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Destinazione a verde o parcheggio

Pubblico
Venerdì, 25 Giugno, 2021 - 09:30

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo, (Sezione Prima), sentenza n. 311 del 5 giugno 2021, sulla destinazione a parcheggio e verde

N. 00311/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00433/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 433 del 2013, proposto da
Ezio Vetrano, rappresentato e difeso dagli avvocati Willy Barlafante, Cinzia Vetrano, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Lely in L'Aquila, via Roma, 16 - Sassa Scalo;
Ettore Vetrano, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Sciascio, Willy Barlafante, Cinzia Vetrano, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Lely in L'Aquila, via Roma, 16 - Sassa Scalo;

contro

Comune di Giulianova in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Del Vecchio, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Agnelli in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, 76;

per l'annullamento

della variante generale al piano regolatore generale del comune di giulianova, approvata in via definitiva con delibera del consiglio comunale n.7 del 20 febbraio 2013 nella parte in cui reitera l'assoggettamento a vincolo espopriativo di parte della particella censita al catasto terreni del comune di giulianova, al n. 855, foglio 9, di proprietà dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giulianova in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l’annullamento della variante generale al piano regolatore generale del Comune di Giulianova, approvata in via definitiva con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 20 febbraio 2013, pubblicata sul BURA ordinario n. 10 del 13 marzo 2013, nella parte in cui reitera l'assoggettamento a vincolo espropriativo di parte della particella censita al Catasto Terreni del Comune di Giulianova, al n. 855, foglio 9, di proprietà dei ricorrenti, (doc. n. 1) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e comunque consequenziali anche se non conosciuti, nonché per il risarcimento dei danni subiti.

Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso con il quale si lamenta la “Violazione dì legge — carenza e/o assenza di motivazione della reiterazione del vincolo, indebita compressione del diritto di proprietà”.

Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. Secondo i ricorrenti, l'amministrazione pubblica può legittimamente reiterare il vincolo preordinato all'esproprio che sia decaduto per il decorso del quinquennio in assenza della dichiarazione della pubblica utilità, ma è tenuta a fornire un'adeguata motivazione in ordine alla persistenza delle ragioni di interesse pubblico che sorreggono la predetta reiterazione, così da escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti.

Inoltre, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, nel caso di specie ci si troverebbe innanzi ad un vincolo che viene reiterato per la terza volta e, sul punto, è principio fermo nella giurisprudenza amministrativa che in tali evenienze l'Ente "deve procedere con una ponderata valutazione degli interessi coinvolti, evidenziando le ragioni, con riferimento al rispetto degli standard, alle esigenze della spesa, agli specifici accadimenti riguardanti le precedenti fasi procedimentali, che diano conto dell'attuale sussistenza dell'interesse pubblico" ( ex Cons. di Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 7).

L'amministrazione, in ogni caso, nel reiterare tali vincoli finalizzati all'espropriazione ha l'obbligo di accantonare le somme all'uopo necessarie e tale obbligo è condizione di legittimità del provvedimento di reiterazione, come ritenuto dalla giurisprudenza ormai unanime (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3365).

In aggiunta a tutto quanto già illustrato, va ulteriormente ribadito che, nell'ambito dell'adozione dell'impugnata variante, dall'Ente prima e dalla Provincia poi, molti vincoli sarebbero stati eliminati. Sarebbe, quindi, evidente, che la permanenza del vincolo in parola rappresenti una chiara violazione del principio della parità di trattamento oltre che degli artt. 3 e 42 della Costituzione.

2.§. Le censure non sono fondate.

Il ricorso muove dal falso presupposto che il lotto di proprietà dei ricorrenti fosse di fatto inedificabile in forza di una reiterazione di un vincolo espropriativo a destinazione parcheggio.

In realtà l'Amministrazione comunale, ha elaborato l’atto di pianificazione oggi impugnato inserendovi l'art. 3.3.1, commi 6 e 7, delle NTA, con il quale sono state disciplinate tutte le aree precedentemente oggetto di vincolo reiterato, per le quali il Comune rinunciava definitivamente ad avviare procedure di esproprio.

In virtù delle predette disposizioni, ogni area che sia stata oggetto di reiterazione dei vincoli nei passati strumenti urbanistici viene trasformata in un comparto edificatorio di tipo 2. Quindi, la situazione ex P.R.G. 1998 prevedeva l'esproprio dell'area, da destinare interamente a parcheggio pubblico, con il nuovo P.R.G. l'area è diventata edificabile.

Il nuovo P.R.G., pertanto, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, non ha previsto per il lotto vincoli espropriativi, bensì destinazione edificatoria di iniziativa privata ove si prevede, come in qualsiasi comparto, l'individuazione delle superfici fondiarie e delle aree da cedere per l'urbanizzazione.

Proprio per la sua destinazione a parcheggio pubblico reiterata negli anni ed in considerazione delle dimensioni del lotto (mq 592) i ricorrenti possono far ricorso a quanto stabilito dall'articolo 3.3.1, comma 7, delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Regolatore Generale oggetto di contestazione. La norma prevede che i lotti di terreno, come quello in esame, possano essere edificati a condizione che sia ceduta una porzione di area antistante la pubblica via per una profondità di mt 6.

Infondata è anche la censura relativa alla disparità di trattamento considerato che il parametro di riferimento per l’asserito vizio è un terreno dalle dimensioni e dalla ubicazione diverse e non paragonabili con il terreno dei ricorrenti. Nello specifico, la proprietà dei ricorrenti è ubicata nel centro cittadino, interessato dal mercato settimanale che si svolge durante tutto l'anno sul lungomare citato dai ricorrenti, impedendo così ivi la sosta, nonché dalle manifestazioni locali estive, mentre la proprietà indicata quale riferimento per la disparità di trattamento è spostata, rispetto al centro, verso nord, in una parte del territorio comunale che non presenta particolari esigenze di parcheggio.

4.§. Con una memoria depositata nelle more della decisione, i ricorrenti operano una inammissibile modifica della causa petendi e afermando che “Alla luce della disamina svolta, si può agevolmente concludere che il vincolo espropriativo è stato, in realtà, reiterato sotto altro nome, ovvero come vincolo conformativo, ma, di fatto, la situazione del lotto non è stata modificata, essendo stato previsto, in maniera identica rispetto al precedente strumento urbanistico, un sacrificio del diritto edificatorio dei ricorrenti notevole ed irrazionale”.

5.§. La censura, oltre che inammissibile risulta anche infondata.

La destinazione a parcheggio costituisce un vincolo conformativo ogni qual volta esso sia correlato ad una complessiva disciplina edilizio-urbanistica, per effetto della quale le facoltà edificatorie non sono espropriate, ma conformate in senso limitativo e condizionato al soddisfacimento delle esigenze pubbliche (nel caso di specie di carattere viabilistico).

Si deve osservare, inoltre, che quando l'Amministrazione disciplina il territorio prevedendo a corredo di un lotto edificabile che determinate aree di esso sono destinate a verde pubblico o a parcheggio e questi ultimi integrano la previsione degli standard di qualità dell'edificazione e della disciplina urbanistica del terreno medesimo, dette previsioni, non solo non incidono sul contenuto del diritto di proprietà limitando lo jus aedificandi ma, al contrario, lo arricchiscono perché, concorrendo a determinare i concreti indici di fabbricabilità, costituiscono i requisiti della qualità del tessuto urbano e della prevista edificabilità dei suoli.

Quanto alla prospettazione di scelte urbanistiche alternative, si osserva che con le argomentazioni proposte la ricorrente tenta di censurare scelte di merito dell’Amministrazione comunale che, in quanto tali, devono essere considerate insindacabili.

Inoltre, da uno studio sull’effettiva insediabilità del lotto, è emerso che l’applicazione ella nuova disciplina permette ai titolari di realizzare una costruzione di complessivi 399 mq (prodotto dell’area fondiaria pari a mq. 420 per l’indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,95 mq/mq) di superficie edificabile, organizzati su 3 piani utili.

La ricorrente contesta tali dati sostenendo che in applicazione delle distanze minime la porzione concretamente edificabile sarebbe fortemente ridotta, ma l’art. 1.6.5 comma 7 delle NTA al PRG prevede una riduzione della distanza minima dai limiti di proprietà nel caso in cui il lotto confini con un’area destinata a parcheggio.

Il lotto dei ricorrenti è dunque edificabile all’80% e la riduzione del 20% va a qualificare l’intervento realizzando un’area a pubblico parcheggio.

In ogni caso, pur ammettendo la riduzione di edificabilità calcolata dalla ricorrente, è fuori discussione che il lotto sia concretamente edificabile per cui il vincolo apposto non può che qualificarsi come conformativo.

6.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.

La particolarità della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1. respinge il ricorso in epigrafe

2. compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore

Maria Colagrande, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Mario Gabriele Perpetuini

Umberto Realfonzo

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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