Impugnazione atti presupposti al decreto di esproprio e giurisdizione indennità
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, (Sezione Seconda), sentenza n. 2165 del 29 luglio 2022, sulla impugnazione degli atti presupposti al decreto di esproprio
MASSIMA
La mancata impugnazione dell’atto impositivo del vincolo, come della dichiarazione di pubblica utilità, preclude la possibilità di farne valere l’illegittimità derivata in sede di impugnativa del provvedimento finale o dei successivi atti della sequenza procedimentale, trattandosi di atti direttamente lesivi. La mancata rituale impugnazione del suddetto provvedimento di vincolo rende, pertanto, inammissibile il gravame per difetto di interesse.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che qualsiasi domanda attinente alla determinazione o al pagamento della indennità di esproprio, quale che sia il vizio dedotto contro il provvedimento che la dispone, è appannaggio della giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Unite, 15 ottobre 2020, Ord. n. 22374).
SENTENZA
N. 02165/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentati e difesi dall’avvocato Iride Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto di esproprio del Comune di Nocera Inferiore prot. gen. 0066330 di data 8 novembre 2021, della Tabella A, in allegato al predetto decreto, delle determinazioni di urgenza delle indennità provvisorie, di tutti i provvedimenti e atti presupposti citati nel decreto di esproprio tra cui la nota prot. n. 49049 del 10 settembre 2019, la delibera di G.M. n. 180 del 24 maggio 2018, le note n.ri prot. gen. 54251/2019, 61105/2019, 67206/2019, 67206/2019, 68209/2020 68712/2019 e 68720/2019, la delibera di G.C. n. 38 del 5 marzo 2020, le note di comunicazione n.ri prot. gen. 28542/2020, 28546/2020, 28941/2020 e, 28946/2020, la nota di riscontro alle osservazioni a cura del Responsabile del procedimento prot. 13792 del 5 marzo 2020, la determina dirigenziale n. 500 del 4 ottobre 2021, le relazioni tecnico estimative del 4 agosto 2021 e dell’8 novembre 2021, gli atti e provvedimenti collegati, connessi e consequenziali, i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza degli immobili;
nonché per il risarcimento dei danni derivanti ai ricorrenti dai provvedimenti impugnati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 maggio 2022:
della delibera di Giunta Comunale n. 38 del 5 marzo 2020, della relazione prot. 0066294 dell’8 novembre 2021, del secondo verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 15 dicembre 2021, prot. 0074749 (ore 13,00) del terzo verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 15 dicembre 2021 prot. 0074750 (ore 13,40);
nonché per il risarcimento dei danni derivanti ai ricorrenti dai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame, notificato in data 5 gennaio 2022 e depositato in data 9 gennaio 2022, si impugnano:
- il decreto prot. gen. 0066330 dell’8 novembre 2021, con il quale il Dirigente p.t. del Settore LL.PP. del Comune di Nocera Inferiore ha pronunciato, in via di urgenza, [art. 2] “ai sensi degli artt.22, 22bis e 23 TU, l’espropriazione degli immobili interessati dai lavori di Adeguamento e riqualifica viabilità della Città di Nocera da e per lo svincolo dell’Autostrada A3 Napoli-Pompei- Salerno mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio a favore del Comune di Nocera Inferiore (SA), individuati e descritti nel tabulato riportato nell’allegata Tabella A e nella misura indicata a margine di ciascuna ditta proprietaria. L’elenco della Tabella A indica per ciascun proprietario ed immobile la determinazione urgente dell’indennità provvisoria di espropriazione, da corrispondere agli aventi diritto”;
- la suddetta Tabella A, in allegato al decreto;
- le determinazioni di urgenza, ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n. 327/2001, dell’Amministrazione procedente, delle indennità provvisorie, esternate sinteticamente nella suddetta tabella con le particelle oggetto di esproprio (1236,56,1492,1493 del Foglio 12) e le indennità provvisorie;
- tutti i provvedimenti e atti presupposti, citati nel decreto di esproprio tra i quali, per quanto di interesse:
- la nota prot. n. 49049 del 10 settembre 2019, di deposito, presso l’Ufficio Direzione del Settore LL.PP, degli elaborati di progetto definitivo per l’Intervento di miglioramento e adeguamento della viabilità di collegamento tra l’Autostrada A3 e la Città di Nocera Inferiore mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio;
- la delibera di G.M. n. 180 del 24 maggio 2018 di approvazione del progetto definitivo per l’Intervento di miglioramento e adeguamento della viabilità di collegamento tra l’Autostrada A3 e la Città di Nocera Inferiore mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio, per un importo complessivo di Euro 4.464.108,67, comprensivo della quota del piano particellare di esproprio;
- le note, citate in decreto, n.ri prot. gen. 54251/2019, 61105/2019, 67206/2019, 67206/2019, 68209/2020 68712/2019 e 68720/2019;
- la delibera di G.C. n. 38 del 5 marzo 2020, di riapprovazione del progetto definitivo sopra descritto e di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett a) e le delibere comunali, ove esistenti, di approvazione del programma triennale opere pubbliche 2019/2021-2020/2022;
- le note di comunicazione, citate in decreto, n.ri prot. gen. 28542/2020, 28546/2020, 28941/2020 e, 28946/2020;
- la nota di riscontro alle osservazioni a cura del Responsabile del procedimento prot. 13792 del 5 marzo 2020;
- per quanto di interesse, la determina dirigenziale n. 500 del 4 ottobre 2021, di rimodulazione del quadro economico post gara, nella parte in cui l’Amministrazione procedente ha lasciato invariato l’importo relativo alle somme destinate alle indennità di esproprio, nonostante le osservazioni formulate dai ricorrenti in relazione alla non congruità delle indennità provvisorie indicate agli atti e le consistenti economie di gara, pari a Euro 826.738,60;
- le relazioni tecnico estimative del 4 agosto 2021 e dell’8 novembre 2021, a firma dell’Ing. L. Criscuolo, citate nel decreto di esproprio;
- gli atti e provvedimenti collegati, connessi e consequenziali, tra i quali:
- i due verbali di immissione in possesso e stato di consistenza degli immobili oggetto del decreto di esproprio, redatti in data 15 dicembre 2021, a cura del Responsabile del procedimento, Dirigente p.t. del Settore LL.PP. del Comune di Nocera Inferiore;
- ove esistenti, la eventuale nota di richiesta, da parte dell’Amministrazione resistente, di trascrizione e la eventuale trascrizione del provvedimento di esproprio impugnato nei RR.II. competenti;
chiedendo altresì il risarcimento dei danni derivanti ai ricorrenti dai provvedimenti impugnati, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma dovuta a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’evento fino all’effettivo soddisfo.
Si deduce in fatto quanto segue:
- i ricorrenti sono proprietari (e in parte comproprietari unitamente a OMISSIS degli immobili siti nel Comune di Nocera Inferiore, tra la via Atzori (Strada Statale 18) e la via Pepe, censiti in catasto al foglio 12, particelle 56 - 1236 (suddivisa in 16 subalterni) - 1492 - 1493, comprendenti un’area scoperta, due corpi di fabbrica adibiti a deposito e un corpo di fabbrica con antistante tettoia, adibiti a deposito, esposizione e ufficio;
- la particella n. 56 aveva originariamente destinazione urbanistica di Zona Residenziale B/4, salvo che per una piccola parte ricadente in Zona destinata a nuova strada;
- le particelle nn. 1492 e 1493 avevano originariamente destinazione urbanistica di Zona Residenziale B/4, salvo che per una piccola parte ricadente in zona di rispetto autostradale;
- a seguito dell’adeguamento del PRG al PUT dell’Area Sorrentino - Amalfitana ex L.R. n. 35/1987, le particelle di proprietà dei ricorrenti sono state poi destinate: la n. 56 a zona “S” attrezzature pubbliche a scala urbana-Verde pubblico, attrezzato e sport- Strada di progetto di interesse locale; la n. 1493, la n. 1236 e la n. 1492 a zona “B1” Centro urbano-Zona edificata ad alta densità edilizia-Verde pubblico, attrezzato e sport;
- l’area è stata oggetto di diversi procedimenti amministrativi, a cura della concessionaria Società Autostrade Meridionali S.p.a. e di A.N.A.S. S.p.a.;
- in particolare, il progetto principale prevedeva la realizzazione di una rotatoria, su via Atzori (Strada Statale n. 18) di Nocera Inferiore, per favorire la viabilità interna comunale e l’accesso, poi, allo svincolo autostradale, nonché di un parcheggio, esterno all’autostrada, per una capacità di n. 185 posti auto, con una superficie di circa 6.500 metri;
- con decreto n. 2772 del 13 maggio 2011, l’Amministratore delegato-Dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni della Società Autostrade Meridionali S.p.a. ha disposto l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001, per cinque anni decorrenti dall’8 luglio 2010, degli immobili dei ricorrenti riportati al foglio 12, particelle nn. 1236, 1492, 1493, 56;
- in data 23 giugno 2011 i tecnici incaricati dalla SAM S.p.a. hanno effettuato l’immissione in possesso nell’area scoperta, per circa 2.380 mq., nei due corpi di fabbrica adibiti a deposito e nel corpo di fabbrica con antistante tettoia, adibiti a deposito, esposizione e ufficio;
- gli interventi tuttavia non sono stati realizzati;
- con delibera di C.C. n. 12 del 28 luglio 2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 52 del 1° agosto 2016, il Comune di Nocera Inferiore ha approvato il Piano Urbanistico Comunale - Fase strutturale e fase programmatica, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge Regionale n. 16/2004 e dell’art. 3, comma 5, del Regolamento di attuazione del 4 agosto 2011;
- le particelle nn. 56 - 1236 - 1492 - 1493 hanno assunto la destinazione a Zona H1 - Ambiti trasformabili a fini infrastrutturali (art. 41);
- secondo il Quadro Operativo le stesse particelle ricadono in Zona di «Realizzazione di una Autostazione di transito (art. 16 NTA Operativo)»;
- la nuova destinazione urbanistica è stata impressa dall’Amministrazione procedente anche a seguito e in accoglimento delle osservazioni (n. 47 - prot. 27461 del 9 giugno 2015) formulate dal ricorrente Pepe Gianfranco, nella fase istruttoria dell’approvazione del PUC;
- con il decreto prot. gen. 0066330 dell’8 novembre 2021 il Dirigente p.t. del Settore LL.PP. del Comune di Nocera Inferiore ha pronunciato, in via di urgenza, “ai sensi degli artt.22, 22bis e 23 TU, l’espropriazione degli immobili interessati dai lavori di Adeguamento e riqualifica viabilità della Città di Nocera da e per lo svincolo dell’Autostrada A3 Napoli-Pompei- Salerno mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio a favore del Comune di Nocera Inferiore (SA), individuati e descritti nel tabulato riportato nell’allegata Tabella A e nella misura indicata a margine di ciascuna ditta proprietaria”;
- il decreto, nell’indicare, all’inizio della premessa, le prescrizioni di Piano, afferma la conformità dell’intervento ad esse e che “sulle aree interessate dall’intervento è vigente il vincolo preordinato all’esproprio”, richiamando l’art. 18 N.T.A. Operativo, riguardante altre aree comunali;
- non è stato adottato il PUA prescritto, non vi è stato alcun coinvolgimento di soggetti privati, non risulta agli atti l’esistenza di un preventivo piano operativo né risulta adottato alcun provvedimento comunale di variazione delle prescrizioni suddette;
- la procedura seguita è quella prevista dall’articolo 18 N.T.A. Operativo, riguardante la realizzazione di nuovi tronchi stradali, da realizzare in altre zone comunali, in base al quale gli interventi possono essere realizzati mediante progetti di opere pubbliche approvati e finanziati;
- l’entità delle indennità provvisorie è fissata con valore unitario a mq. delle aree libere pari a Euro 42,28;
- con determina dirigenziale n. 500 del 4 ottobre 2021 l’Amministrazione resistente ha rimodulato il quadro economico post gara, lasciando invariato l’importo relativo alle somme destinate alle indennità di esproprio destinate ai ricorrenti, nonostante le osservazioni da essi formulate in relazione alla non congruità delle indennità provvisorie e nonostante le consistenti economie di gara, pari a Euro 826.738,60;
- in data 15 dicembre 2021 l’Amministrazione procedente ha effettuato l’immissione in possesso, con la contestuale redazione di due verbali, dei quali, a seguito di richiesta formale, ad oggi, è stato consegnato solo il primo verbale;
- il decreto di esproprio riguarda anche le quote di proprietà di Pepe Francesca e Pepe Angelo, i quali non sono stati tutelati con la presenza, in contraddittorio, di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’espropriazione;
- in sede di immissione in possesso, è emersa l’indeterminatezza della effettiva superficie da espropriare della particella n. 1492.
A fondamento del ricorso vengono formulati i seguenti motivi:
I.- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART.23, COMMA 1, LETTERA B) D.P.R. N° 327/2001- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE, ARTT.16 E 18 N.T.A. OPERATIVO, ART.41 N.T.A. STRUTTURALE-VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT.3,22,23, 26 E 27 DELLA L.R.C. N° 16/2004-ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI SINTOMATICI DELLA CARENZA DEL PRESUPPOSTO LEGALE , DELLO SVIAMENTO, DELLA CONTRADDITTORIETÀ, DELLA CARENZA ISTRUTTORIA, DELLA ERRONEITÀ-VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO:
Si eccepisce l’illegittimità del decreto di esproprio impugnato in quanto inesattamente afferma la legittimità della procedura seguita mentre trattavasi di quella prevista dall’articolo 18 NTA Operativo, non applicabile alle particelle dei ricorrenti e riguardante la realizzazione di nuovi tronchi stradali, da realizzare in altre zone comunali;
II.- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE NEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE, ARTT.16 E 18 N.T.A. OPERATIVO, ART.41 N.T.A. STRUTTURALEVIOLAZIONE ART. 7 L.N.241/1990-VIOLAZIONE DEI PRINCÌPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO- ECCESSO D POTERE SOTTO I PROFILI SINTOMATICI DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, DELLA CONTRADDITORIETÀ- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO:
Si eccepisce la violazione dei principi di correttezza nonché in materia di partecipazione, considerato che la nuova destinazione urbanistica era stata impressa a seguito e in accoglimento delle osservazioni formulate dal ricorrente OMISSIS ma successivamente, disattendendo le precisazioni cui si era autovincolata, l’Amministrazione procedente ha adottato il decreto ablativo senza dare la possibilità al ricorrente di poter interagire e/o agire autonomamente per la realizzazione degli interventi previsti dal PUC tramite la partecipazione al procedimento;
III.-VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART.23, COMMA 1, LETTERA F) E COMMA 2 E DELL’ART.24 COMMA 3 DEL D.P.R. N° 327/2001- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DI CARENZA DI ISTRUTTORIA, DELLA PERPLESSITÀ, DELLA CONTRADDITTORIETÀ-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICIENZA DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO:
Si deduce la nullità e non trascrivibilità del decreto impugnato, essendo incerta la superficie della particella n. 1492 oggetto di espropriazione, stante la contraddizione tra quanto affermato in decreto e quanto dichiarato a pagina 5 del verbale di immissione in possesso, nonché la sua illegittimità per esser state svolte le operazioni di cui all’art. 24 D.P.R. n. 327/2001 senza l’esperimento del contradditorio con almeno due testimoni, non dipendenti del beneficiario dell’espropriazione, per i comproprietari assenti;
IV.- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 20 E 22 D.P.R. N°327/2001-VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI SINTOMATICI DELLO SVIAMENTO, DELLA PRETESTUOSITÀ, DELLA CARENZA DEL PRESUPPOSTO LEGALE, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E DI ECONOMICITÀ DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO- VIOLAZIONE DELL’ART.42 DELLA COSTITUZIONE:
Si evidenzia l’erroneità del ricorso alla figura di cui all’art. 22 T.U. Espropriazioni (che prevede che il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità provvisoria di esproprio), di cui non ricorrono i presupposti nel caso di specie, contestando anche la determinazione, immotivata, dell’entità delle indennità provvisorie con valore unitario a mq. delle aree libere pari a Euro 42,28;
V.-ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI SINTOMATICI DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE-VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE ARTT.19 E SS.GG. D.LGS. N°152/2006 - VIOLAZIONE L.R.C. N°9/1983- VIOLAZIONE ART.23 D.LGS. N° 50 /2016- VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE:
Si eccepisce la violazione del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto l’Amministrazione procedente, per la realizzazione dell’infrastruttura stradale in controversia non ha attivato, in via preventiva, la procedura di valutazione di impatto ambientale dell’opera e si rileva che nel decreto impugnato non vi è alcun riferimento alla preventiva autorizzazione sismica del competente Ufficio del Genio Civile, ai sensi della L.R. n. 9/1983, né all’approvazione del progetto esecutivo, prescritto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 50 /2016.
Si è costituito in resistenza il Comune di Nocera Inferiore eccependo l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, nonché l’infondatezza nel merito dei motivi di gravame e depositando documentazione.
In data 12 aprile 2022 i ricorrenti hanno chiesto il rinvio dell’udienza di trattazione del ricorso con concessione dei termini per l’esame della documentazione depositata dal Comune e per l’eventuale proposizione di motivi aggiunti.
Con il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 25 maggio 2022, si impugnano:
- la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 5 marzo 2020, conosciuta in data 29 marzo 2022, con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, la pubblica utilità dell’intervento in controversia;
- la relazione prot. 0066294 dell’8 novembre 2021, redatta da Tecnico incaricato da Comune di Nocera Inferiore, con indicazione di indennità provvisoria di esproprio diversa e in contraddizione con propria precedente relazione;
- il secondo verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 15 dicembre 2021, prot. 0074749 (ore 13,00) e il terzo verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 15 dicembre 2021 prot. 0074750 (ore 13,40), entrambi conosciuti a seguito di deposito in giudizio da parte dell’Amministrazione resistente;
chiedendo il risarcimento dei danni derivanti ai ricorrenti anche dai provvedimenti impugnati.
Si eccepisce che i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza sono illegittimi, oltre che per vizi derivati dal decreto di esproprio, anche per vizi propri, in quanto sono stati redatti dall’Amministrazione procedente in modo sommario e all’esito di una carente istruttoria, tanto da essere privi di elementi certi in ordine all’effettiva superficie da apprendere.
Si deduce quindi che, in carenza del requisito della certezza, il decreto di esproprio e i verbali impugnati sono da considerarsi nulli, essendo incerta, non solo la superficie della particella n. 1492 oggetto di espropriazione, ma anche l’effettiva consistenza da apprendere e la natura della particella n. 1236.
In sede di repliche le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
All’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Innanzitutto, il gravame è irricevibile e inammissibile nella parte in cui si denunciano i difetti di istruttoria della procedura relativi alla fase di approvazione del progetto, stante la tardività dell’impugnazione della delibera di G.C. n. 38 del 5 marzo 2020, di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.
Risulta dagli atti che, con note prot. n. 28542/2020 e 28546/2020, il Comune ha provveduto a comunicare ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, l’efficacia della suddetta delibera e la loro facoltà di prendere visione della relativa documentazione.
Pertanto, essendo tale delibera atto presupposto nella successiva sequenza del procedimento espropriativo, può essere applicato il consolidato (e condiviso) orientamento pretorio per cui “la mancata impugnazione dell’atto impositivo del vincolo, come della dichiarazione di pubblica utilità, preclude la possibilità di farne valere l’illegittimità derivata in sede di impugnativa del provvedimento finale o dei successivi atti della sequenza procedimentale, trattandosi di atti direttamente lesivi. La mancata rituale impugnazione del suddetto provvedimento di vincolo rende, pertanto, inammissibile il gravame per difetto di interesse…” (TAR Puglia, Bari, n. 2064 del 6 dicembre 2012).
In secondo luogo, con riguardo alla contestazione della determinazione dell’entità delle indennità provvisorie, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Invero, la giurisprudenza è costante nell’affermare che qualsiasi domanda attinente alla determinazione o al pagamento della indennità di esproprio, quale che sia il vizio dedotto contro il provvedimento che la dispone, è appannaggio della giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Unite, 15 ottobre 2020, Ord. n. 22374).
Restano da esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione, con i quali vengono denunciati vizi propri del decreto di esproprio.
Con il primo motivo si contesta un erroneo richiamo della NTA del PUC.
Il motivo è infondato.
Si legge nelle premesse del decreto che nel “Piano Urbanistico Comunale le componenti Strutturale e Operativa prevedono la “Sistemazione di incrocio stradale mediante rotatoria alla via Atzori – Uscita Autostrada A3 e realizzazione nuova area di parcheggio per autostazione di transito – ex art. 41 n.t.a. P.U.C. Strutturale, art.16 n.t.a. P.U.C. Operativo, art.18 n.t.a. P.U.C. Operativo””.
La citata previsione delle NTA Strutturali così dispone:
“art. 41 – H1 – AMBITI TRASFORMABILI A FINI INFRASTRUTTURALI (T)
Comprende un ambito all’interno delle edificazioni recenti in prossimità dell’incrocio di Via Atzori (ex statale 18) sia con Via Barbarulo che con Via Giovanni Pepe (nella quale si immettono le rampe dello svincolo esistente sull’autostrada A3). Il PUC lo individua come ambito trasformabile ai fini della realizzazione di un impianto infrastrutturale complesso costituito da un’autostazione di transito per le autolinee intercomunali che toccano il centro di Nocera Inferiore, una sistemazione degli incroci stradali con opportune canalizzazioni e rotatorie, un parcheggio pubblico e calibrate edificazioni destinate agli opportuni servizi per le funzioni indicate, di tutte le quali il “piano operativo” definirà in modo articolato quantità e caratteri”.
E gli artt. 16 e 18 delle NTA del PUC Operativo rispettivamente recitano:
“art. 16 – REALIZZAZIONE DI UN’AUTOSTAZIONE DI TRANSITO
L’intervento comporta la realizzazione mediante PUA di iniziativa pubblica di un impianto infrastrutturale complesso costituito da una autostazione di transito per le autolinee intercomunali che toccano il centro di Nocera Inferiore, la sistemazione degli incroci stradali adiacenti con opportune canalizzazioni e rotatorie, un parcheggio pubblico e calibrate edificazioni destinate ai servizi per le funzioni indicate.
L’attuazione del PUA coinvolgerà anche soggetti privati previe apposite convenzioni”;
“art. 18 – REALIZZAZIONE DI NUOVI TRONCHI STRADALI
Gli interventi riguardano:
- il tratto centrale di un nuovo itinerario stradale che dall’estremo settentrionale di Via Santi Felice e Costanza si ricolleghi a Via Francesco Petrarca a nord di Casarzano, in modo da consentire la deviazione del traffico pesante dal centro abitato di cui all’articolo precedente;
- alcuni brevi tronchi di riconnessione della rete stradale urbana occidentale.
Tutti gli interventi saranno realizzati mediante progetti di opere pubbliche regolarmente approvati e
finanziati”.
In ogni caso, non vi è prova che un eventuale erroneo richiamo alla norma attuativa abbia influito in senso pregiudizievole sugli effetti del provvedimento impugnato.
Con il secondo motivo si censura il decreto in quanto l’Amministrazione non ha dato ai ricorrenti la possibilità di poter interagire e/o agire autonomamente per la realizzazione degli interventi previsti dal PUC tramite la partecipazione alla formazione di un PUA.
Anche questo motivo è infondato, atteso che l’intervento per cui è causa risultava già incluso nel Programma Triennale delle OOPP e che comunque, a seguito della comunicazione ai proprietari dell’avvio del procedimento per la dichiarazione della pubblica utilità, gli interessati hanno avuto la possibilità di visionare il progetto e formulare osservazioni.
Con il terzo motivo si denuncia l’incertezza della superficie oggetto di espropriazione.
Il motivo è parimenti infondato atteso che la tabella allegata al decreto (ed ivi espressamente richiamata) specifica le particelle oggetto di esproprio, la relativa superficie catastale e la superficie espropriata.
Quanto alla denunciata violazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, sarebbero eventualmente legittimati a dolersene i comproprietari assenti al momento della redazione del verbale di immissione, mentre da tale circostanza non deriva per i ricorrenti alcun pregiudizio.
Infine, con il quarto motivo, si contesta il ricorso alla procedura dell’art. 22 D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione dell’indennità di esproprio.
La censura è infondata atteso che il decreto contiene una motivazione dettagliata relativamente alle ragioni del ricorso alla suddetta procedura.
Vi si legge, infatti:
“Dato atto:
che ai sensi dell’art. 22 del DPR 327/2001, come modificato ed integrato dal DLGS 302/2002, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, sussistendo i presupposti di cui al medesimo art. 22 comma 1;
che nel caso di specie ricorre il presupposto per il ricorso alla procedura di urgenza di cui al citato art. 22.1, rivestendo l’avvio dei lavori carattere di urgenza per le seguenti motivazioni:
la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.149 del 10.04.2019 ha ammesso a finanziamento l’intervento per l’importo di € 4.464.108,64 a valere sulle risorse F.S.C. 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE n.54/2016;
il Comune di Nocera Inferiore a seguito della disponibilità delle risorse economiche derivanti dal suddetto finanziamento ha provveduto all’aggiudicazione dei lavori occorrenti giusta Determina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n.1208 del 02.07.2021;
che in data 06.03.2021 prot. 13791 previa cessione volontaria è stata espropriata la restante parte dell’area per l’esecuzione dell’intervento;
l’intervento riveste importanza strategica nel campo ambientale al fine di mitigare gli effetti dovuti all’inquinamento atmosferico dagli agenti inquinanti PM10”.
Giova in proposito richiamare il principio secondo cui: “La realizzazione di ogni opera pubblica, specie quando siano stati reperiti i finanziamenti (come nel caso di specie), è di per sé particolarmente urgente perché si tratta di soddisfare interessi pubblici, con la conseguenza che la motivazione sulla particolare urgenza di avviare i lavori, presa in considerazione dall’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, non è sostanzialmente dissimile dalla urgenza indicata nel precedente art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, e ciò in quanto in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l’emanazione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza (il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità), l’amministrazione ben può immettersi senz’altro nel possesso dell’area in esecuzione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza, per realizzare le opere per le quali c’è stata l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle risorse in bilancio” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1940 del 17 marzo 2022).
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati.
Stante la complessità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, in parte lo dichiara inammissibile, in parte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, nel resto lo respinge, come in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Laura Zoppo
Nicola Durante
IL SEGRETARIO