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Effetti mancata conclusione di una procedura esproopriativa

Pubblico
Venerdì, 7 Gennaio, 2022 - 19:45

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Seconda), sentenza n. 17 del 5 gennaio 2022, sugli effetti della mancata conclusione di una procedura espropriativa

N. 00017/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01786/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2011, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Celere, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Pietro Milone in Palermo, via Duca della Verdura n.17;

contro

Comune di Pantelleria, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della procedura espropriativa posta in essere dal Comune di Pantelleria sul fondamento della delibera della Giunta Municipale del Comune di Pantelleria n. 610 del 10 settembre 1988, con la quale si è proceduto alla approvazione dei lavori di costruzione delle bretelle di collegamento della strada panoramica con la strada provinciale perimetrale attraversando le contrade Dakalè, Cuddie Rosse, Madonna delle Grazie - Cimillia;

- della successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Pantelleria n. 71 del 2 agosto 1991 con la quale il Comune di Pantelleria è stato autorizzato ad occupare temporaneamente, per la durata di anni cinque dalla data di immissione in possesso, gli immobili necessari per i lavori di costruzione delle bretelle di collegamento tra la strada panoramica “Kazen-Cimillia-Madonna delle Grazie” e la strada provinciale perimetrale, ivi compresa l'area di proprietà della odierna ricorrente sita in territorio del predetto Comune e già censita al Catasto Terreni al foglio 9, particella 200 (oggi particelle 624 e 625);

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale;

nonché per la condanna:

della Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente monetario dei danni ingiustamente patiti dalla ricorrente, ovvero, in subordine, alla restituzione delle aree illegittimamente occupate, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ed alla corresponsione del risarcimento del danno per la occupazione illegittima e per il pregiudizio non patrimoniale ingiustamente patito, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 42-bis D.P.R. n. 327/01 ricorrendo i presupposti di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 19 agosto 2011 e depositato il successivo 29 agosto la ricorrente ha esposto:

- di essere proprietaria di un fondo sito nel Comune di Pantelleria, località Kuddie Rosse - Mursia, dell’estensione di circa mq. 6.830, attualmente censito al Catasto Terreni del Comune di Pantelleria al foglio 9, particelle 624 e 625;

- che, con delibera n. 610 del 10 settembre 1988, la Giunta Municipale del Comune di Pantelleria ha approvato i lavori di costruzione delle bretelle di collegamento della strada panoramica con la strada provinciale perimetrale attraversando le contrade Dakalè, Cuddie Rosse, Madonna delle Grazie - Cimillia;

- che, con successiva ordinanza n. 71 del 2 agosto 1991, il Comune è stato autorizzato ad occupare temporaneamente, per la durata di cinque anni, dalla data di immissione in possesso, gli immobili necessari per i lavori in questione;

- che, in data 31/8/1991, ha ricevuto la notifica dell’avviso di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza degli immobili occorrenti per la realizzazione di bretelle di collegamento tra la perimetrale e la strada panoramica comunale;

- che il procedimento espropriativo non si è concluso nei termini previsti, sicché l’occupazione dei fondi deve ritenersi illegittima con conseguente lesione del diritto di proprietà.

Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da perdita del diritto di proprietà e, in via subordinata, il risarcimento in forma specifica mediante la restituzione delle aree illegittimamente occupate nonché il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene.

Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

In vista dell’udienza pubblica per la trattazione di merito, la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica fissata per la discussione del ricorso, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La domanda è solo in parte fondata nei termini appresso specificati.

Rileva il Collegio che il Comune intimato, dopo avere approvato i lavori di costruzione delle bretelle di collegamento della strada panoramica con la strada provinciale perimetrale ed essersi immesso nel possesso dei terreni per cui è causa non ha perfezionato l’iter della procedura ablativa mediante l’emanazione, nei cinque anni successivi, del decreto di esproprio dell’area occupata.

Ne è derivata la sopravvenuta inefficacia, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), della dichiarazione di pubblica utilità con la conseguenza che l’occupazione, originariamente legittima, dell’immobile ad opera dell’autorità espropriante si è successivamente risolta in una occupazione sine titulo.

Da tale occupazione tuttavia non possono derivare le conseguenze volute dalla ricorrente in ordine al riconoscimento del risarcimento del danno per perdita della proprietà del bene.

Ed invero, l’occupazione di un bene di proprietà privata, ove non assistita da un valido ed efficace titolo giustificativo, non comporta l’acquisizione alla mano pubblica, ancorché sia intervenuta l’irreversibile trasformazione del bene stesso per effetto della realizzazione dell’opera pubblica sul bene oggetto di illegittima apprensione.

In proposito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sulla scorta di una oramai consolidata giurisprudenza nazionale ed europea, ha considerato “tramontato” l’istituto, di origine pretoria, della c.d. occupazione “appropriativa” o “acquisitiva”, che, come è noto, determinava l’acquisizione della proprietà del fondo a favore della pubblica amministrazione per “accessione invertita”, allorché si fosse verificata l’irreversibile trasformazione dell’area (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2/2020).

Ricorda la Plenaria che “L’istituto, che pure rispondeva, nel silenzio della legge, all’esigenza pratica e sistematica di definire l’assetto proprietario di un bene illegittimamente occupato e il conseguente assetto degli interessi, risultava peraltro evidentemente privo di base legale ed è stato pertanto ritenuto illegittimo dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la conseguenza che, attualmente, il mero fatto dell’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non assurge a titolo di acquisto, non determina il trasferimento della proprietà e non fa venire meno l’obbligo dell’Amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso”.

Non appare superfluo altresì evidenziare come l’Adunanza plenaria sia tornata ad interrogarsi sulla “rinuncia abdicativa” quale atto implicito ed implicato nella proposizione, da parte di un privato illegittimamente espropriato, della domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dall'illecito permanente costituito dall’occupazione di un suolo da parte della P.A., a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; e, prendendo motivatamente le distanze dai principi affermati dalla medesima Adunanza con la sentenza n. 2/2016, ha ritenuto che l’istituto in questione presenti gli stessi inconvenienti insiti nella ormai superata teoria dell’accessione invertita che sta alla base dell’istituto pretorio dell’occupazione acquisitiva, rilevando che nessuna norma attribuisce al soggetto espropriato, pur a fronte dell’illegittimità del titolo espropriativo, un diritto, sostanzialmente potestativo, di determinare l’attribuzione della proprietà all’amministrazione espropriante previa corresponsione del risarcimento del danno e osservando, più precisamente, che l’art. 42 bis T.U. espr. “non può che escludere che la sorte del bene sia decisa dal proprietario e che l’Autorità acquisti coattivamente il bene, sol perché il proprietario dichiari di averlo perso o di volerlo perdere, o di volere il controvalore del bene. Come se il proprietario del bene fosse titolare di una sorta di diritto potestativo a imporre il trasferimento della proprietà, mediante rinuncia al bene (implicita o esplicita che sia), previa corresponsione del suo controvalore (non rileva, sotto questo profilo, se a titolo risarcitorio o indennitario)”.

Alla luce dei ricordati principi, deve quindi ritenersi che:

a) va escluso che l’irreversibile trasformazione dell’immobile di proprietà della parte ricorrente ad opera del Comune durante il periodo di occupazione abbia potuto determinare l’acquisizione dello stesso alla mano pubblica “per accessione” o in virtù di “rinuncia abdicativa”, all’uopo occorrendo invece un apposito ed espresso provvedimento di acquisizione da adottare ai sensi del menzionato art. 42 bis T.U. espr., che nella fattispecie non vi è stato;

b) continua a sussistere l’obbligo dell’Amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso nel medesimo stato in cui questo si trovava al tempo in cui è avvenuta l’occupazione.

Ne consegue che il Comune di Pantelleria, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente deve essere condannato a restituire l’area illegittimamente occupata previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

L’Amministrazione va poi condannata, in accoglimento dell’ulteriore domanda di parte ricorrente, al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento della proprietà per tutto il periodo di occupazione sine titulo, corrispondente al tempo intercorso data di scadenza dell’efficacia dell’occupazione temporanea fino alla data di cessazione dell’illecito.

Quanto ai criteri di quantificazione del risarcimento, appare equo quale criterio di calcolo, in applicazione analogica di quello dettato dal precitato art. 42 bis, il 5% del valore venale dei terreni in questione individuato per ciascun anno di occupazione.

Sulla base di tali criteri il Comune resistente dovrà proporre in favore della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il pagamento di una congrua somma a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione sine titulo entro il termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

Entro questi limiti, le domande di parte ricorrente devono essere accolte.

È opportuno precisare, infine, che resta ferma e non viene pregiudicata dalla presente sentenza, la facoltà del Comune di Pantelleria di determinarsi, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, mediante l’adozione di un provvedimento di acquisizione e la liquidazione al privato del relativo indennizzo, con salvezza in ogni caso del diritto al risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo da liquidarsi conformemente al disposto di cui al comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso e per l’effetto:

- condanna il Comune di Pantelleria al rilascio, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi, degli immobili oggetto di illegittima occupazione;

- condanna il Comune medesimo al risarcimento del danno nella misura del 5% del valore venale degli immobili per ogni anno di occupazione fino all’effettivo rilascio;

- ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., onera il Comune intimato di proporre alla parte ricorrente, nel termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, una somma a titolo di risarcimento da quantificarsi alla stregua dei criteri indicati in parte motiva;

- condanna il Comune di Pantelleria al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

Raffaella Sara Russo, Referendario

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Francesco Mulieri

Nicola Maisano

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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