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Procedure espropriative

Pubblico
Mercoledì, 17 Febbraio, 2021 - 18:30

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Quinta), sentenza n. 1049 del 17 febbraio 2021, sulle procedure espropriative

N. 01049/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05581/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5581 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio di via Mascagni nn. 3-5 di San Giorgio a Cremano, Condominio di via Mascagni n. 9 di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Liliana Improta, quale condomino del Condominio Via Mascagni, 14, residente in via Mascagni, 3 (quest’ultima, limitatamente al ricorso introduttivo), rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Mainelli e Anna De Luca (quest’ultima, limitatamente al ricorso introduttivo), con domicilio digitale nicolamainelli@avvocatinapoli.legalmail.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Rispoli in Napoli, p.zza Trieste e Trento, 48;

contro

Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adele Carlino e Lucia Cicatiello, con domicilio digitale adelecarlino@avvocatinapoli.legalmail.it; luciacicatiello@avvocatinapoli.legalmail.it;

per l'annullamento

a) della Delibera di Giunta comunale di San Giorgio a Cremano n. 380 del 12/12/2013, avente ad oggetto la approvazione del progetto di variante tecnica dei lavori di sistemazione di via Pagliare e via Cupa Mare con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ex artt.97 e 98 D.Leg.163/06, mai notificata ad alcuno dei ricorrenti benché incidente tra gli altri, sul suolo di proprietà degli stessi né pubblicata ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e segg. DPR 327/01 ; b) della Delibera di Giunta Comunale di San Giorgio a Cremano n. 287 del 21/6/2011 recante la approvazione del progetto esecutivo 1° Lotto di sistemazione di via Cupa Mare mai notificata ad alcuno dei ricorrenti benché incidente, tra gli altri sul suolo di proprietà degli stessi né pubblicata ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e segg. DPR 327/01; c) della Delibera di Giunta Comunale di San Giorgio a Cremano n. 43 del 5/3/2009, recante lo adeguamento del progetto definitivo della sistemazione di via Cupa Mare e via Pagliare già precedentemente approvato con Delibera di G.C. n. 368/2005, relativa ai lavori di sistemazione di via Cupa Mare e di via Pagliare l° lotto, mai notificata ad alcuno dei ricorrenti benché incidente, tra gli altri, sul suolo di proprietà degli stessi né pubblicata ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e segg. DPR 327/01: d) ove necessario, della già richiamata Delibera di Giunta Comunale di San Giorgio a Cremano n. 368/2005, disponente la approvazione del progetto definitivo dei lavori di sistemazione di via Pagliare e di via Cupa Mare previa declaratoria della pubblica utilità dell' opera mai notificata ad alcuno dei ricorrenti benché incidente, tra gli altri, sul suolo di proprietà degli stessi né pubblicata ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e segg. DPR 327/01; e) ove necessario, della Delibera di Giunta Comunale di San Giorgio e Cremano n. 48 del 13/2/2004 recante la approvazione del progetto preliminare in senso tecnico dei lavori di sistemazione di via Pagliare e di via Cupa Mare, mai notificata ad alcuno dei ricorrenti benché incidente, tra gli altri, sul suolo di proprietà degli stessi né pubblicata ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e segg. DPR 327/01; f) del decreto adottato dal Dirigente del Settore 4° Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di San Giorgio a Cremano con il prot n. 1 dell' 8/10/2014, notificato ad alcuno dei ricorrenti in data 15/10/2014, recante la occupazione di urgenza, tra gli altri, dei terreni di cui al FI 2/B p.11a 511 (per mq 4) di proprietà del Condominio di via Mascagni 9, p.lla 272 (per mq 12) di proprietà dei Condominii di via Mascagni nonché della p.lla 497 (per mq 60) di proprietà del Condominio di via Mascagni 3-5 g) nonché ove necessario e salvo espletamento del diritto di accesso agli atti ovvero di acquisizione processuale ex art. 63,1°comma D.Leg. n. 104/2010, della Delibera di Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano n. 87 del 18/12/06 e del Verbale di Conferenza dei Servizi del 21/1/09, mai conosciuti, con riserva di motivi aggiunti; h) ove necessario, di ogni altro atto, provvedimento o parere ad essi presupposto, connesso o consequenziale, il tutto con riserva di motivi aggiunti;

e, con motivi aggiunti, depositati il 16.06.2020:

ai fini della declaratoria di sopravvenuta inefficacia per scadenza dei termini di durata previsti ex dpr 327/01 della dichiarazione di pubblica utilità e della occupazione urgenza riconducibili ai provvedimenti censurati sulla scorta del ricorso introduttivo del presente procedimento giurisdizionale così come notificato al comune di San Giorgio a Cremano in data 28/10/2014 e per l’effetto ai fini di conseguire :

1) la condanna della pubblica amministrazione intimata – previa declaratoria dell’illegittimità della occupazione- al risarcimento in forma specifica con rilascio –in uno al ripristino dello stato dei luoghi – dei terreni pertinenziali condominiali abusivamente ablati e trasformati di proprietà dei condominii ricorrenti riportati in catasto terreni del Comune di San Giorgio a Cremano al fl 2b,p.lle 272, 497 e 511 con la corresponsione dei danni prodotti dalla illegittima occupazione in uno agli ulteriori indennizzi risarcitori per i danni concretati a seguito di abusiva rimozione di soprassuolo e manufatti ivi insistenti ad opera della pubblica amministrazione intimata ;

ovvero al fine di conseguire:–in ipotesi di impossibilità di procedere in via di tutela in forma specifica:

2) la condanna del Comune di San Giorgio a Cremano intimato-previa declaratoria della illegittimità della occupazione concretata dall’ente territoriale resistente- al risarcimento per equivalente in favore dei condominii ricorrenti con corresponsione degli indennizzi corrispondenti al controvalore dei terreni abusivamente ablati così come comprensivi anche degli ulteriori indennizzi risarcitori per occupazione illegittima e per i danni concretati a seguito di abusiva rimozione di soprassuolo e manufatti già ivi insistenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente agisce per la condanna dell’Amministrazione comunale intimata, previo annullamento o dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti impugnati, al risarcimento in forma specifica e/o per equivalente in conseguenza della sopravvenuta inefficacia e scadenza dei termini di durata ex DPR 327/01 della dichiarazione di pubblica utilità e della occupazione di urgenza dei terreni in comproprietà, come meglio indicato in epigrafe. Tali aree scoperte sarebbero state destinate, sin dal 1968, a parcheggio pertinenziale dei complessi immobiliari di proprietà dei Condominii e della sig.ra Improta.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione di legge (artt. 9 e 10 D.P.R. n. 327/2001 in relazione agli artt. 12 e 13, in particolare, i commi 5 e 6, del citato D.P.R. n. 327/2001 ed agli artt. 7 ed 8 della l. n. 241/90, artt.11, 16 e 22 bis, in particolare i commi 1 e 2, del medesimo DPR 327/01), decadenza della efficacia della pubblica utilità con conseguente inefficacia del decreto di occupazione di urgenza, dell’art. 97 d.lgs. n. 163/06 in relazione agli artt. 12 e 13, 5°comma del citato DPR 327/2001, così come connessi all'art. 93, 5° comma, del citato d.lgs. n. 163/06, dell’ art. 161 del DPR n. 207/2010 in relazione all'art. 132 d.lgs. n. 207/2010 ed agli artt. 97 e 98 d.lgs. n. 163/06 e 12 e 13, 5 °comma del citato DPR 327/2001 nonché violazione del corretto iter procedimentale;

b) eccesso di potere per difetto assoluto e carenza dei presupposti, inesistenza del giusto presupposto, travisamento dei fatti, carente istruttoria, difetto di idonea ed adeguata istruttoria e motivazione, illogicità, perplessità, carenza assoluta di potere, disparità di trattamento e travisamento.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso introduttivo, alla luce della impugnativa proposta con motivi aggiunti, concludendo, in subordine, per il rigetto del complessivo gravame.

IV. All’udienza pubblica di smaltimento del 17.11.2020, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020.

V. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato nei termini di cui in motivazione.

V.1. Premette parte ricorrente che:

a) i Condominii ricorrenti sono comproprietari – rispettivamente - dei terreni pertinenziali condominiali riportati in Catasto Terreni di San Giorgio a Cremano al fg. 2B, p.lle 272 e 497 (di proprietà sia di tutto il comprensorio condominiale di via Mascagni che del singolo Condominio di via Mascagni, 3-7) nonché del suolo di cui alla p.lla 511 (di proprietà esclusiva del Condominio di via Mascagni 9), così come recanti una superficie complessiva scoperta di circa mq 3.570;

b) tali aree scoperte sono destinate, sin dal 1968, a parcheggio pertinenziale dei complessi immobiliari di proprietà dei Condominii ricorrenti;

c) con la impugnata delibera di G.M. n. 380/13, conosciuta aliunde da alcuni ricorrenti, il Comune di San Giorgio a Cremano ha deliberato una approvazione di variante tecnica per le opere di sistemazione di via Pagliare e di via Cupa Mare, costituente una contestuale riapprovazione/proroga della pubblica utilità ex artt. 97 e 98 D.Leg.163/2006 ed art. 12 DPR 327/01.

Precisa, all’uopo, che l’originaria pubblica utilità, deliberata sulla scorta della Delibera di G.M. n. 368/2005 ed il vincolo preordinato allo esproprio, discendente dalla approvazione del PRG comunale di San Giorgio a Cremano, intervenuta in data 25/9/2001, fossero da considerarsi da tempo decaduti per lo spirare dei termini rispettivamente stabiliti dall’art. 13, 3° e 4° comma, e dall’ art. 9, 3°e 4°comma del citato DPR 327/01;

e) in esecuzione della sopra identificata Delibera di G.M. n.380/2013 il Comune procedente avrebbe disposto, in virtù del Decreto dirigenziale prot. n. 1/2014, adottato in data 8/10/2014 e notificato unicamente ad alcuno dei ricorrenti in data 15/10/2014, l’occupazione di urgenza di parte delle sopradescritte aree comuni, destinate a parcheggi condominiali;

f) con il ricorso introduttivo del presente procedimento giurisdizionale si è provveduto a proporre impugnazione per l’annullamento e/o declaratoria di nullità/inefficacia, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, della predetta Delibera di Giunta comunale di San Giorgio a Cremano n. 380 del 12/12/2013, avente ad oggetto la approvazione del progetto di variante tecnica dei lavori di sistemazione di via Pagliare e via Cupa Mare con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ex artt. 97 e 98 D.Leg.163/2006 nonché del decreto n. 1 dell’8.10.2014, recante l’occupazione d’urgenza dei predetti terreni in comproprietà.

V.1.1. Lamentano i ricorrenti la violazione di legge (artt. 9 e 10 DPR n. 327/2001 in relazione agli artt. 12 e 13 del citato DPR 327/2001 ed agli artt. 7 ed 8 l n. 241/90), deducendo la sopravvenuta inefficacia della pubblica utilità.

V.1.2. Sostengono, in particolare, con i primi motivi di ricorso dal carattere assorbente, che il vincolo preordinato allo esproprio connesso alla realizzazione della menzionata opera di adeguamento stradale sarebbe stato apposto, come visto, nella data di approvazione del PRG comunale di San Giorgio a Cremano, intervenuta il 25.09.2001.

Tanto si desumerebbe dalla Delibera di G.M. di San Giorgio a Cremano n. 368/2005, recante la preventiva approvazione del progetto definitivo con contestuale declaratoria di pubblica utilità, nonché dalla istruttoria della successiva Delibera di G.M. n. 43/2009, costituente una ipotetica riapprovazione del predetto progetto definitivo con rielaborazione in lotti separati.

Orbene, secondo quanto prescritto dall’art. 9 DPR 32/01, il vincolo preordinato allo esproprio decade allorché non sia adottata, nel termine di 5 anni dalla approvazione dello stesso, una valida dichiarazione di pubblica utilità.

Nella fattispecie in esame, la originaria dichiarazione di pubblica utilità, disposta sulla scorta della impugnata Delibera di G.M. n. 368/2005, non sarebbe stata mai validamente eseguita ex art.13, 6°comma, DPR 327/01 o, comunque, legittimamente prorogata secondo quanto previsto dal citato art. 13, 5° comma DPR 327/01. Emergerebbe, allora, la sopravvenuta decadenza, a far data dal 25.09.2006, del richiamato vincolo preordinato all’esproprio, con l’effetto della accertata inefficacia della censurata, successiva Delibera di G.M. di San Giorgio a Cremano n. 380/13, costituente una ipotetica riapprovazione della predetta pubblica utilità, inficiata quindi da una palese violazione della prescrizione di cui ai rubricati artt. 12, 3°comma, e 13, 1 comma, del citato DPR 327/01 (Cons. di Stato, sent. n. 6377/08).

V.1.3. Deducono, con gli ulteriori motivi di ricorso, l’illegittimità della delibera di G.M. n. 380/2013 sostenendo che la stessa non potrebbe costituire una valida proroga alla dichiarazione di pubblica utilità tanto se considerata discendente dalla originaria dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera di G.M. n. 368/2005, divenuta inefficace per mancata adozione nel termine di cinque anni del decreto di espropriazione o di cessione volontaria dei beni ex art. 13, comma 6 del citato d.P.R., quanto se ritenuta derivante dalle successive delibere di G.M. n. 43/2009 e 287/2011, asseritamente contenenti l’adeguamento del progetto definitivo e l’approvazione del progetto esecutivo, non contenendo esse alcuna dichiarazione di pubblica utilità.

Lamentano altresì l’illegittimità delle eventuali proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità sostenendo che i termini fissati dall’art. 13 della l. n. 2359/1865 possano essere differiti a condizione che la proroga si perfezioni prima della scadenza del termine che s’intende prorogare e comunque purché la stessa presenti caratteri di eccezionalità, giustificata, cioè, da oggettive difficoltà non dipendenti dalla volontà dell’ente. Nel caso di specie, in disparte la sopra affermata scadenza del termine da prorogare, nella delibera di G.M. n. 380/2013 gravata non sarebbero esternate le giustificate ragioni che ne legittimerebbero l’adozione, peraltro della durata complessivamente eccedente il biennio dalla originaria dichiarazione di durata quinquennale.

La stessa delibera sarebbe illegittima per assenza delle pubblicazioni di cui agli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001, essendosi asseritamente provveduto alla sola pubblicazione nell’Albo pretorio comunale, omettendosi qualsiasi comunicazione anche individuale o mediante apposito avviso dell’avvio del procedimento e del deposito dei relativi atti.

Ulteriore vizio censurabile sarebbe da ascriversi all’omessa indicazione delle ulteriori aree espropriande con indicazione, nella specie, se le stesse rientrino o meno nella fascia di rispetto, sul presupposto che solo nel primo caso non sarebbe necessaria la riappropriazione del vincolo preordinato all’esproprio (secondo il disposto di cui all’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006), ricadendosi, altrimenti, nell’ipotesi di decadenza del vincolo preordinato all’esproprio per violazione dei predetti artt. 9,10,12 e 13 del d.P.R. n. 32/2001.

La medesima delibera n. 380/2013 sarebbe altresì illegittima per violazione degli art. 161, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e 132 del d.P.R. n. 207/2010 per omissione della perizia di variante suppletiva e della relazione da inviare al RUP.

Dall’inefficacia, in definitiva, della dichiarazione di pubblica utilità, come riferibile alla delibera di G.M. n. 380/2013 discenderebbe, conseguentemente, anche l’inefficacia del decreto di occupazione d’urgenza n. 1/2014, adottato quindi in elusione dell’art. 13, comma 6, essendo, invero, la stessa dichiarazione decaduta, come detto, tanto per inefficacia del vincolo preordinato all’esproprio ex art. 9, comma 2, quanto per il decorso del termine quinquennale ad essa riferito, ex art. 13, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 327/2001.

Lamenta, infine, sempre con riguardo al decreto di occupazione d’urgenza, il difetto di motivazione in ordine alla natura contingibile ed urgente dell’opera, ex art. 22 bis del medesimo d.P.R., in asserito contrasto con la durata quindicinale del procedimento espropriativo, iniziato il 25.09.2001, con l’approvazione del P.R.G..

V.1.4. Ciò posto, tenuto, poi, conto che, in pendenza del presente procedimento giurisdizionale, si è comunque concretato il decorso del termine massimo quinquennale di efficacia della Dichiarazione di Pubblica utilità resa anche sulla scorta della già censurata Delibera di G.M. di San Giorgio a Cremano n. 380 del 12.12.2013, scaduto al 12.12.2018, gli attuali ricorrenti, rivendicano, altresì, con il gravame introdotto per motivi aggiunti, il diritto a conseguire l’adozione di una sentenza recante la declaratoria di inefficacia dei sopra identificati provvedimenti già precedentemente impugnati con il ricorso giurisdizionale principale. Resta impregiudicata, nella nuova impugnativa, la già dedotta decadenza del termine quinquennale del vincolo preordinato allo esproprio, decorrente dal 25/09/2001, riconducibile, secondo quanto testualmente dichiarato dallo stesso Comune procedente, alla data di approvazione del PRG comunale di San Giorgio a Cremano (cfr. testo della Delibera di G.M. di San Giorgio a Cremano n. 43 del 5/03/2009, pag. 5), non tempestivamente prorogato e/o motivatamente reiterato nel rispetto della disciplina di cui all’art. 9 cit. DPR n. 327/01.

Chiedono, altresì, la dichiarazione della conseguenziale inefficacia, sopravvenuta, con decorrenza pur sempre dalla sopraidentificata data del 12.12.2018, anche del Decreto del Dirigente del Settore 4° Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di San Giorgio a Cremano prot.n. 1 dell’08/10/2014, recante la occupazione di urgenza, tra gli altri, dei terreni di cui al Fl 2/B p.lla 511 (per mq. 4) di proprietà del Condominio di via Mascagni 9, p.lla 272 (per mq. 12) di proprietà dei Condominii di Mascagni nonché della p.lla 497 (per mq. 60) di proprietà del Condominio di via Mascagni 3-5; uniche aree, queste ultime, destinate alla funzione di parcheggio pertinenziale delle unità immobiliari di proprietà dei condomini ivi residenti.

V.1.5. I medesimi ricorrenti agiscono, pertanto, per conseguire - previa declaratoria della inefficacia dei suddetti atti - una sentenza di condanna ex art. 30 d.lgs. n. 104/2010 a carico del Comune resistente al risarcimento in forma specifica ovvero -in ipotesi di impossibilità del rilascio delle aree condominiali - al risarcimento per equivalente previa liquidazione dei danni, così come conseguenti alla occupazione illegittima ed alla irreversibile trasformazione dei suoli in proprietà (periodo di occupazione illegittima; abbattimento e/o eliminazione di manufatti e soprassuolo non ripristinabili, unitamente al deprezzamento delle aree e fabbricati così come dovessero residuare rispetto alla fascia di esproprio).

V.2. Il gravame è fondato nei termini di seguito esposti.

V.2.1. Orbene, l’Amministrazione resistente, ha precisato, nel dettaglio, che:

a) il Piano Regolatore Generale del Comune di San Giorgio a Cremano è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 747 del 25/09/2001 (pubblicato sui B.U.R.C, n. 52 del 08/10/2001). Il vincolo preordinato all'esproprio, relativo all'ampliamento dell'asse viario detto Cupa Mare e Pagliare, è stato apposto all'atto dell'approvazione di detto P.R.G.. Ai sensi dell'art. 9 co. 2 D.P.R. 327/01, il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

b) con Delibera n. 48 del 13/02/2004 è stato approvato il progetto preliminare ed è stato dato atto che, ai sensi dell'art. 16 co. 3 della Legge 109/94 ss.mm.ii., l'approvazione dello stesso consente l'avvio della procedura espropriativa.

Dal 09/04/2004, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 327/01, sono state inviate ai proprietari interessati alle aree soggette ad esproprio le comunicazioni di avvio del procedimento di esproprio per pubblica utilità. Invero, dal mese di agosto 2005, ai sensi dell'art. 16 co. 4 del D.P.R. 327/01 e dell'art. 7 Legge 241/90, sono stati inviati gli avvisi di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;

c) con Delibera n. 368 del 25/10/2005, è stato approvato il progetto definitivo ed è stato dato atto che, ai sensi dell'art. 14 co. 13 Legge 109/94 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 co, 1 lett. a) D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., con lo stesso atto viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

Dal mese di novembre 2005, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 327/01, è stato inviato ai proprietari dei beni da espropriare l'avviso di efficacia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo e invito a fornire elementi per la determinazione del valore da attribuire all'area da espropriare. Contestualmente, è stato comunicato l'avvio del procedimento per la determinazione dell'indennità di espropriazione;

d) con Delibera n. 43 del 05/03/2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di sistemazione di Via Pagliare e di Via Cupa Mare - l° Lotto Sistemazione Via Cupa Mare. Approvazione consequenziale alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2006 e della considerazione che, a fronte degli interventi in corso di esecuzione da parte della Società Autostrade Meridionali, nonché degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, si è reso necessario adeguare il progetto definitivo della sistemazione di Via Pagliare e dì Via Cupa Mare, già approvato con atto di G.C. n. 368/05, con la previsione dell'esecuzione dell'opera in due lotti;

e) con delibera n. 287 del 21/06/2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di sistemazione di Via Pagliare e Via Cupa Mare - 1° Lotto Sistemazione di Via Cupa Mare".

Dal mese di Marzo 2012, sono stati redatti i verbali di cessione volontaria dei suoli, in luogo di espropriazione, con il 90% dei proprietari delle aree oggetto di esproprio;

f) con Delibera n. 380 del 12/12/2013, è stata approvata la variante tecnica predisposta ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. 163/06 e dell'art. 161 del DPR n. 207/10 dalla Direzione dei Lavori con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera ai sensi degli artt. 97 e 98 del d.lgs. 163/06 e dell'art. 12 del DPR 327/01.

Con nota del 14/01/2014, ai sensi dell'art. 7 legge 241/90 e dell'art. 17 co. 2 DPR 327/01, è stato comunicato agli interessati di cui al piano particellare di esproprio approvato con atto n. 380/2013 l'efficacia del provvedimento di approvazione del progetto con invito a fornire elementi per la determinazione del valore da attribuire all'area oggetto di espropriazione;

g) con decreto n. 1 del 08/10/2014 è stata disposta l'occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione dei beni immobili per la realizzazione dei lavori in argomento, regolarmente notificato agli intestatati inseriti nel citato piano particellare di esproprio, con le modalità di cui al co. 4 dell'art. 20 del DPR 327/01 ed affisso all'Albo Pretorio del Comune. Tra le aree di tale piano, risultano quelle relative ai ricorrenti dei Condomini di Via Mascagni;

h) a seguito dell'inutile decorso di trenta giorni dalla notificazione del Decreto di occupazione d'urgenza n. 1 del 08/10/2014, prot. n. 28429, con il quale il Dirigente l'Ufficio per le Espropriazioni ha determinato, in via provvisoria, la misura dell'indennità di espropriazione degli immobili di proprietà dei condomini di Via Mascagni 3, 5, 9 e 14, l'indennità stata intesa non concordata e, dopo aver proceduto alla nomina dei tecnici per concordare una indennità definitiva, ai sensi dell'art.20 co. 14 del D.P.R. 327/01, con atto n. 29336 del 24/06/2016, è stato disposto il deposito delle indennità di esproprio, da corrispondere ai Condomini di Via Mascagni, presso la Cassa Depositi e Prestiti.

V.2.2. Quanto poi alla permanenza dell’originario vincolo preordinato all’esproprio, risalente, secondo concorde asserzione, all’approvazione del P.R.G. del 25.09.2001, la medesima Amministrazione resistente specifica che, ai sensi dell'art. 12 co. 2 e 3 del DPR 327/01, - 2) "Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinata all'esproprio," - 3) " Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace ai momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.".

V.2.3. Occorre precisare che tale ultima eccezione non è meritevole di accoglimento risultando assorbente il disposto di cui all’invocato art. 9, comma 1 e 2 del d.P.R. n. 327/2001, secondo il quale, in modo dirimente e in chiara ricezione delle pregresse pronunce di legittimità della Corte costituzionale, “1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità”. “2. Il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di cinque anni”. Ciò è tanto vero che, a norma del successivo art. 13, comma 6, “La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità”.

Deve pertanto ritenersi che la norma richiamata dall’Amministrazione ricorrente, secondo la quale, in caso di invarianza del tracciato al di fuori delle zone di rispetto, non sarebbe necessaria una nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio - a prescindere dal mancato assolvimento dell’onere probatorio sul punto in fatto-, abbia, quindi, un’applicazione circoscritta nel lasso temporale di vigenza dell’originario vincolo e non oltre la sua scadenza.

V.2.4. Ciò posto, dispone per quanto d’interesse il successivo art. 19, rubricato “L’approvazione del progetto”, del medesimo d.P.R. n. 327/2001:

“1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia”.

V.2.5. Orbene, dal combinato disposto dell’art. 9 con il predetto art. 19 consegue, in primo luogo, che “l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico”, e, in secondo luogo, che, proprio con l’“approvazione della variante che prevede la realizzazione di una opera pubblica o di pubblica utilità”, il “bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio”.

Ciò significa che l’approvazione della variante tecnica, di cui alla delibera della G.M. n. 380 del 12.12.2013, al progetto definitivo approvato con la delibera di G.M. n. 43 del 5.03.2009, lungi dal constituire una proroga in senso tecnico, deve essere considerata non solo ai fini della disposizione della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, comma 1, ma quale atto nuovamente appositivo del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del richiamato art. 19, con scadenza quindi al decorso del termine quinquennale ovvero al 12.12.2018.

Tanto vale, partendo dalla originaria approvazione del P.R.G. del 25.01.2001, anche per le precedenti delibere di G.M. n. 368/2005, di approvazione del progetto definitivo, e n. 43/2009 di approvazione del progetto definitivo con sistemazione in due lotti, intervenute in un lasso temporale, l’una dall’altra, inferiore ai cinque anni.

Generiche e indimostrate solo le ulteriori censure sollevate avverso la medesima delibera di G.M. n. 380/2013 a fronte della ricostruzione fattuale fornita dall’Amministrazione resistente -anche in ordine alla comunicazione di avvio ex art. 16, comma 4 (rubricato “Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo”)- e della motivazione, sotto il profilo tecnico, in essa contenuta, a giustificazione della necessaria variante tecnica, secondo il progetto della Direzione dei lavori, che, tra l’altro, consta di una relazione generale e tecnica e di planimetrie generali di progetto con indicazione delle aree oggetto di esproprio e del relativo piano particellare.

Ed invero, “Incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori” (Cons. di St., sez. III, 04/09/2020, n. 5356).

V.2.6. La palese cessazione di efficacia del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità disposta con la delibera n. 380 del 12.12.2013, a far data dal 12.12.2018, invece, travolge, determinando l’illegittimità derivata, tutti i provvedimenti conseguenti, ivi compresi, da ultimo e per quanto di interesse, il Decreto del Dirigente del Settore 4° Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di San Giorgio a Cremano prot. n. 1 dell’08.10.2014, recante la occupazione di urgenza, tutti inficiati da una palese violazione della prescrizione di cui agli artt. 9, comma 2, 12, 3°comma, e 13, 1, 4 e 6 comma, del citato DPR 327/01, non avendo il Comune interessato mai provveduto ad adottare, entro i termini di scadenza, un tempestivo decreto di esproprio.

V.2.7. In relazione alla prova dell’intervenuto consolidamento della illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione delle aree condominiali abusivamente occupate, questa, emerge per tabulas dalla stessa documentazione esibita agli atti ad opera della difesa comunale unitamente alla memoria di costituzione del 19.06.2020 corredata dal deposito di copia del decreto dirigenziale di occupazione n. 1/2014 (all. 14 della produzione di parte resistente) ma, soprattutto, dalla allegazione di copia del provvedimento di nomina di tecnici prot n. 1693 del 16/1/2015 (all.16 della produzione del Comune di San Giorgio a Cremano) disposta dal Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica e LL.PP. dello stesso Comune ed indirizzata ai Condominii, attuali ricorrenti, dalla cui istruttoria si rileva testualmente la intervenuta redazione di “verbali di consistenza ed immissione nel possesso del 27/10/2014 e 17/11/2014” (cfr testo ai fini della determinazione di indennità di espropriazione prot. n. 1693 del 16/1/2015).

V.2.8. Ciò posto, gli atti impugnati con il ricorso principale hanno essi stessi perso efficacia, conclusivamente, al 12.12.2018, come dedotto con il ricorso per motivi aggiunti, concretatosi in tale data il decorso del termine massimo quinquennale di efficacia, di cui agli artt. 9, quanto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e 13 del medesimo DPR n. 327/01, quanto alla dichiarazione di pubblica utilità, rispettivamente apposto e resa sulla scorta della già censurata Delibera di G.M. di San Giorgio a Cremano n. 380 del 12/12/2013.

V.2.9. L’illegittima occupazione abilita il proprietario di aree interessate da un procedimento ablativo mai legittimamente definito previa tempestiva emissione di rituale decreto di espropriazione, a richiedere – a titolo di risarcimento in forma specifica -, la restituzione, previo ripristino dello stato dei luoghi, delle superfici illecitamente occupate, con liquidazione delle poste risarcitorie per il periodo di occupazione illegittima, maturati fino alla data della formulata domanda.

Dichiarata l’inefficacia del vincolo preordinato all’esproprio al 12.12.2018 (decadenza della delibera di G.M. n. 380 del 12/12/2013 di apposizione del vincolo e riproposizione della dichiarazione di pubblica utilità) è da quella data che decorre il termine per il riconoscimento del risarcimento del danno da occupazione illegittima.

V.3. Pertanto, a fronte di quanto dedotto specificatamente dalla parte ricorrente, si ravvisano, nel comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale con la detenzione e modificazione illegittima dei luoghi, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto. Il Collegio individua, in particolare, sia il compimento di un atto illecito, derivante dalla perdurante occupazione “sine titulo” dei terreni in proprietà della parte ricorrente, sia l’elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata conclusione della procedura espropriativa, sia il nesso causale tra l’azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene e la trasformazione dei luoghi.

VI. Con specifico riferimento al fatto illecito, costituiscono principi acquisiti dalla giurisprudenza quelli secondo i quali:

A) è da ritenersi definitivamente espunto dall’ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, che -in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di una dichiarazione d’indifferibilità e urgenza esplicita o implicita, dell'occupazione dell'area e dell'irreversibile trasformazione del fondo nonché della scadenza del termine di occupazione legittima senza adozione di un decreto di esproprio ovvero in caso di annullamento giurisdizionale della procedura espropriativa-, ipotizza un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all’Amministrazione occupante, legittimando il privato proprietario ad agire esclusivamente per il risarcimento del danno. La C.E.D.U., già nel 2000, ha, infatti, affermato che l'acquisto della proprietà per effetto di attività illecita viola l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'ordinamento giuridico non consente, pertanto, che un’Amministrazione pubblica, mediante un atto illecito o in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o d’interesse pubblico;

B) invero, come chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 febbraio 2016 n. 2, “quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. — con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull'occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene — che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; … d) di una compiuta usucapione, ma solo in ristretti limiti individuati allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU…; e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. dell'espropriazione” (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20.04.2016, n. 252).

Dirimendo un contrasto giurisprudenziale sul punto si è da ultimo affermato che: “In materia di occupazione illegittima di un immobile da parte di una p.a., il trasferimento della proprietà del bene a quest'ultima non può essere l'effetto di una rinunzia abdicativa formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che una rigorosa applicazione del principio di legalità, affermato in materia dall' art. 42 della Costituzione e rimarcato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto della proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento individua esclusivamente nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001 , ovvero in un contratto traslativo di natura transattiva (Consiglio di Stato ad. plen., 20.01.2020, n. 2).

Ciò posto, secondo i principi già espressi dalla Suprema Corte, se eccepita, “la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 c.c. decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente” (Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2015 n. 735).

“Occorre, peraltro, … ulteriormente chiarire che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2015, l'adozione dell'atto acquisitivo ex art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001 è consentito quale "extrema ratio" per la soddisfazione di "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico", solo quando siano state escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, le altre opzioni sopra configurate” (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20.04.2016, n. 252; Cons. di St., sez. IV, 17.06.2016, n. 2690);

C) conseguentemente, i privati i cui beni siano stati illegittimamente occupati dall'Amministrazione non possono, di norma, chiedere il risarcimento del danno collegato alla perdita della titolarità del bene, giacché tale perdita, sotto il profilo dominicale, non vi è stata, permanendo la proprietà degli stessi in capo ai privati medesimi; ne discende l'inammissibilità della eventuale domanda giudiziale mirante a ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei beni, pari al valore venale degli stessi, sia pure per equivalente; diversamente opinando, si darebbe luogo a un’indebita locupletazione (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 5.06.2013, n. 901);

D) segue da ciò che il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè al momento in cui la Pubblica Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 - bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

E) “esula, invece, dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del G.O., la domanda tesa a ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima nonché in conseguenza degli atti di natura ablativa in relazione ai quali continua a valere a tutti gli effetti la riserva disposta dall'art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g), c. proc. amm.)” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 16.09.2014, n. 1577).

VII. Per i sopra esposti motivi:

a. dalla condizione d’illecita detenzione (e trasformazione) del suolo di proprietà della parte ricorrente consegue, “ex se”, l'obbligo civilistico di ripristino del diritto di proprietà mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, previa demolizione dei manufatti ivi realizzati, nonché il diritto al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima;

b. ove la P.A. (o l’Ente preposto) ritenga necessario continuare a utilizzare i fondi deve acquisirli legittimamente o mediante lo strumento autoritativo (art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali indicate) ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali da acquisirsi (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 26.04.2013, n. 399);

c. allo stato l’Amministrazione comunale intimata non ha fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a disposizione, rimanendo così integra la situazione d’illiceità evidenziata dalla parte ricorrente;

d. deve, pertanto, in via principale ordinarsi la formale restituzione dei beni illegittimamente detenuti, previa riduzione in pristino, condannando l’ente intimato, secondo le modalità di seguito esposte, al risarcimento del danno da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui parte ricorrente è stata privata del possesso del bene; tale risarcimento è, quindi, dovuto dal momento in cui l'occupazione è divenuta illegittima fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ovvero sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l'Amministrazione o per l’ente delegato di avvalersi in via postuma, valutati gli interessi in conflitto, dello strumento di cui al citato art. 42-bis).

VII.1. “Infatti il regime del bene non si è modificato e, dal punto di vista giuridico, a tutt'oggi non è intervenuta alcuna sottrazione della proprietà, da ristorare per equivalente, fatta salva, come innanzi precisato, la facoltà del Comune di avvalersi dell'art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001 (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29.11.2013, n. 1655) e del privato di sollecitare l’esercizio di tale potere e di agire, in ipotesi di inerzia del Comune, anche con l’azione sul silenzio.

Invero, come detto, l’intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso, dovendosi ritenere superata l'interpretazione che riconnetteva alla costruzione dell'opera pubblica effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato operata in relazione al diritto comune europeo; di conseguenza il proprietario del fondo illegittimamente occupato, una volta ottenuta la declaratoria d’illegittimità dell'occupazione, può legittimamente chiedere sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino, ma non anche il risarcimento del danno, atteso che la proprietà del suolo è rimasta sin dall'origine in capo a lui sicché nessun danno può profilarsi in relazione alla sua perdita (Cons. di St., sez. IV, 27.01.2014, n. 359; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 11.01.2014, n. 15)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V. 23.01.2019, n. 367).

VII.2. Tanto precisato, ai fini della quantificazione del ristoro per l'indebita occupazione, occorre tenere conto che l'illecito permanente deve essere risarcito per ogni anno di abusiva occupazione.

VII.2.1. Ciò posto, il Tribunale, quanto al predetto risarcimento del danno, pronuncia sentenza di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a tale scopo stabilendo i seguenti criteri generali per la liquidazione; in base ad essi il Comune di San Giorgio a Cremano, ente pubblico espropriante, dovrà proporre, in favore della parte ricorrente ed entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute, quantificate nei termini di seguito esposti, pagamento da effettuare poi nei 60 gg. successivi.

VII.2.2. Nella specie:

A) tale danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29.11.2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7.03.2014, n. 182);

B) quanto alla determinazione del valore venale del bene, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo), l’ente intimato dovrà, tenuto conto della destinazione urbanistica dell’area:

a. utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto, altresì, riguardo alle indicazioni della parte ricorrente quanto all’accertamento del valore di mercato dei terreni de quibus;

b. devalutare e rivalutare annualmente i valori medi a mq. indicati per i terreni interessati, secondo gli indici dell’andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato immobiliare, per comprendere il periodo che va dall’inizio dell’illegittima detenzione fino all’attualità ovvero fino all’adozione dei provvedimenti ablativi, ove intervenuti;

c. su tali ultimi valori -devalutati al momento dell’illegittimo possesso e aggiornati all’attualità-, andranno, come detto, computati, a titolo di risarcimento del danno dovuto, gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima (a partire dal 12.12.2018) fino alla cessazione della stessa ovvero alla data del 17.11.2020 (udienza fissata per la discussione della causa in oggetto), per le aree non ancora restituite né acquisite.

VII.2.3. Tale danno di natura permanente, da corrispondersi, come tale, sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, può, infatti, essere allo stato liquidato, in osservanza del principio di cui all'art. 112 c.p.c. secondo il quale il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, solo sino alla data della presente decisione.

Ciò chiarito, l’ente comunale, onde evitare il maturarsi di un ulteriore danno risarcibile in favore dell’attuale parte proprietaria, dovrà provvedere alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, in via prioritaria, mediante l’immediata restituzione dei beni, previa integrale riduzione in pristino, anche ad opera di terzi aventi causa, ovvero attivandosi per il legittimo acquisto della proprietà dell'area di pertinenza.

VIII. In conclusione, sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, va accolto disponendo la restituzione, previa riduzione in pristino stato, dei beni illegittimamente occupati, con salvezza dell’adozione di provvedimenti volti alla regolarizzazione postuma della fattispecie, condannando l’Amministrazione comunale al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno patrimoniale da occupazione illegittima, calcolato nei termini sopradetti, detratto quanto eventualmente già corrisposto, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti di cui all’art. 42 bis, citato.

VIII.1. Non ritiene il Collegio potersi riconoscere l’ulteriore risarcimento patrimoniale per abbattimento e/o eliminazione di manufatti e soprassuolo non ripristinabili, genericamente richiesti, in assenza dell’assolvimento dell’onere della prova sul concreto pregiudizio subito, danno conseguenza, in esito al verificarsi del fatto lesivo, danno evento, dedotto.

IX. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiarata l’inefficacia dei provvedimenti gravati a fare data dal 12.12.2018, condanna il Comune di San Giorgio a Cremano:

a) alla reintegra nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli siti nel territorio comunale, attualmente oggetto di occupazione illegittima, con salvezza, per l’Amministrazione comunale, degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis T.U. espropri;

b) al risarcimento dei danni patrimoniali provocati alla medesima parte ricorrente per l’occupazione illegittima da liquidarsi, su accordo delle parti, secondo il disposto di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a., in base ai criteri generali indicati in motivazione.

Condanna la medesima Amministrazione comunale intimata, Comune di San Giorgio a Cremano, alla rifusione, alla parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre C.P.A. ed I.V.A. da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente FF

Diana Caminiti, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriella Caprini

Pierluigi Russo

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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