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Silenzio inadempimento su nomina collegio peritale

Privato
Domenica, 26 Settembre, 2021 - 07:00

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 9146 del 2 agosto 2021, sull’obbligo di nomina di componente collegio peritale e silenzio inadempimento

MASSIMA

Sebbene la controversia sulla misura dell'indennità appartiene alla giurisdizione ordinaria. ( T.A.R. , Catanzaro , sez. I , 31/07/2010 , n. 2067), è suscettibile di essere accertato di fronte al giudice amministrativo, mediante il ricorso avverso il silenzio della P.A., l'obbligo della P.A. di provvedere in ordine all'istanza del ricorrente di attivazione del sub - procedimento di cui all'art. 21, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, e ciò perché in tali casi il procedimento ex art. 31 e 117 c.p.a . è finalizzato unicamente ad ottenere che la P.A. ponga in essere un incombente procedimentale (nomina dell'esperto, ecc.) ed interseca una posizione di interesse legittimo del privato (T.A.R. , Napoli , sez. V , 07/05/2020 , n. 1671; cfr. tra le più recenti anche Consiglio di Stato , sez. IV , 27/08/2019 , n. 5909 e T.A.R. , Ancona , sez. I , 28/12/2018 , n. 817).

SENTENZA

N. 09146/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05067/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5067 del 2021, proposto da
Msc Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Grandinetti, Andrea Aurelio Di Todaro, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ottavio Grandinetti in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Roma Capitale - Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica - Dir. Pian. Gen. - U.O. Espropriazioni non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per ottenere la condanna dell'Amministrazione, anche ex artt. 31 e 117 c.p.a.,

se del caso mediante nomina di commissario ad acta, ad adottare – entro un termine certo e predeterminato – i provvedimenti, gli atti e/o i comportamenti amministrativi idonei:

a) a nominare il perito di propria fiducia, ai fini della rituale costituzione del Collegio peritale ex artt. 20 e 21 d.P.R. n. 327/2001 per la determinazione dell'indennità definitiva relativa al decreto di esproprio n. 7 dell'11.02.2013, rettificato dal successivo decreto dirigenziale n. 19 del 15.05.2013;

b) a dare impulso affinché il suddetto Collegio peritale addivenga alla celere conclusione del procedimento di determinazione della predetta indennità definitiva di esproprio ex artt. 20 e 21 d.P.R. n. 327/2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, la ricorrente agisce per ottenere l’accertamento della illegittimità dell’inerzia che la PA intimata avrebbe serbato in ordine all’obbligo di designazione del proprio componente nel Collegio peritale deputato alla definizione dell’indennità di esproprio delle aree “occorrenti per la realizzazione del sistema viabilistico di via Prenestina bis, dalla rotonda di via Longoni al GRA, inclusa la complanare esterna al GRA” di cui al decreto nr. 7/2013, parzialmente rettificato con il decreto nr 19/2013, comunicati con nota SC/198798 del 5.7.2013, notificata alla ricorrente il 9.7.2013.

Precisa di aver significato la propria non accettazione della indennità offerta a Roma Capitale e di aver chiesto l’attivazione del procedimento di cui agli artt. 20 e 21 del DPR nr. 327/2001 per la sua determinazione definitiva, nominando il proprio tecnico (nota del 6.8.2013, protocollata al n. 83293 del 12.8.2013).

Roma Capitale riscontrava la suddetta comunicazione, rappresentando di avere avviato la necessaria istruttoria e di avere inserito a bilancio le somme a copertura delle spese necessarie, incluse quelle per l’iscrizione a ruolo del procedimento di nomina del terzo tecnico di competenza del Presidente del Tribunale, cui rivolgeva la corrispondente istanza con successiva nota del 15.6.2015, nella quale indicava anche il proprio componente (arch. Giovanni Sponzilli).

Tuttavia, nessuna notizia più perveniva alla ricorrente dell’esito del procedimento, con la conseguenza che la ricorrente stessa esercitava accesso agli atti appurando che il Presidente del Tribunale aveva designato il terzo componente, ma il Collegio peritale non si era potuto riunire perché, nelle more della suddetta designazione, il tecnico nominato da Roma Capitale era andato in quiescenza.

Pertanto, la ricorrente sollecitava Roma Capitale alla sua sostituzione ed all’attivazione della procedura di determinazione dell’indennità con PEC del 15.3.2021, che rimaneva però senza esito.

Con l’odierno ricorso, chiede pertanto di accertare l’illegittimità di tale inerzia e condannare Roma Capitale all’adozione dei relativi provvedimenti, ex artt. 31 e 117 del c.p.a. in relazione agli artt. 20 e 21 del DPR n. 327/2001.

Costituitasi in giudizio, Roma Capitale allega di avere dato corso alle procedure di sostituzione del tecnico di parte già a suo tempo designato ed ha chiesto la concessione di un termine per provvedere, alla quale si oppone la ricorrente, con propria memoria e note di udienza, nelle quali rappresenta che, stante il lungo lasso di tempo già decorso, non sussisterebbero ragionevoli motivi per confidare in una sollecita risoluzione spontanea della controversia da parte dell’Amministrazione.

Nella camera di consiglio del 20 luglio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve rilevarsi che, sebbene la controversia sulla misura dell'indennità appartiene alla giurisdizione ordinaria. ( T.A.R. , Catanzaro , sez. I , 31/07/2010 , n. 2067), è suscettibile di essere accertato di fronte al giudice amministrativo, mediante il ricorso avverso il silenzio della P.A., l'obbligo della P.A. di provvedere in ordine all'istanza del ricorrente di attivazione del sub - procedimento di cui all'art. 21, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, e ciò perché in tali casi il procedimento ex art. 31 e 117 c.p.a . è finalizzato unicamente ad ottenere che la P.A. ponga in essere un incombente procedimentale (nomina dell'esperto, ecc.) ed interseca una posizione di interesse legittimo del privato (T.A.R. , Napoli , sez. V , 07/05/2020 , n. 1671; cfr. tra le più recenti anche Consiglio di Stato , sez. IV , 27/08/2019 , n. 5909 e T.A.R. , Ancona , sez. I , 28/12/2018 , n. 817).

Nel caso in esame, non sussistono dubbi circa l’attuale inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di procedere alla sostituzione del proprio componente nel Collegio deputato alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio ex artt. 20 e 21 del DPR 327/2001.

Quest’ultima disposizione normativa prefigura un procedimento che, in quanto volto a ristorare il diritto di proprietà dall’effetto ablativo proprio del procedimento coattivo di espropriazione, è previsto si svolga in termini spediti e solleciti, così da non sottoporre la situazione giuridica del proprietario espropriato ad oneri ulteriori derivanti dall’incertezza dei tempi di liquidazione del dovuto e di giusta determinazione del relativo importo.

Ne deriva che, alla luce del tempo già decorso, nonché della mancanza di ogni allegazione circa la sussistenza di impedimenti oggettivi che ne possano giustificare l’indugio, non sussistono i presupposti per differire la trattazione della presente controversia e la sua definizione, essendo il ricorso manifestamente fondato.

Per questa ragione deve disporsi l’obbligo di Roma Capitale di procedere al completamento del procedimento in atto senza ulteriori indugi e comunque entro un termine che stimasi congruo determinare in giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte (termini non soggetti a sospensione feriale).

In caso di ulteriore inerzia si provvederà alla nomina di un commissario ad acta che, sostituendosi all’Amministrazione, provvederà in luogo di quest’ultima, con oneri a suo carico.

A tal fine, il Collegio ritiene opportuno fissare sin d’ora la relativa camera di consiglio alla data del 14.1.2022, nella quale sarà verificato l’effettivo adempimento dell’Amministrazione al predetto obbligo, con riserva di ogni decisione circa la nomina del Commissario ad acta.

Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Roma Capitale di concludere il procedimento di cui in parte motiva entro i termini e con le modalità pure ivi precisate.

Riserva la nomina di un commissario ad acta all’esito della camera di consiglio del 14.1.2022, alla quale rinvia le parti per il prosieguo.

Condanna Roma Capitale alle spese di lite della presente fase che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi in modalità di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Salvatore Gatto Costantino

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

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