Delega di poteri espropriativi
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), sentenza n. 660 dell’8 marzo 2022, sulla delega di poteri espropriativi
MASSIMA
Per consolidata giurisprudenza, laddove l’autorità espropriante abbia delegato un altro soggetto allo svolgimento della procedura ablatoria, in caso di danni cagionati all’espropriato per occupazione illegittima, si configura la responsabilità solidale tra delegante e delegato, ogni qual volta vi siano elementi idonei a evidenziare un concorso di colpa fra di essi (anche solo per omesso controllo del primo sul secondo), e salva la diversa conclusione cui può pervenirsi sulla base di concreti e specifici elementi che escludano la responsabilità dell’uno o dell’altro dei predetti soggetti (cfr. Cass. civ, sez. un., 26 gennaio 1998, n. 761; 23 novembre 2007, n. 24397; Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3416; TAR Campania, Salerno, sez. I, 25 settembre 2015, n. 1206).
La “dichiarazione di cessione volontaria” non è ricollegabile alcun effetto traslativo, se figura sottoscritta sottoscritta dal solo proprietario (laddove, per consolidata giurisprudenza, il contratto di cessione volontaria in corso di espropriazione può configurarsi soltanto in presenza di un negozio con forma scritta ad substantiam stipulato dal rappresentante legale dell'amministrazione e dall'espropriato e contenente l'enunciazione degli elementi essenziali del contratto, nonché l'accordo su di essi da parte dei contraenti, dovendo, pertanto, escludersi che il perfezionamento del negozio di cessione volontaria possa ricavarsi da altri atti, benché sottoscritti dai proprietari, ovvero per comportamenti concludenti, attraverso l'immissione nel possesso dei beni e il pagamento del prezzo, atteso che, allorquando la pubblica amministrazione agisce iure privatorum, i relativi atti negoziali constano di manifestazioni formali di volontà, con la conseguenza che il contratto stipulato in assenza della sottoscrizione dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno è nullo e non è suscettibile di sanatoria: cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4970/2011; TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 29/2015; Cass. civ., sez. I, n. 21019/2006; n. 17686/2009).
SENTENZA
N. 00660/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01761/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2021, proposto da
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 31;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Cornetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità dell’occupazione temporanea d’urgenza di porzioni dei lotti ubicati in Nocera Inferiore, località Villanova;
nonché per condanna alla restituzione dei suoli occupati sine titulo ed al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, ovvero all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore e della Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, la OMISSIS (in appresso, Parrocchia) agiva: - per l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione temporanea d’urgenza di porzioni dei lotti in sua proprietà, ubicati in Nocera Inferiore, località Villanova, e censiti in catasto al foglio 10, particelle 11 e 12; - per la conseguente condanna del Comune di Nocera Inferiore e della Provincia di Salerno: -- alla restituzione dei suoli occupati sine titulo, nonché al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima ovvero all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001; - per l’annullamento della nota della Provincia di Salerno prot. n. 85294 del 18 ottobre 2021.
2. Alla luce delle allegazioni delle parti la vicenda dedotta nel presente giudizio è, in sintesi, la seguente.
2.1. La ricorrente è dichiaratamente titolare dei suindicati terreni, interessati sia dal progetto per l’esecuzione dei lavori di ampliamento di curve pericolose e sistemazione di alcuni tratti di piano viabile della SP 6 Nocera Inferiore – Sarno, approvato con delibera della Giunta provinciale (DGP) di Salerno n. 3955 dell’11 dicembre 1978, sia dal progetto per l’esecuzione dei lavori di sistemazione ed ammodernamento della SP 6 Nocera Inferiore – Sarno, approvato con DGP di Salerno n. 3019 del 23 dicembre 1997.
2.2. Con decreti del 27 luglio 1981 e n. 8844 del 5 marzo 1999, il Sindaco di Nocera Inferiore disponeva l’occupazione d’urgenza dei fondi in parola per la durata, ai sensi dell’art. 20 della l. n. 865/1971, rispettivamente, di 5 anni dall’occupazione e di 3 anni e 8 mesi dall’esecutività della DGP di Salerno n. 3019 del 23 dicembre 1997.
2.3. Non essendosi mai ritualmente conclusa l’avviata procedura ablatoria, la Parrocchia, con istanza del 3 aprile 2021, prot. n. 41437, richiedeva alla Provincia di Salerno di restituirle i cespiti illegittimamente occupati ovvero di disporne l’acquisizione sanante.
In riscontro a tale istanza, l’ente locale interpellato, con nota del 18 ottobre 2021, prot. n. 85294, opponeva che il tratto viario corrispondente ai suoli vantati in proprietà dalla Parrocchia era stato declassificato a strada comunale e trasferito al Comune di Nocera Inferiore.
3. Nel proporre il ricorso in epigrafe, la Parrocchia denunciava, quindi, l’illegittimità della perdurante occupazione dei suoli in sua proprietà da parte del Comune di Nocera Inferiore e della Provincia di Salerno e richiedeva, quindi, la condanna di questi ultimi alla restituzione dei beni detenuti sine titulo ed al risarcimento per equivalente monetario dei danni derivanti dalla condotta illecita delle amministrazioni intimate ovvero all’adozione del provvedimento ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 nonché l’annullamento della nota provinciale del 18 ottobre 2021, prot. n. 85294.
4. Costituitosi in resistenza, il Comune di Nocera Inferiore, eccepiva, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e l’infondatezza delle domande formulate ex adverso.
Si costituiva, altresì, in giudizio la Provincia di Salerno, la quale eccepiva sia il proprio difetto di legittimazione passiva sia l’inammissibilità della domanda annullatoria della propria nota del 18 ottobre 2021, prot. n. 85294, avente carattere meramente informativo.
5. Il ricorso veniva chiamato all’udienza del 2 febbraio 2022 per la trattazione dell’incidente cautelare.
Nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
Le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, va, in limine, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della proponente, sollevata dal Comune di Nocera Inferiore in base alla considerazione che, ai sensi dell’art. 28 della l. n. 222/1985, il patrimonio dei benefici o prebende – quale, appunto, la Parrocchia – sarebbe stato trasferito agli istituti diocesani per il sostentamento del clero.
A ripudio della sollevata eccezione, valga, in primis, obiettare che destinataria dei decreti sindacali del 27 luglio 1981 e n. 8844 del 5 marzo 1999, e, quindi, soggetto passivo della procedura ablatoria de qua, risulta essere la Parrocchia; cosicché già solo tale circostanza, a prescindere dalla permanenza o meno, in capo a quest’ultima, della titolarità dei cespiti immobiliari appresi sine titulo, risulta suscettibile di radicare una posizione soggettiva qualificata all’esperimento della tutela giurisdizionale avverso l’operato asseritamente illegittimo dell’amministrazione.
Sempre a ripudio della sollevata eccezione, valga, altresì, obiettare che, come replicato e documentato da parte ricorrente:
- con decreto del Vescovo della Diocesi di Nocera Inferiore – Sarno n. LII del 27 novembre 1989 (regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno), il lotto censito in catasto al foglio 10, particella 11, è stato parzialmente riassegnato alla Parrocchia, divenuta contitolare (pro quota) dello stesso insieme all’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero di Nocera Inferiore – Sarno, mentre il lotto censito in catasto al foglio 10, particella 12, è stato interamente riassegnato (ai sensi dell’art. 29, comma 4, della l. n. 222/1985) alla Parrocchia, divenuta titolare esclusiva dello stesso;
- sia negli esibiti contratti di affitto del fondo rustico, sia nelle esibite visure catastali storiche, sia nell’avviso di accertamento IMU prot. n. 21587 del 2 dicembre 2021 la Parrocchia figura individuata quale proprietaria dei suoli censiti in catasto al foglio 10, particelle 11 e 12.
7. Ancora in limine, priva di pregio è l’eccezione con la quale entrambe le amministrazioni resistenti hanno opposto il proprio difetto di legittimazione passiva.
In questo senso, giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza, laddove l’autorità espropriante abbia delegato un altro soggetto allo svolgimento della procedura ablatoria, in caso di danni cagionati all’espropriato per occupazione illegittima, si configura la responsabilità solidale tra delegante e delegato, ogni qual volta vi siano elementi idonei a evidenziare un concorso di colpa fra di essi (anche solo per omesso controllo del primo sul secondo), e salva la diversa conclusione cui può pervenirsi sulla base di concreti e specifici elementi che escludano la responsabilità dell’uno o dell’altro dei predetti soggetti (cfr. Cass. civ, sez. un., 26 gennaio 1998, n. 761; 23 novembre 2007, n. 24397; Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3416; TAR Campania, Salerno, sez. I, 25 settembre 2015, n. 1206).
Ebbene, nel caso in esame, risulta acclarato – e tanto impinge inevitabilmente nel merito della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito – che l’occupazione del suolo in proprietà della Parrocchia è avvenuta per la realizzazione di interventi di ampliamento e sistemazione di un tracciato stradale dapprima in titolarità della Provincia di Salerno – la quale, in veste di originaria autorità espropriante ed anche di beneficiaria dell’espropriazione – ha demandato, con DGP n. 3955 dell’11 dicembre 1978 e n. 3019 del 23 dicembre 1997, al Comune di Nocera Inferiore l’espletamento – in veste di soggetto delegato – della procedura ablatoria.
A fronte di ciò, né la Provincia di Salerno né il Comune di Nocera Inferiore possono, in via di principio – ossia sul piano della legittimazione passiva –, sottrarsi all’azione restitutorio-risarcitoria per l’illecito da occupazione sine titulo, la prima per aver proceduto, nonché appreso ed almeno pro tempore goduto, il secondo per aver disposto l’occupazione d’urgenza e successivamente anche goduto dei suoli in proprietà della ricorrente.
In questo senso, la Sezione, nel valutare quale sia l’ente passivamente legittimato agli obblighi restitutorio-risarcitori, ha rammentato – nella sentenza n. 1795/2021 – che, per opinione consolidata, nelle controversie relative all’occupazione acquisitiva, la legittimazione passiva spetta, in via di principio, all’autorità espropriante, ossia all’amministrazione che ha posto in essere la procedura ablatoria, quale, nella specie, la Provincia di Salerno (cfr. Cass. civ., n. 815/2019; n. 5802/2021; TAR Sardegna, Cagliari, n. 515/220). Ed ha soggiunto che l’affermazione dell’illegittimità dell’occupazione (e del correlato obbligo restitutorio) non esclude che il soggetto utilizzatore dei beni appresi – e cioè, nella specie, rispettivamente pro tempore, sia la Provincia di Salerno sia il Comune di Nocera Inferiore – possa esercitare i poteri e le facoltà di acquisizione dei beni medesimi, nelle forme di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 380/2001.
8. Le superiori considerazioni inducono a dequotare l’eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento della nota provinciale del 18 ottobre 2021, prot. n. 85294.
Ed invero, per il suo contenuto sostanzialmente soprassessorio in relazione all’istanza di restituzione o di acquisizione sanante prot. n. 41437 del 3 aprile 2021, ossia nella misura in cui addiviene a declinare in radice qualsivoglia responsabilità in capo all’amministrazione provinciale, essa riveste portata lesiva rispetto al qualificato interesse, concreto e attuale, azionato dalla ricorrente.
9. Tanto premesso, il ricorso si rivela fondato nel merito.
10. Innanzitutto, non può riscuotere favorevole apprezzamento l’eccezione sollevata dal Comune di Nocera Inferiore, secondo cui l’iter ablatorio de quo sarebbe stato definito mediante cessione volontaria da parte della Parrocchia, tanto da aver poi condotto all’acquisizione gratuita dei beni al patrimonio comunale, giusta delibera della Giunta comunale (DGC) di Nocera Inferiore n. 321 del 19 novembre 2014.
Ciò, in quanto:
- all’esibita “dichiarazione di cessione volontaria” del 12 dicembre 1985 non è ricollegabile alcun effetto traslativo, figurando sottoscritta dal solo legale rappresentante della Parrocchia (laddove, per consolidata giurisprudenza, il contratto di cessione volontaria in corso di espropriazione può configurarsi soltanto in presenza di un negozio con forma scritta ad substantiam stipulato dal rappresentante legale dell'amministrazione e dall'espropriato e contenente l'enunciazione degli elementi essenziali del contratto, nonché l'accordo su di essi da parte dei contraenti, dovendo, pertanto, escludersi che il perfezionamento del negozio di cessione volontaria possa ricavarsi da altri atti, benché sottoscritti dai proprietari, ovvero per comportamenti concludenti, attraverso l'immissione nel possesso dei beni e il pagamento del prezzo, atteso che, allorquando la pubblica amministrazione agisce iure privatorum, i relativi atti negoziali constano di manifestazioni formali di volontà, con la conseguenza che il contratto stipulato in assenza della sottoscrizione dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno è nullo e non è suscettibile di sanatoria: cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4970/2011; TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 29/2015; Cass. civ., sez. I, n. 21019/2006; n. 17686/2009);
- in ogni caso, e in via dirimente, detta dichiarazione unilaterale del 12 dicembre 1985, nonché la richiamata DGC di Nocera Inferiore n. 321 del 19 novembre 2014, al pari delle pure richiamate DGC di Nocera Inferiore n. 1230 del 9 settembre 1979, n. 233 del 5 febbraio 1980, n. 466 del 24 aprile 1980, n. 249 del 22 febbraio 1979, n. 760 del 21 maggio 1979, si riferiscono alla cessione ed alla remunerazione di cespiti differenti da quelli qui controversi, ed occupati non già ai fini dell’ampliamento e della sistemazione del tracciato della SP 6 Nocera Inferiore – Sarno, bensì ai fini della realizzazione dell’asilo nido e della scuola media in località S. Anna.
11. Ciò posto, è incontestabile l’illiceità del comportamento tenuto dalle amministrazioni resistenti, che, per un verso, hanno continuato ad occupare i suoli in proprietà della ricorrente nonostante la scadenza del termine di legittima occupazione, e che, per altro verso, senza alcuna plausibile giustificazione, e senza concludere il procedimento ablatorio, hanno realizzato e mantenuto sui suoli medesimi le opere previste dai progetti all’uopo approvati.
Alla luce di tali considerazioni, gli enti intimati sono da reputarsi solidalmente responsabili nella causazione della situazione antigiuridica controversa e nella conseguente produzione dei danni invocati da parte ricorrente (salva restando ogni questione afferente ai loro rapporti interni).
12. Persistendo, in capo alla Parrocchia, il diritto di proprietà sui cespiti immobiliari controversi e perdurando l’illegittima occupazione di questi ultimi mediante le opere ivi realizzate, il ricorso va, dunque, accolto, e, per l’effetto le amministrazioni resistenti vanno condannate, in solido tra loro, a disporre, per quanto di rispettiva competenza, l’acquisizione coattiva ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e l’attribuzione del correlativo indennizzo, ovvero, nel caso ritenessero di non doversi determinare in tal senso, sulla base della valutazione discrezionale all’uopo loro demandata dall’ordinamento, a ridurre in pristino ed a restituire i cespiti immobiliari indebitamente appresi in favore della proponente, nonché a risarcire quest’ultima della indisponibilità dei beni per tutta la durata dell’occupazione illegittima.
In argomento, giova rammentare che la ratio del citato art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 è quella di prevedere un rimedio per i casi in cui la pubblica amministrazione abbia occupato illegittimamente un bene di proprietà privata, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio.
In tali ipotesi, l’ordinamento riconosce all’ente pubblico il potere-dovere di disporre l’acquisizione del bene al proprio patrimonio indisponibile, con corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito. Tale potere-dovere è da considerarsi espressione della più generale funzione di amministrazione attiva che compete agli enti pubblici, cui il giudice amministrativo non può sostituirsi, salvo che nei casi di giurisdizione estesa al merito, di modo che la valutazione degli interessi in conflitto e la decisione di procedere all’acquisizione sanante afferisce necessariamente alla sfera insindacabile di discrezionalità dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 2; sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514; 15 settembre 2014, n. 4696).
La giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che: «L’elevato carattere di discrezionalità della scelta rimessa alla valutazione pubblica, osta alla possibilità che il giudice amministrativo possa condannare le amministrazioni coinvolte ad adottare un atto specifico, giudicando sulla fondatezza della pretesa sostanziale di parte ricorrente. Tuttavia, il privato che versi nella condizione che l’art. 42 bis intende sanare, la quale si sostanzia in una situazione di fatto contraria al diritto e non può protrarsi sine die nel tempo, può legittimamente domandare l’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ovvero la restituzione del fondo con la sua riduzione allo status quo ante e all’uopo sollecitare l’amministrazione affinché, tempestivamente adoperandosi, si pronunci sull’istanza avanzata» (Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1713).
13. Quanto, poi, alla determinazione del danno risarcibile, derivante dalla temporanea occupazione illegittima dei suoli de quibus e spettante in ipotesi di riduzione in pristino e di restituzione degli stessi in favore dei ricorrenti, essa va effettuata secondo il criterio forfettario di liquidazione descritto dall’art. 42 bis, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001, ossia in base al saggio di interesse del 5%, da applicarsi per ogni anno di occupazione illegittima sul valore venale del terreno (il quale andrà calcolato utilizzando il metodo di stima diretta o sintetica, che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima – quali atti di compravendita di terreni finitimi e simili – e andrà devalutato e rivalutato annualmente secondo gli indici dell’andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato immobiliare). Trattandosi di un debito di valore sulla somma così ottenuta dovranno essere corrisposti interessi legali e rivalutazione, anno per anno, sino alla data di liquidazione dell'importo così determinato (cfr. TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 7 marzo 2014, n. 182).
14. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto nei sensi di cui sopra, con conseguente condanna della Provincia di Salerno e del Comune di Nocera Inferiore: - a disporre l’acquisizione coattiva ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 e l’attribuzione del correlativo indennizzo entro 60 giorni dalla notifica e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; - ovvero, in alternativa, a ridurre in pristino ed a restituire i cespiti immobiliari indebitamente appresi in favore della proponente, nonché a risarcire quest’ultima della indisponibilità dei beni per tutta la durata dell’occupazione illegittima.
In caso di acquisizione sanante, il correlativo provvedimento dovrà: - determinare l’indennizzo dovuto alla proprietaria in misura pari al valore venale del bene; - contenere la liquidazione, in favore della proprietaria mederima, a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all’applicazione del saggio di interesse del 5% annuo sul detto valore venale per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l’espropriazione; - indicare le circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio, specificamente motivando sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l’acquisizione sanante, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; - essere notificato alla ricorrente, con successivo passaggio della proprietà, sotto la condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito, effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. n. 327/2001; - essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura dell’amministrazione procedente e trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 327/2001, nonché comunicato, entro 30 giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale.
Qualora le amministrazioni resistenti optassero per la riduzione in pristino e la restituzione dei cespiti immobiliari illegittimamente appresi, ai fini del risarcimento dei danni da occupazione illegittima, dovranno proporre alla ricorrente il pagamento di una somma determinata sulla base dei criteri dianzi indicati, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla notifica e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
15. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto: - accerta l’illegittimità dell’occupazione dei suoli in titolarità della Parrocchia San Giovanni Battista di Nocera Inferiore; - condanna la Provincia di Salerno ed il Comune di Nocera Inferiore: -- a provvedere ai sensi 42 bis del d.p.r. n. 380/2001 entro 60 giorni dalla notifica e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; -- ovvero, in caso di mancata adozione del provvedimento di acquisizione sanante, a ridurre in pristino e restituire i suoli anzidetti in favore della Parrocchia San Giovanni Battista di Nocera Inferiore, nonché a risarcire quest’ultima del danno da occupazione illegittima, da quantificarsi, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., secondo i criteri e nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Olindo Di Popolo
Nicola Durante
IL SEGRETARIO