aprile 2021, sul contenuto delle comunicazioni avvio procedimento sui giornali

MASSIMA

Ai fini espropriativi il contenuto delle comunicazioni di avvio del procedimento sui giornali deve riportare l’indicazione tanto delle particelle oggetto di esproprio quanto dell’elenco delle ditte espropriande (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. I , 28/02/2020, n. 266; Cons. Stato sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2873; sez. IV, 19 marzo 2014, n. 1341; sez. VI, n. 3561/2011; sez. IV, n. 407/2012).

ORDINANZA

N. 02337/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01934/2021 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1934 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri Stefania Di Balsamo e Nello Giacometti, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Morelli, con domicilio eletto in Roma, Via Vitelleschi 26;

contro

Comune di Ariccia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Colacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Immobiliare Silvia II S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto di esproprio ex art. 22 d.P.R. n. 327/01 di cui alla determinazione dirigenziale n.11 del 11.1.2021, notificata agli odierni istanti in data 22.1.2021, e riferita alle aree site in Ariccia al fg. 14, part. 667;

- della deliberazione GC n.90 del 20.11.2020, ancorché non conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale è stata disposta la integrazione della dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

- della deliberazione GC n. 21 del 3 febbraio 2016, ancorché non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria su Via del Melograno;

- della determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015, ancorché non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale il Comune di Ariccia ha approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito del PRUSST Latium Vetus di cui all'accordo di programma approvato con DPGR n. 42 del 25.2.2003;

- della deliberazione C.C. n.36 del 4.9.2015, ancorché non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale sono state riformulate e rimodulate le OO.UU.PP. da realizzare nell'ambito dell'intervento denominato “Strutture destinate a servizi privati e di interesse collettivo in località Crocifisso”;

- della deliberazione C.C. n. 5 del 28.1.2003, ancorché non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale è stato ratificato l'accordo di programma tra Regione Lazio e Comune di Ariccia relativo all'intervento denominato “Strutture destinate a servizi privati e di interesse collettivo in località Crocifisso”;

- di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto dagli odierni ricorrenti.

quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 23/3/2021:

- del decreto di esproprio ex art. 22 d.P.R. n. 327/01 di cui alla determinazione dirigenziale n.11 del 11.1.2021, notificata agli odierni istanti in data 22.1.2021, e riferita alle aree site in Ariccia al fg. 14, part. 667.

- Della deliberazione GC n.90 del 20.11.2020, ancorchè non conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale è stata disposta la integrazione della dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

- della deliberazione GC n. 21 del 3 febbraio 2016, ancorchè non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria su Via del Melograno;

- della determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015, ancorchè non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale il Comune di Ariccia ha approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito del PRUSST Latium Vetus di cui all'accordo di programma approvato con DPGR n. 42 del 25.2.2003;

- della deliberazione C.C. n.36 del 4.9.2015, ancorchè non direttamente conosciuta ma richiamata nel decreto di esproprio, con la quale sono state riformulate e rimodulate le OO.UU.PP. da realizzare nell'ambito dell'intervento denominato “Strutture destinate a servizi privati e di interesse collettivo in località Crocifisso”;

- di ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale ancorchè non conosciuto dagli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariccia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori, mediante collegamento da remoto, come specificato nel verbale;

- Ritenuto ad un sommario esame, tipico della presente fase cautelare, che il ricorso sia assistito dal necessario fumus boni iuris avuto riguardo alla preliminare ed assorbente censura relativa alla pretermissione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 380/2001;

- Ritenuto, in particolare, che l’avviso cd. collettivo di avvio del procedimento pubblicato all’albo pretorio dall’1.03.2017 al 31.03.2017 (peraltro contenente l’indicazione soltanto “della delibera di C.C. n. 36 del 04/09/2015” - rectius 04/09/2014 - e non anche dei provvedimenti antecedenti e successivi alla stessa, tra cui: la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 20.11.2020, la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 3.02.2016, della determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015 di approvazione del progetto definitivo; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2003 di approvazione dell’Accordo di Programma in variante al P.R.G.) non sia, prima facie, idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive della procedura espropriativa in capo ai ricorrenti, non essendo stato integralmente pubblicato “su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale”;

- Rilevato, infatti, che gli avvisi pubblicati sul “Il Manifesto” in data 2.03.2017 e su “Il Giornale” in data 1.03.2017 non replicano affatto, così come avrebbero dovuto, il contenuto di quello pubblicato all’albo pretorio, difettando totalmente dell’indicazione tanto delle particelle oggetto di esproprio quanto dell’elenco delle ditte espropriande (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. I , 28/02/2020, n. 266; Cons. Stato sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2873; sez. IV, 19 marzo 2014, n. 1341; sez. VI, n. 3561/2011; sez. IV, n. 407/2012);

- Ritenuto, prima facie, che siffatta lacuna abbia compromesso la conoscenza ovvero la piena ed agevole conoscibilità del procedimento espropriativo in parola in capo agli odierni ricorrenti, con ogni conseguenza non soltanto di natura sostanziale, in termini di compromissione delle relative facoltà di partecipazione endo-procedimentale, ma anche di natura formale, in termini di tempestività dell’odierno gravame (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3.07.2018, n. 4069; sez. IV, 27.01.2015, n. 341; 24.11.2017, n. 5480);

- Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’integrale compensazione delle spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), accoglie la richiesta di misura cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del decreto di esproprio di cui alla determinazione dirigenziale n. 11 del 11.1.2021; della deliberazione GC n. 90 del 20.11.2020; della deliberazione GC n. 21 del 3 febbraio 2016; della determinazione dirigenziale n. 891 del 17.12.2015;

della deliberazione C.C. n.36 del 4.9.2014 e della deliberazione C.C. n. 5 del 28.1.2003.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28.09.2021.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberta Mazzulla

Donatella Scala

 

 

 

IL SEGRETARIO

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