Sul vincolo di carattere conformativo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 9191 del 13 Agosto 2020 sul vincolo di carattere conformativo.
MASSIMA
“Laddove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area” (Cassazione civile , sez. I , 09/01/2020 , n. 207).
I vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore generale per attrezzature e servizi (ex art. 85 delle NTA), fra i quali rientra ad esempio il verde pubblico attrezzato, realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, hanno carattere particolare, ma sfuggono allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita, non costituendo vincoli espropriativi, bensì soltanto conformativi, funzionali all'interesse pubblico generale (cfr. Consiglio di Stato , sez. II , 21/01/2020 , n. 476; Consiglio di Stato , sez. VI , 30/01/2020 , n. 783).
A tale conclusione è pervenuta la più recente giurisprudenza del giudice amministrativo (v. da ultimo TAR Lazio, Roma, II bis 8738/2020 dalla quale sono tratti parte dei riferimenti a seguire; Cons. St., sez. IV, n. 6241 del 2019, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, n. 3321/2020 del 17 marzo 2020; ed ancora, nr. 00952/2020; nr. 13006/2019; nr. 14611/2019; nr. 4519/2016), ma anche del giudice ordinario (che si è occupato di tale qualificazione in sede di giudizio sull’indennità da reiterazione del vincolo espropriativo, vedasi sentenza nr. 6133/2016 della Corte d’Appello di Roma, Sez. I Civile, pubblicata il 17 ottobre 2016).
Il Consiglio di Stato ha, poi, avuto modo di evidenziare che il concetto di "limiti comportanti la totale inutilizzazione" va enucleato in base alla insuperata giurisprudenza costituzionale, in materia di c.d. espropriazione di valore (C. Cost., sentenze 20 gennaio 1966 n. 6 e 29 maggio 1968 n. 55), che indica il criterio per discernere le ipotesi in cui l’amministrazione esercita sui beni di proprietà privata un potere conformativo (come tale, non indennizzabile), da quelle in cui, al contrario, esercita un potere sostanzialmente ablatorio (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3234 del 2013; sez. IV, n. 9372 del 2010).