Procedimenti espropriativi
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, (Sezione Unica), sentenza n. 30 del 24 febbraio 2020
MASSIMA
N. 00030/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 107 del 2019, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianpiero Luongo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Serafini n. 9, presso lo studio del predetto avvocato Luongo;
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Deflorian, dell’Avvocatura Comunale di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché con domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 19, presso la sede dell’Avvocatura Comunale.
nei confronti
OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Suffragio n. 122, presso lo studio del predetto avvocato D’Amato;
per l’accertamento,
- dell’inesistenza, allo stato, del diritto e/o del potere in capo al Comune di Trento e, comunque, dell’insussistenza dei presupposti per escutere ed incamerare la fideiussione assicurativa n. 1674.00.27.2799665746 dd. 23.03.2015 rilasciata da Sace BT s.p.a. (e per essa da ACC Marchesi s.r.l. in persona del procuratore in carica signor Nicola Marchesi) per l’importo di € 215.527,91 (euro duecentoquindicimilacinquecentoventisette/91) a garanzia dell’adempimento degli impegni assunti nella convenzione urbanistica n. 714 dd. 04.06.2015, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione (marciapiede e allargamento tratto finale della strada comunale via delle Laste p.f. 1843/1 C.C. Cognola) ed accessiva al permesso di costruire n. 100059 dd. 12.05.2016, relativo alla costruzione di un albergo garnì sulle attigue pp.ff. 18/1 e 19 C.C. Cognola;
nonché per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia e/o nullità
- del provvedimento del servizio attività edilizia – ufficio edilizia privata del Comune di Trento prot. n. 171152 dd. 28.06.2019, notificato in data 04.07.2019, con il quale ha richiesto alla Sace BT s.p.a., “visto l’articolo 15 della convenzione di data 04.06.2015 n. 714 … il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente della somma di Euro 215.527,91” di cui alla predetta polizza fideiussoria;
- di ogni atto presupposto, connesso, infraprocedimentale e/o consequenziale, quale anche la nota di avvio del relativo procedimento n. prot. 296600 dd. 20.11.2018 per “la diffida ad intervenire per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in ottemperanza agli obblighi contrattuali di cui alla convenzione … e conseguente messa in mora”, nonché delle successive note prot. n. 31644 dd. 01.02.2019 e prot. n. 72046 dd. 13.03.2019 che hanno concesso termine sino al 28.03.2019 per i richiesti adempimenti, pena “l’attivazione della procedura di escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi convenzionali”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Trento;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del controinteressato signor Adriano Decarli;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 cod. proc. amm.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la parte ricorrente l’avvocato Gianpiero Luongo, per il Comune di Trento l’avvocato Gianfranco Deflorian e per il controinteressato l’avvocato Sergio D’Amato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Al fine di ottenere il titolo edilizio per la realizzazione di un albergo-garnì sulle pp.ff. 18/1 e 19 C.C. Cognola, essendo l’area interessata sprovvista di idonee opere di urbanizzazione primaria e non essendo prevista la loro esecuzione da parte del Comune entro limiti di tempo compatibili, il signor OMISSIS, odierno ricorrente, il 4 giugno 2015 ha sottoscritto con il Comune di Trento, ai sensi degli artt. 90 e 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, la convenzione accessiva al titolo n. 714 Rep. Con la suddetta convenzione il richiedente il titolo si è impegnato a realizzare, secondo il progetto definitivo allegato e assumendo a proprio carico gli oneri di esecuzione pari a euro 196.786,35, l’allargamento del tratto finale della strada pubblica denominata via delle Laste (p.f. 1843/1 C.C. Cognola) per una lunghezza di circa m 100 portando la sezione della carreggiata da m 3,50 – 4 a m 6, nonché un marciapiede di m 1,50 sul lato interessato dall’intervento edilizio.
2. Non essendo l’area interessata dalle opere di urbanizzazione totalmente di proprietà del richiedente, precedentemente, con la incontestata deliberazione n. 135 del 23 giugno 2014, la Giunta comunale, nell’approvare il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e lo schema di convenzione, aveva altresì promosso la procedura espropriativa per acquisire le aree “non in proprietà” identificate nella neocostituita p.f. 1955 C.C. Cognola (cfr. tipo di frazionamento n. 324/2014), mentre aveva previsto la cessione immediata e gratuita al Comune delle aree “in proprietà”, corrispondenti alla neocostituita p.f. 1966 C.C. Cognola (cfr. tipo di frazionamento n. 1096/2013). Le aree “non in proprietà” del richiedente risultano di proprietà del signor OMISSIS, odierno controinteressato. La d.g.c. n. 135 del 2014 ed, analogamente, la convenzione n. 714 del 2015, hanno disposto la compartecipazione del richiedente al 50%, pari a euro 39.725,85, dei costi dell’esproprio stimato in complessivi euro 78.551,70, nonché la riduzione, in relazione al costo, pari a euro 196.786,35, sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ai sensi degli artt. 90 e 106 della l.p. n. 22 del 1991, del contributo di concessione. Nelle aree di proprietà dell’odierno controinteressato, sempre la d.g.c. n. 135 del 2014 (cfr. allegata Relazione alle osservazioni giugno 2014) e così la convenzione (cfr. progetto ivi allegato), hanno previsto il rifacimento - a titolo di “indennizzo in forma specifica”, in luogo di un indennizzo espropriativo economico – di una preesistente “vecchia vasca privata di raccolta delle acque”.
3. La convenzione n. 714 del 2015 contiene, in particolare, all’art. 15 la costituzione a favore del Comune di Trento a garanzia finanziaria degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa, di una cauzione di euro 215.527,91 che il contraente ha prestato giusta polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799665746 del 23 marzo 2015 della Sace BT s.p.a. Tale garanzia fideiussoria assumeva efficacia fino all’avvenuto accertamento da parte del Comune di Trento del regolare assolvimento degli obblighi assunti da parte del signor Marino Burlon con la convenzione (cfr. appendice alla polizza “..il Comune di Trento provvede a disporre la liberazione della fideiussione stessa mediante restituzione dell’originale dell’atto con l’allegata apposita dichiarazione di svincolo” e art. 15.6 convenzione “La cauzione viene svincolata ad avvenuto e compiuto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nella presente convenzione”). La medesima convenzione (art. 8.1) stabiliva, inoltre, in tre anni dalla data di emissione della determinazione di autorizzazione all’esecuzione del piano degli espropri, il termine per completare tutti i lavori e, quindi, anche le opere di urbanizzazione, previsti dal progetto allegato alla domanda di titolo edilizio e in novanta giorni dall’ultimazione dei lavori (art. 10.1) il termine per il conseguimento del certificato di collaudo amministrativo.
4. Con la determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma di Trento n. 100 del 26 febbraio 2016 le opere di urbanizzazione sono state dichiarate di pubblica utilità, il Comune di Trento è stato autorizzato all’esecuzione del piano delle espropriazioni ed è stato previsto un termine di tre anni per l’ultimazione dei lavori. Avverso la determinazione dell’indennità espropriativa pure recata da tale provvedimento dirigenziale il controinteressato ha proposto ricorso alla commissione provinciale per le espropriazioni.
5. In data 12 maggio 2016 è stato, poi, rilasciato al richiedente il permesso n. 100059 per la costruzione dell’albergo-garnì sulle pp.ff. 18/1 e 19 C.C. Cognola e l’allargamento stradale secondo il progetto allegato. Le opere di urbanizzazione sono state ultimate ad agosto 2017 e consegnate anticipatamente all’Amministrazione comunale.
6. Con la nota del 20 novembre 2018 il servizio attività edilizia del Comune di Trento, a seguito di segnalazione del signor OMISSIS, ha contestato al signor OMISSIS le seguenti difformità delle opere in concreto realizzate rispetto al progetto stradale allegato alla convenzione e al permesso di costruire: occupazione della proprietà OMISSIS oltre la nuova linea di confine siccome assunta in sede espropriativa per la presenza sia di parte del “dente di fondazione del muro di sostegno della strada”, sia di una porzione di “muro in calcestruzzo” in prossimità dell’accesso Decarli “non previsto negli elaborati approvati dall’amministrazione comunale e allegati alla convenzione”; innalzamento della “quota del piano stradale” (da 10 a 30 cm.) in corrispondenza del tratto finale di via delle Laste; diverso posizionamento e dimensioni della “vasca (privata) di presa”; incremento della pendenza della “rampa (privata) di accesso” al fondo OMISSIS. Mediante la nota suddetta, costituente formale messa in mora e fatta salva la possibilità di regolarizzazione delle difformità a mezzo di S.C.I.A. – variante in corso d’opera, è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni, avvertendo che scaduto tale termine (poi prorogato al 26.2.2019 e, infine, al 28.3.2019) e perdurando le difformità si sarebbe proceduto ad escutere la cauzione a termini degli artt. 8.7 e 15 della convenzione. Le trattative svoltesi nel frattempo tra il ricorrente e il controinteressato per addivenire ad un accordo non hanno condotto alla risoluzione della controversia per cui il ricorrente, il 27 giugno 2019, ha presentato al Comune sia domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 135 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 con riferimento al diverso posizionamento e alle differenti dimensioni della vasca privata di raccolta delle acque realizzata sulle pp.ff. 23/1 e 1876/10 di proprietà del controinteressato, sia domanda di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 quanto alle difformità concernenti il dente di fondazione del muro di sostegno e il tratto finale del muro di contenimento. Peraltro il Servizio attività edilizia del Comune di Trento, non essendo stato acquisito il titolo idoneo a regolarizzare le difformità, non essendo intervenuto il ripristino (e neppure essendo stata presentata la documentazione amministrativa finale relativa alle opere di urbanizzazione primaria), ha chiesto alla Sace BT s.p.a., con la nota del 28 giugno 2019, il pagamento dell’importo di cui alla polizza fideiussoria precisando, in particolare, che tale somma ex art. 15.4 della convenzione sarebbe stata utilizzata per eseguire d’ufficio i lavori necessari a rendere conformi le opere oggetto della convenzione.
7. Il signor OMISSIS ha pertanto proposto il ricorso in epigrafe ritenendo la controversia riconducibile nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lettera a) n. 2 nonché comma 1 lettera f), cod. proc. amm. Il gravame, con cui viene chiesto l’accertamento dell’inesistenza, allo stato, del diritto e/o del potere in capo al Comune di Trento e, comunque, dell’insussistenza dei presupposti per escutere ed incamerare la fideiussione e l’annullamento dello stesso provvedimento di escussione della cauzione, è affidato al seguente motivo: “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 84 L.P. 15/2015 (già artt. 90 L.P. 22/1991 e 104 L.P. 1/2008), degli artt. 11 Lg. 241/1990 e 28 L.P. 23/1992 in relazione all’art. 1175 c.c., degli artt. 1936 – 1957 c.c. in relazione agli artt. 8.7 e 15.3 della convenzione urbanistica n. 714/2015; carenza di potere; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, per travisamento della realtà e sviamento di potere, per manifesta contraddittorietà, ingiustizia, illogicità ed irragionevolezza, per violazione del principio di correttezza, di non aggravamento procedimentale, di proporzionalità e adeguatezza; omessa e comunque erronea motivazione”
8. Il ricorrente assume in particolare che l’intervento riguardante la vasca di raccolta delle acque non fa parte delle opere di urbanizzazione oggetto della convenzione, che in ogni caso il 27 giugno 2019 è stata presentata al riguardo domanda di sanatoria ex art. 135 della l.p. n. 1 del 2008 e che, quanto alle difformità concernenti le opere di urbanizzazione (dente di fondazione e porzione del muro in calcestruzzo), la regolarizzazione può avvenire con l’adozione, richiesta sempre il 27 giugno 2019, del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327 del 2001.
9. Si è costituito in giudizio il Comune di Trento depositando memoria e documenti, pregiudizialmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e diffusamente argomentando per l’infondatezza del ricorso.
10. Il controinteressato, parimenti costituitosi, ha insistito a sua volta per l’infondatezza del ricorso.
11. Con decreto presidenziale n. 38/2019 l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata accolta. A conferma di tale statuizione interinale adottata in sede monocratica il Collegio, con ordinanza n. 47 pubblicata il 12 settembre 2019, impregiudicata ogni definitiva statuizione in rito, ha accolto la domanda di sospensione cautelare avanzata dalla parte ricorrente quanto alla domanda di annullamento della nota comunale di escussione della fideiussione, e ciò anche con riguardo alla circostanza che l’eventuale declaratoria del difetto di giurisdizione di per sé non condiziona la pronuncia cautelare.
Va infatti in tal senso evidenziato che il ricorrente ha formulato due domande, volte l’una all’accertamento “dell’inesistenza, allo stato, del diritto e/o del potere in capo al Comune di Trento, e, comunque, dell’insussistenza dei presupposti, per escutere ed incamerare la fideiussione”, e l’altra – per l’appunto - all’annullamento della comunicazione di escussione della polizza fideiussoria. L’azione di accertamento proposta, sotto l’aspetto dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, è invero riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come ritagliata dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 cod. proc. amm., riguardante le controversie in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., n. 18368/2009; C.d.S., sez. IV, n. 214/2010; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 1760/2011; id. n. 3134/2011). Diversamente, la domanda volta a conseguire annullamento dell’escussione della garanzia appartiene alla cognizione del giudice ordinario, essendo rivolta avverso un atto, la comunicazione di escussione della polizza fideiussoria, privo di connotazione provvedimentale, avente natura privatistica e adottato dal Comune quale esercizio di un diritto potestativo nell’ambito del rapporto privatistico scaturente dal contratto di garanzia di cui alla polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799665746 del 23 marzo 2015. Il rapporto di garanzia, a maggior ragione nella fattispecie in esame ove la polizza reca le clausole “a semplice richiesta” e “senza opporre eccezione alcuna”, “rinunciando la società al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito” e “(pagabile) senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento medesimo”, si caratterizza al riguardo in termini di autonomia e astrattezza rispetto a quello principale derivante dalla convenzione, con la conseguenza che a tale rapporto di garanzia non può estendersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di vicenda in ordine alla quale risulta del tutto assente l’esercizio, finanche “mediato”, del potere amministrativo (Cass. civ., sez. un., n. 10560/2017; Cass. civ., sez. un., n. 15666/2016; Cass. civ., sez. un., n. 4319/2010; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 2426/2018; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 1189/2018).
12. In vista della udienza di merito odierna il ricorrente, avendo definito un accordo transattivo con il Comune di Trento, ha depositato un atto di rinuncia, ritualmente notificato all’amministrazione resistente e al controinteressato, con il quale ha, altresì, chiesto la compensazione delle spese di causa; l’amministrazione comunale e il controinteressato non si sono opposti aderendo anche alla compensazione delle spese. Alla odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
13. Tenuto conto della volontà di rinunciare al ricorso ritualmente espressa dal ricorrente, cui hanno aderito le controparti anche per quanto riguarda la compensazione delle spese, al Collegio non resta che dichiarare, ex art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’estinzione del giudizio per rinuncia a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Antonia Tassinari
Fulvio Rocco
IL SEGRETARIO