Tempestività impugnazione procedura espropriativa
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, (Sezione Prima), sentenza n. 422 del 14 maggio 2021, sulla tempestività della impugnazione di una procedura espropriativa
MASSIMA
Per giurisprudenza assolutamente consolidata, il soggetto che acquisisca la piena conoscenza del contenuto lesivo di un provvedimento (del quale sconosce però gli estremi precisi), è onerato sia di proporre tempestivamente un’istanza di accesso agli atti al fine di acquisire i dati mancanti ed eventualmente gli atti endoprocedimentali, sia di effettuare tempestivamente l’accesso una volta che l’amministrazione abbia accolto l’istanza, e questo per evitare che il decorso del termine di impugnazione sia ritardato sine die (in tal senso, per tutti, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 12/2020, pronuncia che, seppure riguarda specificamente le procedure ad evidenza pubblica, esprime comunque un principio generale, che ovviamente va applicato tenendo conto dei termini previsti dal rito processuale applicabile ratione materiae). Il discorso vale a fortiori nelle materie soggette ai riti accelerati di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., ed in special modo con riguardo alle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
SENTENZA
N. 00422/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.A.T.O. 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Comini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CIIP- Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Walter Gibellieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Grottammare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, via Matteotti n. 99;
nei confronti
OMISSIS, U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, Ministero dell'Interno, Provincia di Ascoli Piceno, Regione Marche, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
della delibera dell'AATO 5 – Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato – Marche Sud – Ascoli Piceno, n. 63 del 30/7/2020 riguardante il progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di collettori di acque urbane zona Chiesa Gran Madre di Dio nel Comune di Grottammare; del progetto definitivo per la realizzazione di collettori di acque urbane zona Chiesa Gran Madre di Dio nel Comune di Grottammare e relativi allegati; del progetto esecutivo per la realizzazione di collettori di acque urbane zona Chiesa Gran Madre di Dio nel Comune di Grottammare e relativi allegati; della delibera n. 9 del 22.2.2017 dell'AATO – Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato – Marche Sud – Ascoli Piceno concernente deleghe per l'esercizio di poteri espropriativi per i progetti del Gestori presenti nel piano interventi 2017; della delibera n. 83 del 7.12.2016 dell'AATO – Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato – Marche Sud – Ascoli Piceno; del progetto ID 601143 – CP F0EC – CC FXEC dal titolo Realizzazione di collettori di acque urbane zona chiesa Gran Madre di Dio , Via San Martino nel Comune di Grottammare; di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale nonché incidentale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.A.T.O. 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo, di C.I.I.P. - Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. e del Comune di Grottammare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza 14 aprile 2021, n. 112, con la quale è stata disposta istruttoria ed è stato dato contestualmente alle parti l’avviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella spiegata qualità di proprietari di lotti di terreno interessati alla procedura ablatoria avviata, su delega dell’A.A.T.O. n. 5, da Cicli Integrati e Impianti Primari S.p.A. (di seguito “C.I.I.P. S.p.A.”) e finalizzata alla realizzazione di una nuova condotta fognaria nel territorio di Grottammare, impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe relativi alla suddetta procedura, deducendo, in sintesi:
- la violazione dei diritti partecipativi previsti dal T.U. n. 327/2001 a favore dei proprietari espropriandi;
- lo sviamento di potere, dovuto al fatto che il tracciato della nuova condotta è stato progettato in modo da non interessare un’area adibita a campeggio estivo, ma senza considerare che questo tracciato è più lungo e tortuoso di quello che si sarebbe potuto realizzare sfruttando la condotta già esistente ed implica quindi costi maggiori a carico della collettività.
Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno altresì evidenziato che i lavori di scavo da realizzare sulle loro proprietà determineranno l’abbattimento di alcuni olivi secolari, il che si pone in violazione tanto del D.Lgs. Lgt. n. 475/1945 quanto della L.R. Marche n. 6/2005.
2. Si sono costituiti inizialmente in giudizio il Comune di Grottammare e C.I.I.P. S.p.A., eccependo preliminarmente la tardività del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.
Con ordinanza n. 112/2021 il Tribunale ha:
- accolto, con effetto fino alla odierna camera di consiglio, la domanda cautelare, ritenendo prima facie fondato il primo motivo di ricorso;
- disposto istruttoria, tanto per accertare quale fosse l’effettiva residenza della ricorrente sig.ra Morelli all’epoca in cui le sono state inviate le comunicazioni individuali di cui agli artt. 11, 16 e 19 del T.U. n. 327/2001, quanto con riguardo al posizionamento sui lotti dei ricorrenti degli olivi secolari di cui si parla nell’atto di motivi aggiunti;
- fissato per la prosecuzione la camera di consiglio del 12 maggio 2021.
Il Comune di Grottammare ha eseguito l’istruttoria in data 28 aprile 2021.
In data 7 maggio 2021 si è costituito in giudizio l’A.A.T.O. n. 5, svolgendo in sostanza le medesime difese già articolate dal Comune di Grottammare e da C.I.I.P. S.p.A.
Con memorie depositate in data 26 aprile 2021 e 11 maggio 2021 i ricorrenti hanno contestato le modalità con cui il Comune ha svolto gli incombenti istruttori disposti dal Tribunale (chiedendo la ripetizione di tali attività da parte di un’amministrazione diversa) ed hanno eccepito la tardività della costituzione dell’A.A.T.O. n. 5.
Alla camera di consiglio del 12 maggio 2021, svoltasi in assenza dei difensori delle parti, il Collegio, dando seguito a quanto preavvisato nell’ordinanza n. 112/2021, ha trattenuto la causa per la decisione immediata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
3. Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati irricevibili, in quanto, melius re perpensa rispetto a quanto preconizzato dal Tribunale nella citata ordinanza cautelare, l’odierno Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare formulata da tutte le amministrazioni resistenti.
3.1. Questo esonera il Collegio tanto dall’esame dell’eccezione di invalidità delle risultanze dell’istruttoria svolta dalla Polizia Municipale di Grottammare in esecuzione dell’ordinanza n. 112/2021, quanto dalla delibazione delle censure che si appuntano sul merito del progetto dell’opera pubblica per cui è causa.
3.2. Invece, con riguardo all’eccezione sollevata dai ricorrenti con la memoria (tardiva) dell’11 maggio 2021, si osserva che:
- per un verso, nel processo amministrativo il termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate non è perentorio (diverso essendo il discorso relativo all’utilizzabilità dei documenti prodotti dalla parte che si costituisce in limine litis);
- per altro verso, si deve considerare che in questo caso la tardività della costituzione va valutata in relazione alla fase camerale, per cui l’A.A.T.O. n. 5 aveva la possibilità di costituirsi e depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio (termine che è stato ampiamente rispettato);
- per altro verso ancora, nella specie l’eventuale accoglimento dell’eccezione non avrebbe riflessi pratici, visto che, come detto, l’A.A.T.O. n. 5 ha svolto le medesime difese delle altre amministrazioni resistenti.
4. Ciò detto, l’irricevibilità del ricorso discende dal fatto che, per quanto emerge dagli atti di causa, i ricorrenti hanno acquisito una conoscenza qualificata del contenuto lesivo dei provvedimenti impugnati quantomeno alla data del 23 dicembre 2020, per cui la notifica del mezzo introduttivo, avvenuta il 26 marzo 2021, è palesemente tardiva.
Ancora più tardivi sono i motivi aggiunti, visto che l’esistenza degli alberi di olivo era una circostanza preesistente persino all’avvio della procedura ablatoria e della quale i ricorrenti avrebbero ben potuto parlare già nel ricorso introduttivo, riservandosi eventualmente di produrre nel corso del giudizio la perizia di parte allegata all’atto di motivi aggiunti. Al riguardo va però aggiunto che la problematica relativa alla presenza degli olivi avrebbe avuto rilievo solo in sede cautelare, visto che, laddove il ricorso non sia accolto nel merito, la questione non investe più la legittimità dell’espropriazione o dell’asservimento, bensì le modalità esecutive dei lavori (sede nella quale, ovviamente, l’autorità espropriante e la ditta esecutrice dei lavori dovranno osservare tutte le prescrizioni che eventualmente incidono sull’area e/o sulle cose e sulle costruzioni insistenti su di essa).
4.1. Tornando alla questione della tardività del ricorso, emerge per tabulas che:
- con riguardo alla posizione del sig. OMISSIS, C.I.I.P. S.p.A. aveva inviato le comunicazioni di cui agli artt. 11 e ss. del T.U. n. 327/2001 alla madre del ricorrente, la quale era all’epoca la proprietaria delle particelle per cui è causa ed era ancora vivente. La sig.ra Lavinia Marconi è deceduta in data 25 marzo 2019, ma questo non determina l’inesistenza, la nullità o l’illegittimità degli atti del procedimento adottati successivamente, visto che tanto la sig.ra Marconi quanto i suoi aventi causa erano stati messi in condizione di interloquire nel corso del procedimento;
- in relazione alla posizione della sig.ra Morelli, è certamente vero che le comunicazioni inviate all’indirizzo “Via Formentini, 47 - San Benedetto del Tronto” sono inefficaci, in quanto, come è risultato dall’istruttoria disposta dal Tribunale, la ricorrente non ha mai risieduto presso tale indirizzo (e al riguardo non si potrebbe nemmeno sostenere che C.I.I.P. si è legittimamente basata su dati catastali, visto che, dopo che il primo avviso del 2017 era tornato al mittente con l’indicazione che al civico n. 47 di Via Formentini è ubicato un parco, l’autorità espropriante avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti). Ma è altrettanto vero che ciò non rileva ai fini della tempestività del ricorso;
- infatti, come del resto espongono i signori OMISSIS, essi ricorrenti si sono avveduti dell’esistenza di una procedura espropriativa nel mese di ottobre 2020, allorquando tecnici di C.I.I.P. S.p.A. procedevano ad alcuni picchettamenti sulle aree per cui è causa e all’immissione in possesso (operazione alla quale i ricorrenti non assistevano né personalmente né a mezzo di propri delegati – si vedano i verbali depositati da C.I.I.P. in allegato alla memoria di costituzione). In data 27 novembre, a ministero dell’avv. Leonardi, la sig.ra Morelli presentava dunque un’istanza di accesso agli atti, che C.I.I.P. riscontrava in data 23 dicembre 2020, mettendo a disposizione tutti gli atti. L’accesso aveva poi luogo il 25 gennaio 2021 (data dalla quale i ricorrenti fanno decorrere il termine decadenziale per la proposizione del presente ricorso).
4.2. Ora, alla luce della suddetta scansione temporale degli eventi, è arduo sostenere che la piena conoscenza dei provvedimenti ablatori si sia inverata solo il 25 gennaio 2021, visto che:
- come risulta dall’osservazione presentata in data 21 dicembre 2017 dal sig. OMISSIS (doc. allegato n. 8 al ricorso), la problematica alla quale l’opera pubblica in argomento intende porre rimedio (ossia i frequenti allagamenti della zona a ridosso della Chiesa “Gran Madre di Dio”, dovuti alla scarsa capacità ricettiva della condotta fognaria già esistente) era molto sentita fra i proprietari delle aree potenzialmente interessate dal tracciato della nuova condotta, tanto è vero che il sig. Marconi già in sede di osservazione lamentava lo sviamento di potere in cui incorrerebbero le amministrazioni odierne resistenti per il fatto che, mentre il potenziamento della condotta preesistente interessa solo l’area sulla quale insiste il campeggio “Don Diego”, il nuovo tracciato sacrificherebbe gli interessi di decine di proprietari. Questo riferimento ad altri numerosi proprietari non si spiega se non con il fatto che il sig. Marconi, nella sostanza, è stato delegato informalmente da tutti i proprietari delle aree interessate dalla procedura a formulare l’osservazione de qua. E tale osservazione ha avuto un indubbio risultato, se è vero che il procedimento ha subito un arresto ed è stato poi riavviato dall’inizio solo nel 2018, dopo ulteriori approfondimenti tecnici che hanno peraltro portato ad una riduzione del numero delle ditte interessate dalla procedura;
- per cui, seppure è vero che il sig. OMISSIS non è parente dei ricorrenti, è altrettanto verosimile immaginare che tutti i proprietari interessati fossero a conoscenza dell’esistenza del progetto oggi in discussione;
- ma, in ogni caso, una volta che un proprietario vede eseguire sul proprio terreno dei picchettamenti dichiaratamente finalizzati all’immissione in possesso e alla successiva espropriazione, egli non può sostenere di non aver percepito la lesività della condotta dell’autorità che sta eseguendo tali operazioni. Per la verità, un accadimento di tal genere dovrebbe indurre un proprietario effettivamente inconsapevole ad attivare immediatamente rimedi giurisdizionali urgenti, quale ad esempio un ricorso ante causam, non essendo immaginabile che un soggetto resti inerte davanti all’operato di amministrazioni che, in ipotesi, potrebbero agire anche in carenza assoluta di potere;
- né è dirimente il fatto che l’istanza di accesso del 27 novembre 2020 è stata formalmente proposta solo dalla sig.ra Morelli, visto che a pag. 7 del ricorso si afferma testualmente che “Solo in data 25.01.2021, a seguito del ritiro degli atti del procedimento presso il CIIP S.p.A., la sig.ra Morelli ed il sig. De Ruscio avevano conoscenza effettiva dell’opera pubblica che avrebbe illegittimamente coinvolto le rispettive proprietà”. Se davvero la sig.ra OMISSIS avesse agito uti singula, non si comprende perché ella avrebbe dovuto condividere con un estraneo (il sig. OMISSIS) gli atti di cui aveva acquisito copia presso C.I.I.P.;
- per giurisprudenza assolutamente consolidata, il soggetto che acquisisca la piena conoscenza del contenuto lesivo di un provvedimento (del quale sconosce però gli estremi precisi), è onerato sia di proporre tempestivamente un’istanza di accesso agli atti al fine di acquisire i dati mancanti ed eventualmente gli atti endoprocedimentali, sia di effettuare tempestivamente l’accesso una volta che l’amministrazione abbia accolto l’istanza, e questo per evitare che il decorso del termine di impugnazione sia ritardato sine die (in tal senso, per tutti, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 12/2020, pronuncia che, seppure riguarda specificamente le procedure ad evidenza pubblica, esprime comunque un principio generale, che ovviamente va applicato tenendo conto dei termini previsti dal rito processuale applicabile ratione materiae). Il discorso vale a fortiori nelle materie soggette ai riti accelerati di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., ed in special modo con riguardo alle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. Nella specie, come si è detto, l’istanza di accesso è stata tempestiva, ma non altrettanto può dirsi per l’effettivo accesso agli atti, che è stato eseguito dopo oltre un mese dall’accoglimento della relativa istanza, senza che peraltro i ricorrenti abbiano addotto al riguardo alcun oggettivo impedimento.
5. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati irricevibili.
Le spese del giudizio si possono però compensare, attese la peculiarità della vicenda e l’esito della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara irricevibili e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei sottoindicati magistrati (collegati da remoto):
Sergio Conti, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Tommaso Capitanio
Sergio Conti
IL SEGRETARIO